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Document 31973R1692
Regulation (EEC) No 1692/73 of the Council of 25 June 1973 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
GU L 171 del 27.6.1973, p. 103–104
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0938
Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 27/06/1973 pag. 0103 - 0104
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0006
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 5 pag. 0211
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 4 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0121
++++ ( 1 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1692/73 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1973 relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il 14 maggio 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ; considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato ; considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il Consiglio puo decidere , secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato , di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia _ qui di seguito denominato accordo _ in merito alle misure di cui agli articoli 22 , 24 e 26 del medesimo . Ove occorra , il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura . La Commissione puo presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro . Articolo 2 1 . Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità misure previste all'articolo 23 dell'accordo , la Commissione , dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro , si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo . Ove occorra , essa propone d'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato . 2 . Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo , la Commissione , dopo aver costituito la documentazione , si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo . Ove occorra , essa formula le opportune raccomandazioni . Articolo 3 Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 25 dell'accordo , è applicabile la procedura stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 459/68 ( 1 ) . Articolo 4 1 . Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato , nelle situazioni previste agli articoli 24 e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi , possono essere adottate , alle condizioni qui di seguito definite , le misure conservative di cui all'articolo 27 , paragrafo 3 , lettera d ) , dell'accordo . 2 . La Commissione , di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro , puo presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato . 3 . Lo Stato membro interessato puo introdurre restrizioni quantitative all'importazione , salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi . Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione . La Commissione decide , con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26 , a decorrere dalla notifica di cui al primo comma , se le misure debbano essere mantenute , modificate o soppresse . La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri . Essa è immediatamente esecutiva . Ogni Stato membro puo deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26 a decorrere dalla notifica . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Esso puo modificare o annullare , a maggioranza qualificata , la decisione adottata dalla Commissione Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente a tale paragrafo , la decisione della Commissione è sospesa . Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 24 e trenta giorni nel caso dell'articolo 26 dopo che il Consiglio è stato adito , qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione . Per l'applicazione del presente paragrafo , devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune . Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo , la Commissione procede a consultazioni . Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo , composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione . Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Questi comunica agli Stati membri , nel più breve tempo possibile , tutti gli utili elementi di informazione . Articolo 5 Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato , in particolare agli articoli 108 e 109 , secondo le procedure ivi previste . Articolo 6 La notifica della Comunità al Comitato misto prevista dall'articolo 27 , paragrafo 2 , dell'accordo , è effettuata dalla Commissione . Articolo 7 Prima del 31 dicembre 1974 , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento , in particolare all'articolo 4 , paragrafo 3 , che , alla luce dell'esperienza acquisita risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi 25 giugno 1973 . Per il Consiglio Il Presidente R . VAN ELSLANDE