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Document 02003R2160-20210421
Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
02003R2160 — IT — 21.04.2021 — 008.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2005 |
L 170 |
12 |
1.7.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 |
L 280 |
5 |
24.10.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 |
L 73 |
5 |
19.3.2009 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011 |
L 138 |
45 |
26.5.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011 |
L 281 |
7 |
28.10.2011 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 |
L 84 |
1 |
31.3.2016 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina:
la fissazione di obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali:
al livello della produzione primaria; e
quando ciò si rivela appropriato in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi;
l'adozione di programmi specifici di controllo definiti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi;
l'adozione di norme specifiche relative a determinati metodi di controllo da applicare ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
la definizione di norme che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di taluni animali e loro prodotti.
Il presente regolamento non si applica alla produzione primaria:
destinata al consumo domestico privato; o
che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
le definizioni di cui alla direttiva 2003/99/CE; e
le seguenti definizioni:
a) |
«allevamento» : un animale o un gruppo di animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica; e |
b) |
«branco» : l'insieme dei volatili avente la medesima qualifica sanitaria, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente. |
Articolo 3
Autorità competenti
Gli Stati membri designano un'autorità competente o le autorità competenti ai fini del presente regolamento e ne danno notifica alla Commissione. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente esso:
notifica alla Commissione l'autorità competente che opererà come punto di contatto nelle relazioni con la Commissione; e
garantisce che le autorità competenti cooperino in modo da assicurare la corretta attuazione dei requisiti del presente regolamento.
L'autorità competente o le autorità competenti sono responsabili in particolare:
della definizione del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e della preparazione delle modifiche che risultino necessarie, in particolare alla luce dei dati e dei risultati ottenuti;
della raccolta dei dati necessari alla valutazione degli strumenti utilizzati e dei risultati ottenuti nell'esecuzione dei programmi di controllo nazionali previsti dall'articolo 5, nonché della trasmissione annuale alla Commissione di tali dati e risultati, compresi i risultati di eventuali indagini compiute, tenendo conto delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE;
dello svolgimento di verifiche regolari nei locali delle aziende del settore alimentare e, se del caso, dei mangimi, per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento.
CAPITOLO II
OBIETTIVI COMUNITARI
Articolo 4
Obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto:
dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti misure nazionali; e
delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in virtù della normativa in vigore, in particolare nel quadro delle informazioni fornite ai sensi della direttiva 2003/99/CE, in particolare l'articolo 5.
Gli obiettivi e le eventuali modifiche ad essi relative sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 comprendono almeno:
un'espressione numerica che rappresenti:
la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive; e/o
la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive;
il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto;
la definizione delle unità epidemiologiche di cui alla lettera a);
la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo.
la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica o di altri sottotipi di zoonosi o agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1, considerati i criteri generali di cui al paragrafo 6, lettera c), e i criteri specifici di cui all'allegato III.
Per ciascuno degli obiettivi della Comunità che propone, la Commissione fornisce un'analisi dei costi e dei benefici previsti. Tale analisi tiene conto, in particolare, dei criteri fissati nel paragrafo 6, lettera c). Gli Stati membri, su richiesta, danno alla Commissione tutta l'assistenza necessaria per permetterle di preparare l'analisi;
prima di proporre un obiettivo comunitario, la Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, sui risultati della sua analisi;
alla luce dei risultati di tale analisi e della consultazione degli Stati membri la Commissione propone, se del caso, obiettivi comunitari.
Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 4, le seguenti norme si applicano al pollame per un periodo transitorio.
La Commissione può modificare l’allegato I per i fini elencati alla lettera b), dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri elencati alla lettera c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
le modifiche all'allegato I possono modificare la portata dei requisiti relativi alla definizione di obiettivi comunitari, integrando, limitando o modificando:
le zoonosi o gli agenti zoonotici;
le fasi della catena alimentare; e/o
le popolazioni animali interessate;
i criteri da prendere in considerazione prima di modificare l'allegato I includono, per quanto riguarda le zoonosi o gli agenti zoonotici interessati:
la loro frequenza nella popolazione umana o animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;
la gravità dei loro effetti per l'uomo;
le conseguenze economiche per la tutela della salute animale ed umana e per le aziende del settore dei mangimi e dei prodotti alimentari;
la tendenza epidemiologica nella popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;
le consulenze scientifiche;
gli sviluppi tecnologici, in particolare relativi agli aspetti pratici delle opzioni di controllo disponibili; e
requisiti e tendenze riguardanti i sistemi di allevamento e i metodi di produzione.
CAPITOLO III
PROGRAMMI DI CONTROLLO
Articolo 5
Programmi di controllo nazionali
I programmi di controllo nazionali:
prevedono l'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici conformemente con i requisiti minimi e le norme minime in materia di campionamento stabiliti nell'allegato II;
definiscono le responsabilità rispettive delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare e dei mangimi;
specificano le misure da adottare in seguito all'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare per proteggere la sanità pubblica, compresa l'attuazione delle misure specifiche di cui all'allegato II;
permettono la valutazione dei progressi compiuti in base alle loro disposizioni e la revisione dei programmi, in particolare alla luce dei risultati ottenuti in seguito all'accertamento di zoonosi ed agenti zoonotici.
I programmi nazionali si riferiscono almeno alle seguenti fasi della catena alimentare:
produzione di mangimi;
produzione primaria di animali;
trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale.
Per la Bulgaria e la Romania, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell'adesione.
Per la Croazia, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell’adesione.
Articolo 6
Approvazione dei programmi di controllo nazionali
Articolo 7
Programmi di controllo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
CAPITOLO IV
METODI DI CONTROLLO
Articolo 8
Metodi specifici di controllo
►M5 Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro: ◄
può essere deciso che possono o devono essere applicati metodi specifici di controllo ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare;
possono essere adottate norme relative alle condizioni di ricorso ai metodi di cui alla lettera a);
possono essere adottate norme dettagliate relative ai documenti e alle procedure necessari, nonché ai requisiti minimi applicabili ai metodi di cui alla lettera a); e
può essere deciso che determinati metodi specifici di controllo non siano utilizzati nell'ambito di un programma di controllo.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
CAPITOLO V
SCAMBI
Articolo 9
Scambi intracomunitari
L'autorizzazione può essere ritirata sulla base della stessa procedura.
Tali misure speciali comprendono misure basate sulle disposizioni contenute nella decisione 95/410/CE nell'ultima versione precedente alla sua abrogazione e nelle decisioni della Commissione 2003/644/CE ( 1 ) e 2004/235/CE ( 2 ) nelle versioni delle stesse in vigore al momento dell'abrogazione della direttiva 90/539/CEE.
Articolo 10
Importazione da paesi terzi
CAPITOLO VI
LABORATORI
Articolo 11
Laboratori di riferimento
Articolo 12
Accreditamento dei laboratori, requisiti di qualità e metodi di ricerca riconosciuti
I laboratori che partecipano ai programmi di controllo di cui agli articoli 5 e 7, ai fini dell'analisi di campioni per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1:
sono designati dalle autorità competenti; e
applicano un sistema di garanzia della qualità che soddisfa le norme del vigente standard EN/ISO al più tardi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 24 mesi dall'aggiunta nell'allegato I, colonna 1, di nuovi zoonosi o agenti zoonotici.
Si possono utilizzare metodi alternativi se sono opportunamente convalidati conformemente a norme riconosciute a livello internazionale ed offrono risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento in questione.
Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
CAPITOLO VII
ATTUAZIONE
Articolo 13
Modalità di attuazione e misure transitorie
La Commissione può adottare idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai pertinenti certificati sanitari. Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, comprese quelle che lo completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
Altre misure transitorie o di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 14
Comitato
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 15
Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare per qualsiasi questione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre obiettivi comunitari ai sensi dell'articolo 4 o metodi di controllo specifici ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 16
Relazione sulle disposizioni finanziarie
La relazione tratta:
gli accordi in vigore a livello comunitario e nazionale per finanziare le misure adottate per controllare le zoonosi e gli agenti zoonotici;
l'effetto che gli accordi hanno sull'efficacia di tali misure.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 17
Controlli comunitari
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Zoonosi ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4
1. Zoonosi o agente zoonotico |
2. Popolazione animale |
3. Segmento della catena alimentare |
4. Data entro la quale deve essere fissato l'obiettivo (*1) |
5. Data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le prove |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus |
Produzione primaria |
►M1 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ◄ |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Galline ovaiole |
Produzione primaria |
A 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Polli da carne |
Produzione primaria |
A 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Tacchini |
Produzione primaria |
A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Suini destinati alla produzione di carne |
Macellazione |
A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Suini da riproduzione |
Produzione primaria |
A 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
(*1)
I dati presuppongono che dati comparabili in materia di prevalenza saranno disponibili almeno 6 mesi prima della definizione dell'obiettivo. Se tali dati non fossero disponibili, la data per la definizione dell'obiettivo sarebbe conseguentemente differita. |
ALLEGATO II
CONTROLLO DELLE ZOONOSI E DEGLI AGENTI ZOONOTICI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
A. Requisiti generali dei programmi nazionali di controllo
Il programma deve tenere conto della natura della zoonosi e/o dell'agente zoonotico considerato e della situazione specifica dello Stato membro. Esso deve:
definire l'obiettivo perseguito in funzione della rilevanza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati;
rispettare le norme minime in materia di campionamento specificate nella parte B;
se del caso, conformarsi ai requisiti minimi specificati nelle parti C, D e E;
precisare i punti seguenti:
1. Elementi generali:
1.1. la presenza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati nello Stato membro, con particolare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE;
1.2. l'area geografica oppure, se del caso, le unità epidemiologiche nelle quali è attuato il programma;
1.3. la struttura e l'organizzazione delle autorità competenti;
1.4. i laboratori accreditati nei quali sono analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma;
1.5. i metodi utilizzati per l'esame delle zoonosi o degli agenti zoonotici;
1.6. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello di mangimi e allevamenti e/o branchi;
1.7. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) in altre fasi della catena alimentare;
1.8. le misure adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda gli animali o i prodotti per cui è stata rilevata la presenza di zoonosi o agenti zoonotici, in particolare a tutela della sanità pubblica e le eventuali misure preventive adottate, quali la vaccinazione;
1.9. la normativa nazionale in materia, comprese le disposizioni nazionali relative alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b);
1.10. l'assistenza finanziaria accordata alle aziende nel settore alimentare e dei mangimi nell'ambito del programma nazionale di controllo;
2. con riguardo alle industrie alimentari e di produzione dei mangimi interessate dal programma:
2.1. la struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati;
2.2. la struttura della produzione dei mangimi;
2.3. le linee guida relative alle buone pratiche zootecniche o altri orientamenti (obbligatori o facoltativi) che definiscano quanto meno i seguenti elementi:
2.4. il controllo veterinario sistematico delle aziende;
2.5. la registrazione delle aziende;
2.6. la documentazione tenuta presso le aziende;
2.7. i documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione;
2.8. altre misure pertinenti destinate a garantire la tracciabilità degli animali.
B. Norme minime in materia di campionamento
1. Una volta approvato il pertinente programma di controllo di cui all'articolo 5, l'operatore del settore alimentare è tenuto a far prelevare ed analizzare dei campioni per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1, rispettando le norme minime in materia di campionamento che figurano nella tabella seguente.
1. Zoonosi o agente zoonotico |
2. Popolazione animale |
3. Fasi di produzione soggette a campionamento |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus: |
|
— branchi da allevamento |
— pulcini di un giorno |
|
— pollame di 4 settimane |
||
— due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova |
||
— branchi adulti da riproduzione |
— ogni due settimane durante il periodo di produzione di uova |
|
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Galline ovaiole: |
|
— branchi da allevamento |
— pulcini di un giorno |
|
— pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova |
||
— branchi di ovaiole |
— ogni 15 settimane durante il periodo di produzione di uova |
|
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Polli da carne |
— pollame da macello in uscita (*1) |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Tacchini |
— pollame da macello in uscita (*1) |
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica |
Allevamenti di suini: |
|
— suini da riproduzione |
— animali da macello in uscita o carcasse presso il macello |
|
— suini destinati alla produzione di carne |
— animali da macello in uscita o carcasse presso il macello |
|
(*1)
I risultati delle analisi dei campioni devono essere resi noti prima che gli animali siano inviati al macello. |
2. I requisiti di cui al punto 1 lasciano impregiudicati i requisiti della legislazione comunitaria relativi all'ispezione ante mortem.
3. I risultati delle analisi devono essere registrati insieme alle seguenti informazioni:
data e luogo del campionamento; e
identificazione del branco/allevamento.
4. Se gli animali sono stati vaccinati non possono essere effettuate le analisi immunologiche, salvo qualora sia stato dimostrato che il vaccino utilizzato non interferisce con il metodo di analisi applicato.
C. Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione
1. |
Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1003/2005 ( 3 ) e (CE) n. 584/2008 ( 4 ) della Commissione, riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2. |
2. |
a)
Se l'autorità competente ha approvato il metodo di analisi utilizzato per i campioni presi conformemente alla parte B essa può esigere che le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 siano prese quando tale analisi individua la presenza di Salmonella enteridis o di Salmonella typhimurium;
b)
altrimenti, le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere prese qualora l'autorità competente confermi il sospetto della presenza di Salmonella enteridis o di Salmonella typhimurium derivante dall'analisi di campioni condotta conformemente alla parte B. |
3. |
Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte. Tuttavia, tali uova possono essere utilizzate per il consumo umano se sono trattate in modo da garantire l'eliminazione di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari. |
4. |
Tutti i volatili del branco — compresi i pulcini di un giorno — devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari. I prodotti derivati da tali volatili possono essere destinati al consumo umano in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari e, una volta applicabile, della parte E. Se non sono destinati al consumo umano tali prodotti devono essere utilizzati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce le norme sanitarie relative ai prodotti animali derivati non destinati al consumo umano ( 5 ). |
5. |
Se uova da cova provenienti da branchi in cui è presente Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002. |
6. |
Tutti i riferimenti alla «Salmonella Typhimurium» in questa sezione includono anche la Salmonella Typhimurium monofasica con la formula antigenica ►C1 1,4,[5],12:i:- ◄ . |
D. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole
1. Le uova possono essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto a un programma nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.
2. Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari.
Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo:
devono essere considerate uova della categoria B, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 6 );
devono recare l’indicazione di cui all’articolo 10, del regolamento (CE) n. 557/2007 che le distingua chiaramente dalle uova della categoria A prima dell’immissione in commercio;
non possono essere fatte entrare nei centri di imballaggio a meno che l’autorità competente non sia soddisfatta delle misure volte a prevenire la contaminazione incrociata di uova di altri branchi.
3. Se i volatili provenienti da branchi infetti sono macellati o distrutti, devono essere prese precauzioni per ridurre, per quanto possibile, il rischio di diffusione delle zoonosi. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. I prodotti derivati da tali volatili possono essere immessi sul mercato per il consumo umano in conformità alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e, una volta applicabile, della parte E. Tali prodotti, qualora non destinati al consumo umano, devono essere utilizzati o eliminati in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002.
4. Per escludere risultati iniziali falso-positivi l’autorità competente può revocare le restrizioni di cui al punto 2 della presente parte:
qualora il branco di galline ovaiole non costituisca la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti, secondo quanto risulta dall’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE; e
qualora il branco venga sottoposto a un programma di controllo nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e i sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione non siano stati confermati dal protocollo di campionamento seguente condotto dall’autorità competente:
specifiche tecniche di cui all’articolo 5, della decisione 2004/665/CE della Commissione (7 campioni). Si devono comunque raccogliere per sottoporre ad analisi un sottocampione di 25 grammi di ogni singolo materiale fecale e un campione di polvere. I campioni devono essere analizzati separatamente;
oppure
ricerca batteriologica dell’intestino ceco e degli ovidotti di 300 volatili;
oppure
ricerca batteriologica del guscio e del contenuto di 4 000 uova di ciascun branco in pool costituiti da un massimo di 40 uova.
L’autorità competente, oltre a eseguire il campionamento di cui alla lettera b), deve verificare che non siano stati impiegati gli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.
E. Requisiti specifici riguardanti le carni fresche
1. A decorrere dal 1o dicembre 2011 le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I soddisfano il pertinente criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ( 7 ).
2. Entro 72 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno definite norme precise per tale criterio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Esse specificheranno in particolare i metodi di campionamento e i metodi analitici.
3. Il criterio di cui al punto 1 non si applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella, conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.
ALLEGATO III
Criteri specifici per determinare i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica
Nel determinare quali siano i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica, cui si applicano gli obiettivi comunitari, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri:
i sierotipi più frequenti di Salmonella nella salmonellosi umana sulla base di dati raccolti attraverso i sistemi CE di monitoraggio;
le fonti di infezione (vale a dire la presenza del sierotipo nelle popolazioni animali e nei mangimi);
il fatto che un sierotipo presenti una capacità recente di diffondersi rapidamente e di provocare malattie negli esseri umani e negli animali;
il fatto che i sierotipi evidenzino una maggiore virulenza, ad esempio rispetto all'invasività, o resistenza alle terapie per le infezioni umane.
( 1 ) Decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (GU L 228 del 12.9.2003, pag. 29).
( 2 ) Decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86).
( 3 ) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.
( 4 ) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.
( 5 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2002, pag. 1).
( 6 ) GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5.
( 7 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.