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Document 01977L0799-20041224

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (77/799/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/2004-12-24

1977L0799 — IT — 24.12.2004 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi

(77/799/CEE)

▼B

(GU L 336, 27.12.1977, p.15)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979

  L 331

8

27.12.1979

 M2

DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992

  L 76

1

23.3.1992

►M3

DIRETTIVA 2003/93/CE DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2003

  L 264

23

15.10.2003

►M4

DIRETTIVA 2004/56/CE DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

  L 127

70

29.4.2004

►M5

DIRETTIVA 2004/106/CE DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2004

  L 359

30

4.12.2004


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

 A2

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

►A4

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 346, 2.12.1981, pag. 24  (79HR/)




▼B

▼M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi

(77/799/CEE)

▼B



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune;

considerando che il Consoglio ha, per dette ragioni, adottato il 10 febbraio 1975 una rizoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale ( 3 );

considerando che, dato il carattere internazionale del problema, le misure nazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale, che hanno sempre più un carattere multinazionale;

considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorché viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi, o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine quando l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa;

considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese: che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere confidentiale che esse avevano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo lo richiede;

considerando che è opportuno accordare ad uno Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o di procedere alla transmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro a cui si richiedono dette informazioni non autorizzi la propria amministrazione fiscale a svolgere tali ricerche né a raccogliere o utilizzare dette informazioni per la propria conoscenza, o quando tale transmissione sarebbe contraria all'ordine pubblico, o avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale o ancora quando lo Stato membro al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti;

considerando che è necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati, in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all'interno di gruppi di imprese, e ciò allo scopo di migliorare tali procedure e di elaborare regolamentazioni comunitarie appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Disposizioni generali

▼M5

1.  Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ( 4 ).

▼B

2.  Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3.  Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:

Belgio:

Impôt des personnes physiques—Personenbelasting

Impôt des sociétés—Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales—Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents—Belasting der niet-verblijfhouders

Danimarca:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Germania:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Grecia:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

Spagna:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

Francia:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Irlanda:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

Italia:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

Lussemburgo:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

Paesi Bassi:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

Austria:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Portogallo:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

Finlandia:

Valtion tuloverot—de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero—inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero—kommunalskatten

Kirkollisvero—kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu—folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu—sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero—källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero—källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero—den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero—fastighetsskatten

Svezia:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

Regno Unito:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax.

▼A4

Repubblica ceca:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

Estonia:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

Cipro:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Lettonia:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lituania:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

Ungheria:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

Malta:

Taxxa fuq l-income

Polonia:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

Slovenia:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

Slovacchia:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane.

▼B

4.  Il paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla Commissione le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore.

5.  Per «autorità competenti» si intende:

in Belgio:

De Minister van financiën or an authorized representative

Le Ministre des finances or an authorized representative

in Danimarca:

Skatteministeren or an authorized representative

in Germania:

Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Grecia:

Το Υπουργείο Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato

in Spagna:

El Ministro de Economía y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato

in Francia:

Le ministre de l'économie o un suo rappresentante autorizzato

in Irlanda:

The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato

in Italia:

▼M4

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o suoi rappresentanti autorizzati

in Lussemburgo:

Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato

nei Paesi Bassi:

De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato

in Austria:

Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato

in Portogallo:

O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato

in Finlandia:

Valtiovarainministeriö or an authorized representative

Finansministeriet or an authorized representative

in Svezia:

▼M4

Chefen för Finansdepartementet o suo rappresentante autorizzato

nel Regno Unito:

▼M3

The Commissioners of Customs and Exice o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni

▼A4

nella Repubblica ceca:

Ministr financí o un suo rappresentante autorizzato

in Estonia:

Rahandusminister o un suo rappresentante autorizzato

a Cipro:

Υπουργός Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato

in Lettonia:

Finanšu ministrs o un suo rappresentante autorizzato

in Lituania:

Finansų ministras o un suo rappresentante autorizzato

in Ungheria:

A pénzügyminiszter o un suo rappresentante autorizzato

a Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un suo rappresentante autorizzato

in Polonia:

Minister Finansów o un suo rappresentante autorizzato

in Slovenia:

Minister za finance o un suo rappresentante autorizzato

in Slovacchia:

Minister financií o un suo rappresentante autorizzato

▼B

Articolo 2

Scambio su richiesta

1.  L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di comunicargli le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un caso specifico. L'autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito ie abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.

2.  Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.

▼M4

Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

▼B

Articolo 3

Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, con regolarità, ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 9.

Articolo 4

Scambio spontaneo

1.  Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, quando:

a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro;

b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;

c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da comportare una diminuzione di amposta nell'uno o nell'altro Stato membro od in entrambi;

d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;

e) in uno Stato membro a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall'articolo 9, estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi, in ogni altro caso, senza preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso.

Articolo 5

Termini per la trasmissione

L'autorità competente dello Stato membro che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti articoli provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta autorità competente dovrà immediatamente informare l'autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

Per l'applicazione delle disposizioni che precedono, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l'autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, possono accordarsi, nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 9, per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell'ambito di questa stessa procedura.

Articolo 7

Clausola di segretezza

▼M4

1.  Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:

 devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,

 devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro trasmissione iniziale,

 non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.

Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE ( 5 ).

▼B

2.  Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro, quando la sua legislazione o la sua pratica amministrativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo, di fornire delle informazioni qualora lo Stato, cui le informazioni sono fornite, non si impegni a rispettare detti limiti più severi.

3.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permetterne l'utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente quando, secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione è possibile per questi scopi simili nelle stesse circostanze.

4.  Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può transmetterle a quest'ultima previo accordo dell'autorità competente che le ha fornite.

Articolo 8

Limite allo scambio di informazioni

▼M4

1.  La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all'autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.

▼B

2.  La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico.

▼M4

3.  L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

▼M4

Articolo 8 bis

Notifica

1.  Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate dalla presente direttiva.

2.  La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome, l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.

3.  L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le notifica, in particolare, la data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Articolo 8 ter

Controlli simultanei

1.  Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, tali Stati possono decidere di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

2.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Essa precisa il termine entro il quale tali controlli dovrebbero essere effettuati.

3.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

4.  Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

▼B

Articolo 9

Consultazioni

1.  Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in seno a un comitato, fra:

 le autorità competenti degli Stati Membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilateriali;

 le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilateriali.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

3.  Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 10

Comunicazione delle esperienze

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalla presente direttiva e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate, in particolare in materia di prezzi di trasferimento di imprese di uno stesso gruppo, allo scopo di migliorare tale cooperazione e di elaborare, se del caso, delle regolamentazioni comunitarie in tali settori.

Articolo 11

Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca

Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni.

Articolo 12

Disposizioni finali

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 34.

( 2 ) GU n. C 56 del 7. 3. 1979, pag. 66.

( 3 ) GU n. C 35 del 14. 2. 1975, pag. 1.

( 4 ) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dell'atto di adesione del 2003.

( 5 ) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

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