EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31963L0262

Direttiva 63/262/CEE del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da pið di due anni

GU 62 del 20.4.1963, p. 1326–1328 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 22 - 24

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/262/oj

31963L0262

Direttiva 63/262/CEE del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da pið di due anni

Gazzetta ufficiale n. 062 del 20/04/1963 pag. 1326 - 1328
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0006
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0006
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0020
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0019


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) ed in particolare il Titolo IV, F, 1;

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2)

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenzario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola ; che il primo provvedimento contenuto nello scadenzario comporta l'immediata abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni, eccezione fatta per il diritto di trasferimento da un'azienda agricola all'altra;

Considerando che, per garantire una corretta applicazione della presente direttiva, occorre precisare che cosa debba intendersi per azienda agricola abbandonata o incolta da più di due anni;

Considerando che, dato il frazionamento dello scadenzario previsto per l'attuazione della libertà di stabilimento nelle attività agricole, dal Programma generale, è necessario che i beneficiari della presente direttiva siano in possesso di un documento che attesti l'estensione dei diritti di cui godono nel paese ospitante;

Considerando che le condizioni di stabilimento non devono essere falsate da aiuti concessi dallo Stato membro di provenienza ; che non è da considerarsi come tale l'assistenza specializzata già frequentemente prestata per la preparazione e la realizzazione dello stabilimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni seguenti, aboliscono, a favore degli interessati designati nel Titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in appresso denominati beneficiari della presente direttiva, le restrizioni per l'accesso alle attività agricole non salariate e per il loro esercizio nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, per azienda agricola abbandonata o incolta da più di due anni, deve intendersi qualsiasi fondo o insieme di fondi coltivabili, rimasto incolto da più di due anni e rispondente ai criteri imposti ai cittadini, in particolare per quanto riguarda la superficie minima delle aziende agricole.

Da questa definizione sono esclusi i maggesi compresi in un avvicendamento culturale.

L'esistenza o la mancanza di fabbricati rurali sul fondo o sui fondi di cui al primo comma non costituisce un criterio da prendere in considerazione per la definizione dei medesimi.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole devono intendersi quelle enumerate nell'allegato V del programma generale (Classe ex 01 (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 36/62. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 134 del 14 dicembre 1962, pag. 2864/62.

- Agricoltura, della «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique», stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, Etudes Statistiques, Série M, nº 4, Rev. I, Nuova York 1958), ed in particolare: a) l'agricoltura generale compresa la viticoltura ; la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari ; l'apicoltura ; la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele.

Il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento ed il rimboschimento possono essere praticati come attività secondarie nelle aziende agricole definite nell'articolo 2, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 4

1. Le restrizioni da abolire sono quelle di cui al Titolo III del Programma generale.

Gli Stati membri vigileranno in particolare a che i beneficiari della presente direttiva abbiano la facoltà, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti dei propri cittadini: a) di acquistare, di prendere in affitto, di farsi attribuire o concedere, di occupare e di valorizzare, a qualsiasi titolo giuridico, ogni azienda agricola che risponda alle condizioni dell'articolo 2 ; di esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita dell'azienda agricola o di parte di essa;

b) di beneficiare delle varie forme generali e particolari di credito, di aiuto e di sovvenzione, previste per l'acquisto, la valorizzazione e la gestione delle aziende agricole rispondenti alle condizioni dell'articolo 2, comprese le disposizioni previste nei programmi per il miglioramento della struttura agricola;

c) di essere membri e dirigenti, qualunque sia la funzione da svolgere, delle cooperative e di ogni altra associazione agricola di carattere collettivo, nonchè di prendere l'iniziativa di costituire tali associazioni, a cui possano aderire anche cittadini del paese ospitante.

2. In deroga al paragrafo 1 e fino all'applicazione della disposizione di cui al titolo IV-F-3, seconda frase, del Programma generale, gli Stati membri che applicavano tale restrizione all'atto dell'entrata in vigore del Trattato conservano il diritto di subordinare ad autorizzazione la facoltà per i beneficiari della presente direttiva di trasferirsi in un'azienda agricola che non risponda alle condizioni dell'articolo 2.

Articolo 5

1. Gli Stati membri riconoscono di diritto ai beneficiari della presente direttiva la libertà di stabilirsi nelle aziende agricole abbandonate o incolte alle stesse condizioni dei loro cittadini, dietro semplice notifica e senza che occorra un'autorizzazione preventiva.

2. Qualsiasi opposizione dell'autorità competente, motivata dal fatto che una o più delle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 non sono rispettate, deve essere comunicata all'interessato sotto pena di decadenza e salvo manovre fraudolente entro il termine massimo di due mesi a decorrere dalla notificazione fatta dall'interessato medesimo all'autorità competente dell'intenzione dell'interessato medesimo di stabilirsi in qualità di beneficiario della presente direttiva.

3. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari della presente direttiva il diritto di ricorso contro ogni decisione con la quale l'autorità competente si opponga al loro stabilimento.

4. Ciascuno Stato membro in cui l'accesso dei cittadini degli altri Stati membri alle attività di cui all'articolo 3 sia ancora subordinato, in generale ad un'autorizzazione speciale per gli stranieri, rilascerà ai beneficiari della presente direttiva, dopo la scadenza del termine previsto dal paragrafo 2, dietro loro richiesta e gratuitamente, un attestato individuale che certifichi la loro situazione particolare e la loro assimilazione ai cittadini del luogo, in conformità dell'articolo 4.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non concedono ai loro cittadini, in vista o in occasione della loro emigrazione per stabilirsi, in applicazione della presente direttiva, alcun aiuto, diretto o indiretto, finanziario o di qualsiasi altro genere, che possa falsare le condizioni di stabilimento nel paese ospitante.

2. Non sono considerati aiuto che possano falsare le condizioni di stabilimento: a) l'assistenza amministrativa, tecnica e sociale prestata ai beneficiari della presente direttiva per il loro stabilimento, nel quadro della cooperazione tra servizi ed organismi autorizzati e controllati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri di origine ed ospitante;

b) il contributo finanziario o materiale dello Stato membro di origine alle spese di trasporto dell'emigrante, della sua famiglia, degli oggetti personali, del mobilio, delle scorte vive e morte fino alla frontiera del paese ospitante.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese al massimo della notifica della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, che, nel loro territorio, disciplinano in particolare l'acquisto, l'affitto, l'attribuzione o la concessione, la valorizzazione e la gestione delle aziende agricole abbandonate e incolte.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

Top