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Document 32023R2070

    Regolamento delegato (UE) 2023/2070 della Commissione del 18 agosto 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/5552

    GU L 239 del 28.9.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2070/oj

    28.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 239/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2070 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2023

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno con riguardo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

    (3)

    Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

    (4)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione, nell’individuare i paesi terzi ad alto rischio, deve tenere conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta contro il finanziamento del terrorismo. Tali informazioni comprendono le dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato» e i rapporti GAFI del gruppo d’esame della cooperazione internazionale in relazione ai rischi posti da singoli paesi terzi.

    (5)

    Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria del 21-23 giugno 2023, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato», aggiungendovi il Camerun e il Vietnam. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

    (6)

    Nel giugno 2023 il Camerun ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il Groupe d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) «(gruppo di azione contro il riciclaggio in Africa centrale»), un gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente all’ottobre 2021, il Camerun ha compiuto progressi su alcune delle azioni ivi raccomandate, aumentando le risorse dell’unità di informazione finanziaria (FIU) e assicurando alle autorità investigative e agli organi giudiziari le capacità di affrontare in modo efficace i casi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo. Il Camerun si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) allineando le strategie e le politiche nazionali in materia di AML/CFT ai risultati della valutazione nazionale dei rischi e monitorandone l’attuazione e dimostrando che le autorità competenti cooperano tra loro in modo coordinato in materia di AML/CFT; 2) garantendo una definizione delle priorità basata sul rischio, e in linea con i rischi, per le richieste di cooperazione internazionale in entrata e una risposta efficace; 3) rafforzando la vigilanza basata sul rischio delle banche e attuando un’efficace vigilanza basata sul rischio per gli istituti finanziari non bancari e determinate imprese e professioni non finanziarie e conducendo un’adeguata sensibilizzazione degli istituti finanziari ad alto rischio e di determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) mantenendo informazioni adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva per quanto riguarda le persone giuridiche (e garantendo alle autorità competenti un accesso tempestivo alle stesse) e istituendo un regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza applicabili alle persone giuridiche; 5) migliorando lo scambio sicuro di informazioni tra le FIU, i soggetti comunicanti e le autorità competenti e dimostrando che sono state incrementate le segnalazioni di intelligence a sostegno delle esigenze operative delle autorità competenti; 6) dimostrando che le autorità sono in grado di condurre una serie di indagini sul riciclaggio di denaro e di perseguire il riciclaggio in linea con i rischi; 7) attuando politiche e procedure per il sequestro e la confisca dei proventi e degli strumenti di reato e la gestione dei beni congelati, sequestrati e confiscati, dando priorità al sequestro e alla confisca dei beni alla frontiera; 8) dimostrando che le indagini e le azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo sono condotte in linea con i rischi; e 9) dimostrando l’effettiva attuazione dei regimi di sanzioni finanziarie mirate per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione e attuando un approccio basato sul rischio nei confronti delle organizzazioni senza scopo di lucro, senza perturbare le attività legittime di tali organizzazioni. Nonostante gli impegni assunti e i progressi realizzati, il Camerun non ha ancora affrontato tutti i rilievi che hanno portato all’aggiunta del paese all’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato». È pertanto opportuno considerare il Camerun una giurisdizione di paese terzo con carenze strategiche nel regime AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

    (7)

    Nel giugno 2023 il Vietnam ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo Asia-Pacifico (APG), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente al novembre 2021, il Vietnam ha compiuto progressi su alcune delle azioni raccomandate in detto rapporto, aderendo alla rete interagenzie per il recupero dei beni della regione Asia Pacifico e adottando un piano d’azione nazionale in materia di AML/CTF e lotta al finanziamento della proliferazione. Il Vietnam si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) migliorando la comprensione dei rischi, il coordinamento e la cooperazione nazionali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; 2) rafforzando la cooperazione internazionale; 3) attuando un’efficace vigilanza basata sul rischio per gli istituti finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) adottando misure per regolamentare le attività virtuali e i fornitori di servizi per le attività virtuali; 5) risolvendo le carenze tecniche in materia di conformità, anche per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, le sanzioni finanziarie mirate, l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette; 6) svolgendo attività di sensibilizzazione con il settore privato; 7) istituendo un regime per fornire alle autorità competenti informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva; 8) garantendo l’indipendenza delle FIU e migliorando la qualità e la quantità delle analisi e della divulgazione in ambito di intelligence finanziaria; 9) dando priorità alle indagini finanziarie parallele e dimostrando di aver incrementato il numero di indagini e azioni penali in materia di riciclaggio di denaro; e 10) dimostrando di aver messo in atto un monitoraggio degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia sanzioni finanziarie mirate per contrastare il finanziamento della proliferazione e una cooperazione e un coordinamento tra le autorità per evitare che siano eluse le sanzioni finanziarie mirate al contrasto del finanziamento della proliferazione. Nonostante gli impegni assunti e i progressi realizzati, il Vietnam non ha ancora affrontato tutti i rilievi che hanno portato all’aggiunta del paese all’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato». È pertanto opportuno considerare il Vietnam una giurisdizione di paese terzo con carenze strategiche nel regime AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

    (8)

    La Commissione conclude pertanto che è opportuno considerare il Camerun e il Vietnam giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. È pertanto opportuno aggiungere il Camerun e il Vietnam alla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    Al punto I dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla seguente:

    «N.

    Paese terzo ad alto rischio (1)

    1.

    Afghanistan

    2.

    Barbados

    3.

    Burkina Faso

    4.

    Camerun

    5.

    Isole Cayman

    6.

    Repubblica democratica del Congo

    7.

    Gibilterra

    8.

    Haiti

    9.

    Giamaica

    10.

    Giordania

    11.

    Mali

    12.

    Mozambico

    13.

    Myanmar/Birmania

    14.

    Nigeria

    15.

    Panama

    16.

    Filippine

    17.

    Senegal

    18.

    Sud Africa

    19.

    Sud Sudan

    20.

    Siria

    21.

    Tanzania

    22.

    Trinidad e Tobago

    23.

    Uganda

    24.

    Emirati arabi uniti

    25.

    Vanuatu

    26.

    Vietnam

    27.

    Yemen


    (1)  Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»


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