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Document 32023R1615

    Regolamento delegato (UE) 2023/1615 della Commissione del 3 maggio 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/2786

    GU L 199 del 9.8.2023, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1615/oj

    9.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 199/9


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1615 DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 2023

    che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23 (nel seguito il «regolamento») stabilisce che gli accordi contrattuali che consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano in conformità dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62, del regolamento (nel seguito il «rimborso») nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti e ai loro contributi, e che tali disposizioni si applicano anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

    (2)

    Onde garantire una distribuzione equivalente e proporzionata del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero distribuire, in modo equo e non discriminatorio, le diverse forme di rimborso agli utenti di servizi di compensazione interessati. La parte di rimborso ricevuta da ciascun utente di servizi di compensazione interessato dovrebbe essere proporzionata al contributo da questi fornito alla risoluzione della CCP, cui ha avuto accesso indiretto tramite il prestatore di servizi di compensazione interessato, qualora detto contributo dia luogo a un pagamento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 («contributo ammissibile»). Per lo stesso motivo gli utenti di servizi di compensazione dovrebbero ricevere il rimborso senza alcuna compensazione (set-off) a meno che un utente di tali servizi abbia un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è contestualmente soggetto all’obbligo di trasferire il rimborso a detto utente di servizi di compensazione. Tuttavia, onde evitare che tale compensazione (set-off) o netting si traduca in un’indebita riduzione degli importi dovuti agli utenti di servizi di compensazione a valle della catena di compensazione, se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire a tali utenti dovrebbe essere calcolato sulla base del rimborso ricevuto da detto prestatore prima di eventuali detrazioni o compensazioni (set-off).

    (3)

    I rimborsi dovrebbero essere assegnati in modo equo e non discriminatorio a tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile e ai conti di proprietà del prestatore di servizi di compensazione, laddove anche quest’ultimo abbia fornito un siffatto contributo. Per evitare ulteriormente discriminazioni o trattamenti iniqui, i prestatori di servizi di compensazione non dovrebbero applicare clausole di subordinazione né seguire alcun ordine di priorità nella distribuzione di tali rimborsi.

    (4)

    È probabile che durante una procedura di risoluzione il mercato versi in condizioni di forte stress. È pertanto necessario assicurare trasparenza agli utenti di servizi di compensazione nonché la garanzia che, in caso di inadempimento del loro prestatore di servizi di compensazione, le attività e gli strumenti finanziari destinati alla distribuzione del rimborso siano protetti. Pertanto, quando ricevono il rimborso per conto di un utente di servizi di compensazione, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero detenere tale rimborso su un conto separato e segregato.

    (5)

    La gamma di attività finanziarie o strumenti finanziari che possono essere utilizzati per compensare i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti è molto ampia e la presenza di attività e strumenti diversi comporta altrettanti rischi diversi. Ai fini della distribuzione paritaria ed equa del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero ripartire equamente i diversi tipi di attività e strumenti finanziari, da essi ricevuti a titolo di rimborso, tra ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e i propri conti. Tale ripartizione dovrebbe essere proporzionale al contributo ammissibile fornito da tali utenti alla risoluzione della CCP cui hanno accesso indiretto tramite i predetti prestatori di servizi di compensazione o dai prestatori di servizi di compensazione in tale procedura di risoluzione.

    (6)

    È necessario tenere conto degli ostacoli e delle specificità di tipo operativo associati a taluni tipi di attività e strumenti finanziari. È altresì necessario assicurare nella massima misura possibile che l’utente di servizi di compensazione ottenga un rimborso equo qualora non sia in grado di ricevere un determinato tipo di attività o strumento finanziario o laddove preferisca non riceverlo per altri motivi. Il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe pertanto, su richiesta dell’utente di servizi di compensazione e nella misura del possibile, trasferire l’attività o lo strumento in questione a un altro destinatario designato dal predetto utente. Ove ciò non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe vendere a un terzo le attività o gli strumenti pertinenti sul mercato al prezzo ivi prevalente e successivamente trasferire i proventi della vendita all’utente di servizi di compensazione.

    (7)

    Ai fini della trasparenza e della tracciabilità, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare gli utenti di servizi di compensazione, al meglio delle loro possibilità, in merito a qualsiasi decisione presa nel processo di risoluzione per compensare i contributi ammissibili versati. Tali informazioni dovrebbero inquadrare, per quanto possibile, l’ambito di applicazione della decisione di fornire un contributo alla risoluzione a norma del regolamento (UE) 2021/23, la composizione e il calcolo del rimborso, compresa la metodologia utilizzata dal prestatore di servizi di compensazione per calcolare il rimborso dell’utente di servizi di compensazione. Per lo stesso motivo e affinché gli utenti di servizi di compensazione comprendano il rapporto tra il contributo fornito e il rimborso ricevuto, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare detti utenti, ove possibile e senza violare eventuali vincoli di riservatezza, della distribuzione complessiva e della composizione del rimborso.

    (8)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

    (9)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1.

    «prestatore di servizi di compensazione»: un partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un cliente come definito al punto 15) del medesimo articolo o un cliente indiretto, un secondo cliente indiretto o un terzo cliente indiretto come definiti all’articolo 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente, del regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione (4) che presta servizi di compensazione, in modo diretto e indiretto, nell’Unione;

    2.

    «utente di servizi di compensazione»: un cliente come definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012, o un cliente indiretto, un secondo cliente indiretto o un terzo cliente indiretto come definiti all’articolo 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente, del regolamento delegato (UE) 2017/2154 che fruisce dei servizi di compensazione forniti dai prestatori di servizi di compensazione;

    3.

    «rimborso»: il risarcimento o la compensazione che i partecipanti diretti ricevono a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/23, comprese le partecipazioni, i titoli di debito o i titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62 del medesimo regolamento, anche laddove uno di questi importi, di cui ai predetti articoli, sia trasferito a un utente di servizi di compensazione;

    4.

    «contributo ammissibile»: il contributo fornito tramite un partecipante diretto della CCP, alle condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23, da un utente di servizi di compensazione alla CCP in risoluzione cui ha accesso indiretto tramite un prestatore di servizi di compensazione e qualora il contributo fornito, tramite il partecipante diretto della CCP, nella procedura di risoluzione abbia dato luogo a un rimborso.

    Articolo 2

    Forma del rimborso

    Il rimborso accreditato o riconosciuto a un prestatore di servizi di compensazione e trasferito a un utente di servizi di compensazione può assumere la forma di contante, strumenti finanziari, partecipazioni, titoli di debito o strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP.

    Articolo 3

    Distribuzione del rimborso

    1.   I prestatori di servizi di compensazione distribuiscono, in modo equo e non discriminatorio, il rimborso pertinente tra tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile, compresi gli utenti di servizi di compensazione che non sono più utenti del prestatore di servizi di compensazione che riceve il rimborso, in proporzione al contributo ammissibile fornito da ciascuno di tali utenti.

    2.   I prestatori di servizi di compensazione calcolano il rimborso da distribuire in modo trasparente e informano separatamente ciascun utente di servizi di compensazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

    3.   I prestatori di servizi di compensazione assegnano il rimborso ai propri conti e ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile sulla base di un calcolo del contributo ammissibile fornito e non operano discriminazioni tra destinatari diversi, né li classificano in ordine di priorità. I prestatori di servizi di compensazione non assegnano alcuna parte del rimborso al proprio conto prima di aver assegnato ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile la parte del rimborso cui hanno diritto.

    4.   I prestatori di servizi di compensazione possono applicare detrazioni o compensazioni (set-off) al rimborso se un utente di servizi di compensazione ha un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è soggetto all’obbligo, a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23, di trasferire il rimborso al medesimo utente di servizi di compensazione.

    Tuttavia se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire agli utenti di servizi di compensazione è calcolato sulla base del rimborso che il predetto prestatore avrebbe dovuto ricevere prima di qualsiasi detrazione o compensazione (set-off) di cui al primo comma.

    5.   Il prestatore di servizi di compensazione detiene il rimborso ricevuto a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23 su un conto separato e segregato, fino alla completa distribuzione di tutti i rimborsi dovuti.

    Articolo 4

    Tipo di rimborso e consegna

    1.   Se il rimborso consiste in diversi tipi di attività o strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che tali attività o strumenti finanziari assumano la forma di contante, partecipazioni, titoli di debito o altri strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP in risoluzione, i prestatori di servizi di compensazione suddividono tale rimborso per tipo di attività o strumenti. Successivamente ciascun prestatore di servizi di compensazione assegna e distribuisce il rimborso a ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e, se ne ha diritto, al proprio conto, in proporzione al contributo ammissibile fornito e nella stessa proporzione di ciascun tipo di attività o strumenti finanziari.

    2.   Laddove, a causa di restrizioni al regolamento o di un altro impedimento al trasferimento di talune attività o strumenti, il prestatore di servizi di compensazione non sia in grado di distribuire il rimborso a un utente di servizi di compensazione che ha fornito un contributo ammissibile, nella forma richiesta al paragrafo 1, ne trasmette notifica senza indugio all’utente di servizi di compensazione interessato.

    3.   Qualora non sia possibile porre rimedio alla restrizione al regolamento o all’impedimento di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’utente di servizi di compensazione della notificazione di cui a tale paragrafo, il prestatore di servizi di compensazione chiede a detto utente di designare un destinatario alternativo per le attività e gli strumenti pertinenti entro cinque giorni lavorativi. Un utente di servizi di compensazione può a sua volta chiedere al prestatore di servizi di compensazione di distribuire le attività o gli strumenti finanziari a un destinatario alternativo. Se l’utente di servizi di compensazione ha designato un destinatario alternativo, il prestatore di servizi di compensazione trasferisce le attività o gli strumenti finanziari a tale destinatario alternativo nella misura del possibile e a un costo ragionevole per il predetto utente.

    4.   Qualora il trasferimento a un destinatario alternativo a norma del paragrafo 3 non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione ne informa per iscritto l’utente di servizi di compensazione interessato entro tre giorni lavorativi dalla designazione del destinatario alternativo, indicando il motivo di tale impossibilità. In tal caso il prestatore di servizi di compensazione vende le attività o gli strumenti in questione a un terzo su un mercato regolamentato di valori mobiliari al prezzo di mercato prevalente e trasferisce all’utente di servizi di compensazione i proventi della vendita al netto di eventuali costi ragionevoli a questa associati.

    Articolo 5

    Informazioni sul rimborso

    1.   I prestatori di servizi di compensazione notificano per iscritto agli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile qualsiasi rimborso cui questi hanno diritto.

    2.   La notificazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

    a)

    se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione secondo cui il partecipante diretto ha diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23;

    b)

    se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione che ordina alla CCP di corrispondere una compensazione ai partecipanti diretti che hanno subito perdite eccedenti di cui all’articolo 27, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, unitamente a una spiegazione delle modalità con cui tale importo è detratto dal diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del medesimo regolamento;

    c)

    informazioni chiare e precise sul rimborso che deve essere distribuito all’utente di servizi di compensazione e sulla metodologia utilizzata per calcolare tale rimborso;

    d)

    informazioni chiare e precise sul rimborso ricevuto dal prestatore di servizi di compensazione prima di qualsiasi compensazione (set-off) o altra detrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento;

    e)

    informazioni chiare e precise sulla forma in cui il rimborso è stato versato al prestatore di servizi di compensazione, distinguendo tra contante e strumenti finanziari e tra ciascuna delle diverse forme di strumenti finanziari, comprese le partecipazioni, i titoli di debito o i titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, nonché informazioni sulla composizione del rimborso per l’utente di servizi di compensazione;

    f)

    fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza, informazioni generali sulla distribuzione complessiva del rimborso tra gli utenti di servizi di compensazione del prestatore di servizi di compensazione e i conti propri del prestatore;

    g)

    qualsiasi calcolo degli interessi o di qualsiasi altro fattore pertinente che incida sul rimborso.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6).


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