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Document 32023R1529

Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

GU L 186 del 25.7.2023, pp. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj

25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (2).

(2)

La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2010 del Consiglio (3) e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII di tale regolamento.

(4)

La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII di tale regolamento.

(5)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (5).

(6)

La Russia utilizza velivoli senza equipaggio (UAV) prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambe entità sanzionate dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.

(7)

Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (6) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (7), in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (8) aggiungendo all'elenco quattro persone iraniane e quattro entità iraniane supplementari e il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (9) aggiungendo altre quattro persone iraniane all'elenco.

(8)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale decisione vieta l'esportazione in Iran di componenti utilizzati nella fabbricazione di UAV. Prevede inoltre il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento, in qualsiasi altro modo, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a una persona, un'entità o un organismo in Iran o per un uso in Iran. La decisione prevede altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti e le persone, le entità e gli organismi oggetto delle misure restrittive sono elencati nell'allegato della stessa.

(9)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(10)

Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

(11)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco, offrendo loro l'opportunità di presentare osservazioni.

(12)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (10) e (UE) 2018/1725 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi di intermediazione»:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)

«contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

d)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;

e)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

g)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

h)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

j)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II.

È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a)

usi medici o farmaceutici; o

b)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

4.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

5.   Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821.Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.

6.   Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»).

7.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell'allegato III, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati ugualmente nell'allegato III.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III o destinato a loro vantaggio.

Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'elenco figurante nell'allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato III; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Articolo 3 quater

In deroga all'articolo 3, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato III di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato III; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3 quinquies

1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 3, o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.

Articolo 3 sexies

1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.

Articolo 4

1.   Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

Articolo 5

1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

4.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 6

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 3 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 2, 3 bis, 3 ter e 3 quater; e

b)

le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, i problemi di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato III.

2.   Il Consiglio comunica una decisione ai sensi del paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

4.   L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1.   Nell'allegato III sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.

2.   L'allegato III contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III;

b)

qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano;

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:

a)

trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e

b)

collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni.

3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 3.

4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

5.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

6.   Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche nell'allegato III;

b)

per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l'inclusione del contenuto dell'allegato III nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell’elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo14

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 15

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(6)  Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).

(7)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(8)  Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).

(9)  Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Bruxelles (Belgio)

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2

Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio

Descrizione

Codice NC

Veicoli aerei senza equipaggio diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri

8806.91

8806.92

8806.93

8806.94

8806.99

Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione

Descrizione

Codice NC

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili, e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8411.11

ex ex 8411.12

ex ex 8411.21

ex ex 8411.22

ex ex 8411.91

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili

8407.10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per aeromobili

8409.10

Motori a pistone, con accensione per compressione per aeromobili

ex ex 8408.90

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

9014.20

Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8526.10

ex ex 8529.90

Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8526.91

ex ex 8529.90

Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8807.30

Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8807.30

Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici

Descrizione

Codice NC

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale

ex ex 8542.31

ex ex 8542.39

Amplificatore MMIC

ex ex 8542.33

Filtro RF o filtro per interferenza elettromagnetica (EMI) adatto per aeromobili

ex ex 8548.00

Apparecchio da ripresa per la visione notturna

8525.83

Apparecchio da ripresa (visibile o termico) appositamente progettato per veicoli aerei senza equipaggio

ex ex 8525.89

Apparecchio da ripresa per rilevazione aerea

ex ex 9006.30

Sensore termico per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8529.90

ex ex 9013.80

ex ex 9025.80

ex ex 9026.90

ex ex 9027.50

Categoria 4 – Altri prodotti

Attrezzature del «sistema di navigazione satellitare», comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

Telemetro laser avionico

Sistemi LIDAR

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.


ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[…]


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