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Dokument 32023R0954

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/954 della Commissione del 12 maggio 2023 che rettifica gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna e di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l’Unione non è la destinazione finale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3092

GU L 128 del 15.5.2023, s. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets rättsliga status Gällande

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/954/oj

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 128/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/954 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2023

che rettifica gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna e di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l’Unione non è la destinazione finale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o compartimento del medesimo, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del richiamato regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in detto regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato. Al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, elenchi analoghi sono stati stabiliti in vari atti della Commissione, tra cui nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) per le partite di pollame e prodotti a base di pollame e nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) per le partite di determinati animali e carni fresche. I regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 con effetto dal 21 aprile 2021.

(4)

La tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. Nel titolo della colonna 7 di detta tabella dovrebbe essere inserita una nota a piè di pagina per rispecchiare la nota di cui al titolo della colonna 7 della tabella che figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, in base alla quale l’ingresso nell’Unione di carni fresche ottenute da ungulati macellati e certificati prima del termine finale è autorizzato solo per un periodo limitato.

(5)

Inoltre nella colonna 5 della tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa alla zona BR-2 del Brasile, è opportuno inserire la condizione specifica «Nessuna vaccinazione effettuata» per rispecchiare la garanzia supplementare «H» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, poiché in tale zona del Brasile non è effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica e l’autorità competente del Brasile deve pertanto attuare una periodica sorveglianza sierologica per dimostrare l’assenza di circolazione del virus dell’afta epizootica in detta zona. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

La tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Nel titolo della colonna 6 di tale tabella dovrebbe essere inserita una nota a piè di pagina per rispecchiare la nota di cui al titolo della colonna 6 A della tabella che figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in base alla quale l’ingresso nell’Unione di carni fresche ottenute da pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data di chiusura è autorizzato solo per un periodo limitato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

La tabella di cui all’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce, tra l’altro, un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale. Nella colonna 5 di tale tabella, alla voce relativa alla zona RU-2 della Russia, un errore materiale per quanto riguarda il nome del certificato sanitario «BOV-X» indicato per tale zona dovrebbe essere rettificato in modo da indicare «BOV-X-TRANSIT-RU», in linea con il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia di cui all’allegato II, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (6). È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la tabella di cui all’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

1)

L’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così rettificato:

a)

nella parte 1, la tabella è così rettificata:

i)

i titoli delle colonne della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie di origine delle carni

il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale  (1)

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

ii)

la voce relativa alla zona BR-2 del Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR

Brasile

BR-2

Bovini

BOV

Frollatura, pH e disossamento

Nessuna vaccinazione effettuata

Frattaglie escluse

Tracciabilità supplementare

 

 

1.12.2008»;

2)

nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, i titoli delle colonne della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Certificato sanitario delle categorie il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie complementari

di cui alla parte 4

Termine finale  (2)

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

3)

nell’allegato XXII, parte 1, tabella, la voce relativa alla zona RU-2 della Russia è sostituita dalla seguente:

«RU

Russia

RU-2

Bovini

 

BOV-X-TRANSIT-RU

Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania».

 

 


(1)  L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 7 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.»;

(2)  L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 6 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.»;


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