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Document 32023R0952

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/952 della Commissione del 12 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» (codice univoco SF-007) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3068

    GU L 128 del 15.5.2023, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/952/oj

    15.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 128/79


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/952 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2023

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» (codice univoco SF-007)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 marzo 2022 è stata presentata una domanda per conto di Nactis («il richiedente») a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003 con la quale si richiedeva una modifica del nome del titolare dell’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» elencato nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione (2).

    (2)

    Nella domanda il richiedente ha dichiarato che l’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» doveva essere trasferita a JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. A sostegno della sua dichiarazione il richiedente ha fornito prove del consenso delle parti al trasferimento in relazione al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX».

    (3)

    La proposta modifica del titolare dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e pertanto non comporta una nuova valutazione del prodotto in questione.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013.

    (5)

    Al fine di garantire una transizione agevole è opportuno prevedere che il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX», gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, che sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013

    Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, la voce relativa al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» (codice univoco SF-007) è così modificata:

    1)

    nella terza riga, «Nome del titolare dell’autorizzazione’, la dicitura «Nactis» è sostituita da «JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG»;

    2)

    nella quarta riga, «Indirizzo del titolare dell’autorizzazione», la dicitura «36, rue Gutenberg – ZI La Marinière, 91070 Bondoufle, FRANCIA» è sostituita da «Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, GERMANIA».

    Articolo 2

    Misure transitorie

    Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» elencato nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 4 giugno 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 4 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54).


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