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Document 32023D0740

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/2196

GU L 96 del 5.4.2023, p. 85–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/740/oj

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/740 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2023

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.

(2)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza.

(3)

Con lettera M/445 (3) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Tale richiesta è stata sostituita da una nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione (4), riguardante, tra l’altro, una revisione della norma EN 71-13 «Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi».

(4)

Il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli —parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022.

(5)

Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, la norma EN 71-13:2021 in questa nuova versione è allineata alla direttiva 2009/48/CE, quale modificata dalle direttive (UE) 2020/2088 (6) e (UE) 2020/2089 (7) della Commissione. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un’ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l’altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all’allegato II, parte III, punto 12, secondo comma, della direttiva 2009/48/CE.

(6)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La Commissione ha inoltre valutato la conformità alla nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

La norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 sostituisce la norma armonizzata EN 71-13:2021. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 con una nuova decisione.

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(3)  Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al Cenelec, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.

(4)  Decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i giocattoli a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 14).

(6)  Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 53).

(7)  Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58).


ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015

Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

7.

EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

8.

EN 71-12:2016

Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma «EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili» sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell’allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01  mg/kg

0,05  mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1  mg/kg

,  mg/kg

9.

EN 71-13:2021+A1:2022

Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

10.

EN 71-14:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico

11.

IEC 62115:2020

Giocattoli elettrici — Sicurezza

EN IEC 62115:2020/A11:2020


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