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Document 32022R2580
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2580 of 17 June 2022 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information to be provided in the application for the authorisation as a credit institution, and specifying the obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory functions of competent authorities (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione del 17 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione del 17 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3949
GU L 335 del 29.12.2022, p. 64–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/12/2022
29.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 335/64 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2580 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2022
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere sufficientemente dettagliate ed esaurienti da consentire all’autorità competente di valutare se l’ente creditizio richiedente soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 10 a 14 della medesima direttiva e nel diritto nazionale. |
(2) |
Le informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino all’autorizzazione e all’inizio delle attività. A tal fine le autorità competenti dovrebbero essere informate di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale e dovrebbero poter verificare se sono sopravvenute variazioni o sono stati apportati aggiornamenti prima dell’inizio delle attività. Per fare in modo che le autorità competenti dispongano di un quadro completo dell’ente creditizio richiedente, le medesime dovrebbero essere autorizzate a richiedere, ove necessario, chiarimenti specifici o informazioni supplementari in merito alla domanda di autorizzazione come ente creditizio. |
(3) |
Per assicurare l’efficienza ed evitare la duplicazione dei dati, le autorità competenti dovrebbero poter dispensare dall’obbligo di presentare informazioni di cui già dispongono o informazioni relative ad attività che l’ente creditizio richiedente non svolgerà nel caso in cui venga autorizzato. |
(4) |
La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe descrivere l’ente creditizio richiedente e contenere informazioni su eventuali precedenti attività commerciali dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nonché su eventuali licenze, autorizzazioni, registrazioni o altri permessi detenuti, in attesa di approvazione, rifiutati o revocati. |
(5) |
La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere un programma delle attività che descriva le attività, incluse quelle di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE, che saranno svolte in caso di concessione dell’autorizzazione. |
(6) |
Per consentire alle autorità competenti di valutare il profilo di rischio complessivo dell’ente creditizio richiedente, per tutelare tutti i portatori di interessi, compresi in particolare i depositanti, e per garantire la stabilità dei mercati finanziari in cui opererà l’ente creditizio richiedente, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni sulla struttura operativa, sulle linee di attività e sui mercati di sbocco dell’ente creditizio richiedente, compresa la distribuzione geografica dell’attività. Inoltre l’ente creditizio richiedente dovrebbe inserire nella domanda informazioni in merito alla propria eventuale adesione a un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(7) |
Affinché le autorità competenti possano valutare la solidità finanziaria degli enti creditizi richiedenti, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni di carattere finanziario relative all’ente creditizio richiedente, ove necessario anche a livello individuale, consolidato e subconsolidato. Per le medesime ragioni le autorità competenti dovrebbero poter determinare la qualità, l’origine e la composizione del capitale iniziale dell’ente creditizio richiedente, unitamente alla capacità dell’ente creditizio richiedente di conformarsi ai requisiti prudenziali. La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe pertanto contenere informazioni sull’ammontare del capitale emesso o di cui è prevista l’emissione e sulla composizione dei fondi propri nonché, se del caso, la prova che il capitale iniziale sarà interamente versato prima dell’inizio delle attività. Per far sì che le autorità competenti possano valutare la legittimità dell’attività che ha generato il capitale iniziale, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere anche informazioni sull’origine di tale capitale iniziale. |
(8) |
È necessario garantire che l’ente creditizio richiedente sia soggetto a una gestione sana e prudente e a una governance solida sin dal principio, nel rispetto dei requisiti che gli enti creditizi devono soddisfare in materia di vigilanza continua. Le informazioni fornite nella domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbero pertanto consentire alle autorità competenti di valutare la reputazione, l’onestà, l’integrità, l’indipendenza di spirito e l’impegno in termini di tempo di ciascun membro dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente, così come le conoscenze, le competenze e l’esperienza sia individuali che collettive dei membri di tale organo. Dette informazioni dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di valutare la reputazione, l’onestà, l’integrità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario nei casi specifici nei quali questi ultimi non siano già stati in valutati in veste di membri dell’organo di gestione. Sulla base di tali informazioni le autorità competenti dovrebbero inoltre poter valutare l’idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, ove non appartenenti all’organo di gestione, di enti creditizi che sono significativi ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali enti creditizi non facciano parte di un gruppo, facciano parte di un gruppo di cui siano l’ente creditizio consolidante ovvero facciano parte di un gruppo il cui ente creditizio consolidante non sia un ente creditizio significativo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. |
(9) |
È necessario garantire la trasparenza della struttura azionaria dell’ente creditizio richiedente e impedire ai criminali e ai loro complici di detenere o essere titolari effettivi di partecipazioni qualificate in enti creditizi. La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe pertanto contenere informazioni sulle persone o entità che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, partecipazioni qualificate in tale ente creditizio. Per le medesime ragioni e nel caso in cui nessuna persona o altra entità detenga o deterrà, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni sulle persone che sono o saranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, i venti maggiori azionisti o soci e su ogni persona che ha o avrà, in caso di autorizzazione, stretti legami con l’ente creditizio. |
(10) |
Ai fini della valutazione degli eventi pregressi relativi all’ente creditizio richiedente e dell’idoneità dei suoi azionisti e soci nonché dei membri dell’organo di gestione, l’ente creditizio richiedente dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni in merito a condanne passate e a indagini penali, cause civili e amministrative e altre procedure di risoluzione delle controversie di tipo decisorio in corso dell’ente creditizio richiedente, dei suoi azionisti e soci, nonché dei membri dell’organo di gestione. |
(11) |
Le autorità competenti dovrebbero poter valutare l’eventuale sussistenza di ostacoli che potrebbero impedire l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza, prendendo in considerazione tutte le pertinenti informazioni, circostanze o situazioni e tenendo conto degli aspetti relativi alla presenza geografica, alla struttura del gruppo e ai dispositivi di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(13) |
L’ABE ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal XX.XX.XXXX al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per conformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni sull’identità dell’ente creditizio richiedente
La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene tutte le informazioni seguenti relative all’identità dell’ente creditizio richiedente:
a) |
il nome e le informazioni di contatto della persona da contattare per quanto riguarda la domanda; |
b) |
ove pertinenti, il nome e le informazioni di contatto del consulente professionista principale coinvolto nella stesura della domanda; |
c) |
il nome, la denominazione commerciale e il logo attuali dell’ente creditizio richiedente e, se del caso, eventuali modifiche previste di tali nomi o di tale logo; |
d) |
la forma giuridica dell’ente creditizio richiedente; |
e) |
la data e la giurisdizione di costituzione o fondazione dell’ente creditizio richiedente; |
f) |
l’indirizzo della sede legale dell’ente creditizio richiedente e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività; |
g) |
se diverse dalle informazioni di contatto fornite a norma della lettera a), le informazioni di contatto dell’ente creditizio richiedente; |
h) |
se l’ente creditizio richiedente è iscritto in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico, il nome di tale registro e il numero di iscrizione dell’ente creditizio richiedente o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; |
i) |
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente creditizio richiedente; |
j) |
la data di fine esercizio dell’ente creditizio richiedente; |
k) |
se disponibile, l’indirizzo del sito web dell’ente creditizio richiedente; |
l) |
lo statuto dell’ente creditizio richiedente o documenti costitutivi equivalenti e, se del caso, la prova dell’iscrizione nel registro designato dalla legislazione dello Stato membro interessato in conformità dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
Articolo 2
Informazioni sulla storia dell’ente creditizio richiedente
La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una sintesi della storia dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni, comprensiva di tutte le informazioni seguenti:
a) |
informazioni dettagliate relative a qualsiasi licenza, autorizzazione, registrazione o altro permesso dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni a svolgere attività nel settore dei servizi finanziari, concesso da un’autorità pubblica o da un’altra entità che svolge funzioni pubbliche in qualsiasi Stato membro o paese terzo e rientrante in una o più delle categorie seguenti:
|
b) |
informazioni dettagliate su qualsiasi evento significativo relativo all’ente creditizio richiedente o a una delle sue filiazioni verificatosi o in corso e che può essere ragionevolmente considerato pertinente ai fini dell’autorizzazione, tra cui quanto segue:
|
c) |
informazioni sugli eventi di cui alla lettera b), punto ii), compresi il nome e l’indirizzo del tribunale penale o civile o dell’autorità civile o amministrativa in questione, la data dell’evento, l’importo interessato, l’esito del procedimento e una spiegazione delle circostanze dell’evento all’origine del procedimento; |
d) |
gli elementi necessari per calcolare le commissioni applicabili qualora, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, eventuali commissioni per la presentazione della domanda o commissioni di vigilanza dovute dall’ente creditizio richiedente siano calcolate sulla base delle attività o delle caratteristiche dell’ente creditizio richiedente; |
e) |
la prova del pagamento delle commissioni di cui alla lettera d). |
Articolo 3
Programma delle attività dell’ente creditizio richiedente
La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene un programma delle attività dell’ente creditizio richiedente, tra cui:
a) |
un elenco delle attività che l’ente creditizio richiedente intende svolgere, comprese le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
la descrizione del modo in cui il programma di attività (il piano aziendale) è in linea con le attività proposte. |
L’ente creditizio richiedente può omettere nella domanda le informazioni che riguardano unicamente attività non elencate nel programma delle attività, a condizione di indicare nella domanda quali informazioni sono state omesse e di citare la presente disposizione quale fondamento di tale omissione.
Articolo 4
Informazioni finanziarie sull’ente creditizio richiedente
La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene tutte le informazioni finanziarie seguenti:
a) |
le previsioni sull’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, con indicazione della quota rappresentata dall’ente creditizio in uno scenario di base e in uno scenario di stress, compresi:
|
b) |
i bilanci obbligatori dell’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile e relativi almeno agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la domanda ovvero, qualora l’ente creditizio richiedente sia in attività da meno di tre anni, relativi al periodo decorrente dall’inizio di tale attività, compresi:
|
c) |
una descrizione sintetica dell’eventuale indebitamento contratto o che si prevede sarà contratto dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio delle sue attività come ente creditizio, compresi, se del caso, il nome dei prestatori, le scadenze e le condizioni di tale indebitamento, l’utilizzo dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede saranno presi a prestito; |
d) |
una descrizione sintetica di eventuali diritti sulle garanzie, garanzie o cauzioni concessi o che si prevede saranno concessi dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio della sua attività come ente creditizio; |
e) |
se disponibili, informazioni sul merito di credito dell’ente creditizio richiedente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo; |
f) |
qualora, a norma dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente creditizio richiedente o la sua impresa madre debba conformarsi alle parti da due a sei o alla parte otto di tale regolamento, un’analisi dell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, comprese indicazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, e un’analisi delle conseguenze di eventuali rinunce, deroghe, esclusioni o metodi o trattamenti specifici di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento; |
g) |
una descrizione sintetica dei quadri e delle politiche dell’ente creditizio richiedente di seguito elencati:
|
h) |
la descrizione del processo seguito dall’ente creditizio richiedente per l’elaborazione di un piano di risanamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, ove applicabile, di un piano di risanamento di gruppo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva; |
i) |
una dichiarazione o una conferma che, entro e non oltre la data di autorizzazione, l’ente creditizio richiedente aderisce a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nello Stato membro di presentazione della domanda, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE e individua il sistema di garanzia dei depositi; |
j) |
qualsiasi sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 a cui l’ente creditizio richiedente partecipa o intende partecipare. |
Articolo 5
Informazioni sul programma di attività, sulla struttura dell’organizzazione, sui sistemi di controllo interno e sui revisori dell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni seguenti relative al programma di attività (piano aziendale), alla struttura dell’organizzazione, ai sistemi di controllo interno e ai revisori dell’ente creditizio richiedente:
a) |
il programma di attività per almeno i primi tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio oppure, in funzione del diritto nazionale, all’inizio delle attività, contenente informazioni sulle attività programmate e sulla struttura e organizzazione dell’ente creditizio richiedente sia in uno scenario di base che in uno scenario di stress, compresi gli elementi seguenti:
|
b) |
informazioni sull’organizzazione, sulla struttura e sui dispositivi di governance dell’ente creditizio richiedente, inclusi l’organigramma e ciascuno degli elementi seguenti:
|
c) |
le informazioni seguenti sul quadro di controllo interno:
|
d) |
la descrizione delle risorse di audit interno e una sintesi della metodologia e del piano di audit interno per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio; |
e) |
una descrizione sintetica delle politiche e dei piani dell’ente creditizio richiedente di seguito elencati:
|
f) |
le informazioni seguenti sull’organizzazione dell’operatività e delle attività dell’ente creditizio richiedente:
|
2. Nella domanda di registrazione come ente creditizio sono indicati il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto dei revisori legali o dell’impresa di revisione contabile dell’ente creditizio richiedente.
Articolo 6
Informazioni sul capitale al momento dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene elementi comprovanti il capitale emesso, il capitale versato e il capitale non ancora versato dell’ente creditizio richiedente e l’indicazione dei tipi e degli importi dei fondi propri corrispondenti al capitale iniziale.
2. Qualora il capitale iniziale non sia stato interamente versato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione come ente creditizio, in tale domanda sono indicati il piano e il termine di attuazione predisposti per garantire il versamento integrale del capitale iniziale prima che l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio acquisisca efficacia.
3. La domanda di autorizzazione come ente creditizio reca un’indicazione delle fonti di finanziamento (funding) disponibili per i fondi propri e, se del caso, elementi comprovanti la disponibilità di tali fonti di finanziamento (funding), tra cui:
a) |
una sintesi dell’utilizzo di risorse finanziarie private, incluse la loro disponibilità e origine; |
b) |
una sintesi dell’accesso ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi e da emettere; |
c) |
una sintesi di eventuali accordi o contratti stipulati in relazione ai fondi propri, compresi, in relazione ai fondi presi a prestito o ai fondi che si prevede di prendere a prestito, il nome dei prestatori e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, sull’uso dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede di prendere a prestito; |
d) |
l’identità del prestatore di servizi di pagamento utilizzato per trasferire le risorse finanziarie all’ente creditizio richiedente. |
4. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una valutazione degli importi, della composizione e della distribuzione del capitale interno che l’ente creditizio richiedente ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi cui esso sarà o potrebbe essere esposto, unitamente a un’analisi, corredata di proiezioni, che dimostri che le risorse di capitale saranno sufficienti a soddisfare i requisiti di fondi propri una volta ottenuta l’autorizzazione come ente creditizio e, successivamente a questa, per un periodo di almeno tre anni in caso di stress grave ma plausibile.
Lo scenario e la metodologia di stress di cui al primo comma tengono conto dello scenario e della metodologia utilizzati nella prova di stress prudenziale più recente svolta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, ove detta prova sia stata effettuata, e le informazioni sono fornite sia per l’ente creditizio richiedente su base individuale sia per la situazione consolidata, ove pertinente.
Articolo 7
Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato I in relazione a ciascuno dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente.
2. Qualora l’autorità competente stabilisca che l’ente creditizio richiedente è un ente significativo per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, per i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione, le informazioni elencate nell’allegato I, ad eccezione di quelle di cui al punto 1, lettere f) e g), e ai punti 2, 4 e 5 di tale allegato.
3. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene la descrizione delle competenze, nonché delle funzioni, dei compiti e delle deleghe individuali dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente e, nel caso degli enti creditizi richiedenti di cui al paragrafo 2, dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione.
4. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«direttore finanziario»: la persona cui è attribuita la responsabilità complessiva della gestione delle risorse finanziarie, della pianificazione finanziaria e della rendicontazione finanziaria; |
b) |
«funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’ente creditizio, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno; |
c) |
«responsabili delle funzioni di controllo interno»: le persone di più alto livello gerarchico incaricate di gestire di fatto l’operatività giornaliera delle funzioni indipendenti di gestione del rischio, controllo della conformità e audit. |
Articolo 8
Informazioni su azionisti o soci con partecipazione qualificata nell’ente creditizio richiedente
1. La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato II, punto 1, su tutte le persone fisiche e giuridiche o altre entità che detengono o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterranno una partecipazione qualificata nell’ente creditizio e informazioni sulle loro partecipazioni.
2. Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 2.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica o un’entità che non è una persona giuridica e che detiene o deterrà la partecipazione qualificata a suo nome, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle le informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 3.
4. Ove un trust sia già esistente o sia costituito a seguito della sottoscrizione del capitale sociale dell’ente creditizio richiedente da parte di una persona, la domanda di autorizzazione come ente creditizio comprende, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 4.
5. Se una persona detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata in tale ente creditizio ed è socio di un’entità che non è una persona giuridica, per cui la partecipazione qualificata nell’ente creditizio sarà considerata un’attività di detta entità, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni seguenti:
a) |
l’identità di tutti i soci di tale entità, unitamente alle informazioni di cui all’allegato II, punto 2, nel caso in cui detti soci siano persone fisiche, o alle informazioni di cui all’allegato II, punto 3, nel caso in cui essi siano persone giuridiche; |
b) |
una sintesi delle condizioni dell’accordo o degli accordi che disciplinano l’entità. |
Articolo 9
Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata
Se nessuna persona o altra entità detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene:
a) |
il prospetto di cui all’allegato II, punto 1, lettera a); |
b) |
le informazioni figuranti nell’elenco di cui all’allegato II, punto 1, lettera b); |
c) |
l’elenco dei 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente, a seconda dei casi; |
d) |
qualora l’ente creditizio conti meno di 20 azionisti o soci, un elenco di tutti i suoi azionisti o soci; |
e) |
informazioni indicanti se uno qualsiasi degli azionisti o dei soci di cui alla lettera c) o alla lettera d) è soggetto alla vigilanza di un’autorità competente. |
Articolo 10
Informazioni supplementari
1. Le autorità competenti possono esigere che nella domanda di autorizzazione come ente creditizio siano incluse informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9, a condizione che dette informazioni supplementari soddisfino entrambe le condizioni seguenti:
a) |
tali informazioni supplementari sono necessarie per verificare il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione stabiliti dallo Stato membro a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; |
b) |
la quantità di informazioni richieste è proporzionata allo scopo della verifica di cui alla lettera a) e le informazioni sono pertinenti ai fini di tale verifica. |
2. In casi debitamente motivati, a seguito della valutazione delle informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio, le autorità competenti possono esigere che l’ente creditizio richiedente fornisca informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive qualora ritengano necessario verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti per l’autorizzazione.
3. Le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione come ente creditizio devono essere veritiere, accurate e complete fino al momento dell’autorizzazione. Il richiedente informa l’autorità competente di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale. Le autorità competenti possono chiedere informazioni per accertare se sono sopravvenute variazioni dopo la presentazione della domanda e prima dell’inizio delle attività.
Articolo 11
Deroga
Le autorità competenti possono derogare all’obbligo di fornire la totalità o parte delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) |
l’autorità competente dispone già di informazioni e le medesime sono ancora veritiere, accurate, complete e aggiornate il giorno in cui è concessa l’autorizzazione e certificate come tali dall’ente creditizio richiedente; |
b) |
l’obbligo di fornire informazioni è soggetto a una deroga secondo quanto stabilito all’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE. |
Articolo 12
Potenziali ostacoli all’efficace vigilanza
Nel valutare la sussistenza di potenziali ostacoli all’efficace vigilanza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti esaminano tutte le informazioni pertinenti e tengono conto:
a) |
delle interazioni con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con le quali l’ente creditizio ha o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, avrà stretti legami, e delle eventuali difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o all’ottenimento di informazioni dalle autorità di tali paesi terzi o da tali persone; |
b) |
della possibilità di scambiare informazioni con l’eventuale autorità che esercita la vigilanza sulle persone aventi stretti legami con l’ente creditizio; |
c) |
della complessità e trasparenza della struttura del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami; |
d) |
dell’ubicazione dei membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami; |
e) |
delle attività svolte o che saranno svolte dai membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami. |
Articolo 13
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal XX.XX.XXXX.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(2) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(4) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(5) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).
(6) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
ALLEGATO I
Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente
1.
Dati personali individuali e informazioni personali su onorabilità, onestà, integrità, conoscenze, competenze ed esperienza, nonché dati e informazioni su indipendenza di spirito e impegno in termini di tempo, nello specifico:
a) |
il nome completo della persona e, se diverso, il suo cognome di nascita; |
b) |
il genere, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e le informazioni di contatto, la nazionalità e il numero di identificazione personale o una copia della carta d’identità o di un documento equivalente della persona; |
c) |
i dati della posizione occupata o che sarà occupata dalla persona, specificando se tale posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e la durata dell’incarico, nonché una descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali della persona; |
d) |
un curriculum vitae dettagliato contenente informazioni relative all’istruzione e all’esperienza (inclusi l’esperienza professionale, i titoli accademici e altra formazione pertinente), compresi i nomi e la natura di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, mettendo in particolare rilievo le attività rientranti nell’ambito della posizione richiesta che attengono all’esperienza bancaria o dirigenziale; |
e) |
un elenco di referenze con le informazioni di contatto, preferibilmente di datori di lavoro del settore dei servizi bancari o finanziari, comprensivo di nome completo, ente, posizione, numero di telefono, indirizzo e-mail, natura del rapporto professionale e indicazione dell’esistenza o meno di un rapporto non professionale precedente o attuale con la persona interessata; |
f) |
precedenti, compresi tutti gli elementi seguenti:
|
g) |
la descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari che potrebbero creare potenziali conflitti di interesse, tra cui, a titolo non esaustivo:
|
h) |
informazioni dettagliate atte a dimostrare che la persona dispone di tempo sufficiente da dedicare all’incarico, tra cui:
|
2.
La descrizione di eventuali comitati dell’organo di gestione previsti al momento della domanda di autorizzazione come ente creditizio, inclusi i relativi membri e le relative competenze.
3.
I risultati dell’eventuale valutazione dell’idoneità di ciascuna persona svolta dall’ente creditizio richiedente, comprese le informazioni seguenti:
a) |
i pertinenti verbali consiliari; |
b) |
la valutazione dell’idoneità o il documento attestante l’idoneità; |
c) |
una dichiarazione che indichi se la persona è stata valutata come avente l’esperienza richiesta e, in caso negativo, i dettagli del piano di formazione imposto, inclusi il contenuto, il formatore e la data entro cui il piano sarà completato. |
4.
Una dichiarazione relativa alla valutazione globale da parte dell’ente creditizio richiedente dell’idoneità collettiva dell’organo di gestione, inclusi i pertinenti verbali consiliari o la relazione o i documenti sulla valutazione dell’idoneità.
5.
La descrizione del modo in cui si è tenuto conto della diversità di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di gestione.
ALLEGATO II
Informazioni necessarie per la valutazione, da parte delle autorità competenti, degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate
1.
Informazioni sull’identità e sulla partecipazione di tutte le persone ed entità che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio e altre informazioni pertinenti per la valutazione dell’idoneità, compresi tutti gli elementi seguenti:
a) |
il prospetto della struttura azionaria dell’ente creditizio richiedente, compresa la ripartizione delle relative quote di capitale e dei relativi diritti di voto; |
b) |
i nomi di tutte le persone ed entità che detengono o deterranno partecipazioni qualificate, indicando per ciascuna di esse:
|
c) |
informazioni dettagliate sulle ragioni di carattere finanziario o commerciale che inducono le persone o le altre entità di cui alla lettera b) a detenere tale partecipazione e informazioni dettagliate circa le loro strategie inerenti a detta partecipazione, compresi il periodo durante il quale tali persone o entità intendono detenere la propria partecipazione ed eventuali loro intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere invariato il livello della partecipazione nel prossimo futuro; |
d) |
informazioni dettagliate sulle intenzioni delle persone o delle altre entità in relazione all’ente creditizio richiedente e sull’influenza che dette persone o entità intendono esercitare sul medesimo, anche per quanto riguarda la politica dei dividendi, nonché informazioni dettagliate sullo sviluppo strategico e sull’allocazione delle risorse dell’ente creditizio richiedente e informazioni dettagliate circa l’eventuale intenzione di tali persone o entità di agire come azionisti attivi di minoranza, comprese le motivazioni di tale intenzione; |
e) |
informazioni sulla volontà delle persone o delle entità di cui alla lettera b) di sostenere l’ente creditizio richiedente con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie; |
f) |
il contenuto di eventuali accordi tra azionisti o soci che si prevede di concludere con altri azionisti o soci in relazione all’ente creditizio richiedente; |
g) |
un’analisi dell’eventuale impatto della partecipazione qualificata, anche a causa degli stretti legami delle persone o delle entità di cui alla lettera b) con l’ente creditizio richiedente, sulla capacità dell’ente creditizio richiedente di fornire alle autorità competenti informazioni tempestive e accurate; |
h) |
l’identità di ciascun membro dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza che, in esito alla nomina o alla designazione da parte di tali azionisti o soci, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio richiedente, unitamente, nella misura in cui non siano ancora state fornite, alle informazioni di cui all’allegato I, punto 1, lettere da a) a f); |
i) |
l’indicazione delle fonti di finanziamento (funding) di eventuali progetti di acquisizione di azioni o di altre partecipazioni presso l’ente creditizio richiedente, comprese, se del caso:
|
Ai fini della lettera i), punto iv), nei casi in cui il prestatore non sia un ente creditizio o un ente finanziario autorizzato a concedere crediti, l’ente creditizio richiedente informa le autorità competenti sull’origine dei fondi presi a prestito.
2.
Le seguenti informazioni sulle persone fisiche che detengono, o deterranno in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio:
a) |
dati personali, compresi tutti gli elementi seguenti:
|
b) |
un curriculum vitae dettagliato che indichi l’istruzione e la formazione pertinenti e le eventuali esperienze professionali nell’acquisizione e nella gestione di partecipazioni in società, nonché eventuali attività professionali o altre funzioni attualmente esercitate; |
c) |
una dichiarazione contenente le informazioni seguenti relative alla persona fisica e a qualsiasi impresa da essa diretta o controllata negli ultimi 10 anni e delle quali l’ente creditizio richiedente è venuto a conoscenza a seguito di debita e attenta indagine:
|
d) |
se un’altra autorità di vigilanza ha già valutato la reputazione dell’interessato, l’identità di detta autorità e l’esito di tale valutazione; |
e) |
l’attuale situazione finanziaria della persona, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, le attività e le passività, i diritti sulle garanzie e le garanzie concessi o ricevuti; |
f) |
la descrizione delle attività imprenditoriali della persona e di qualsiasi impresa da essa amministrata o controllata; |
g) |
informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi a qualsiasi impresa amministrata o controllata dalla persona; |
h) |
la descrizione degli interessi finanziari della persona, inclusi le operazioni di credito, le garanzie e i diritti sulle garanzie, sia concessi che ricevuti, e degli eventuali interessi non finanziari della persona, compresi i rapporti familiari o stretti con una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
|
i) |
nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera h) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto; |
j) |
la descrizione di eventuali legami con persone politicamente esposte ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
k) |
eventuali altri interessi o attività della persona che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività dell’ente creditizio richiedente e i metodi proposti per gestire tali conflitti di interesse. |
3.
Informazioni sulle persone giuridiche che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio:
a) |
il nome della persona giuridica; |
b) |
se la persona giuridica è iscritta in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico, il nome del registro nel quale la persona giuridica è iscritta, il numero di iscrizione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro e una copia del certificato di iscrizione; |
c) |
l’indirizzo della sede legale della persona giuridica e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività; |
d) |
le informazioni di contatto; |
e) |
i documenti o gli accordi societari che disciplinano la persona giuridica e un’illustrazione sintetica delle peculiarità della forma giuridica della persona giuridica; |
f) |
se la persona giuridica è mai stata o è soggetta alla disciplina di un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari o di un altro organismo governativo; |
g) |
le informazioni di cui:
|
h) |
la descrizione degli interessi finanziari della persona giuridica, delle persone che dirigono di fatto l’attività della persona giuridica oppure, se del caso, del gruppo al quale la persona giuridica appartiene, nonché delle persone che dirigono di fatto le attività della persona giuridica, inclusi le operazioni di credito, le garanzie e i diritti sulle garanzie, sia concessi che ricevuti, e gli eventuali interessi non finanziari di tale persona giuridica, compresi, se del caso, i rapporti familiari o stretti con una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
|
i) |
nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera h) derivi un conflitto di interesse, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto; |
j) |
un elenco indicante ciascuna persona che dirige di fatto l’attività della persona giuridica, il suo nome, la sua data e il suo luogo di nascita, il suo indirizzo, le sue informazioni di contatto, il suo numero di identificazione nazionale, ove disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni pertinenti attualmente esercitate, unitamente alle informazioni di cui al punto 2, lettere c) e d), in relazione a ciascuna di tali persone; |
k) |
informazioni sulla struttura dell’azionariato della persona giuridica, comprendenti l’identità di tutti gli azionisti che esercitano un’influenza significativa, la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, nonché informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti; |
l) |
se la persona giuridica fa parte di un gruppo, un organigramma dettagliato della struttura del gruppo e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti che esercitano un’influenza significativa sui soggetti appartenenti al gruppo, nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo; |
m) |
se la persona giuridica fa parte di un gruppo, informazioni sui rapporti tra qualsiasi ente creditizio, impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di investimento all’interno del gruppo e qualsiasi altro soggetto del gruppo e i nomi delle autorità di vigilanza; |
n) |
se la persona giuridica fa parte di un gruppo, l’indicazione degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o delle imprese di investimento appartenenti al gruppo, i nomi delle pertinenti autorità di vigilanza, nonché un’analisi del perimetro di consolidamento prudenziale dell’ente creditizio e del gruppo, comprese le informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell’ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata e sui livelli all’interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata; |
o) |
i bilanci annuali a livello individuale e, ove pertinente, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo relativi agli ultimi tre esercizi, se la persona giuridica è stata in attività durante tale periodo, ovvero relativi a un periodo più breve durante il quale la persona giuridica è stata in attività e per il quale i bilanci sono stati redatti e approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ove applicabile, compreso ciascuno degli elementi seguenti:
|
p) |
se la persona giuridica ha la sede principale in un paese terzo, tutte le informazioni seguenti:
|
q) |
se la persona giuridica è un organismo di investimento collettivo:
|
r) |
se la persona è un fondo sovrano:
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4.
Ai fini del presente punto 3, un gruppo comprende i membri dell’entità e le filiazioni di tali membri. Le seguenti informazioni sulle sottoscrizioni derivanti da contratti fiduciari (trust):
a) |
l’identità di tutti i «trustee» che gestiranno le attività ai sensi dell’atto costitutivo del trust e di ciascuna persona che è un beneficiario o un disponente del patrimonio del trust nonché, ove pertinenti, le rispettive quote di distribuzione dei redditi generati dal patrimonio del trust; |
b) |
una copia di qualsiasi documento che istituisce o disciplina il trust; |
c) |
la descrizione delle peculiarità giuridiche del trust e del suo funzionamento; |
d) |
il metodo di finanziamento del trust e le risorse che garantiscono la solidità finanziaria del trust a sostegno del richiedente, in particolare:
|
(1) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(2) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).