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Document 32022R2181

    Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno

    C/2022/4292

    GU L 288 del 9.11.2022, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2181/oj

    9.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 288/7


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2181 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2022

    che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Una domanda di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato se l’autorità competente ha accertato il verificarsi delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

    (2)

    Per verificare la natura condizionale del sostegno del FEAMPA, è opportuno stabilire adeguate disposizioni che garantiscano che gli operatori che ne fanno domanda rispettino le condizioni di ammissibilità al sostegno per tutti i pescherecci sotto il loro effettivo controllo.

    (3)

    L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire la soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità, che deve essere proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell’infrazione grave, della violazione o della frode commessa e avere durata minima di un anno. La Commissione dovrebbe monitorare le norme sull’ammissibilità delle domande di sostegno stabilite nel presente atto per garantire che siano contemplate tutte le situazioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

    (4)

    È pertanto necessario stabilire le modalità di calcolo della durata del periodo di inammissibilità, le relative date di inizio e di fine e le condizioni per la sua proroga o riduzione. È inoltre opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altre infrazioni gravi nel corso di tale periodo.

    (5)

    Occorre anche uno scatto automatico dell’inammissibilità ai fondi del FEAMPA nel caso di determinate infrazioni gravi che sono particolarmente dannose a causa della loro natura e gravità.

    (6)

    È opportuno stabilire norme per far scattare l’inammissibilità e calcolare la durata del periodo di inammissibilità nei casi in cui un unico operatore possieda o controlli più di un peschereccio. Tali norme dovrebbero garantire che il sostegno del FEAMPA ad altre navi dell’operatore non vada indirettamente a beneficio dei pescherecci utilizzati per commettere infrazioni gravi.

    (7)

    Conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) in assenza di nuove infrazioni gravi nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti devono essere annullati. Di conseguenza, i punti di infrazione rimangono presenti nella licenza di un operatore per almeno tre anni. Al fine di garantire la continuità con il sistema in vigore e la proporzionalità e la certezza del diritto, nel calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a decorrere dal 1o gennaio 2013 a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e per le quali non sono stati annullati i punti assegnati dalla licenza di un operatore.

    (8)

    A norma dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (3), le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica.

    (9)

    È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento equo degli operatori che diventano nuovi proprietari di pescherecci a seguito di una vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà salvaguardando al contempo il regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca che è necessario per conseguire gli obiettivi della PCP. Se la licenza di pesca di un operatore è revocata a titolo definitivo a causa della frequenza e della gravità delle infrazioni commesse, dovrebbe essere negato l’accesso al sostegno del FEAMPA fino al termine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi contribuenti. Tale inammissibilità dovrebbe valere anche se, in base al metodo di calcolo di cui al presente regolamento, il periodo di inammissibilità prendesse termine prima della fine del periodo di ammissibilità.

    (10)

    L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi o reati ambientali nel periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire le modalità di recupero degli aiuti concessi.

    (11)

    Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l’importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall’inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA, ossia dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e specifica il periodo durante il quale sono inammissibili le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

    Articolo 2

    Definizione

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Si applica inoltre la definizione seguente:

    «punti di infrazione»: i punti assegnati a un operatore per un peschereccio dell’Unione nel sistema di punti per infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    CAPO II

    SOGLIA E DURATA DELL’INAMMISSIBILITÀ

    Articolo 3

    Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili

    1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo definito a norma dell’allegato I se l’autorità competente ha accertato in una decisione che l’operatore che presenta la domanda ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne è dichiarato responsabile.

    2.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione tutte le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 1.

    3.   In deroga al paragrafo 2, ai fini del paragrafo 1 sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi per cui i punti non sono stati annullati a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 4

    Inammissibilità delle domande presentate da operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

    1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo determinato a norma dell’allegato II se l’autorità competente ha accertato in una decisione che:

    a)

    l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008; oppure

    b)

    l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 5

    Inammissibilità delle domande presentate da operatori del settore dell’acquacoltura che hanno commesso reati ambientali o ne sono dichiarati responsabili

    1.   Qualora un’autorità competente abbia accertato in una decisione che un operatore ha commesso o uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o ne è dichiarato responsabile, le domande di sostegno nell’ambito del FEAMPA presentate da tale operatore a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1139 sono inammissibili ai sensi dell’allegato III.

    2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione di un’autorità competente accertante che è stato commesso un reato definito all’articolo 3 o 4 della direttiva 2008/99/CE.

    3.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 6

    Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sono dichiarati responsabili

    1.   Se un’autorità competente accerta che un operatore ha commesso frodi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o del FEAMPA, o ne è dichiarato responsabile, tutte le domande di sostegno del FEAMPA presentate da questo operatore sono inammissibili ai sensi dell’allegato IV.

    2.   Il periodo di inammissibilità inizia dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Consiglio (7).

    CAPO III

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 7

    Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità e determinazione della durata dell’inammissibilità

    1.   Se un operatore ha commesso una delle azioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, o ne è dichiarato responsabile, lo Stato membro interessato accerta se è raggiunta la soglia di inammissibilità. Esso provvede a tal fine conformemente alla colonna (a) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento.

    2.   Se lo Stato membro interessato ha accertato, conformemente al paragrafo 1, che la soglia di inammissibilità è raggiunta, stabilisce la durata corrispondente dell’inammissibilità in applicazione:

    a)

    della colonna (b) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento; e

    b)

    se, del caso, delle colonne (c) e (d) dell’allegato I o III del presente regolamento.

    Articolo 8

    Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità nel caso in cui l’operatore possieda o controlli più di un peschereccio

    1.   Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda di sostegno presentata da detto operatore è accertato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all’articolo 3 o 4.

    2.   Le domande di sostegno presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:

    a)

    se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno a norma dell’articolo 3 o 4, oppure

    b)

    se sono stati assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, qualora il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio che l’operatore possiede o controlla sia pari o superiore a sette.

    Articolo 9

    Trasferimento di proprietà

    1.   Se un operatore è soggetto a un periodo di inammissibilità a norma degli articoli 3, 4, e 6, il periodo di inammissibilità risultante da infrazioni gravi commesse prima del cambio di proprietà non può essere trasferito al nuovo operatore in caso di vendita o trasferimento di proprietà del peschereccio.

    2.   In deroga al paragrafo 1, se conformemente al sistema di punti istituito dall’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi commesse ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 prima del cambio di proprietà del peschereccio, tali infrazioni e relativi punti di infrazione sono presi in considerazione ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 8, paragrafo 2, solo se tale nuovo operatore, dopo il cambio di proprietà, commette un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 10

    Ritiro permanente della licenza di pesca

    Le domande di sostegno presentate da un operatore la cui licenza di pesca sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci che possiede o controlla sono inammissibili a decorrere dalla data del ritiro della licenza di pesca fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se detta licenza di pesca è stata revocata:

    a)

    a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8); o, se del caso,

    b)

    in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    Articolo 11

    Modalità di recupero degli aiuti

    1.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 si verifica tra la data in cui l’operatore presenta la domanda e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è soggetto a rettifica finanziaria da parte dello Stato membro interessato, in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/1139 e dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   L’importo da recuperare è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.

    Articolo 12

    Disposizioni transitorie

    Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP a norma del regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione (9).

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (6)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (7)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.2.2015, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009

    Categorie di infrazioni gravi

    (a)

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità

    (b)

    Durata del periodo di inammissibilità

    (c)

    Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità

    (d)

    Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità

    Infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011  (*1)

    Un totale di 9 punti di infrazione, a prescindere dal numero di infrazioni gravi

    12 mesi

    1 mese aggiuntivo di inammissibilità per ogni punto di infrazione in più rispetto alla soglia

    Se vengono cancellati due punti di infrazione a norma dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il periodo di inammissibilità è ridotto di quattro mesi

    Tutte le infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad eccezione delle infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

    1 infrazione grave

    12 mesi per infrazione grave

    2 mesi aggiuntivi di inammissibilità per infrazione grave della categoria 7, 9, 10, 11 o 12 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    Se durante il periodo di inammissibilità l’operatore commette un’infrazione grave di categoria 1 o 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, o ne è dichiarato responsabile, il periodo di inammissibilità è prorogato di un mese per ciascun punto di infrazione assegnato per dette infrazioni gravi


    (*1)  La riga si applica solo se sono state commesse infrazioni gravi di categoria 1 o 2. Se sono state commesse altre infrazioni gravi, prima, contemporaneamente o dopo le infrazioni gravi di categoria 1 o 2 e nel corso dello stesso periodo di inammissibilità, le infrazioni gravi di categoria 1 e 2 sono prese in considerazione solo ai fini delle colonne (c) e (d) della seconda riga.


    ALLEGATO II

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

    Tipo di infrazione

    (a)

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità

    (b)

    Durata del periodo di inammissibilità

    L’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008

    1 infrazione

    L’intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso nell’elenco unionale delle navi INN e, in ogni caso, non meno di 24 mesi

    L’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008

    1 infrazione

    L’intero periodo durante il quale il paese è incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti e, in ogni caso, non meno di 12 mesi


    ALLEGATO III

    Soglia e periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso i reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE

    Reato ambientale

    (a)

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità

    (b)

    Durata del periodo di inammissibilità

    (c)

    Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità

    (d)

    Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità

    Reati di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l’autorità competente ha accertato essere stati commessi per grave negligenza

    1 reato

    12 mesi per reato

    6 mesi supplementari se l’autorità competente ha fatto esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti o ha accertato che il reato commesso dall’operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno

    A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l’autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti

    Reati di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l’autorità competente ha accertato essere stati commessi intenzionalmente

    1 reato

    24 mesi per reato

    Reati definiti all’articolo 4 della direttiva 2008/99/CE

    1 reato

    24 mesi per reato


    ALLEGATO IV

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA

    (a)

    Soglia che fa scattare l’inammissibilità

    (b)

    Durata del periodo di inammissibilità

    Qualsiasi frode commessa dall’operatore nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA

    Dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060


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