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Document 32022R1989
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1989 of 20 October 2022 renewing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy (Manfredonia)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1989 della Commissione del 20 ottobre 2022 che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1989 della Commissione del 20 ottobre 2022 che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia)
C/2022/7403
GU L 273 del 21.10.2022, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2024
21.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 273/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1989 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2022
che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
(3) |
Il 2 marzo 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 (2) recante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di quest'ultimo regolamento per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia), il quale è scaduto l'8 marzo 2021. |
(4) |
Il 10 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale deroga. |
(5) |
L'Italia ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano il rinnovo della deroga. |
(6) |
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'11 febbraio 2022 l'Italia ha adottato un piano di gestione mediante decreto (3) ("piano di gestione italiano"). Il piano di gestione adottato è istituito per accompagnare l'intera durata della deroga. |
(7) |
La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia e ha per oggetto i pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia che hanno un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operano nell'ambito del piano di gestione italiano che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel distretto di pesca di Manfredonia. |
(8) |
La deroga chiesta dall'Italia riguarda un totale di 60 pescherecci, dei 100 autorizzati nel 2018, con un massimo di 30 pescherecci autorizzati giornalmente, con un meccanismo di rotazione. La flotta di Manfredonia che pratica la pesca del rossetto (Aphia minuta) ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri. Il piano di gestione italiano esclude qualsiasi aumento futuro nello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Si può pertanto concludere che la deroga riguarda un numero ridotto di pescherecci. |
(9) |
Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(10) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la richiesta di proroga della deroga presentata dall'Italia e il relativo progetto di piano di gestione nelle riunioni plenarie che si sono svolte nel marzo (4) e nel luglio (5) 2021. Nel corso di tali riunioni lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione italiano conteneva diversi elementi tecnici che dovevano essere chiariti ulteriormente. Nel marzo 2021 lo CSTEP ha sottolineato la necessità di chiarire i livelli di riferimento, i dati sulla pesca, l'ubicazione delle operazioni di pesca e le specifiche tecniche degli attrezzi. Nel luglio 2021, dopo la presentazione di un piano di gestione riveduto, lo CSTEP ha evidenziato l'esigenza di chiarimenti in merito ai dati socioeconomici, alle catture accessorie, alla progettazione degli attrezzi e ai livelli di riferimento del punto di attivazione. Al fine di affrontare tali questioni, le autorità italiane hanno accettato di aggiornare il piano di gestione in riferimento a tali elementi. |
(11) |
Lo CSTEP ha valutato la proroga della deroga chiesta dall'Italia e il relativo piano di gestione italiano riveduto in occasione della riunione plenaria del novembre 2021 (6). La valutazione complessiva effettuata dallo CSTEP è positiva e il progetto di piano di gestione contiene gli elementi principali a sostegno della richiesta. Lo CSTEP ritiene che il piano di gestione riveduto sia notevolmente migliorato in quanto prevede un maggior numero di punti di attivazione precauzionali e misure correttive in caso di basso livello di biomassa. Lo CSTEP conclude inoltre che le nuove misure inserite nel piano di gestione italiano sono più restrittive rispetto al piano precedente. Tuttavia lo CSTEP ha osservato che tutti i dati che si prevede di raccogliere nell'ambito del piano di gestione italiano (catture di tutte le specie, composizione per taglia, rigetti e dati socioeconomici) dovrebbero essere descritti chiaramente e che i dati dovrebbero essere raccolti, analizzati e comunicati in modo coerente al fine di monitorare adeguatamente l'efficacia del piano di gestione. L'Italia ha accettato di includere nel piano un controllo più rigoroso delle operazioni di pesca della flotta. |
(12) |
La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(13) |
In particolare sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate. |
(14) |
La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
(15) |
La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi. |
(16) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
(17) |
Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le dimensioni minime delle maglie, l'Italia ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
(18) |
L'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) consente di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime delle maglie concesse nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, salvo altrimenti stabilito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. |
(19) |
La Commissione ha valutato la richiesta di proroga della deroga presentata dall'Italia e ha concluso che rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del medesimo regolamento, in quanto non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento. |
(20) |
Svolgendosi in acque poco profonde a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altri pescherecci né con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
(21) |
Il piano di gestione italiano regola l'attività dei pescherecci che utilizzano sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, che sostituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, siano minime. Inoltre, secondo la sezione 5.1.2 del piano di gestione italiano la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca compresa tra il 1o novembre e il 31 maggio di ogni anno e a un massimo di 60 uscite per imbarcazione per ciascuna campagna. |
(22) |
Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non sono orientate verso i cefalopodi. |
(23) |
Il piano di gestione italiano include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(24) |
Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8). |
(25) |
È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta per tre anni. |
(26) |
L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione italiano. |
(27) |
È opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici. |
(28) |
Poiché la deroga autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 è giunta a scadenza l'8 marzo 2021 e la campagna di pesca ha inizio il 1° novembre di ogni anno, al fine di garantire continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi con effetto a decorrere dal 1° novembre 2021. |
(29) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(30) |
Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
1. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del Golfo di Manfredonia, alle sciabiche da natante utilizzate dai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta).
2. Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci:
a) |
registrati nella direzione marittima di Manfredonia; |
b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro nello sforzo di pesca messo in atto; e |
c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o novembre 2021 al 31 maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 1).
(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 88 del 14.4.2022, pag. 55.
(4) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - relazione sulla 66a riunione plenaria (PLEN-21-01); EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2871668
(5) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - relazione sulla 67a riunione plenaria (PLEN-21-02); EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/10267322
(6) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - relazione sulla 68a riunione plenaria (PLEN-21-03); EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/15101327
(7) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).