EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1394

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/5665

GU L 211 del 12.8.2022, p. 86–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1394/oj

12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1394 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1077 della Commissione (2), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) («precedente inchiesta di riesame»). Le misure consistono in dazi compresi tra il 16,3 % e il 16,8 % del valore delle merci importate.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4), le misure sono state estese alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Repubblica di Corea.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (5), le misure sono state ulteriormente estese alle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di Taiwan.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 30 marzo 2021 da Euroalliages («richiedente»), un’associazione che rappresenta tutti e tre i produttori dell’Unione, che quindi rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di silicio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 2 luglio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato i tre produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione, i produttori noti in Cina e le autorità del paese interessato, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Osservazioni sull’apertura

(10)

Sono state ricevute osservazioni da EUSMET sull’apertura del riesame in previsione della scadenza.

(11)

EUSMET ha sostenuto che lo stato della domanda di riesame non riservata non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

(12)

Tale argomentazione è stata respinta. A seguito delle pertinenti osservazioni di EUSMET, il richiedente ha fornito ulteriori informazioni per facilitare ulteriormente la comprensione dei fatti presentati nella domanda. Tali informazioni sono state inserite nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, così che EUSMET potesse comprendere adeguatamente le informazioni riservate, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni fornite nella versione non riservata della domanda fossero sufficientemente dettagliate da consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa nel corso del procedimento.

(14)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, EUSMET ha chiesto che, nella fase di divulgazione delle informazioni, la Commissione renda note le informazioni relative alle quantità dei fattori produttivi utilizzate per calcolare il valore normale e che metta inoltre a disposizione la relazione di AlloyConsult a cui si fa riferimento nella domanda di riesame.

(15)

EUSMET ha ribadito queste due richieste nelle proprie osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni. Come indicato ai considerando da 178 a 181 e al considerando 191, entrambe le richieste sono state respinte.

1.6.1.   Osservazioni sul merito

(16)

EUSMET ha sostenuto che la domanda di riesame non conteneva elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza e che conteneva asserzioni errate relative al dumping, alla persistenza del dumping, al pregiudizio e alla persistenza del pregiudizio. EUSMET ha sostenuto tali asserzioni con le argomentazioni presentate di seguito.

(17)

In primo luogo, EUSMET ha affermato che vi è stato un intervallo di sei mesi tra la fine del periodo utilizzato per presentare i dati e la presentazione della domanda di riesame.

(18)

In merito a tale argomentazione, la Commissione ha sottolineato che, considerando il tempo necessario per rendere disponibili i dati provenienti da varie fonti e per comporli in una domanda, esiste intrinsecamente un intervallo di tempo, in genere di diversi mesi, prima che la domanda venga presentata. In questo caso, accettare una differenza di sei mesi è conforme agli orientamenti consolidati forniti dalla Commissione ai denuncianti.

(19)

In secondo luogo, EUSMET ha sostenuto che il richiedente ha escluso dal calcolo del margine di dumping e del margine di pregiudizio le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo dalla Cina.

(20)

Prima dell’apertura, la Commissione ha analizzato sia le importazioni sottoposte che quelle non sottoposte al regime di perfezionamento attivo e in entrambi i casi ha effettuato gli adeguamenti necessari per confrontare il valore normale e i prezzi all’esportazione. La Commissione ha osservato che il metodo utilizzato dal richiedente, così come il metodo con cui verrebbe incluso il regime di perfezionamento attivo, portano entrambi a risultanze di dumping significativo. Il metodo scelto dal richiedente non può quindi rendere illegittima l’apertura del presente riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.

(21)

In terzo luogo, EUSMET ha sostenuto che il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la selezione di un paese rappresentativo sono incompatibili con l’OMC, in quanto le distorsioni a livello nazionale sono incompatibili con il concetto di dumping, che si applica alle singole società. EUSMET ha inoltre affermato che la distorsione dei costi dei fattori produttivi sul mercato interno non è uno dei fattori che consentono di calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («accordo antidumping»). Inoltre, imponendo l’obbligo di utilizzare solo costi dei fattori produttivi esenti da distorsioni, che riflettono i costi/prezzi provenienti da «fonti» non interessate da alcuna distorsione, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, preclude il calcolo del costo di produzione per un esportatore o un produttore sulla base dei suoi registri, anche se questi sono conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) e riflettono i costi dei fattori produttivi registrati. Infine, EUSMET ha sostenuto che il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di distorsioni nel settore del silicio metallico.

(22)

Le argomentazioni di EUSMET relative all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non possono essere accettate. Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al fatto che l’esistenza di distorsioni non dovrebbe essere valutata a livello nazionale ma individualmente per ciascun produttore esportatore, la Commissione rammenta che una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, il valore normale può essere calcolato utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In tale contesto, e anche in risposta all’argomentazione di EUSMET sull’utilizzo dei soli costi dei fattori produttivi esenti da distorsioni, che riflettono i costi/prezzi provenienti da un paese rappresentativo non interessato da alcuna distorsione, la Commissione osserva che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consente esplicitamente l’utilizzo dei costi sul mercato interno, se si stabilisce con certezza che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha esaminato tale aspetto durante l’inchiesta. Tuttavia, poiché nessuno dei produttori esportatori ha collaborato, tenendo conto degli elementi di prova disponibili non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del silicio siano esenti da distorsioni.

(23)

Per quanto riguarda l’argomentazione di EUSMET secondo cui il concetto di distorsione non rientra tra i fattori che consentono di calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione sottolinea che non è necessario che il diritto nazionale utilizzi esattamente gli stessi termini degli accordi contemplati per essere conforme ad essi. La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping dell’OMC, anche per quanto riguarda le possibilità di calcolo del valore normale di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. La Commissione rammenta inoltre che, così come interpretata dai panel e dall’organo d’appello dell’OMC, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore.

(24)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa agli elementi di prova dell’esistenza di distorsioni nel settore del silicio metallico, la Commissione ha ritenuto che il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a riprova della presenza di distorsioni nel settore del silicio metallico, basati sulla relazione della Commissione sulle distorsioni in Cina (8), nonché su uno studio indipendente più specifico del 2018 commissionato da Euroalliages. Sebbene nel testo della domanda il richiedente abbia fatto riferimento in modo specifico alle distorsioni relative alle materie prime e all’energia elettrica, ha anche fornito in allegato le relazioni più dettagliate. Tali relazioni contengono abbondanti elementi di prova relativi a tutti gli aspetti delle distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(25)

In quarto luogo, EUSMET ha affermato che il calcolo del margine di dumping è stato gonfiato, in quanto il richiedente ha scelto selettivamente i periodi di tempo per calcolare il valore normale costruito.

(26)

Il metodo proposto dal richiedente è ragionevole, in quanto si basa sui dati a sua disposizione e relativi al periodo utilizzato per il calcolo del dumping (ossia da ottobre 2019 a giugno 2020). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

In quinto luogo, per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping, EUSMET ha osservato che gli elementi di prova forniti dal richiedente si basavano esclusivamente sull’analisi dei prezzi delle esportazioni cinesi verso India, Corea del Sud e Giappone, che erano comunque imprecisi.

(28)

La Commissione ha osservato che il richiedente non si è limitato a prendere in considerazione i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi, ma ha anche fatto riferimento all’analisi più dettagliata contenuta nel capitolo VI della domanda di riesame in previsione della scadenza, riguardante il rischio di reiterazione del pregiudizio. Tale capitolo riguarda le capacità inutilizzate in Cina, nonché i volumi di esportazione cinesi verso l’UE e i paesi terzi, rilevanti anche per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping. La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal richiedente fossero sufficienti a soddisfare i requisiti giuridici per l’apertura del procedimento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping. Il richiedente ha inoltre fornito un confronto ragionevole tra il valore normale e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi. Gli adeguamenti proposti da EUSMET non avrebbero portato a una conclusione diversa, in quanto i prezzi delle esportazioni cinesi sarebbero stati comunque significativamente inferiori al valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(29)

In sesto luogo, per quanto riguarda il volume delle importazioni cinesi di silicio nell’Unione, EUSMET ha affermato che tra il 2017 e il 2020 queste sono diminuite più rapidamente rispetto al consumo di silicio dell’Unione. In altre parole, gli esportatori cinesi non avrebbero potuto sottrarre vendite o quote di mercato ai produttori dell’Unione.

(30)

La Commissione ha ritenuto gli elementi di prova presenti nella domanda come sufficienti e ragionevolmente disponibili per il richiedente. In base agli elementi di prova forniti nella domanda e analizzati dalla Commissione, è probabile che i volumi di importazione dalla Cina che penetrerebbero nel mercato dell’Unione in assenza di misure aumentino a causa dell’esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. L’effetto di tali volumi a prezzi che con ogni probabilità continuerebbero a essere inferiori a quelli dell’industria dell’Unione rischierebbe di causare la persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Inoltre l’esistenza di altri fattori che possono avere un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione non implica necessariamente che l’effetto delle importazioni cinesi oggetto di dumping sull’industria dell’Unione non sia notevole, in particolare nel caso di un’analisi prospettica in cui l’attenzione si concentra su ciò che accadrebbe in caso di abrogazione delle misure. Di conseguenza, l’argomentazione di EUSMET deve essere respinta.

(31)

In settimo luogo, EUSMET ha sostenuto che l’analisi degli effetti sui prezzi e i calcoli dell’undercutting e dell’underselling dei prezzi contenuti nelle domande di riesame non erano rappresentativi, in quanto non tenevano conto dei prezzi delle importazioni in regime di perfezionamento attivo. EUSMET ha inoltre sostenuto che i calcoli dell’undercutting erano errati poiché i) i prezzi delle importazioni cinesi di silicio per l’industria dell’alluminio sono stati confrontati con le vendite dell’UE di tutto il silicio metallico, che include anche la qualità chimica; ii) i costi successivi all’importazione non sono stati aggiunti ai prezzi delle importazioni dalla Cina; iii) non è stato effettuato alcun adeguamento alle importazioni cinesi per portare i prezzi allo stadio commerciale, sebbene queste siano effettuate verso l’UE tramite operatori commerciali, mentre le vendite dell’UE sono normalmente effettuate dai produttori dell’Unione agli utilizzatori finali. EUSMET ha infine sostenuto che i calcoli dell’underselling dei prezzi erano errati per le stesse ragioni del calcolo dell’undercutting, oltre al fatto che si basavano anche su costi di produzione artificialmente elevati legati, tra l’altro, a un profitto di riferimento del 15 %, senza alcuna base giuridica.

(32)

L’analisi presentata dal richiedente si basava sui migliori elementi di prova a sua disposizione in quel momento e la Commissione l’ha considerata sufficientemente rappresentativa e affidabile e contenente elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(33)

In ottavo luogo, EUSMET ha affermato che l’industria dell’Unione non ha subito effetti negativi a causa delle importazioni cinesi. EUSMET ha sostenuto che il silicio di qualità chimica e quello per l’industria dell’alluminio sono diversi e che, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono per lo più legate al silicio di qualità chimica, le importazioni dalla Cina in regime normale sono piuttosto importazioni di bassa qualità per il mercato secondario dell’alluminio. EUSMET ha pertanto chiesto alla Commissione di effettuare un’analisi segmentata del pregiudizio per il silicio di qualità chimica e quello per l’industria dell’alluminio. La richiesta è stata ribadita nelle osservazioni di EUSMET successive alla divulgazione delle informazioni, ma tale argomentazione deve essere respinta. A tale proposito, la Commissione rimanda alla sezione 2.3 che analizza l’omogeneità del prodotto.

(34)

In nono luogo, EUSMET ha affermato che tra il 2018 e il 2020 il consumo dell’Unione è diminuito, sia per motivi ciclici che a causa della pandemia di COVID-19. EUSMET ha quindi sostenuto che le importazioni cinesi non hanno avuto alcun impatto sulla diminuzione del consumo dell’Unione.

(35)

Benché la Commissione condivida l’analisi di EUSMET sull’andamento del consumo dell’Unione, non ha ritenuto che la diminuzione del consumo legato ad altri mercati invalidi l’asserzione contenuta nella domanda, che riguardava sia la persistenza che la reiterazione del pregiudizio, e che ha portato all’apertura del presente riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, anche se il consumo dell’Unione è diminuito per ragioni indipendenti dalle importazioni cinesi, la Commissione analizzerà comunque in un riesame in previsione della scadenza quali sarebbero le conseguenze in caso di scadenza delle misure, in termini di vendite e quote di mercato.

(36)

In decimo luogo, EUSMET ha affermato che il calo dei volumi e della capacità di produzione dell’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi ma piuttosto alla decisione di un produttore dell’Unione di interrompere temporaneamente la produzione in alcuni impianti. Analogamente EUSMET ha affermato che il calo dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione non è legato alle importazioni cinesi, che tra il 2017 e il terzo trimestre del 2020 sono diminuite, ma piuttosto a un calo della domanda e a un aumento delle importazioni da paesi terzi. In questo contesto EUSMET ha inoltre affermato che, nonostante le importazioni cinesi, i prezzi di vendita dell’Unione sono rimasti stabili per tutto il periodo 2017-2019 e sono diminuiti nei primi tre trimestri del 2020, in coincidenza con il calo globale della domanda di silicio. In altre parole, in un contesto di calo della domanda, i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di aumentare i prezzi, indipendentemente dalle importazioni cinesi di silicio. Per le stesse ragioni, il calo di redditività non può essere imputato alle importazioni cinesi.

(37)

Tali argomentazioni non possono essere accolte. La Commissione ricorda che l’esistenza di misure è spesso associata a una riduzione delle importazioni dal paese interessato e che le misure antidumping esistenti hanno spesso un effetto positivo sullo stato dell’industria dell’Unione. In un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione esegue un’analisi su cosa accadrebbe in caso di scadenza delle misure. Il fatto che le importazioni cinesi possano non essere la causa principale dell’andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio non può quindi ostacolare l’apertura dell’inchiesta.

(38)

In undicesimo luogo, EUSMET ha elencato alcuni presunti fattori chiave che incidono sull’industria dell’Unione e che, secondo EUSMET, sono stati trascurati o male interpretati nel riesame. Tali fattori includono la strategia di produzione dell’industria dell’Unione e i suoi costi, l’andamento della domanda di silicio, l’aumento delle importazioni da paesi terzi e l’impatto della Brexit. EUSMET ha chiesto alla Commissione di tenerne conto nel riesame.

(39)

La Commissione ha ritenuto che il modo in cui il richiedente ha interpretato i fattori della domanda fosse sufficiente per l’apertura del riesame in previsione della scadenza. In ogni caso la Commissione ha preso in considerazione tutti questi fattori nell’ambito della sua analisi nelle sezioni «Pregiudizio» e «Interesse dell’Unione» del presente regolamento.

(40)

In dodicesimo luogo, EUSMET ha affermato che il richiedente ha sottovalutato le prospettive della domanda di silicio, ha sovrastimato la produzione e la capacità della Cina e ha esagerato gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi.

(41)

EUSMET non ha tuttavia fornito informazioni che mettessero in discussione le stime presentate nella domanda di riesame. Pertanto tale argomentazione non ha potuto essere accettata.

(42)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che la domanda abbia fornito elementi di prova sufficienti per aprire l’inchiesta di riesame.

(43)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha ribadito la sua tesi secondo cui il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l’accordo antidumping, senza aggiungere argomentazioni o elementi di prova nuovi. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta per le stesse ragioni esposte nei precedenti considerando da 22 a 24.

1.7.   Campionamento

(44)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento degli importatori

(45)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(46)

Non si è presentato alcun importatore indipendente.

1.7.2.   Campionamento dei produttori cinesi

(47)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(48)

Non è pervenuta alcuna risposta.

1.8.   Risposte al questionario

(49)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(50)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione. I questionari per l’industria dell’Unione, per gli importatori indipendenti e per gli utilizzatori sono stati inoltre resi disponibili sul sito web della DG Commercio (9).

(51)

Sono state ricevute risposte al questionario da tre produttori dell’Unione e da tre utilizzatori.

1.9.   Verifica

(52)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società che hanno collaborato, di seguito elencate:

 

produttori dell’Unione:

RW Silicium GmbH, Pocking, Germania,

FerroAtlántica S.L., Madrid, Spagna,

Ferropem, Chambéry, Francia;

 

utilizzatori:

Wacker Chemie AG, Monaco di Baviera, Germania;

RAFFMETAL SpA, Casto, Italia;

Evonik Industries AG, Essen, Germania.

1.10.   Fase successiva della procedura

(53)

Il 17 giugno 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(54)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state prese in considerazione dalla Commissione, ove opportuno.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(55)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei precedenti riesami in previsione della scadenza, ovvero il silicio («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00.

2.2.   Prodotto simile

(56)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame originario della RPC;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; nonché

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(57)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti l’omogeneità del prodotto

(58)

EUSMET ha sostenuto che il silicio utilizzato per applicazioni chimiche e per l’industria dell’alluminio non è un prodotto omogeneo e che il silicio per i due usi finali non è intercambiabile.

(59)

In primo luogo, EUSMET ha evidenziato le diverse caratteristiche di composizione, tecniche e chimiche del silicio, affermando che il silicio è composto da silicio elementare e da altri elementi secondari in diverse concentrazioni e livelli. EUSMET ha inoltre spiegato che ciascuno degli elementi secondari ha una fonte nelle materie prime di base o nel processo di produzione del silicio; pertanto, in base alla diversa materia prima utilizzata, il silicio ha una certa composizione chimica che è specifica per un determinato utilizzo.

(60)

EUSMET ha sostenuto che per i diversi usi, sia nel settore chimico che in quello dell’alluminio, sono necessari livelli diversi di purezza del silicio. Gli utilizzatori di silicio di qualità chimica e per l’industria dell’alluminio non possono utilizzare lo stesso materiale in quanto tale e non sono in concorrenza per ottenere lo stesso materiale dai fornitori. Pertanto la fungibilità e la sovrapposizione di concorrenza tra il silicio di qualità chimica e il silicio adatto all’industria dell’alluminio sono estremamente limitate.

(61)

EUSMET ha sottolineato che il prezzo del silicio utilizzato nei diversi prodotti è influenzato dalla composizione chimica del silicio richiesto. Più precisamente, il silicio utilizzato per la produzione di polimeri siliconici è generalmente quello con il prezzo più elevato, mentre il silicio secondario per l’industria dell’alluminio è quello con il prezzo inferiore. EUSMET ha affermato che il motivo di tale differenza di prezzo è che per produrre silicio di maggiore purezza sono necessarie materie prime specifiche di alta qualità, che sono anche più costose.

(62)

EUSMET ha inoltre sottolineato le differenze nei canali di distribuzione per i diversi tipi di silicio. Poiché le industrie chimiche acquistano silicio prodotto con una formula personalizzata in base a rigorosi processi di selezione dei loro fornitori, esse acquistano direttamente dai produttori di silicio. Inoltre le industrie chimiche acquistano il silicio sulla base di contratti a breve/lungo termine e non sul mercato a pronti. Per contro, le industrie utilizzatrici dell’alluminio, e in genere di alluminio secondario, acquistano il silicio da operatori commerciali, distributori o importatori. Inoltre, ad eccezione di alcuni grandi utilizzatori di silicio nel segmento delle industrie utilizzatrici di alluminio primario, la maggior parte delle vendite legate all’alluminio è costituita da vendite a pronti.

(63)

Il silicio è sempre stato considerato come un prodotto omogeneo sin dall’inchiesta iniziale sulle importazioni di silicio dalla Cina e in tutte le successive inchieste di riesame in previsione della scadenza. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutte le inchieste di riesame, la Commissione applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, a condizione che le circostanze non siano cambiate. Nel caso di specie EUSMET non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che le circostanze relative alla natura omogenea del prodotto in esame siano cambiate dall’ultimo riesame in previsione della scadenza.

(64)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha osservato che, nelle inchieste passate, la Commissione ha preso in considerazione solo le importazioni di silicio metallico per l’industria dell’alluminio al fine di determinare il pregiudizio e che quindi ha già utilizzato un’analisi segmentata. EUSMET ha inoltre aggiunto che la Commissione ha riconosciuto che il silicio di qualità chimica è importato principalmente in regime di perfezionamento attivo («RPA») e, pertanto, le importazioni relative a questo segmento di mercato sono state esentate dai dazi.

(65)

La Commissione osserva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché non vi è alcun mutamento di circostanze, la metodologia utilizzata dovrebbe essere quella impiegata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione del dazio (10). Nella precedente revisione intermedia non è stata condotta alcuna analisi per segmento (11). La Commissione si è limitata a distinguere tra due regimi di importazione al fine di stabilire l’undercutting e il livello di eliminazione del pregiudizio.

(66)

Come osservato al considerando 48, nessun produttore esportatore ha collaborato all’inchiesta. Inoltre le importazioni dei membri di EUSMET rappresentano solo una piccola parte delle importazioni totali del prodotto in esame. La Commissione non è stata quindi in grado di stabilire una proporzione tra silicio per l’industria dell’alluminio e silicio di qualità chimica nelle importazioni totali del prodotto in esame, né di stabilire un collegamento tra il regime di importazione utilizzato e la qualità di silicio importata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di silicio nell’Unione dalla Cina sono continuate ma con una quota di mercato inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame precedente.

(68)

Nessuno dei produttori della Cina ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità del paese interessato che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ad esso. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su tale informazione, né richieste di intervento del consigliere-auditore.

(69)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni ottenute dagli utilizzatori e dai produttori dell’Unione che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame, nonché sulle statistiche sugli scambi commerciali di Eurostat relative alle importazioni e alle esportazioni.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(70)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(71)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(72)

Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su tale informazione, né richieste di intervento del consigliere-auditore.

(73)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(74)

Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota n. 1») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di silicio.

(75)

Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato un ulteriore possibile paese rappresentativo appropriato, ossia la Malaysia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota n. 1 dal richiedente e da EUSMET.

(76)

Il 5 aprile 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («nota n. 2») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società PMB Silicon Bhd, un produttore del prodotto del paese rappresentativo.

(77)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota n. 2 dal richiedente e da EUSMET. EUSMET ha inoltre presentato osservazioni in risposta a quelle del richiedente.

3.2.1.   Valore normale

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(79)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato «che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono denominate «SGAV»).

(80)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.2.   Esistenza di distorsioni significative in Cina

(81)

Nelle recenti inchieste riguardanti il ferrosilicio (12) e il calcio-silicio (13) originari della Cina, la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel settore metallurgico cinese. La Commissione ha concluso nell’ambito di tali inchieste che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(82)

La Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (14).

(83)

La Commissione ha inoltre concluso che persisteva un elevato livello di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (15).

(84)

La Commissione ha inoltre stabilito che il governo della RPC poteva interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (16).

(85)

La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Il sistema di pianificazione della Cina comporta inoltre che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (17).

(86)

La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina (18).

(87)

La Commissione ha inoltre riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore metallurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (19), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle società cinesi (20).

(88)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore metallurgico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(89)

Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda nonché nella relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (21) («relazione»), che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame.

(90)

La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(91)

La domanda in questo caso si riferiva alla relazione, in particolare alla sezione 12.4.2 relativa alle restrizioni all’esportazione di silicio e alle sezioni relative al mercato dell’energia elettrica. Nella domanda di riesame, il richiedente ha altresì fatto riferimento a uno studio protetto da diritti d’autore di AlloyConsult, riguardante le distorsioni del mercato indotte dallo Stato nelle industrie cinesi delle ferro-leghe e del silicio.

(92)

Nel settore del silicio persiste un elevato livello di proprietà e controllo del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Non essendovi stata collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare ulteriormente il rapporto esatto tra produttori di silicio privati e statali.

(93)

La Commissione ha tuttavia stabilito che un certo numero di produttori cinesi di silicio è di proprietà dello Stato. Uno di questi è Yunnan Nujiang International Silicon Trade Co, filiale di Xiamen ITG Group Corp., Ltd (22). L’azionista di controllo ultimo di Xiamen ITG Group è la Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà dello Stato della città di Xiamen (23).

(94)

Analogamente, la Shanghai Puyuan Foreign Economic and Trading Company (24) («SPFC») è una filiale interamente controllata dallo Shanghai National Nuclear Puyuan Group, che, a sua volta, è interamente controllato dalla China National Nuclear Corporation («CNNC»), una delle imprese cinesi di proprietà dello Stato di livello centrale.

(95)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che nel settore dell’energia elettrica, che è il principale fattore produttivo nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Come rilevato dalla Commissione nella relazione, il mercato dell’energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento, con l’intera rete di trasmissione di proprietà di due imprese statali e una significativa proprietà statale esistente anche nella fase di generazione.

(96)

Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha accertato l’esistenza di legami personali tra il partito comunista cinese («PCC») e le società produttrici del prodotto oggetto del riesame, oltre a caratteristiche organizzative aziendali che pongono il PCC in una posizione che gli consente di interferire con la conduzione degli affari delle società.

(97)

Nell’ITG Xiamen Group, il comitato di partito del PCC occupa il livello organizzativo più alto della società, alla pari con il consiglio di amministrazione e il consiglio dei supervisori e al di sopra degli alti dirigenti (25).

(98)

Inoltre, nella SPFC, il presidente del consiglio di amministrazione dello Shanghai National Nuclear Puyuan Group ricopre allo stesso tempo la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore generale della società ricopre contemporaneamente il ruolo di vicesegretario del comitato di partito (26).

(99)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che le imprese sia pubbliche che private attive nel settore del silicio sono anch’esse soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica. Come in qualsiasi altro settore della Cina, questi produttori sono costretti a ospitare attività di edificazione del partito e a mantenere una stretta affiliazione al PCC e alla sua ideologia. Gli esempi seguenti illustrano la tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC anche nel settore del silicio.

(100)

L’ITG Xiamen Group descrive sul suo sito web ampie attività di edificazione del partito. Facendo riferimento a una riunione del gruppo di studio del PCC del febbraio 2022, la società sottolinea che è necessario «assicurare con fermezza la corretta direzione della costruzione della zona economica speciale, attuare la leadership completa del partito sul China International Trade Holding Group, continuare ad approfondire la governance completa e rigorosa del partito, attenersi al percorso del socialismo con caratteristiche cinesi e seguire risolutamente la direzione del segretario generale Xi Jinping» (27).

(101)

La rivendicazione della fedeltà alla leadership del PCC non si limita solo al periodo più recente, ma si estende anche al periodo dell’inchiesta di riesame, come risulta ad esempio dal sito web della SPFC, che descrive le conclusioni della riunione del comitato di partito del gruppo, tenutasi il 17 novembre 2020: «[D]obbiamo rafforzare i contenuti ideologici, elevare il profilo, il pensiero attivo, l’autodisciplina e l’autoesame, attribuire importanza all’apprendimento, rafforzare la comprensione, approfondire lo studio e l’attuazione dello spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito comunista cinese […]. La quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito comunista cinese ha richiesto che l’attenzione dello sviluppo economico si concentri sull’economia reale e che ci si impegni a migliorare il livello di modernizzazione della catena industriale e della catena di approvvigionamento, accelerando lo sviluppo di un sistema industriale moderno […]. [È] necessario studiare e mettere in pratica lo spirito degli importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping e lo spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del PCC, […] con un alto grado di coscienza politica, ideologica e di azione; in conformità del dispiegamento integrato del comitato centrale del partito, della società del gruppo e del Puyuan CNNC per garantire l’attuazione sul campo, è necessario integrare pienamente lo spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito […]. A questo incontro di studio allargato hanno partecipato i membri del team di leadership della catena di approvvigionamento della CNNC, i quadri di livello medio e i membri di vari settori» (28).

(102)

Inoltre, secondo le norme di lavoro dell’Associazione dell’industria del silicio (29), un ramo dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi, l’associazione adotta la linea di base del PCC come proprie linee guida (30). Inoltre l’adesione alla linea, ai principi e alle politiche del partito e il possesso di buone qualità politiche sono elencati tra i requisiti di idoneità per ricoprire il ruolo di presidente, vicepresidente o segretario generale dell’associazione (31).

(103)

È stato inoltre appurato che nel settore del silicio sono in atto politiche discriminatorie a favore dei produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Il silicio riveste un ruolo significativo nella produzione di alluminio, oltre che di semiconduttori (di cui il prodotto oggetto del riesame è un fattore produttivo), il che a sua volta qualifica il settore del silicio come parte delle industrie strategiche emergenti (32) che beneficiano di un’ampia gamma di politiche di sostegno.

(104)

Lo Stato interferisce anche nei mercati dei fattori produttivi utilizzati per la produzione di silicio, in particolare nei mercati dell’energia elettrica. L’energia elettrica rappresenta uno dei principali fattori produttivi della fabbricazione di silicio; tuttavia, come stabilito nella relazione (33), in Cina i prezzi dell’elettricità non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia).

(105)

Sebbene il mercato dell’energia in Cina abbia subito una serie di cambiamenti e riforme, alcuni prezzi pertinenti per il sistema energetico non sono ancora basati sul mercato. Il governo riconosce che i prezzi sono ancora ampiamente controllati dallo Stato: «L’attuale gestione dei prezzi dell’energia elettrica si basa ancora sui prezzi dettati dal governo. Gli adeguamenti dei prezzi spesso sono in ritardo rispetto alle variazioni dei costi ed è difficile riflettere tempestivamente e ragionevolmente i costi di utilizzo dell’energia elettrica […] Non è ancora stato istituito un meccanismo concorrenziale efficace per la vendita di energia elettrica, le transazioni di mercato tra imprese produttrici di energia elettrica e utenti sono limitate ed è difficile prevedere un ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse» (34).

(106)

Questa debolezza del mercato indotta dallo Stato è all’origine di ulteriori tentativi di gestione del mercato, che si riflettono in una serie di documenti amministrativi successivi. Ad esempio a novembre 2020 la NDRC ha pubblicato la comunicazione sulla promozione della firma di contratti di fornitura di energia elettrica a medio e lungo termine nel 2021 (35).

(107)

Il documento dà istruzioni ai «dipartimenti competenti degli enti locali […] di adoperarsi per garantire che il volume di energia elettrica oggetto di contratto non sia inferiore all’80 % del volume medio degli ultimi tre anni» e, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, di «istituire un meccanismo di correzione delle deviazioni […] nella regolamentazione del mercato locale per far fronte agli scostamenti tra il volume di energia contrattuale e l’effettiva attuazione» e di «migliorare il meccanismo di fissazione del prezzo delle transazioni a medio e lungo termine. In tutte le località si applicano rigorosamente i prezzi di trasmissione e distribuzione dell’energia approvati dal governo».

(108)

La comunicazione contiene altresì disposizioni specifiche in materia di attuazione, in particolare attraverso l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dell’avanzamento nella sottoscrizione dei contratti, oppure rafforzando il monitoraggio, la divulgazione delle informazioni e l’esecuzione dei contratti (36).

(109)

Inoltre a gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere della NDRC sulla standardizzazione delle tariffe per la fornitura urbana di acqua, energia elettrica e riscaldamento al fine di promuovere uno sviluppo del settore di elevata qualità (37). La comunicazione contiene disposizioni specifiche in materia di fissazione dei prezzi da parte del governo: «[…] Per i progetti soggetti a prezzi pubblici o a prezzi guidati dal governo, determinare ragionevolmente la composizione dei costi, rafforzare la vigilanza e la revisione dei costi, migliorare il meccanismo di formazione dei prezzi e determinare scientificamente il livello dei prezzi. […]».

(110)

Tra gli obiettivi principali della comunicazione si fa specifico riferimento al meccanismo di input governativo in relazione alla fissazione dei prezzi, nonché alla differenziazione settoriale dei metodi di determinazione dei prezzi: «Entro il 2025 si dovranno conseguire chiari risultati nella sistemazione e standardizzazione delle tariffe nel settore della fornitura di acqua, elettricità, gas e riscaldamento. Si deve istituire una base per un meccanismo scientifico, standardizzato e trasparente di formazione dei prezzi e il meccanismo di input governativo deve essere ulteriormente migliorato. I metodi di fissazione dei prezzi applicabili ai settori correlati, i metodi di controllo e revisione dei costi, il comportamento dei prezzi e la copertura generale standard dei servizi, nonché la qualità e l’efficienza della fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e altri prodotti e servizi, devono essere notevolmente migliorati».

(111)

Il carbone è un’altra materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Come rilevato nella relazione, il mercato del carbone in Cina è soggetto a distorsioni, in particolare a causa delle sovvenzioni (38) e della gestione e del controllo dello sfruttamento delle risorse carbonifere (39).

(112)

La recente inchiesta riguardante il calcio-silicio ha accertato ulteriori elementi di interferenza statale nel mercato del carbone. A maggio 2021 l’amministrazione nazionale dell’energia (NEA) e la NDRC hanno pubblicato congiuntamente la «Comunicazione sulle misure di gestione per la capacità produttiva e i criteri di approvazione delle miniere di carbone», allo scopo di regolare le capacità delle miniere di carbone e di applicare i relativi limiti, calcolati sulla base della comunicazione (40). A dicembre 2020 la NDRC ha pubblicato la «Comunicazione relativa a come garantire la firma e l’esecuzione di contratti di carbone a medio e lungo termine nel 2021» (41).

(113)

La comunicazione sottolinea espressamente l’obiettivo di aumentare l’influenza e il controllo dello Stato nel processo contrattuale: «Ampliare il ruolo del governo, concentrarsi sul rafforzamento della costruzione del sistema, migliorare le norme in materia di transazioni, rafforzare la vigilanza sul credito e orientare le parti interessate per sensibilizzare in merito alla situazione generale, assumersi responsabilità sociali, standardizzare l’esecuzione dei contratti e garantire il buon funzionamento del mercato del carbone».

(114)

La comunicazione contiene altresì l’indicazione di «rafforzare l’autodisciplina dell’industria. Tutte le associazioni di categoria interessate guidano le imprese a rafforzare l’autodisciplina, a dare adeguata attuazione ai requisiti dei contratti a medio e lungo termine e a non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato e della posizione vantaggiosa dell’industria per sottoscrivere contratti squilibrati. Le grandi imprese svolgono un ruolo esemplare, autoregolamentano le sottoscrizioni dei contratti, sono maggiormente attente al rispetto degli impegni assunti, si assumono la responsabilità sociale di garantire l’approvvigionamento e la stabilità dei prezzi e promuovono il corretto funzionamento del mercato del carbone a livello nazionale».

(115)

In particolare vale la pena sottolineare che la direttiva precisa di non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato al momento della firma dei contratti. In aprile 2021 la NDRC ha pubblicato un’ulteriore comunicazione su come garantire la supervisione e la gestione di contratti a medio e lungo termine per il carbone nel 2021, che mira a verificare meglio il rispetto dei contratti di vendita e a garantire l’approvvigionamento di carbone (in particolare sulla base delle disposizioni della precitata comunicazione n. 902). Su tale base, le parti interessate dovrebbero in particolare garantire che la percentuale di conformità mensile non sia inferiore all’80 % e che quella trimestrale e annuale non sia inferiore al 90 % (42).

(116)

L’intervento statale sul mercato del carbone è evidente anche nella recente decisione di prorogare di un altro anno il periodo di funzionamento di prova per le miniere di carbone chiuse allo scopo di aumentare la produzione e l’approvvigionamento, al fine di contrastare gli aumenti dei prezzi dei prodotti di base (dopo la precedente sospensione della produzione delle miniere) (43).

(117)

Come si evince dagli esempi di cui sopra, il governo della RPC gestisce lo sviluppo del settore del silicio in base a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti del funzionamento del settore. Tali orientamenti e interventi governativi riguardano anche i principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(118)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore metallurgico non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(119)

Il settore metallurgico è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o delle materie prime principali per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).

(120)

Nella presente inchiesta non sono inoltre stati forniti elementi di prova attestanti che il settore metallurgico non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(121)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(122)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione.

(123)

In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via.

(124)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni per dimostrare il contrario.

(125)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti elencati.

(126)

Su tale base, e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(127)

Di conseguenza, la Commissione ha proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione seguente.

3.2.3.   Paese rappresentativo

3.2.3.1.   Osservazioni generali

(128)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (44);

la produzione del prodotto simile in tale paese (45);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(129)

La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.

3.2.3.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

(130)

Nella nota n. 1, la Commissione ha individuato il Brasile e la Malaysia quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello Cina nei quali si produce silicio. Entrambi sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, nei quali è noto che avviene la produzione del prodotto simile.

(131)

Nessuna parte interessata ha identificato altri possibili paesi rappresentativi.

3.2.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(132)

Nella nota n. 1, la Commissione ha segnalato che il produttore di silicio brasiliano identificato dal richiedente, RIMA Industrial, non è risultato redditizio nel corso dell’anno solare 2020, e che in questa fase non è stato possibile individuare altri produttori brasiliani.

(133)

Il produttore di silicio della Malaysia identificato da EUSMET, PMB Silicon Bhd, è stato redditizio nel corso dell’anno solare 2020. Su questa base la Commissione ha ritenuto, nella nota n. 1, che la Malaysia potesse essere un paese rappresentativo appropriato.

(134)

Dopo la pubblicazione della nota n. 1, il richiedente ha presentato un elenco di produttori di silicio in Brasile, indicando la disponibilità di dati finanziari pubblici per ciascuno di questi produttori.

(135)

L’elenco fornito dal richiedente individuava un produttore di silicio in Brasile, la società MinasLigas, che nel 2020 era redditizio.

(136)

La Commissione disponeva quindi di due produttori redditizi di silicio, uno in Malaysia e uno in Brasile.

(137)

Nella nota n. 2, la Commissione ha confrontato ulteriormente i dati disponibili della Malaysia e del Brasile relativi ai fattori produttivi. La Commissione ha concluso che la Malaysia disponeva di dati più rappresentativi per i fattori produttivi, dal momento che in Brasile non vi erano importazioni di carbone con contenuto di ceneri medio e solo quantità limitate di importazioni di quarzo e trucioli, anch’esse a prezzi non rappresentativi.

(138)

Con la nota n. 2 la Commissione ha quindi informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società PMB Silicon Bhd come produttore nel paese rappresentativo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(139)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di PMB Silicon Bhd come produttore nel paese rappresentativo.

(140)

Sono pervenute osservazioni sulla nota n. 2 da EUSMET, che ha sostenuto la decisione della Commissione di utilizzare la Malaysia, e dal richiedente, che ha ribadito la necessità di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato.

(141)

Il richiedente ha contestato l’utilizzo della Malaysia come paese rappresentativo sulla base dei dati finanziari della società PMB Silicon Bhd. Il richiedente ha affermato che nel 2020 la società era in perdita, ma senza fornire alcun elemento di prova.

(142)

Nelle osservazioni presentate il 1o aprile 2022, EUSMET ha fornito i conti pubblicati localmente di PMB Silicon Bhd, che dimostrano la redditività della società nel 2020. Tale argomentazione di Euroalliages è pertanto respinta.

(143)

Il richiedente ha inoltre contestato la rappresentatività di alcuni dati pubblici della Malaysia relativi ai sottoprodotti e ha chiesto nuovamente alla Commissione di utilizzare i dati del Brasile per i fattori per i quali era appropriato farlo e di utilizzare i dati di altri paesi per quelli per i quali non lo era.

(144)

La Commissione ha quindi riesaminato i dati della Malaysia, tenendo conto delle osservazioni del richiedente e di EUSMET in merito ad essi. La Commissione ha concluso che i dati della Malaysia relativi ai fattori produttivi sono attendibili. La Commissione ha altresì osservato che, poiché i calcoli del valore normale utilizzeranno una percentuale per calcolare il reddito da sottoprodotti, i valori di riferimento della nota n. 2 per i sottoprodotti non saranno più utilizzati.

(145)

La Commissione osserva inoltre che, per quanto riguarda il Brasile, il richiedente ha ammesso che alcuni dati non sono appropriati e che sarebbe stato necessario utilizzare altre fonti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione del richiedente.

(146)

Dopo aver emesso la nota n. 2, la Commissione ha rilevato un errore nell’estrazione dei dati dal GTA per quanto riguarda le importazioni di trucioli in Malaysia. L’estrazione è stata effettuata in EUR anziché in CNY e quindi il prezzo per tonnellata non era corretto. Dall’analisi, tuttavia, il prezzo effettivo in CNY per tonnellata era di gran lunga superiore a quello pagato dall’industria dell’Unione, e di gran lunga superiore alla media del prezzo all’esportazione per tonnellata nel GTA per tutti i paesi.

(147)

Poiché i prezzi dei trucioli sono stati considerati non rappresentativi, e in mancanza di un prezzo internazionale esente da distorsioni per i trucioli, la Commissione ha ritenuto che il prezzo medio all’importazione nell’Unione europea in CNY per tonnellata fosse un valore di riferimento adeguato per questa materia prima.

(148)

Il richiedente ha inoltre contestato le fonti dei dati relativi ai costi dell’energia elettrica e del lavoro, definendole con il termine «obsoleto» (46).

(149)

La Commissione ha verificato nuovamente le fonti e, per quanto riguarda l’energia elettrica, ha constatato che le tariffe indicate nella nota n. 2 sono ancora in vigore. Per quanto riguarda il costo del lavoro, tuttavia, la fonte indicata nella nota n. 2 riguarda l’anno 2016. La Commissione ha quindi cercato dati più recenti e ha individuato nelle statistiche sul costo del lavoro del dipartimento di statistica della Malaysia, «Salaries and Wages Survey Report 2020» (47), pubblicate nel luglio 2021, una fonte di dati adeguata.

3.2.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(150)

Avendo stabilito che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.3.5.   Conclusioni

(151)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(152)

Nella nota n. 1 la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali le materie prime, l’energia e il lavoro impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(153)

Successivamente, nella nota n. 2, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dei dati ufficiali della Malaysia per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro (48) e dell’energia (49).

3.2.5.   Fattori produttivi

(154)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame e le successive informazioni fornite dal richiedente e dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del silicio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Quarzi

2506 10

468,20

Tonnellata

Carbone con contenuto di ceneri medio

2701 19

437,23

Tonnellata

Trucioli

4401 21

412,50

Tonnellata

 

4401 22

412,50

Tonnellata

Elettrodi

8545 11

39 692,39

Tonnellata

Lavoro

Lavoro

 

21,92

Ora di lavoro

Energia

Energia elettrica

 

0,53

kWh

3.2.6.   Materie prime

(155)

Il silicio è prodotto in forni ad arco con elettrodi immersi mediante riduzione carbotermica del quarzo (silice) in presenza di vari tipi di agenti riducenti al carbonio, come il carbone e i trucioli.

(156)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA.

(157)

Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

(158)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione.

(159)

I restanti dati sulle importazioni da altri paesi, esclusa la Cina, sono stati considerati rappresentativi per tutti i fattori di produzione, ad eccezione dei trucioli. Come indicato al considerando 146, il prezzo all’importazione dei trucioli in Malaysia non è stato considerato rappresentativo e quindi sono stati utilizzati i dati relativi alle importazioni nell’Unione europea.

(160)

Per alcuni fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori dell’Unione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(161)

Poiché il valore utilizzato in questo contesto non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, e in assenza di dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso di includere tali costi tra i materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

(162)

Per i sottoprodotti, la Commissione ha calcolato la percentuale del reddito derivante dai sottoprodotti dichiarato dall’industria dell’Unione in relazione al costo totale di produzione e ha dedotto tale percentuale dal costo di produzione ricalcolato al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

(163)

Di norma, questi prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

3.2.7.   Lavoro

(164)

I costi del lavoro in Malaysia sono pubblicati dal dipartimento di statistica del governo della Malaysia (51) ed è stata utilizzata questa fonte per determinare i salari in Malaysia, utilizzando le informazioni pubblicate per il costo medio del lavoro per dipendente del settore manifatturiero nel 2020. Secondo il dipartimento di statistica, si tratta di 2 542 MYR al mese. Su una media di 186 ore lavorative al mese, la Commissione ha calcolato un salario medio di 13,67 MYR all’ora.

3.2.8.   Energia elettrica

(165)

I prezzi per l’energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati dall’azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (52). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’elettricità ad uso industriale nella fascia di consumo «Tariff E2 — Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff» di TNB per stabilire il costo dell’energia elettrica per kWh.

3.2.9.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(166)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(167)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

3.2.10.   Calcolo del valore normale

(168)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(169)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di silicio. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Malaysia, come descritto sopra.

(170)

Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato sopra. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base al bilancio di PMB Silicon Bhd per l’anno 2020, come riportato nei conti certificati della società (53).

(171)

La Commissione ha utilizzato le percentuali seguenti per calcolare il valore normale a partire dal costo di fabbricazione esente da distorsioni:

addizione delle spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 7,6 % dei costi diretti di fabbricazione;

addizione delle SGAV e degli altri costi, che rappresentavano il 17,7 % del costo totale di fabbricazione;

sottrazione del reddito da sottoprodotti, che rappresentava il 6,97 % del costo di produzione; e

addizione dei profitti, che ammontavano al 5,05 % del costo di fabbricazione.

(172)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(173)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha formulato osservazioni sul metodo utilizzato per gestire il reddito da sottoprodotti, basato su una percentuale del costo di produzione piuttosto che su una percentuale del costo di fabbricazione.

(174)

Il metodo utilizzato in questo caso è appropriato, dato che nessun produttore cinese ha collaborato, e quindi il calcolo del valore normale si è basato sul formato dei dati di consumo ricevuti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, dove il reddito da sottoprodotti è stato espresso come percentuale del costo della loro produzione.

(175)

Le simulazioni contenute nelle osservazioni presentate da EUSMET portano il valore normale indicizzato da 122,87 a 119,92, una riduzione di poco meno di tre punti percentuali. La Commissione non ritiene che tale piccola differenza richieda una modifica dei dati relativi al consumo ricevuti dall’industria dell’Unione, dove il reddito da sottoprodotti è espresso come percentuale del costo di produzione.

(176)

In ogni caso, la finalità del calcolo del valore normale in un riesame in previsione della scadenza è quella di determinare se vi sia una persistenza del dumping e, indipendentemente dai metodi proposti da EUSMET per trattare i redditi da sottoprodotti, la constatazione della persistenza del dumping non cambierebbe.

(177)

Tuttavia, esaminando le rivendicazioni di EUSMET in merito ai calcoli del dumping, la Commissione ha notato un errore nel calcolo (il reddito da sottoprodotti non era stato dedotto dal costo di produzione) e quindi il valore normale era stato sovrastimato. Il dato è stato corretto e comunicato nuovamente alle parti interessate. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(178)

EUSMET ha inoltre richiesto un’ulteriore divulgazione dettagliata delle informazioni relative al calcolo del valore normale e, in particolare, dei dati relativi alla quantità dei fattori produttivi utilizzati nel calcolo.

(179)

La Commissione ha inserito le informazioni relative ai valori di riferimento e ai fattori produttivi nel fascicolo pubblico il 17 giugno 2022 (54), in allegato alla nota verbale inviata alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea.

(180)

La Commissione non ha divulgato ad alcuna parte interessata informazioni relative alla quantità di ciascun fattore produttivo utilizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per produrre una tonnellata di silicio, in quanto si tratta di informazioni commerciali riservate.

(181)

Il metodo utilizzato per calcolare il valore normale è stato chiaramente spiegato a tutte le parti interessate nel documento di divulgazione delle informazioni, riprodotto nei considerando da 168 a 172.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(182)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica, sottraendo il 5 % come stima dei costi di nolo (marittimo) e di assicurazione e dei costi di trasporto sul mercato interno, sulla base dei dati di casi precedenti.

3.4.   Confronto

(183)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.

(184)

La Commissione non ha effettuato alcun adeguamento al valore normale o al prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, poiché entrambi erano già franco fabbrica.

3.5.   Margine di dumping

(185)

Sulla base dei dati disponibili la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 26,9 %.

(186)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(187)

Verificata l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti:

1)

capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina; nonché

2)

attrattiva del mercato dell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(188)

La domanda di riesame ha stimato la capacità produttiva in Cina tra i 6 e gli 8 milioni di tonnellate all’anno, affermando anche che vi è un accordo generale sul fatto che la capacità di produzione in Cina è superiore al consumo mondiale totale. Il richiedente ha stimato l’utilizzo della capacità cinese nel 2020 tra il 20 % e il 40 %. Nella domanda si sottolinea anche che nel 2014 in Cina la capacità produttiva era compresa tra i 3 e i 5 milioni di tonnellate all’anno, il che suggerisce che negli ultimi anni tale capacità sia aumentata in modo significativo.

(189)

Anche adottando un approccio conservativo, con una capacità produttiva di 6 milioni di tonnellate e un utilizzo del 40 %, la RPC disporrebbe di una capacità inutilizzata di circa 3,6 milioni di tonnellate. Si tratta di una cifra pari a circa sette volte l’intero consumo dell’Unione.

(190)

Nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, anche la Commissione ha riscontrato una significativa capacità inutilizzata in Cina, concludendo che, qualora le misure dovessero scadere, tale capacità inutilizzata potrebbe effettivamente essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione (55). Non sono pervenuti elementi di prova che mettano in discussione tale conclusione.

(191)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha contestato la quantità di capacità produttiva inutilizzata in Cina, come indicato nella domanda di riesame. EUSMET ha chiesto nuovamente che i richiedenti mettessero a disposizione la relazione di AlloyConsult a cui si fa riferimento nella domanda di riesame. La Commissione osserva che la relazione è protetta da diritti d’autore e la versione consultabile della domanda di riesame costituisce una sintesi sufficiente dei risultati della relazione.

(192)

EUSMET ha invece fatto riferimento a una relazione della CRU dell’aprile 2021 che suggerisce che la capacità nominale in Cina è di 5 milioni di tonnellate all’anno, mentre la «capacità operativa» è di 4 milioni di tonnellate all’anno.

(193)

EUSMET ha contestato anche l’utilizzo degli impianti dal 20 % al 40 %, che si basa sulla capacità stimata di 6 milioni di tonnellate e sulla produzione di 2 milioni di tonnellate indicate nella domanda di riesame.

(194)

EUSMET non ha fornito alcuna stima sulla produzione di silicio in Cina per il 2020. Utilizzando la stima di 2 milioni di tonnellate di produzione nella domanda di riesame e la stima di 4 milioni di tonnellate di capacità della CRU, questi dati mostrerebbero un utilizzo degli impianti pari al 50 %, con una stima di 2 milioni di tonnellate di capacità che potrebbero essere destinate all’esportazione verso il mercato dell’Unione.

(195)

Le risultanze della Commissione sull’esistenza di una significativa capacità inutilizzata in Cina, che potrebbe effettivamente essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure, rimangono pertanto invariate.

(196)

EUSMET ha inoltre osservato che, nelle sue osservazioni presentate il 10 agosto 2021, ha fornito prove del fatto che la domanda di silicio della Cina è in aumento, e che quindi in futuro tale domanda sarà soddisfatta dalla capacità inutilizzata in Cina, riducendo la quantità di silicio che potrebbe rifornire il mercato dell’Unione.

(197)

Nelle osservazioni presentate da EUSMET il 10 agosto 2021 si afferma che «secondo la CRU, la domanda cinese di silicio metallico è destinata ad aumentare al ritmo più serrato nei prossimi anni». Il riferimento è alla relazione «CRU Silicon Metal Market Outlook» dell’aprile 2021.

(198)

Nelle sue osservazioni, EUSMET non ha fornito alcuna sintesi di tale relazione, in quanto protetta da diritti d’autore.

(199)

Attualmente, tutti gli elementi di prova forniti alla Commissione mettono in evidenza l’attuale notevole capacità inutilizzata in Cina, che non è coperta dall’attuale domanda cinese. Se le previsioni contenute nella relazione della CRU, secondo cui «la domanda cinese di silicio metallico è destinata ad aumentare», si avvereranno, non esistono elementi di prova che tale aumento possa coprire tutta la capacità operativa inutilizzata in Cina, per non parlare della capacità nominale.

(200)

Le previsioni della relazione della CRU non modificano pertanto le nostre conclusioni sul fatto che in Cina rimane una capacità inutilizzata che potrebbe rifornire l’Unione europea nel caso di scadenza delle misure.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(201)

Il persistere delle importazioni nell’Unione, nonostante le misure in vigore, suggerirebbe che il mercato dell’Unione continua ad essere attraente e che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni a prezzi di dumping continuerebbero.

(202)

La Commissione rileva inoltre che le misure antielusione sulle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan restano in vigore (56). Gli sforzi compiuti per eludere le misure in vigore dimostrano che il mercato dell’Unione continua ad essere attraente per i produttori esportatori cinesi.

(203)

Il Regno Unito era il secondo maggior consumatore di silicio dell’Unione. Sebbene il mercato dell’Unione sia stato influenzato dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’Unione rimane un mercato attraente per gli esportatori cinesi. Ciò si evince dal persistere delle importazioni di silicio dalla Cina nel mercato dell’Unione rimanente, come indicato in precedenza.

(204)

La Commissione ha valutato anche se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli dei prezzi.

(205)

In primo luogo, come illustrato di seguito nella sezione relativa al pregiudizio e all’undercutting, dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’importazione cinesi, comprensivi dei dazi antidumping, erano ancora inferiori del 9,2 % rispetto a quelli dei produttori dell’Unione. In assenza dei dazi, l’undercutting ammonterebbe al 14,6 %.

(206)

In secondo luogo, la Commissione ha esaminato i prezzi all’esportazione dalla Cina verso altri paesi estratti dal GTA per il 2020. La domanda di riesame ha individuato i tre principali mercati aperti per il silicio cinese: Giappone, Repubblica di Corea e India. Nel 2020 le esportazioni verso questi tre paesi rappresentavano il 46 % di tutte le esportazioni cinesi di silicio. Secondo il GTA, nel 2020 la media del prezzo all’esportazione verso questi paesi a livello fob era pari a 1 800 USD per tonnellata.

(207)

Utilizzando la stessa estrazione di dati dal GTA per lo stesso periodo, è emerso che la media del prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob era pari a 1 915 USD per tonnellata. Da ciò si evince che il mercato dell’Unione rimane attraente in termini di prezzo per gli esportatori cinesi, nonostante le misure in vigore.

(208)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha osservato che il prezzo fob di 1 915 USD per tonnellata per le esportazioni cinesi verso i paesi dell’Unione europea era più alto (se adeguato in EUR) rispetto al prezzo cif di 1 523 EUR per tonnellata per le importazioni cinesi nell’Unione europea, riportato nella tabella 4 di seguito.

(209)

La Commissione osserva che i dati estratti dal GTA si basano sui dati ottenuti dall’autorità doganale cinese e sono stati utilizzati semplicemente come punto di partenza per confrontare i prezzi all’esportazione verso varie destinazioni. Essi non devono essere utilizzati ai fini del confronto con i dati di Eurostat per quanto riguarda il valore esatto in EUR per tonnellata delle importazioni nell’Unione, e non sono stati estratti a questo scopo.

(210)

Infine, il fatto che negli Stati Uniti siano in vigore dazi antidumping elevati sulle importazioni di silicio dalla RPC aumenta ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione. Anche l’Australia e il Canada hanno adottato misure antidumping o antisovvenzioni contro le importazioni di silicio dalla Cina.

4.3.   Conclusioni

(211)

In considerazione della notevole capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping si traduca in un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

(212)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina comporti la persistenza del dumping in quantità significative.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(213)

Durante il periodo in esame, nell’Unione, il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori, di cui due appartenenti allo stesso gruppo. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, i dati relativi all’industria dell’Unione sono pertanto presentati sotto forma di indici e/o espressi come intervalli di valori.

(214)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a [120 000-160 000 tonnellate] (57). Tale cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario dei tre produttori dell’Unione, che costituiscono l’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 8, i tre produttori dell’Unione rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(215)

La Commissione ha calcolato i consumi dell’Unione sommando le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno alle importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi determinate sulla base di dati Eurostat e delle risposte al questionario.

(216)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione (intervalli di valori)

[500 000 - 550 000 ]

[460 000 - 510 000 ]

[430 000 - 480 000 ]

[450 000 - 500 000 ]

Indice

100

88

81

84

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

(217)

Il consumo dell’Unione è diminuito costantemente fino al 2020 e ha registrato una leggera ripresa di tre punti percentuali tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 16 %.

(218)

Il calo della domanda è in parte determinato dalla minore domanda di silicio utilizzato per la produzione di alluminio, a causa della diminuzione della produzione di veicoli nell’UE, che impiega in gran parte materiali di alluminio, prodotti con il silicio. Il calo nel settore dei veicoli è dovuto alla saturazione del mercato che ha colpito la maggior parte dei paesi industrializzati nel 2018, oltre a un calo nel 2020 e nel PIR, a causa della pandemia di COVID-19. Durante il periodo in esame, anche la domanda di silicio nel settore chimico è diminuita, parzialmente influenzata dall’interruzione generale dei flussi commerciali, durante il 2020 e il PIR, a causa della pandemia di COVID-19.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

(219)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato ai considerando 215 e 216.

(220)

Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni

76 401

48 379

36 310

29 788

Indice

100

63

48

39

Volume delle importazioni assoggettate a dazi

33 416

10 714

10 637

12 017

Indice

100

32

32

36

Volume delle importazioni in regime di perfezionamento attivo

42 985

37 665

25 673

17 771

Indice

100

88

60

41

Quota di mercato (intervallo di valori)

[12 -18  %]

[8 -13  %]

[5 -10  %]

[4 -9  %]

Indice

100

72

59

46

Fonte: Eurostat.

(221)

I volumi delle importazioni dal paese interessato sono diminuiti costantemente nel periodo in esame (una diminuzione complessiva del 61 %), con conseguente dimezzamento della loro quota di mercato nel periodo in esame.

(222)

La maggior parte del silicio (il 60 % del totale nel PIR) proveniente dalla Cina è importato in RPA e utilizzato come materia prima principalmente nell’industria chimica. Per tali importazioni non sono dovuti dazi (convenzionali o antidumping), a condizione che i prodotti derivati siano esportati.

(223)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha affermato che non esiste una concorrenza tra le importazioni e la produzione dell’Unione, in quanto tra il 56 % e l’80 % delle importazioni di silicio dalla Cina sono state effettuate in RPA e si riferiscono a una qualità di silicio speciale, che non viene prodotta nell’Unione.

(224)

Come concluso al considerando 65, il silicio è considerato un prodotto omogeneo. Come osservato al considerando 48, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta e la Commissione è dovuta pertanto ricorrere alle statistiche sulle importazioni. Tutte le qualità del prodotto oggetto del riesame sono riportate con lo stesso codice NC e non sono disponibili dati sulle importazioni che permettano di operare una differenziazione in base all’uso finale o alle qualità del prodotto, indipendentemente dal regime di importazione. Come indicato al considerando 66, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori nella presente inchiesta, per la maggior parte delle importazioni, la Commissione non è in grado di determinare quali tipi di prodotto (o qualità di silicio) siano importati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.1.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(225)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

1 786

1 693

1 523

1 532

Indice

100

95

85

86

Importazioni assoggettate a dazi

1 538

1 337

1 311

1 496

Indice

100

87

85

97

Importazioni in RPA

1 980

1 795

1 611

1 556

Indice

100

91

81

79

Cifre cif franco frontiera dell’Unione. Fonte: Eurostat.

(226)

Il prezzo medio unitario è diminuito del 15 % tra il 2018 e il 2020, registrando un lieve aumento pari all’1 % nel PIR. Nel complesso il prezzo è diminuito del 14 % nel periodo in esame.

(227)

I prezzi all’importazione del silicio in regime di perfezionamento attivo sono diminuiti costantemente durante il periodo in esame, mentre le importazioni assoggettate a dazi sono diminuite del 15 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentate del 12 % nel PIR. Per tutto il periodo in esame, i prezzi del silicio importato in regime di perfezionamento attivo sono stati superiori a quelli delle importazioni assoggettate a dazi.

5.3.2.   Undercutting dei prezzi

(228)

La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica, e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dal paese interessato applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), come illustrato al considerando 182, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali convenzionali e dei dazi antidumping (se applicabili) e dei costi successivi all’importazione pari all’1 %.

(229)

L’undercutting (espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame) applicando il dazio convenzionale e il dazio antidumping per le importazioni, ove applicabile, è stato del 9,2 %.

(230)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto rivedere il calcolo relativo al margine di undercutting tenendo conto dei costi successivi all’importazione, da un lato, e adeguando i prezzi di vendita dell’Unione, dall’altro. EUSMET ha basato tale affermazione sull’ipotesi che il 40 % delle importazioni dalla Cina sia effettuato principalmente da operatori commerciali/importatori, mentre i produttori dell’UE vendono i loro prodotti agli utilizzatori finali del settore dell’alluminio. EUSMET ha inoltre rilevato che alcuni produttori dell’Unione hanno effettuato vendite interaziendali, per cui esiste una differenza nello stadio commerciale.

(231)

In primo luogo, è opportuno ricordare che, come indicato al considerando 48, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. Il margine di undercutting è stato quindi stabilito in base ai dati disponibili. In secondo luogo, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET non spiega come si possa stabilire la tipologia dell’acquirente in base ai dati a livello TARIC. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da EUSMET, gli elementi di prova presenti nel fascicolo indicano che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno effettuato un numero significativo di acquisti direttamente dalla Cina (senza operatori commerciali e/o distributori). In quarto luogo, la Commissione non ha preso in considerazione le vendite interaziendali, quindi non vi è alcuna differenza nello stadio commerciale. Pertanto le risultanze della Commissione durante l’inchiesta non supportano le affermazioni di EUSMET.

(232)

Inoltre l’undercutting di cui al considerando 229 è stato stabilito sulla base di tutte le importazioni dalla Cina. A scanso di equivoci, la Commissione ha riscontrato un undercutting del 9,2 % quando è stata presa in considerazione la totalità delle importazioni e dello 0,4 % quando sono state considerate solo le importazioni assoggettate a dazi.

(233)

La Commissione ha anche calcolato l’undercutting in assenza di dazi antidumping. Pur prendendo in considerazione le osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha notato che nella versione divulgata, l’undercutting totale in assenza di dazi antidumping presentava un errore di trascrizione (cioè i dazi non erano in realtà completamente rimossi). Dopo aver corretto l’errore di trascrizione, la Commissione ha riscontrato un undercutting del 14,6 % quando è stata presa in considerazione la totalità delle importazioni e del 13,9 % quando sono state considerate solo le importazioni assoggettate a dazi.

(234)

Pertanto, sulla base degli elementi di prova presenti nel fascicolo e dell’analisi dei prezzi condotta dalla Commissione, le affermazioni di EUSMET riguardo al fatto che il margine era gonfiato sono state respinte.

5.4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

(235)

Le importazioni di silicio da paesi terzi diversi dalla Cina (assoggettate a dazi e in regime di perfezionamento attivo) provengono principalmente da Norvegia, Brasile e Malaysia.

(236)

Il volume delle importazioni nell’Unione, le quote di mercato e i prezzi delle importazioni di silicio provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Norvegia

Volume (in tonnellate)

136 812

168 827

174 008

185 342

 

Indice

100

123

127

135

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[21 -26  %]

[35 -40  %]

[38 -43  %]

[39 -44  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 960

1 860

1 809

1 787

 

Indice

100

95

92

91

Brasile

Volume (in tonnellate)

64 467

31 721

41 663

43 467

 

Indice

100

49

65

67

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[10 -15  %]

[5 -10  %]

[9 -14  %]

[9 -14  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 973

1 857

1 567

1 537

 

Indice

100

94

79

78

Malaysia

Volume (in tonnellate)

0

748

17 713

25 747

 

Indice

n/d

n/d

n/d

n/d

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

0  %

[0 -5  %]

[2 -6  %]

[5 -10  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

 

1 594

1 519

1 569

 

Indice

 

100

95

98

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

86 527

85 740

53 865

44 843

 

Indice

100

99

62

52

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[15 -20  %]

[16 -21  %]

[10 -15  %]

[6 -11  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 974

1 662

1 648

1 764

 

Indice

100

84

83

89

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

287 805

287 036

287 248

299 399

 

Indice

100

100

100

104

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[50 -55  %]

[60 -65  %]

[65 -70  %]

[65 -70  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 967

1 800

1 726

1 729

 

Indice

100

92

88

88

Fonte: Eurostat.

(237)

I volumi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 4 % nel corso del periodo in esame. Dato il calo del 16 % del consumo dell’Unione nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è aumentata del 24 % tra il 2018 e il PIR. La maggior parte di tali importazioni proveniva da Norvegia, Brasile e Malaysia. Tuttavia, mentre le importazioni dalla Norvegia sono cresciute del 35 %, le importazioni dal Brasile sono diminuite del 33 % e le importazioni dalla Malaysia, inesistenti nel 2018, hanno raggiunto una quota di mercato del 5-10 % nel PIR.

(238)

Il prezzo all’importazione in EUR per tonnellata dai paesi terzi è diminuito costantemente nel periodo in esame (una diminuzione complessiva del 12 %). Nel PIR i prezzi all’importazione dalla Norvegia, dal Brasile, dalla Malaysia e da tutti gli altri paesi terzi erano in media tutti più alti dei prezzi all’importazione dalla Cina.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(239)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(240)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume della produzione (in tonnellate) (intervallo di valori)

[200 000 - 240 000 ]

[150 000 - 190 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

Indice

100

78

66

71

Capacità produttiva (in tonnellate) (intervallo di valori)

[200 000 - 240 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

Indice

100

84

84

83

Utilizzo degli impianti — Indice

100

93

78

86

Fonte: risposte al questionario.

(241)

Il volume della produzione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, registrando un aumento pari al 5 % nel PIR. Complessivamente, durante il periodo in esame, il volume della produzione è diminuito del 29 %, per adeguarsi a una domanda minore. L’evoluzione del volume della produzione riflette anche un eccesso di offerta all’inizio del periodo in esame, evidente anche nel volume delle scorte finali nel 2018 (cfr. considerando 256), che è stato gradualmente ridotto.

(242)

Anche la capacità produttiva è diminuita, ma soprattutto tra il 2018 e il 2019 (16 %), ed è rimasta piuttosto stabile fino al PIR, quando è diminuita di un ulteriore 1 %. Poiché i volumi della produzione sono diminuiti più rapidamente rispetto alla capacità produttiva, nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito del 17 %.

5.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(243)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (intervallo di valori)

[150 000 - 190 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

[100 000 - 140 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

Indice

100

80

64

71

Quota di mercato (intervallo di valori)

[30 -35  %]

[25 -30  %]

[26 -31  %]

[27 -32  %]

Indice

100

90

80

85

Fonte: risposte al questionario.

(244)

Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ha seguito un andamento simile a quello della produzione, diminuendo costantemente del 36 % tra il 2018 e il 2020 e aumentando nel PIR, del 10 %. Nel complesso le vendite nell’Unione sono diminuite del 29 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 15 %.

5.5.1.3.   Crescita

(245)

Mentre il consumo è diminuito del 16 %, sia i volumi della produzione che le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 29 %, con una conseguente diminuzione della quota di mercato del 15 %. Le perdite dell’industria dell’Unione in termini di volume della produzione e di vendite sono state superiori alla contrazione del mercato.

5.5.1.4.   Occupazione e produttività

(246)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti —Indice

100

88

87

88

Produttività (tonnellata/dipendente) —Indice

100

88

75

81

Fonte: risposte al questionario.

(247)

In linea con l’andamento della capacità, tra il 2018 e il 2019 l’occupazione è diminuita del 12 % per rimanere poi piuttosto stabile fino al PIR. Poiché la produzione è diminuita a un ritmo ancora più sostenuto (29 %), tra il 2018 e il PIR la produttività è diminuita del 19 %.

5.5.1.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(248)

Nonostante la riduzione dei livelli delle quantità importate dalla Cina, le importazioni oggetto di dumping al 39,4 % hanno avuto un impatto negativo sui risultati dell’industria dell’Unione, rendendone difficile anche la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.1.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(249)

Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo —Intervalli di valori

[2 000 -2 200 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo —Indice

100

88

85

87

Costo unitario di produzione —Intervalli di valori

[1 800 -2 000 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Costo unitario di produzione —Indice

100

99

92

95

Fonte: risposte al questionario.

(250)

Il prezzo unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito del 12 % nel 2019 rispetto al 2018 per poi diminuire ulteriormente di 1 punto percentuale tra il 2019 e il PIR.

(251)

A differenza del prezzo unitario di vendita, il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è rimasto stabile nel 2019 ed è diminuito del 5 % tra il 2019 e il PIR. Ciò riflette in parte la decisione di alcuni produttori di chiudere alcuni forni, in considerazione dell’eccesso di offerta derivante dalla minore domanda.

(252)

Di conseguenza, nel periodo in esame, il prezzo di vendita è diminuito del doppio (13 %) rispetto al costo di produzione (5 %).

5.5.1.7.   Costo del lavoro

(253)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) — Indice

100

92

86

88

Fonte: risposte al questionario.

(254)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 12 % durante il periodo in esame. I bonus erogati ai dipendenti nel 2018 e il programma di previdenza sociale nei periodi di minore produzione spiegano l’andamento dei costi medi.

5.5.1.8.   Scorte

(255)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate) —Indice

100

79

65

9

Scorte finali in percentuale della produzione —Indice

100

101

98

13

Fonte: risposte al questionario.

(256)

Le scorte finali sono diminuite del 91 % nel periodo in esame. Tale riduzione è dovuta principalmente al fatto che nel 2018 le scorte erano elevate in termini di volumi, poiché la minore domanda di silicio all’inizio del periodo in esame aveva creato un eccesso di offerta nell’Unione.

(257)

Analogamente il rapporto tra le scorte finali e i volumi di produzione è diminuito dell’87 % tra il 2018 e il PIR.

5.5.1.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(258)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato) (intervallo di valori)

[5  %-10  %]

[–6  %-–1  %]

[0  %-5  %]

[0  %-5  %]

Indice

100

– 107

38

12

Flusso di cassa (EUR) — Indice

100

–11

104

38

Investimenti (EUR) — Indice

100

88

8

41

Utile sul capitale investito (intervallo di valori)

[70  %-75  %]

[–70  %-–75  %]

[0  %-5  %]

[–15  %-20  %]

Indice

100

– 105

6

–29

Fonte: risposte al questionario.

(259)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Da una situazione di redditività positiva nel 2018, l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite nel 2019. Sebbene la redditività media sia lentamente migliorata nel 2019 e nel 2020, nel complesso l’industria dell’Unione ha registrato una riduzione dell’88 % della redditività nel corso del periodo in esame.

(260)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato un andamento al ribasso, con un calo del 111 % nel 2019, per poi crescere di nuovo del 124 % nel 2020 e diminuire di nuovo del 66 % nel PIR. Nonostante l’aumento, durante il PIR il flusso di cassa è rimasto comunque inferiore del 62 % rispetto ai livelli del 2018, principalmente a causa della significativa diminuzione delle vendite di un produttore dell’Unione durante il periodo in esame.

(261)

Il livello degli investimenti è sceso a un livello molto basso nel 2020 per poi riprendersi leggermente nel PIR. Nel complesso, nel periodo in esame, gli investimenti si sono più che dimezzati. Circa il 70-80 % degli investimenti riguarda la sostituzione di alcune attrezzature da parte di uno dei produttori. Più in generale, come reazione al calo della domanda, le società hanno ridotto le attività utilizzate per la produzione durante il periodo in esame fino al PIR, quando sono stati effettuati alcuni investimenti in seguito ai segnali di ripresa della domanda.

(262)

L’utile sul capitale investito necessario per produrre silicio sul totale delle vendite di silicio ha seguito il calo dei profitti.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(263)

Tutti gli indicatori di pregiudizio, a parte i livelli delle scorte, hanno mostrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In un contesto di calo della domanda (16 %), sia le vendite che la produzione sono diminuite in misura maggiore (29 %). Ciò ha portato a una diminuzione simile della capacità (17 %) e dell’occupazione (12 %). Poiché il calo della produzione è stato più rapido (29 %) rispetto al calo della capacità e dell’occupazione, anche l’utilizzo degli impianti e la produttività hanno subito un calo durante il periodo in esame.

(264)

Nello stesso periodo anche i prezzi medi unitari sono diminuiti (13 %). Di conseguenza, nonostante una riduzione dei costi di produzione (5 %), la redditività è diminuita dell’88 %. Oltre alla redditività, anche gli investimenti, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono diminuiti in modo significativo nel periodo in esame.

(265)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALLA CINA

(266)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, in particolare le importazioni da paesi terzi.

(267)

Nel periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti passando dal 14 % del 2018 al 7 % del PIR. Tali importazioni sono state introdotte, durante il PIR, con livelli di prezzo inferiori del 9,2 %, se si considerano i dazi antidumping, o del 14,6 % se non si considerano i dazi, rispetto ai prezzi di vendita dell’Unione. In un contesto di mercato in contrazione durante il periodo in esame, le importazioni dal paese interessato hanno quindi continuato a esercitare una pressione sull’industria dell’Unione, la cui redditività è rimasta molto bassa per tutto il periodo in esame, raggiungendo talvolta livelli negativi.

(268)

Allo stesso tempo le importazioni da altri paesi, come la Norvegia e la Malaysia, hanno continuato ad aumentare e la loro quota di mercato è passata dal 53 % al 66 % tra il 2018 e il PIR. Le importazioni provenienti da tali paesi sono state vendute a prezzi inferiori o prossimi a quelli delle importazioni cinesi comprensive di dazi, contribuendo così anch’esse alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Pertanto l’effetto delle importazioni da paesi terzi sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione, in particolare in termini di redditività, attenua in una certa misura il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

(269)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, mentre le importazioni da paesi terzi hanno attenuato in una certa misura il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

(270)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha sostenuto che la Commissione ha seguito un approccio da «lista di controllo» nella sua valutazione del pregiudizio e non ha preso in considerazione elementi di prova contrastanti, come quelli che suggeriscono che le importazioni cinesi non costituivano la spiegazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. In particolare, EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di prova relativi al fatto che i) nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi si è ridotto; ii) non vi era alcuna correlazione tra i volumi e i prezzi delle importazioni di silicio cinese sulla situazione dell’industria dell’Unione; iii) la flessione della produzione, dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e di altri indicatori finanziari dell’industria dell’Unione corrispondevano al periodo di contrazione della domanda e dei prezzi nell’Unione e a livello globale; iv) la maggior parte delle importazioni di silicio dalla Cina nel PIR avveniva in regime di perfezionamento attivo e riguardava essenzialmente le importazioni di silicio metallico di qualità speciale effettuate da uno dei membri di EUSMET; v) la Commissione non ha considerato le importazioni significative di silicio metallico dal Sudafrica nell’Unione durante il PIR; e che vi) la Commissione non spiega come il volume significativamente più elevato di importazioni norvegesi a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell’UE non abbia influito sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

(271)

Dal considerando 269 appare evidente che la Commissione non ha attribuito alle importazioni cinesi il ruolo di spiegazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La Commissione non ha neppure concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping fossero la causa principale e unica del calo dei prezzi dell’Unione. E, infine, la Commissione non ha trascurato il calo della domanda nell’Unione e a livello globale, come spiegato al considerando 218 e chiaramente riportato nella tabella 2. Tuttavia la Commissione ha concretamente osservato che tali importazioni cinesi, nonostante siano diminuite durante il periodo in esame, erano ancora a prezzi di dumping nel PIR e continuavano a essere inferiori ai prezzi dell’Unione, contribuendo così senza dubbio alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

(272)

Sebbene la Commissione convenga sul fatto che la maggior parte delle importazioni dalla Cina fosse in RPA, contesta il fatto che queste riguardassero una certa qualità di silicio utilizzata da uno dei membri di EUSMET. In effetti, anche supponendo che la totalità delle importazioni da parte dei membri di EUSMET durante il PIR fosse interamente di silicio di qualità speciale, queste ammonterebbero solo a meno della metà di tutte le importazioni dalla Cina effettuate in regime di perfezionamento attivo, o a meno di un terzo delle importazioni complessive dalla Cina, durante il PIR.

(273)

La Commissione ha preso in considerazione l’impatto delle importazioni dal Sudafrica, trattandolo però separatamente in quanto si tratta di volumi inferiori rispetto alle importazioni da altri paesi come la Norvegia, il Brasile e la Malaysia, per i quali sono stati forniti dati dettagliati. L’impatto delle importazioni dal Sudafrica, così come da altri Paesi esportatori minori, è comunque incluso nella cifra aggregata delle «altre importazioni» nella tabella 5.

(274)

Infine, la Commissione concorda con EUSMET sul fatto che la Norvegia, insieme ad altri paesi, tra cui la Cina, hanno contribuito alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. I volumi e i prezzi delle importazioni norvegesi sono chiaramente riportati nella tabella 5.

(275)

In conclusione, come spiegato al considerando 269, la Commissione ha attribuito il pregiudizio sia alle importazioni di silicio dalla Cina che da altri paesi terzi. Contrariamente a quanto sostenuto da EUSMET, la Commissione si è concentrata sull’analisi della reiterazione del pregiudizio, come descritto nei considerando da 276 a 294, individuando la probabile situazione in cui l’industria dell’Unione subirebbe un pregiudizio in caso di scadenza delle misure e di aumento delle importazioni dalla Cina agli attuali prezzi inferiori.

7.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(276)

La Commissione ha concluso al considerando 265 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, dato l’andamento decrescente dei volumi e della quota di mercato delle importazioni cinesi nel periodo in esame, la Commissione ha anche esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(277)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

(278)

La capacità e la capacità inutilizzata in Cina sono trattate nel considerando 188. A causa della omessa collaborazione dei produttori cinesi, le conclusioni dell’inchiesta si sono basate sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La domanda di riesame ha stimato la capacità di produzione di silicio della Cina tra i 6 e gli 8 milioni di tonnellate all’anno e ha affermato che tale capacità di produzione è di gran lunga superiore al consumo totale mondiale. Ciò conferma le conclusioni dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, secondo cui la Cina dispone di una significativa capacità inutilizzata che potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(279)

L’attrattiva del mercato dell’Unione è trattata nei considerando da 201 a 204. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione era ben superiore al prezzo medio all’importazione del silicio cinese. Inoltre, poiché altri mercati sono rimasti chiusi a causa delle misure di difesa commerciale (58), mettendo a frutto le capacità inutilizzate, grosse quantità di esportazioni cinesi verrebbero probabilmente indirizzate verso l’Unione in caso di scadenza delle misure.

(280)

I livelli dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione senza dazi antidumping rappresenterebbero un indicatore ragionevole dei futuri livelli dei prezzi verso il mercato dell’Unione. Utilizzando i dati del PIR, applicando solo i dazi convenzionali, l’undercutting raggiungerebbe il 14,6 % considerando tutte le importazioni e il 13,9 % considerando solo le importazioni assoggettate a dazi.

(281)

La pressione sui prezzi non consentirebbe all’industria dell’Unione di rimanere redditizia. Al contrario, in caso di scadenza delle misure, l’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore deterioramento. In effetti, in assenza di misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione sarebbe molto probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, il che determinerebbe un’ulteriore perdita di redditività e, con ogni probabilità, importanti perdite nel breve termine.

(282)

In alternativa, se l’industria dell’Unione cercasse di aumentare i prezzi di vendita a livelli redditizi, considerando il notevole eccesso di capacità della Cina, le importazioni oggetto di dumping guadagnerebbero probabilmente una quota di mercato significativa nell’Unione, a scapito dell’industria dell’Unione.

(283)

Sebbene nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina si sia gradualmente ridotto, l’interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell’Unione è dimostrato dal persistere delle importazioni nel periodo in esame, nonostante le misure in vigore, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, come evidenziato nel considerando 206, i prezzi all’esportazione dalla Cina verso altri paesi (ossia 1 800 USD per tonnellata) erano inferiori ai prezzi medi all’esportazione verso l’Unione durante lo stesso anno (ossia 1 915 USD per tonnellata).

(284)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha ribadito la propria osservazione secondo cui la Commissione ha sovrastimato la capacità e la capacità inutilizzata in Cina.

(285)

La Commissione ha notato che EUSMET non ha fornito nuovi elementi di prova al riguardo e ha semplicemente ribadito le sue precedenti affermazioni. Come chiarito ai considerando da 191 a 195, le risultanze della Commissione sull’esistenza di una significativa capacità inutilizzata in Cina, che potrebbe essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure, rimangono invariate.

(286)

EUSMET ha osservato che l’analisi sull’attrattiva del mercato dell’Unione si basa sui prezzi all’esportazione del silicio cinese verso l’UE rispetto ad altri mercati. EUSMET ha richiesto la divulgazione di tali dati.

(287)

Come specificato al considerando 209, la Commissione ha basato le sue analisi sui dati estratti dal GTA, prontamente disponibili. I dati del GTA si basano su dati ottenuti dalle autorità doganali cinesi e sono stati utilizzati semplicemente come punto di partenza per confrontare i prezzi all’esportazione verso varie destinazioni.

(288)

EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che, in caso di scadenza della misura, le importazioni cinesi avrebbero inondato il mercato dell’Unione. L’affermazione si basava sul fatto che durante la carenza di silicio tra il 2021 e il 2022 le importazioni cinesi nell’Unione non sono aumentate.

(289)

La Commissione ha ritenuto che la situazione dopo il PIR, in particolare il forte aumento della domanda e la conseguente carenza di offerta, fosse di natura temporanea. In effetti gli shock nella domanda e nell’offerta sono stati collegati alla pandemia di COVID-19, all’aggressione russa contro l’Ucraina e all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica (parte dei quali si sono verificati anche prima dell’aggressione russa contro l’Ucraina). Ciononostante non vi sono elementi a sostegno dell’argomentazione secondo cui non sono temporanei, né EUSMET lo ha dimostrato nelle sue osservazioni. La Commissione ha inoltre osservato che una situazione in cui la domanda aumenta temporaneamente è diversa da una in cui i dazi vengono eliminati in modo permanente. La reazione degli esportatori alla prima situazione non può essere considerata come un modello per la loro reazione alla seconda. Inoltre, sulla base delle considerazioni sulla capacità inutilizzata cinese e sull’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ritiene ancora che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni di silicio cinese entrerebbero nel mercato dell’Unione in quantità significative a prezzi di dumping.

(290)

EUSMET ha inoltre affermato che l’ipotesi della Commissione secondo cui le importazioni cinesi sarebbero aumentate in caso di abrogazione delle misure era sbagliata, in quanto: i) il margine di undercutting è stato gonfiato; ii) la differenza tra le varie qualità del prodotto in esame non si riflette nell’analisi; iii) l’Unione non è il principale mercato cinese per le esportazioni; iv) il silicio metallico cinese non costituisce la spiegazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(291)

Nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni non sono stati forniti nuovi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Alla luce dei quattro elementi di cui sopra, affrontati nei precedenti considerando sul margine di undercutting (cfr. considerando 234), sulla differenziazione del prodotto (cfr. considerando 65), sul fatto che l’Unione non è il principale mercato di esportazione della RPC (cfr. considerando da 206 a 210) e sul nesso di causalità (cfr. considerando 275), le analisi della Commissione sui potenziali effetti in termini di volumi e prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione, in caso di abrogazione delle misure, sono rimaste invariate.

(292)

EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha considerato lo sviluppo del mercato dopo il PIR e in particolare il forte aumento dei prezzi del silicio nell’Unione, la carenza globale di offerta, anche a livello di industria dell’Unione, che avrebbe portato il produttore dell’Unione a realizzare profitti significativi.

(293)

La Commissione ha ritenuto che sia l’andamento dei prezzi che la carenza globale di silicio dopo il PIR fossero tendenze temporanee, principalmente legate alla pandemia di COVID-19 e agli eventi geopolitici del 2021 e 2022. Gli elementi di prova forniti da EUSMET, tra cui le previsioni sull’aumento della domanda e dei prezzi del silicio, non indicano che la carenza globale di offerta o il forte aumento dei prezzi saranno di natura permanente.

(294)

Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

(295)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

8.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(296)

Tre produttori dell’Unione, che rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 265, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base nonostante le misure in vigore.

(297)

Tali misure in vigore hanno ampiamente contenuto i volumi delle importazioni dalla Cina, che sono avvenute comunque a prezzi pregiudizievoli, inferiori a quelli dell’Unione, che quindi hanno contribuito ulteriormente alla condizione precaria dell’industria dell’Unione.

(298)

Infatti, in caso di abrogazione delle misure, i volumi delle importazioni dalla Cina probabilmente aumenterebbero e, data la capacità inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la situazione economica dell’industria dell’Unione sarebbe ulteriormente compromessa, con conseguente ulteriore riduzione della produzione, delle vendite e dell’occupazione nell’Unione.

(299)

Ogni ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione comporterebbe il rischio di un ridimensionamento della produzione o addirittura di una chiusura definitiva di siti produttivi nell’Unione. Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

(300)

Interesse degli importatori indipendenti

(301)

Nessun importatore si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta.

(302)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

8.2.   Interesse degli utilizzatori

(303)

La Commissione ha ricevuto le risposte di tre utilizzatori, due appartenenti al settore chimico (Wacker ed Evonik, che formano il consorzio EUSMET) e uno al settore dell’alluminio (Raffmetal). La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dalla European Aluminium Association, che rappresenta l’intera catena del valore dell’industria dell’alluminio in Europa.

(304)

La European Aluminium Association, insieme a Raffmetal, sostiene il mantenimento delle misure esistenti. Tali utilizzatori hanno sottolineato che il silicio è un materiale essenziale per la produzione di alluminio. Se da un lato le misure antidumping hanno un impatto negativo sul costo di produzione degli utilizzatori, dall’altro le misure preservano la produzione di silicio nell’Unione. Gli utilizzatori beneficiano quindi di un approvvigionamento di silicio affidabile e geograficamente vicino.

(305)

EUSMET ha affermato che le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute. Per questi utilizzatori il silicio ha un’importanza notevole e rappresenta un’ampia quota del costo delle materie prime. Tali utilizzatori importano dalla Cina e i dazi antidumping comportano un aumento dei loro costi di produzione per i prodotti a base di silicio. Gli stessi hanno inoltre affermato che l’effetto delle misure sugli utilizzatori del settore chimico sarebbe potenzialmente maggiore rispetto a quello delle industrie dell’alluminio.

(306)

Dalle informazioni fornite dai due utilizzatori che hanno collaborato e che fabbricano prodotti chimici emerge tuttavia che essi importano quantità significative in regime di perfezionamento attivo, venendo quindi in una certa misura esentati dall’applicazione del dazio antidumping. L’effetto delle misure su parte delle importazioni da questi utilizzatori è stato quindi considerato limitato.

(307)

EUSMET ha inoltre sottolineato la buona situazione finanziaria dei produttori dell’Unione, soprattutto dopo il PIR.

(308)

La Commissione osserva che l’apparente miglioramento della situazione finanziaria dei produttori dell’Unione coincide con la recente crescita globale della domanda di silicio. Tale sviluppo del mercato a breve termine, verificatosi in ogni caso dopo il PIR, non può essere considerato indicativo della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, date in particolare le conclusioni di cui ai considerando 211, 212 e 294. Pertanto, dal momento che l’industria dell’Unione non si trova in una situazione economica stabile e che, in caso di scadenza delle misure, sarebbe soggetta al futuro impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l’argomentazione è stata respinta.

(309)

EUSMET ha affermato che negli ultimi anni nell’UE la domanda di silicio è aumentata, mentre l’offerta è diminuita. EUSMET ha espresso preoccupazione per la sicurezza dell’approvvigionamento e in particolare per l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare pienamente la domanda dell’Unione. Ciò porterebbe a una situazione di non disponibilità del prodotto simile per soddisfare la domanda, la quale, soprattutto dopo il PIR, sta crescendo rapidamente. EUSMET ha inoltre sottolineato la forte concorrenza nei mercati dei prodotti derivati, dove i costi più elevati del silicio pongono EUSMET in una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto ad altri produttori mondiali.

(310)

Dall’inchiesta è tuttavia emerso che esiste una varietà di fonti di silicio. In primo luogo, l’industria dell’Unione dispone di una capacità inutilizzata che può essere riattivata per soddisfare una futura crescita della domanda. Infatti, come mostrato nella tabella 2, anche se l’industria dell’Unione ha ridotto in parte la produzione e la capacità produttiva in risposta al calo del consumo di silicio, nell’Unione è ancora disponibile una notevole capacità libera (circa il 26 % nel PIR) nel caso in cui la domanda dovesse aumentare di nuovo. L’inchiesta ha mostrato che i forni che sono stati spenti potrebbero essere riattivati entro un periodo che va da due settimane a due mesi, a seconda del tempo di inattività.

(311)

È inoltre possibile reperire il silicio da altri paesi, come la Norvegia, la Malaysia, il Brasile e la Bosnia-Erzegovina. Come indicato al considerando 236, due terzi del silicio acquistato nell’Unione sono importati da Norvegia, Brasile, Malaysia e diversi altri paesi. La Commissione ha rilevato inoltre che le misure in vigore non hanno impedito alle importazioni cinesi di silicio di entrare nel mercato dell’Unione.

(312)

In conclusione, la combinazione tra le altre fonti di approvvigionamento e la capacità inutilizzata nell’Unione rappresenta una varietà diversificata di opzioni per gli utilizzatori di silicio dell’Unione. L’argomentazione non ha potuto pertanto essere accolta.

(313)

EUSMET ha sostenuto che le misure dovrebbero essere abrogate anche in considerazione del fatto che la Commissione ha inserito il silicio nell’elenco delle materie prime essenziali (59) in virtù della sua importanza economica e del rischio di approvvigionamento. EUSMET ha affermato che il mantenimento delle misure limiterebbe la quantità di silicio e la varietà di fonti disponibili sul mercato.

(314)

La Commissione concorda sul fatto che il silicio è essenziale per l’ecosistema industriale dell’Unione. Tuttavia la presenza di importazioni a prezzi di dumping sul mercato metterebbe notevolmente in pericolo l’industria dell’Unione e a lungo termine comprometterebbe l’affidabilità dell’approvvigionamento di silicio nell’Unione. Pertanto l’argomentazione è stata respinta.

(315)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET si è detta in disaccordo con le conclusioni della Commissione secondo cui il silicio di qualità speciale, necessario ad alcuni utilizzatori per la produzione di prodotti la cui domanda aumenterà in futuro, è disponibile in quantità sufficienti in mercati diversi da quello della RPC. EUSMET ha inoltre affermato che la maggior parte delle importazioni in RPA si riferisce a tale silicio di qualità speciale importato da uno dei suoi membri.

(316)

La Commissione ha constatato che i dazi sulle importazioni dalla RPC non sono proibitivi e che se gli utilizzatori hanno bisogno di una qualità speciale di silicio, questa rimane disponibile per l’importazione a condizioni di concorrenza leale.

(317)

Inoltre, come già chiarito al considerando 272, sulla base dei volumi Eurostat, la maggior parte delle importazioni in RPA si riferisce a importazioni diverse da quelle del membro di EUSMET che importa il silicio di qualità speciale, anche supponendo che tale membro acquisti il silicio di qualità speciale esclusivamente in RPA.

(318)

EUSMET ha affermato che il regime di perfezionamento attivo è rilevante solo nella misura in cui le merci vengono esportate e che non può essere utilizzato nell’ambito di diversi accordi di libero scambio dell’UE, tra cui quello tra UE e Giappone. Pertanto l’accesso all’RPA non riduce lo svantaggio concorrenziale subito dai membri di EUSMET.

(319)

Al considerando 306 la Commissione ha fatto riferimento al fatto che determinati volumi importati dai membri di EUSMET sono soggetti a RPA solo per sottolineare che una parte delle loro importazioni non era soggetta ai dazi e che questi ultimi avevano quindi un impatto limitato durante il PIR. La Commissione è consapevole del fatto che i membri di EUSMET non possono importare solo attraverso il regime di perfezionamento attivo e che le importazioni residue in regime normale effettuate dai membri di EUSMET sono soggette ai dazi e hanno un impatto sugli importatori. È tuttavia un dato di fatto che se una società è in grado di importare silicio in regime di perfezionamento attivo, ciò limita l’impatto dei dazi per gli utilizzatori interessati, anche se non limita tale impatto per l’intero volume così importato.

(320)

EUSMET ha osservato che la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione non è sufficiente a soddisfare la crescente domanda di silicio nell’Unione. EUSMET ha inoltre evidenziato che, a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia elettrica nell’Unione, i produttori dell’Unione non saranno in grado di aumentare l’utilizzo degli impianti.

(321)

La capacità inutilizzata nell’Unione è stata considerata significativa (26 % in media, pari a circa il 10 % del consumo attuale dell’Unione). Sono inoltre disponibili le importazioni di silicio da altre fonti, tra cui la Cina. EUSMET non ha neppure dimostrato che il potenziale aumento dei prezzi dell’energia elettrica non sarebbe stato accompagnato da un aumento del prezzo di vendita del silicio, cosa che avrebbe permesso di aumentare l’utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione. Poiché l’energia elettrica è una componente importante dei costi di produzione, è probabile che vi sia una correlazione tra i due elementi, l’argomentazione è pertanto respinta.

(322)

EUSMET ha sostenuto che, in primo luogo, la Commissione non ha considerato l’aumento della domanda per il periodo successivo al PIR. In particolare, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la domanda del silicio di qualità speciale non prodotto nell’Unione e proveniente per lo più dalla RPC aumenterà. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe considerato la carenza di silicio subito dopo il PIR. In terzo luogo, la Commissione non ha considerato l’aumento della concorrenza per gli utilizzatori dell’Unione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e della RPC. In quarto luogo, la Commissione non ha considerato gli effetti delle sanzioni sulle esportazioni russe.

(323)

La Commissione ha tenuto conto della situazione dopo il PIR e, come concluso al considerando 293, ha ritenuto che fosse di natura temporanea.

(324)

La Commissione concorda inoltre con EUSMET sul fatto che gli utilizzatori dell’Unione hanno bisogno di diversità e sicurezza dell’approvvigionamento per garantire la continuità della produzione. La diversità e la sicurezza non saranno tuttavia possibili se i produttori dell’Unione saranno estromessi dall’attività a causa delle importazioni pregiudizievoli di silicio dalla Cina a prezzi di dumping.

(325)

Per quanto riguarda l’aumento della concorrenza da parte del Regno Unito, la Commissione osserva che EUSMET non ha fornito informazioni sufficienti per misurarne l’impatto, pertanto tale argomentazione è respinta.

(326)

Per quanto riguarda gli effetti delle sanzioni nei confronti della Russia, la Commissione ha osservato che ciò ridurrà ulteriormente le potenziali fonti di silicio sul mercato dell’Unione. Tuttavia, in base ai dati del PIR, la Russia rappresentava solo il 2 % delle importazioni totali di silicio nell’Unione. Data l’entità delle importazioni russe e la disponibilità di altre fonti a livello globale, la Commissione ha ritenuto che nel lungo periodo l’impatto sugli utilizzatori di silicio non sarà elevato.

(327)

EUSMET ha infine sottolineato che i produttori di silicio metallico in diversi paesi del mondo non intendono aumentare le vendite ai membri di EUSMET a causa del timore di misure antidumping.

(328)

Tale affermazione non è stata avvalorata da alcun fatto o elemento di prova concreto che dimostri che i fornitori al di fuori dell’Unione negheranno l’approvvigionamento. La Commissione ha infatti notato una continuazione delle importazioni da paesi terzi e in alcuni casi persino un loro aumento, durante il periodo in esame.

(329)

A conti fatti l’effetto positivo delle misure sull’industria dell’Unione e sugli utilizzatori dell’industria dell’alluminio supera quindi il limitato impatto negativo delle misure in vigore sugli altri utilizzatori.

8.3.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(330)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di silicio originario della Cina.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(331)

In base alle conclusioni sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping sul silicio proveniente dalla Cina dovrebbero essere mantenute.

(332)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(333)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(334)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(335)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(336)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (60). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(337)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Solo una parte interessata, EUSMET, ha presentato osservazioni.

(338)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha chiesto che, in caso di conferma delle misure, queste siano limitate a un periodo di due anni, in considerazione delle mutate circostanze del mercato, sia per quanto riguarda la domanda che l’offerta, e della forte dipendenza dell’Unione dalle importazioni di determinati tipi di silicio.

(339)

La Commissione ha tuttavia osservato che non emerge nulla nei dati del PIR a sostegno di tale conclusione. Inoltre, come discusso nei considerando 289 e 293, gli sviluppi successivi al PIR sembrano essere di natura temporanea. In ogni caso, laddove vi siano circostanze particolari che giustifichino una rivalutazione della situazione in futuro, è possibile richiedere un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(340)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (61), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(341)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3  %

A971

Tutte le altre società

16,8  %

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni da «tutte le altre società» originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato nel paragrafo 2, è esteso alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea (codice TARIC 2804690010) e alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (codice TARIC 2804690020).

4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio fissata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, del 1o luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio, del 15 gennaio 2007, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea (GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1).

(6)  GU C 331 del 7.10.2020, pag. 13.

(7)  GU C 258 del 2.7.2021, pag. 8.

(8)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(9)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2535

(10)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1; regolamento (CEE) n. 2200/90 del Consiglio, del 27 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 198 del 28.7.1990, pag. 57).

(11)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 17).

(14)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 54 a 60 e da 111 a 115; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 58 a 63 e 85.

(15)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 61 a 64; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 44.

(16)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 66 a 69; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 46 a 48. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Tali norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di silicio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(17)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 70 a 80; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 49 a 58.

(18)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 81 a 86; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 59.

(19)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 87 a 90; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 60.

(20)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 91 a 110; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 61.

(21)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Cfr. la relazione annuale 2021 di Xiamen ITG Group, pag. 261 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_2_cFJgASUK.pdf (consultato il 12 luglio 2022).

(23)  http://www.itg.com.cn/en/company/about (consultato il 12 luglio 2022).

(24)  www.ixin.com/company/472df966-2141-41bc-8209-66d37f0c2d88 (consultato il 27 aprile 2022), www.shpcoic.org.cn/Site/Home/_InfoShow?Info_ID=6720&Infoitem_ID=60 (consultato il 27 aprile 2022).

(25)  www.itgholding.com.cn/en/company/organization (consultato il 27 aprile 2022).

(26)  www.puyuan.com (consultato il 27 aprile 2022).

(27)  www.itgholding.com.cn/cn/News/Detail/4244 (consultato il 27 aprile 2022)

(28)  www.puyuan.com/puyuan/djdt11/971216/index.html (consultato il 27 aprile 2022).

(29)  www.siliconchina.org/about/rules/index.html (consultato il 27 aprile 2022).

(30)  Ibidem, articolo 3.

(31)  Ibidem, articolo 21.

(32)  Cfr. il 14o piano quinquennale sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti della provincia del Fujian (in cui si trova la sede centrale dell’ITG Xiamen Group): http://www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202112/P020211207803152129885.pdf (consultato il 28 aprile 2022). Si veda inoltre, ad esempio, il Catalogo dei quattro elementi essenziali per 10 industrie chiave, un documento strategico diffuso nel 2016 nel contesto della strategia Made in China 2025; disponibile all’indirizzo: http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html (consultato il 28 aprile 2022).

(33)  Relazione, capitolo 10, pagg. da 221 a 230.

(34)  Pareri relativi all’ulteriore approfondimento della riforma del sistema elettrico, pubblicati il 15 marzo 2015 dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato (ZhongFa [2015] n. 9) https://chinaenergyportal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/ (consultato l’8 aprile 2022).

(35)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html (consultato l’8 aprile 2022).

(36)  In particolare: «I dipartimenti degli enti locali, in coordinamento con l’ente distaccato dell’amministrazione nazionale dell’energia, riferiscono tempestivamente alla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e all’amministrazione nazionale per l’energia in merito alla firma di contratti a medio e lungo termine nonché alle questioni pertinenti, e garantiscono il collegamento tra la firma dei contratti a medio e lungo termine e l’energia a pronti».

(37)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/06/content_5577440.htm (consultato l’8 aprile 2022).

(38)  Relazione, capitolo 10.

(39)  Relazione, capitolo 12, pag. 269.

(40)  Consultabile sul sito web della NEA: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (consultato il 13 aprile 2022).

(41)  Comunicazione della NDRC n. 902 (2020) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (consultato il 13 aprile 2022).

(42)  Comunicazione 338 (2021); disponibile all’indirizzo: www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (consultato il 13 aprile 2022).

(43)  Cfr. l’articolo del sito Nasdaq (originale di Reuters, Beijing Newsroom), China grants one-year trial extensions at 15 coal mines to boost output del 4 agosto 2021 disponibile all’indirizzo: https://www.nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04 (consultato il 13 aprile 2022).

(44)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).

(45)  In assenza di produzione del prodotto simile in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto simile.

(46)  «Non più utilizzato o praticato; antiquato, superato» (Oxford English Dictionary).

(47)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php (consultato il 26 aprile 2022).

(48)  https://bit.ly/3vJD5On (consultato il 26 aprile 2022).

(49)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (consultato il 26 aprile 2022).

(50)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(51)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php

(52)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

(53)  http://www.pmbtechnology.com/investors-relation

(54)  Salvato come file t22.003563, file TRON da 171 a 176.

(55)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1, considerando 66.

(56)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1, considerando 218.

(57)  Per motivi di riservatezza è indicato un intervallo di valori.

(58)  Australia, Canada e Stati Uniti d’America hanno adottato misure antidumping o antisovvenzioni contro le importazioni di silicio dalla Cina.

(59)  Cfr. il secondo elenco delle materie prime essenziali [COM(2014) 297 final del 26 maggio 2014], il terzo elenco [COM(2017) 490 final] nonché l’ultimo [COM(2020) 474 final] che è stato pubblicato a settembre 2020.

(60)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

(61)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


Top