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Document 32022R1310
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1310 of 26 July 2022 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1408 on imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils originating in Indonesia by imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils consigned from Turkey, whether declared as originating in Turkey or not, and making such imports subject to registration
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione del 26 luglio 2022 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione del 26 luglio 2022 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
C/2022/5191
GU L 198 del 27.7.2022, p. 8–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2023; abrogato da 32023R0825
27.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 198/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1310 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2022
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) |
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia. |
(2) |
La domanda è stata presentata il 17 giugno 2022 dalla European Steel Association — «EUROFER» («richiedente»). |
B. PRODOTTO
(3) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione (2), con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
(4) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
(5) |
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 («le misure in vigore»). |
D. MOTIVAZIONE
(6) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(7) |
Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue. |
(8) |
Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall’Indonesia e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati forniti nella domanda hanno evidenziato una significativa modificazione della configurazione degli scambi consistente in un aumento significativo delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dall’Indonesia verso la Turchia e un aumento significativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia verso l’Unione. |
(9) |
Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia. Gli elementi di prova prodotti dal richiedente tendono a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate al momento dell’apertura dell’inchiesta antidumping la quale ha determinato l’istituzione delle misure in vigore e che alla base dell’evidente modificazione della configurazione degli scambi non vi è una alcuna sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. |
(10) |
Le bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale del prodotto assemblato, e il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. Il richiedente ha altresì presentato elementi di prova che tendono a dimostrare che non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia, se non quella riconducibile all’ulteriore trasformazione delle bramme di acciai inossidabili importate dall’Indonesia. |
(11) |
Gli elementi di prova indicano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova che tendono a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore. |
(12) |
Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame. |
(13) |
Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. |
E. PROCEDURA
(14) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(15) |
Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione. |
(16) |
Le autorità della Turchia e dell’Indonesia saranno informate dell’apertura dell’inchiesta. |
a) Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(17) |
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. |
(18) |
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato. |
(19) |
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. |
(20) |
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. |
(21) |
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. |
(22) |
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. |
(23) |
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. |
(24) |
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi E-mail: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
(25) |
Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. |
c) Richieste di esenzioni
(26) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione. |
(27) |
Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Turchia in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori dell’Indonesia, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Turchia e dei questionari per gli importatori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
(28) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio «per tutte le altre società» dell’Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 (17,3 %), possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. |
G. TERMINI
(29) |
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
|
(30) |
Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(31) |
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(32) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(33) |
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. |
I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(34) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(35) |
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(36) |
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/. |
K. CONSIGLIERE-AUDITORE
(37) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. |
(38) |
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. |
(39) |
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. |
(40) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 al fine di determinare se le importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione.
Articolo 2
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).
(3) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).