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Document 32022R1301

    Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

    C/2022/1892

    GU L 197 del 26.7.2022, p. 10–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1301/oj

    26.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 197/10


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1301 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2022

    che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (2) specifica le informazioni che i partecipanti alla cartolarizzazione sono tenuti a fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS) per le cartolarizzazioni tradizionali «di vendita effettiva» di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare le informazioni che i cedenti devono comunicare all’ESMA per soddisfare i requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.

    (3)

    Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Pertanto le informazioni che i cedenti devono fornire in merito alla conformità ai requisiti STS di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in linea con le norme e il grado di dettaglio previsti dagli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226. In particolare, una semplice conferma della conformità è sufficiente per alcuni criteri, mentre altri richiedono informazioni supplementari. È pertanto necessario distinguere tra i criteri STS per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.

    (4)

    Le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.

    (5)

    Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi prospetto pertinente redatto per la cartolarizzazione sintetica nel bilancio a norma del regolamento (UE) 2017/1129 o ad altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi altro documento relativo agli investitori e ai cedenti, all’accordo sulla protezione del credito, all’agente terzo verificatore e, se disponibile, alla documentazione riguardante l’operazione a sostegno delle «credit linked note».

    (6)

    Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza delle informazioni tra campi correlati e di chiarire le caratteristiche specifiche di talune cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni in master trust, è necessario chiarire le informazioni da segnalare nelle colonne «Nome del campo» e «Contenuto da segnalare» per alcuni campi degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1226.

    (8)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

    (9)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1226

    Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nell’allegato IV.»;

    b)

    al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera d):

    «d)

    quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nei campi STSSY2, STSSY10, STSSY12 e STSSY13 dell’allegato IV.»;

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna “Informazioni supplementari” dell’allegato I, II, III o IV può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:»;

    b)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS, compresi, per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, i documenti relativi ai cedenti, agli investitori, all’accordo sulla protezione del credito, all’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 e, se disponibile, alla documentazione a sostegno delle “credit linked note” di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma, del regolamento (UE) 2017/2402.»;

    3)

    gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    4)

    è aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 285).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    ALLEGATO I

    Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    nella tabella «Informazioni generali», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS4 e STSS17 sono sostituite dalle seguenti:

    «STSS4

    N/A

    Identificativo unico

    L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (*1).

    Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

    N/A

    STSS17

    Articolo 27, paragrafo 3

    Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

    “Sì” o “No” per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

    N/A

    b)

    nella tabella «Informazioni specifiche», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS21 e STSS22 sono sostituite dalle seguenti:

    «STSS21

    Articolo 20, paragrafo 2

    Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

     

     

    Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.

    Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSS22

    Articolo 20, paragrafo 3

    Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

     

     

    Una conferma dell’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

    Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980»

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    nella tabella «Informazioni generali», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT4 e STSAT17 sono sostituite dalle seguenti:

    «STSAT4

    N/A

    Identificativo unico

    L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

    Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

    N/A

    STSAT17

    Articolo 27, paragrafo 3

    Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

    “Sì” o “No” per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

    N/A»;

    b)

    nella tabella «Informazioni specifiche», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT21 e STSAT22 sono sostituite dalle seguenti:

    «STSAT21

    Articolo 24, paragrafo 2

    Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

     

     

    Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.

    Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSAT22

    Articolo 24, paragrafo 3

    Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

     

     

    Una conferma dell’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

    Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980»;

    3)

    nell’allegato III, nella tabella «Informazioni generali», la riga corrispondente al codice del campo STSAP4 è sostituita dalla seguente:

    «STSAP4

    N/A

    Identificativo unico

    L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

    Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.

    N/A»


    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).»;


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO IV

    Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli 26 ter e 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni nel bilancio

    Informazioni generali

    Codice del campo

    Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

    Nome del campo

    Contenuto da segnalare

    Informazioni supplementari

    STSSY1

    Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma

    Primo referente

    Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente.

    Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY2

    N/A

    Data di notifica

    La data della notifica all’ESMA.

    N/A

    STSSY3

    N/A

    Codice di identificazione dello strumento

    Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli (comprese le “credit linked note”), se disponibile.

    Se disponibile in base all’allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980.

    STSSY4

    N/A

    Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

    Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.

    Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY5

    Articolo 31, paragrafo 3

    Venditore di protezione

    Il LEI, il nome, il paese di stabilimento del venditore o dei venditori di protezione iniziale e il nome dell’autorità competente.

    N/A

    STSSY6

    N/A

    Identificativo della notifica

    Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

    N/A

    STSSY7

    N/A

    Identificativo unico

    L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224

    N/A

    STSSY8

    N/A

    Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

    Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

    N/A

    STSSY9

    Articolo 18, secondo comma, e articolo 27, paragrafo 3

    Paese di stabilimento

    Il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.

    N/A

    STSSY10

    N/A

    Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche

    La tipologia di cartolarizzazione sintetica:

    cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo reale;

    cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale.

    N/A

    STSSY11

    N/A

    Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale

    Nome del venditore di protezione (amministrazione pubblica o ente sovranazionale con un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %)

    N/A

    STSSY12

    N/A

    Accordo sulla protezione del credito utilizzato

    Il tipo di accordo sulla protezione del credito utilizzato:

    Derivati su crediti;

    Garanzie finanziarie

    N/A

    STSSY13

    N/A

    Classificazione delle esposizioni sottostanti

    Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

    1)

    Esposizioni per i finanziamenti al commercio

    2)

    Prestiti a piccole e medie imprese (PMI)

    3)

    Prestiti al consumo

    4)

    Prestiti alle grandi imprese

    5)

    Combinazione di prestiti alle PMI e alle grandi imprese

    6)

    Esposizioni relative a immobili non residenziali

    7)

    Altri.

    N/A

    STSSY14

    N/A

    Data di emissione

    La data di conclusione dell’operazione e, se diversa, la data di entrata in vigore dell’accordo di protezione.

    N/A

    STSSY15

    Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

    Verificatore terzo autorizzato —Dichiarazione

    Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

    N/A

    STSSY16

    Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

    Verificatore terzo autorizzato —Paese di stabilimento

    Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

    N/A

    STSSY17

    Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

    Verificatore terzo autorizzato — Autorità competente

    Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

    N/A

    STSSY18

    Articolo 27, paragrafo 5

    Status STS

    Se possibile, una notifica motivata da parte del cedente che la cartolarizzazione sintetica ha cessato di essere considerata STS.

    N/A

    Informazioni specifiche

    Codice del campo

    Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

    Nome del campo

    Conferma

    Spiegazione concisa

    Spiegazione dettagliata

    Contenuto da segnalare

    Informazioni supplementari

    STSSY19

    Articolo 26 ter, paragrafo 1, primo comma

    Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell’Unione

     

     

    Una conferma del fatto che il cedente è un’entità autorizzata o titolare di licenza nell’Unione.

    N/A

    STSSY20

    Articolo 26 ter, paragrafo 1, secondo comma

    Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione applicate dal cedente alle esposizioni di un terzo che il cedente ha acquistato per proprio conto e successivamente cartolarizzato non devono essere meno rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.

    N/A

    STSSY21

    Articolo 26 ter, paragrafo 2

    Creazione delle esposizioni sottostanti

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell’attività principale del cedente.

    N/A

    STSSY22

    Articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma

    Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell’operazione

     

     

    Una conferma del fatto che, alla data di conclusione di un’operazione, le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un’entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

    N/A

    STSSY23

    Articolo 26 ter, paragrafo 3, secondo comma

    Gruppo/categoria

     

     

    Ai fini di cui al campo STSSY22, una conferma che indichi quale dei due gruppi seguenti è pertinente:

    a)

    un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    un gruppo quale definito all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE (1)

    N/A

    STSSY24

    Articolo 26 ter, paragrafo 4

    Nessuna ulteriore copertura dell’esposizione del cedente

     

     

    Una conferma del fatto che il cedente non copre la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY25

    Articolo 26 ter, paragrafo 5

    Accordo sulla protezione del credito conforme all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013

     

     

    Una conferma del fatto che l’accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A

    STSSY26

    Articolo 26 ter, paragrafo 5

    Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, se l’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 non è applicabile, viene assicurata conformità a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo.

    N/A

    STSSY27

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera a)

    Dichiarazioni e garanzie — Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che il cedente o un’entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori.

    N/A

    STSSY28

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera b)

    Dichiarazioni e garanzie — Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, quando il cedente è un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti.

    N/A

    STSSY29

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera c)

    Dichiarazioni e garanzie — Conformità dell’esposizione ai criteri di ammissibilità

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell’accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY30

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera d)

    Dichiarazioni e garanzie — Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l’obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY31

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera e)

    Dichiarazioni e garanzie — Criteri di sottoscrizione

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY32

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera f)

    Dichiarazioni e garanzie — Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un’esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY33

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera g)

    Dichiarazioni e garanzie — Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l’operazione

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l’operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY34

    Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera h)

    Dichiarazioni e garanzie — Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti

     

     

    Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, alla conclusione dell’operazione o quando un’esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all’esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l’esecutività o la recuperabilità dell’esposizione stessa.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY35

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, primo comma

    Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY36

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, secondo comma

    Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio

     

     

    Ai fini di cui al campo STSSY35, una spiegazione concisa indicante che la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l’aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite non sono considerate gestione attiva del portafoglio.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY37

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, terzo comma

    Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell’operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell’operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 38

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera a)

    Esposizione pienamente rimborsata

     

     

    Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 39

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera b)

    Esposizioni sottostanti cedute

     

     

    Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 40

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera c)

    Modifica non determinata dal credito

     

     

    Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell’esposizione sottostante stessa.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 41

    Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera d)

    Criteri di ammissibilità non soddisfatti

     

     

    Se l’esposizione sottostante deve essere eliminata dall’operazione, una spiegazione concisa del fatto che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell’operazione.

    Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 42

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma

    Omogeneità delle attività

     

     

    Una spiegazione dettagliata del modo in cui la cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività. A tal fine, si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione (2).

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 43

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma

    Una sola tipologia di attività

     

     

    Una spiegazione dettagliata del modo in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 44

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, secondo comma

    Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 45

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma

    Pagamento periodico prestabilito

     

     

    Una spiegazione dettagliata di come le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 46

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma

    Proventi dalla vendita di attività

     

     

    Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 47

    Articolo 26 ter, paragrafo 8, quarto comma

    Nessun valore mobiliare

     

     

    Una spiegazione dettagliata che illustri come le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 48

    Articolo 26 ter, paragrafo 9

    Nessuna ricartolarizzazione

     

     

    Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.

    Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 49

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

    Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori

     

     

    Una conferma del fatto che i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono divulgati ai potenziali investitori integralmente e senza indebito ritardo.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 50

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

    Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori

     

     

    Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 51

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma

    Parametri di sottoscrizione — Nessun terzo

     

     

    Una conferma del fatto che nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 52

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, secondo comma

    Parametri di sottoscrizione — Prestiti su immobili residenziali

     

     

    Una conferma del fatto che, nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 53

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, terzo comma

    Parametri di sottoscrizione — Valutazione del mutuatario

     

     

    Una conferma del fatto che la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 54

    Articolo 26 ter, paragrafo 10, quarto comma

    Esperienza del cedente o del prestatore originario

     

     

    Una conferma del fatto che il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

    Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 55

    Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera a)

    Nessuna esposizione in stato di default

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che i) l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; o ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402, si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.

    Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 56

    Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera b)

    Assenza di referenze creditizie negative

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, al momento della creazione dell’esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario;

    N/A

    STSSY 57

    Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera c)

    Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

    N/A

    STSSY 58

    Articolo 26 ter, paragrafo 12

    Almeno un pagamento effettuato al momento dell’inclusione delle attività sottostanti

     

     

    Una conferma del fatto che, al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui:

    a)

    la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o

    b)

    l’esposizione rappresenta il rifinanziamento di un’esposizione già inclusa nell’operazione.

    Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.

    Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 59

    Articolo 26 quater, paragrafo 1

    Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio

     

     

    Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.

    Allegato 9, punto 3.1, e allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 60

    Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma

    Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio

     

     

    Una conferma del fatto che:

    a)

    la documentazione riguardante l’operazione descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori;

    b)

    tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche agli investitori tutte le misure adottate a tal fine.

    Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY61

    Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma

    Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito

     

     

    Una conferma del fatto che le garanzie a copertura delle obbligazioni dell’investitore nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito.

    Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 62

    Articolo 26 quater, paragrafo 2, secondo comma

    Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l’importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all’importo che la SSPE ricava dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.

    Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 63

    Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma

    Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio

     

     

    Una conferma del fatto che il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti.

    Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 64

    Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma

    Utilizzo di derivati in base a regole comuni

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, nel caso dell’eccezione di cui al campo STSSY63, tutti i derivati utilizzati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

    Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 65

    Articolo 26 quater, paragrafo 3, primo e secondo comma

    Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi

     

     

    Una spiegazione concisa che illustri su quale dei seguenti elementi si basa il pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento, in caso di qualsiasi pagamento di tasso di interesse in relazione all’operazione:

    a)

    tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi; o

    b)

    il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione.

    Una spiegazione concisa indicante che il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fanno riferimento a formule o derivati complessi.

    Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 66

    Articolo 26 quater, paragrafo 4, primo comma

    Evento determinante l’esecuzione fatta salva l’azione esecutiva degli investitori

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che l’investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive a seguito del verificarsi di un evento di esecuzione nei confronti del cedente.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 67

    Articolo 26 quater, paragrafo 4, secondo comma

    Esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito — Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell’accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l’importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 68

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, primo comma

    Perdite ripartite secondo il rango

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le perdite sono ripartite tra i detentori di una posizione verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 69

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, secondo comma

    Ammortamento sequenziale

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, per determinare l’importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l’ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 70

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma

    Priorità di pagamento non sequenziale

     

     

    In deroga al campo STSSY 69, una spiegazione concisa indicante che, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale, sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 71

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a)

    Fattori di attivazione basati sulla performance

     

     

    Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione obbligatorio basato sulla performance di cui al campo STSSY70, che è l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l’aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell’importo in essere del portafoglio sottostante.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 72

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b)

    Fattori di attivazione basati sulla performance

     

     

    Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione retrospettivo addizionale basato sulla performance di cui al campo STSSY70.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 73

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c)

    Fattori di attivazione basati sulla performance

     

     

    Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione prospettico basato sulla performance di cui al campo STSSY70.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 74

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, settimo comma

    Importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, man mano che procede l’ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l’importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 75

    Articolo 26 quater, paragrafo 5, ottavo comma

    Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 o STSSY101 in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l’importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all’importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l’importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.

    Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 76

    Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera a)

    Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Qualità creditizia

     

     

    In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa.

    Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 77

    Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera b)

    Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Perdite

     

     

    In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell’aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;

    Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 78

    Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera c)

    Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Nuove esposizioni

     

     

    In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.

    Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 79

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

    Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Gestore (servicer)

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore.

    Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 80

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

    Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Fiduciario

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile.

    Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 81

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a)

    Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Agente terzo verificatore

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali dell’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126.

    Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 82

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera b)

    Sostituzione dei prestatori di servizi in caso di loro default o insolvenza

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi.

    Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 83

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera c)

    Procedure di gestione (servicing)

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell’operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate.

    Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 84

    Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera d)

    Standard di gestione (servicing)

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l’intera durata della cartolarizzazione.

    Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 85

    Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma

    Esperienza richiesta al gestore (servicer)

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

    Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 86

    Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma

    Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

     

     

    Una conferma del fatto che il gestore dispone di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.

    Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 87

    Articolo 26 quater, paragrafo 8, secondo comma

    Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.

    Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 88

    Articolo 26 quater, paragrafo 9

    Registro di riferimento esistente

     

     

    Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento.

    N/A

    STSSY 89

    Articolo 26 quater, paragrafo 9

    Registro di riferimento — Contenuto

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il registro di cui al campo STSSY 88 identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l’importo nominale che è protetto e che è in essere.

    N/A

    STSSY 90

    Articolo 26 quater, paragrafo 10

    Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori

     

     

    Una conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori.

    Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 91

    Articolo 26 quater, paragrafo 10

    SSPE — Diritti di voto chiaramente definiti

     

     

    Una conferma del fatto che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori.

    N/A

    STSSY 92

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 1

    Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

     

     

    Una conferma del fatto che i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza (che coprono un periodo di almeno cinque anni) relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe, sono messi a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo.

    Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980

    STSSY 93

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 2

    Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

     

     

    Una conferma del fatto che, prima della conclusione dell’operazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 94

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 3

    Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

     

     

    Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.

    N/A

    STSSY 95

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, primo comma

    Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

     

     

    Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, e a meno che non si applichi l'eccezione di cui al campo STSSY 96, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti nell'ambito delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSSY 96

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, secondo comma

    Deroga all’obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

     

     

    Qualora il cedente decida di derogare all’obbligo di cui al campo STSSY 95, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

    N/A

    STSSY97

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

    Cedente responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402

     

     

    Una conferma del fatto che il cedente è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSSY 98

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

    Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori

     

     

    Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi.

    N/A

    STSSY 99

    Articolo 26 quinquies, paragrafo 5

    Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura

     

     

    Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura e la documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione.

    N/A

    STSSY 100

    Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

    Eventi creditizi e utilizzo di garanzie

     

     

    Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di garanzie, una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A

    STSSY 101

    Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

    Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti

     

     

    Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati sui crediti, una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all’articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A

    STSSY 102

    Articolo 26 sexies, paragrafo 1, secondo comma

    Accordo sulla protezione del credito documentato

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che tutti gli eventi creditizi sono documentati.

    N/A

    STSSY 103

    Articolo 26 sexies, paragrafo 1, terzo comma

    Le misure di tolleranza non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che le misure di tolleranza (misure di concessione) ai sensi dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili.

    N/A

    STSSY 104

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

    Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell’effettuazione del pagamento.

    N/A

    STSSY 105

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

    Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l’esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 106

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma

    Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio

     

     

    Nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 e STSSY101.

    N/A

    STSSY 107

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

    Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all’importo della perdita attesa applicabile

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all’importo più elevato tra i seguenti:

    a)

    l’importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite; o

    b)

    ove applicabile, l’importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A

    STSSY 108

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, terzo comma

    Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito

     

     

    Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al campo STSSY106 al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.

    N/A

    STSSY 109

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quarto comma

    Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 110

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quinto comma

    Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 111

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

    Esecutività del pagamento per la protezione del credito

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.

    N/A

    STSSY 112

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

    L’importo a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito è definito nell’accordo sulla protezione del credito.

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell’accordo sulla protezione del credito e limitati.

    N/A

    STSSY 113

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

    Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza.

    N/A

    STSSY 114

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

    Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell’accordo sulla protezione del credito

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che l’accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti.

    N/A

    STSSY 115

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma

    Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 valuta se le circostanze previste nell’accordo sulla protezione del credito in base alle quali gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti si sono verificate.

    N/A

    STSSY 116

    Articolo 26 sexies, paragrafo 2, settimo comma

    Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che l’importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato a livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.

    N/A

    STSSY 117

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

    Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che l’accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 118

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

    Periodo di proroga inferiore a due anni

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il periodo di proroga di cui al campo STSSY 117 non supera i due anni.

    N/A

    STSSY 119

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma

    Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente

     

     

    Una spiegazione concisa che illustri come l’accordo sulla protezione del credito prevede che, entro la fine del periodo di proroga di cui al campo STSSY 117, sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all’epoca, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite.

    N/A

    STSSY 120

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, secondo comma

    Cessazione dell’accordo sulla protezione del credito

     

     

    In caso di cessazione dell’accordo sulla protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSSY 121

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma

    Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell’importo nominale in essere

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che i premi per la protezione del credito da pagare nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto.

    N/A

    STSSY 122

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma

    Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che, ai fini di cui al campo STSSY117, l’accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell’operazione.

    N/A

    STSSY 123

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quarto comma

    Deroga per i pagamenti anticipati dei premi

     

     

    In deroga ai campi STSSY121 e STSSY122, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.

    N/A

    STSSY 124

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quinto comma

    Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l’operazione

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.

    N/A

    STSSY 125

    Articolo 26 sexies, paragrafo 3, sesto comma

    Esecutività dei diritti dell’investitore

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.

    N/A

    STSSY 126

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma

    Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell’operazione

     

     

    Una conferma del fatto che, prima della data di conclusione dell’operazione, il cedente nomina un agente terzo verificatore.

    N/A

    STSSY 127

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito

     

     

    Una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio che l’evento creditizio indicato nell’avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito.

    N/A

    STSSY 128

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento

     

     

    Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l’evento creditizio in questione.

    N/A

    STSSY 129

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera c)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell’inclusione nel portafoglio di riferimento

     

     

    Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento.

    N/A

    STSSY 130

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera d)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Conformità con le condizioni di ricostituzione

     

     

    Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che, nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un’esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione.

    N/A

    STSSY 131

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera e)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente

     

     

    Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l’importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite.

    N/A

    STSSY 132

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera f)

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite correttamente attribuite agli investitori

     

     

    Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.

    N/A

    STSSY 133

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma

    Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE.

    N/A

    STSSY 134

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma

    Nomina dell’agente terzo verificatore entro la data di conclusione

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell’operazione.

    N/A

    STSSY 135

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma

    Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che l’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 effettua la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito.

    N/A

    STSSY 136

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma

    Possibilità per gli investitori di richiedere all’agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante

     

     

    Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo gli investitori possono chiedere la verifica dell’ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.

    N/A

    STSSY 137

    Articolo 26 sexies, paragrafo 4, quarto comma

    Possibilità per l’agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che il cedente include nella documentazione riguardante l’operazione l’impegno a fornire all’agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSS 138

    Articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a f)

    Eventi risolutivi

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che il cedente non può porre fine all’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi elencati all’articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSS 139

    Articolo 26 sexies, paragrafo 5, secondo comma

    Documentazione riguardante l’operazione — Diritti di call

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica se nell’operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/2402, e come detti diritti di call sono strutturati.

    N/A

    STSS 140

    Articolo 26 sexies, paragrafo 5, terzo comma

    Documentazione riguardante l’operazione — Time call non strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito

     

     

    Ai fini dell’articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa del fatto che la time call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.

    N/A

    STSS 141

    Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quarto comma

    Time call

     

     

    Quando la time call è inclusa nell’operazione, una spiegazione concisa indicante che i requisiti di cui ai campi STSS139 e STSS140 sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell’uso della “time call” e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.

    N/A

    STSS 142

    Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quinto comma

    Protezione del credito di tipo reale — Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento

     

     

    Nel caso della protezione del credito di tipo reale, una spiegazione concisa del fatto che, al termine dell’accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.

    N/A

    STSS 143

    Articolo 26 sexies, paragrafo 6

    Risoluzione dell’operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito

     

     

    Una spiegazione concisa indicante che gli investitori non possono porre fine a un’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente.

    N/A

    STSSY 144

    Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera a)

    Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio

     

     

    Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che l’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all’inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso).

    N/A

    STSSY 145

    Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera b)

    Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente

     

     

    Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente.

    N/A

    STSSY 146

    Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera c)

    Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni — Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno

     

     

    Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell’articolo 158 di tale regolamento.

    N/A

    STSSY 147

    Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera d)

    Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni — Il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione

     

     

    Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione.

    N/A

    STSSY 148

    Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera e)

    Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l’operazione

     

     

    Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l’operazione specifica le condizioni di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSS 149

    Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettere a), b) e c)

    Protezione del credito utilizzata

     

     

    Una spiegazione concisa di quale forma assumono gli accordi sulla protezione del credito:

    a)

    una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l’investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;

    b)

    una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

    c)

    un’altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) di cui sopra sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o “credit linked note” che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell’investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui all’articolo 26 sexies, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSSY 150

    Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera a)

    Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia

     

     

    Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo e l’esecutività di tale diritto è garantita da opportuni contratti di garanzia.

    N/A

    STSSY 151

    Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera b)

    Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati

     

     

    Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo.

    N/A

    STSSY 152

    Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera c)

    Garanzie investite in titoli — Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l’operazione

     

     

    Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che, se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l’operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.

    N/A

    STSSY 153

    Articolo 26 sexies, paragrafo 9, secondo comma

    Investitori esposti al rischio di credito del cedente

     

     

    Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.

    N/A

    STSSY 154

    Articolo 26 sexies, paragrafo 9, terzo comma

    Parere giuridico che conferma l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni

     

     

    Una conferma del fatto che il cedente ha ottenuto un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

    N/A

    STSSY155

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a)

    Garanzie reali di elevata qualità — Titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %

     

     

    Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

    i)

    tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva

    ii)

    tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;

    iii)

    tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;

    N/A

    STSSY 156

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b)

    Garanzie reali di elevata qualità — Contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore

     

     

    Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa dei contratti di garanzia secondo cui il cedente e l’investitore possono ricorrere a garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A

    STSSY 157

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma

    Deroga — Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente

     

     

    In deroga all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata del contratto di garanzia e del relativo consenso dell’investitore, secondo cui solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati.

    N/A

    STSSY 158

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma

    Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente — Autorizzazione da parte dell’autorità competente

     

     

    Una spiegazione dettagliata del consenso dato dalle autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 a che le garanzie reali siano in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell’ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all’applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

    N/A

    STSSY 159

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma

    Trasferimento di garanzie reali quando l’ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito

     

     

    Una spiegazione dettagliata indicante che la garanzia è trasferita ai sensi dell’articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se la garanzia era detenuta in forma di deposito in contanti presso un ente creditizio che non soddisfa più il requisito minimo della classe di merito di credito.

    N/A

    STSSY 160

    Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma

    Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente

     

     

    Una conferma del fatto che vi sono investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente, a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    N/A».

    »

    (1)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (4)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

    (5)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).


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