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Document 32022O0971
Guideline (EU) 2022/971 of the European Central Bank of 19 May 2022 on the Centralised Securities Database and the production of securities issues statistics and repealing Guideline ECB/2012/21 and Guideline (EU) 2021/834 (ECB/2022/25)
Indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea del 19 maggio 2022 relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)
Indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea del 19 maggio 2022 relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)
ECB/2022/25
GU L 166 del 22.6.2022, p. 147–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 166/147 |
INDIRIZZO (UE) 2022/971 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 maggio 2022
relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database,CSDB) è un’infrastruttura informatica unica, gestita congiuntamente dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito, le «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), laddove tali BCN non appartenenti all’area dell’euro partecipino volontariamente al funzionamento del CSDB. Il CSDB memorizza voce per voce i dati riguardanti in particolare i titoli, i relativi emittenti, i prezzi e il rating. I principali processi del funzionamento del CSDB comprendono la fornitura di dati di input, l’elaborazione di tali dati, l’esecuzione della gestione della qualità dei dati (data quality management,DQM) e la produzione e diffusione di dati di output consistenti in dati voce per voce e informazioni aggregate. Una serie di modifiche a tali processi rende necessaria l’adozione di un nuovo indirizzo per garantire che il CSDB sia gestito mediante disposizioni chiare e certe. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare l’indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea (2) e l’indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea (BCE/2021/15) (3), che finora hanno disciplinato il quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati del CSDB e la segnalazione di informazioni statistiche sulle emissioni di titoli. |
(2) |
Al fine di migliorare l’analisi della politica monetaria e della stabilità finanziaria per l’area dell’euro e per l’Unione, contribuire alla produzione di statistiche secondarie, adempiere agli impegni di segnalazione per l’area dell’euro in materia di statistiche sulle emissioni di titoli di debito nel contesto dell’iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative) e valutare il ruolo dell’euro nei mercati finanziari internazionali, le statistiche mensili sulle emissioni di titoli riguardanti gli aggregati di stock e di flusso delle emissioni di titoli sono prodotte a partire dai dati del CSDB voce per voce (di seguito: le «statistiche aggregate CSEC»). Di conseguenza, le statistiche aggregate CSEC dovrebbero essere elaborate nel CSDB e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») e la Banca centrale europea (BCE) dovrebbero essere responsabili della verifica delle statistiche aggregate CSEC e della DQM dei dati voce per voce sottostanti del CSDB. |
(3) |
La fornitura di dati di input per il CSDB comporta la raccolta di dati da varie fonti e la trasmissione degli stessi alla BCE tramite il CSDB. Tale raccolta da parte della BCE è necessaria per assolvere i compiti del SEBC, in particolare quelli concernenti la politica monetaria e la stabilità del sistema finanziario. Tali fonti comprendono le BCN e le BCN non appartenenti all’area dell’euro, le fonti interne alla BCE, taluni fornitori di dati commerciali, fonti amministrative e informazioni di dominio pubblico. |
(4) |
Per collegare i dati titolo per titolo raccolti da fonti diverse ed evitare che si verifichino duplicazioni di registrazioni, tutti i titoli trasmessi al CSDB dovrebbero essere identificati in modo univoco da un numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, codice ISIN). Per garantire il corretto raggruppamento dei dati di input forniti dalle BCN e l’accurato collegamento dei dati del CSDB con altre informazioni statistiche del SEBC, le BCN dovrebbero fornire, nell’ambito dei loro dati di input di riferimento sugli emittenti, almeno un identificativo di collegamento dell’entità incluso nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Inoltre, per facilitare il corretto raggruppamento dei dati di riferimento dell’emittente provenienti da fonti diverse e un collegamento accurato con altre informazioni statistiche del SEBC, dovrebbe essere fornito, se disponibile, un identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI). |
(5) |
La qualità complessiva dei dati voce per voce del CSDB può essere valutata soltanto a livello di dati di output, piuttosto che di singoli insiemi di dati di input. Per assicurare la completezza, l’accuratezza e la coerenza dei dati di output occorre definire un quadro di riferimento DQM da applicare ai dati di output utilizzabili come alimentazione dati (feed), un sottoinsieme dei dati di output che può essere impiegato per agevolare la produzione di statistiche o per altri usi. |
(6) |
Il quadro di riferimento DQM del CSDB dovrebbe essere applicato ai dati di output utilizzabili come feed a prescindere dalla fonte dei dati di input. Esso dovrebbe stabilire le responsabilità delle BCN e della BCE per la qualità dei dati di output contenuti nel CSDB. Al fine di assicurare l’elevata qualità dei dati di output utilizzabili come feed e delle statistiche aggregate CSEC e di consentire alla BCE di fornire in tempo utile istantanee dei dati di output utilizzabili come feed e statistiche aggregate CSEC, le BCN e la BCE dovrebbero verificare i dati di output utilizzabili come feed e le statistiche aggregate CSEC entro una data specifica. |
(7) |
Per assicurare l’elevata qualità dei dati voce per voce del CSDB e delle statistiche aggregate CSEC storiche, e per sostenere l’allineamento delle banche dati nazionali titolo per titolo delle BCN e del CSDB, le BCN che hanno migliorato i propri dati di input dovrebbero fornire al CSDB file contenenti dati di input rivisti o utilizzare il sistema CSDB per correggere i dati. |
(8) |
Poiché il CSDB è gestito congiuntamente da tutti i membri del SEBC, questi ultimi dovrebbero mirare al rispetto dei medesimi standard DQM. Quando una BCN desidera condurre una DQM che incide sui dati del CSDB relativi ai residenti in altri paesi, essa dovrebbe coordinarsi con le BCN e le BCN non appartenenti all’area dell’euro nonché con la BCE, a seconda dei casi, per definire chiaramente i limiti di tale DQM. Inoltre, le BCN non appartenenti all’area dell’euro sono quelle più indicate per effettuare la DQM su i dati concernenti gli emittenti che risiedono nei rispettivi Stati membri. Sebbene si riconosca che gli indirizzi adottati dalla BCE non possono imporre obblighi alle BCN non appartenenti all’area dell’euro, l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica anche alle BCN non appartenenti all’area dell’euro. Ciò comporta quindi l’obbligo per le BCN non appartenenti all’area dell’euro di definire e attuare tutte le misure ritenute appropriate per svolgere le attività di DQM dei dati di output del CSDB e delle statistiche aggregate CSEC ai sensi del presente indirizzo. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, è opportuno che le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro siano tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro. |
(9) |
Per migliorare la qualità dei dati di output, è necessaria una gestione delle fonti di dati (Data Source Management, DSM) volta a individuare e correggere gli errori ricorrenti e/o strutturali nei dati di input. La DSM dovrebbe essere effettuata dalla BCE in relazione ai dati di input forniti da fonti di dati commerciali e dalle BCN in relazione ai propri dati di input. |
(10) |
Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle statistiche aggregate utilizzando i dati del CSDB, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave. |
(11) |
È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché tali modifiche non ne alterino l’assetto concettuale di base, né incidano sull’onere di segnalazione e sull’attività di DQM, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
per «archivio centralizzato sui titoli» (Centralised Securities Database, CSDB) si intende l’archivio centralizzato sui titoli costituito dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); |
(2) |
per «dati di input» si intendono i dati forniti al CSDB da una o più delle seguenti fonti di dati: a) banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») e banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito: le «BCN non appartenenti all’area dell’euro»); b) fonti interne alla Banca centrale europea; c) fornitori commerciali di dati; d) fonti amministrative; e) informazioni di dominio pubblico; |
(3) |
per «fascia di fornitura di dati di input» si intende un periodo di giorni lavorativi in ogni mese di calendario, definito dalla Banca centrale europea (BCE) e durante il quale le BCN possono fornire dati di input al CSDB; |
(4) |
per «dati di output» si intendono i dati voce per voce ricavati automaticamente dal CSDB combinando i dati di input in un unico record completo e di qualità elevata; |
(5) |
per «dati di output utilizzabili come feed» si intende il sottoinsieme voce per voce di caratteristiche e dati di output elencato all’allegato III del presente indirizzo per agevolare la produzione di statistiche o per altri fini; |
(6) |
per «statistiche aggregate CSEC» si intendono le statistiche aggregate sulle emissioni di titoli che comprendono gli aggregati di stock e di flusso delle emissioni di titoli prodotte a partire dai dati di output del CSDB voce per voce, come specificato nell’allegato IV al presente indirizzo; |
(7) |
per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output utilizzabili come feed e le statistiche aggregate CSEC attraverso l’uso e l’applicazione di obiettivi, metriche, soglie e specifici flussi di lavoro DQM; |
(8) |
per «gestione delle fonti dei dati» (Data Source Management, DSM) si intende l’individuazione e la correzione di errori ricorrenti e/o strutturali nei dati di input direttamente presso il fornitore degli stessi; |
(9) |
per «DQM iniziale» si intende la DQM dei dati di output voce per voce utilizzabili come feed e delle statistiche aggregate CSEC, riguardante l’anteprima di fine mese con riferimento al mese più recente, condotta su base mensile; |
(10) |
per «DQM periodica» si intende la DQM dei dati di output voce per voce utilizzabili come feed e delle statistiche aggregate CSEC, riguardante i mesi di riferimento precedenti al mese coperto dalla DQM iniziale, condotta su base mensile tenendo conto dei dati di riferimento diversi da quelli contenuti nel CSDB forniti da varie fonti di dati per assicurare che la qualità dei dati di output del CSDB soddisfi i requisiti previsti per i dati del CSDB utilizzabili come feed; |
(11) |
per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed, secondo quanto specificato nell’allegato II al presente indirizzo; |
(12) |
per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello al quale è stato raggiunto un determinato obiettivo DQM, come specificato nell’allegato II al presente indirizzo; |
(13) |
per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM; |
(14) |
per «eccezione DQM» si intende un possibile problema di qualità dei dati individuato mediante una norma specifica e per il quale i dati devono essere confermati o corretti al fine di raggiungere la rispettiva soglia DQM; |
(15) |
per «flusso di lavoro DQM» si intende un processo tecnico applicato alla correzione dei dati di input con il fine di rispettare una determinata soglia DQM; |
(16) |
per «anteprima di fine mese» si intende un aggiornamento su base giornaliera dei dati di output e delle metriche DQM che produce un’approssimazione dei dati di output alla fine del mese in questione; |
(17) |
per «statistiche aggregate CSEC iniziali» si intendono le statistiche aggregate CSEC relative al mese di riferimento più recente; |
(18) |
per «statistiche aggregate CSEC periodiche» si intendono le statistiche aggregate CSEC relative ai mesi di riferimento precedenti il mese cui si riferiscono le statistiche aggregate CSEC iniziali; |
(19) |
per «serie prioritarie CSEC» si intendono le statistiche aggregate CSEC del livello più basso soggette ai requisiti DQM, come precisato nell’allegato II e nell’allegato IV al presente indirizzo; |
(20) |
per «mese di riferimento» si intende il mese di calendario al quale si riferiscono i dati o le statistiche pertinenti; |
(21) |
per «giornata lavorativa» si intende una giornata intera che non è un giorno festivo della BCE, così come pubblicato sul sito Internet della BCE; |
(22) |
per «verifica» si intende il processo di controllo dei dati di output del CSDB utilizzabili come feed e le statistiche aggregate CSEC e, se necessario, di correzione dei dati di input del CSDB, applicando a tale scopo il flusso di lavoro DQM; |
(23) |
per «residente» si intende quanto definito nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
(24) |
per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli come definito dall’International Standards Organization (ISO) nella norma ISO 6166; |
(25) |
per «identificativo di collegamento dell’entità» si intende un identificativo dell’entità che è incluso sia nel CSDB sia nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (RIAD) del SEBC e che è un codice RIAD, un altro identificativo dell’entità nazionale utilizzato dalla BCN o BCN non appartenente all’area dell’euro competente, un Legal Entity Identifier (LEI) definito dalla norma ISO 17442 o un altro identificativo dell’entità comunemente accettato dalla BCE e dalla BCN o BCN non appartenente all’area dell’euro competente. |
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente indirizzo istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche sui dati relativi ai titoli e sulle emissioni di titoli nel CSDB. L’obiettivo del presente quadro di riferimento è assicurare la completezza, l’accuratezza e la coerenza dei dati di output del CSDB e delle statistiche aggregate CSEC applicando loro in modo coerente le regole sulla fornitura di dati di input, sulla DQM e sulla DSM per tali dati.
Articolo 3
Ruolo della BCE e delle BCN
1. La BCE, con l’assistenza delle BCN, definisce i processi operativi del CSDB, elabora le statistiche aggregate CSEC e produce dati di output, inclusi i dati di output utilizzabili come feed.
2. In conformità al presente indirizzo, le BCN:
a) |
forniscono al CSDB i dati di input sui titoli emessi dai residenti nei rispettivi Stati membri, ove tali dati siano prontamente disponibili; |
b) |
conducono la DQM dei dati relativi agli emittenti residenti nei rispettivi Stati membri; |
c) |
verificano le statistiche aggregate CSEC relative agli emittenti residenti nei rispettivi Stati membri. |
3. La BCE:
a) |
conduce la DQM dei dati relativi agli emittenti che risiedono al di fuori dell’area dell’euro, a meno che una BCN non appartenente all’area dell’euro abbia accettato la responsabilità di condurre la DQM per i dati relativi agli emittenti residenti nel rispettivo Stato membro; |
b) |
verifica le statistiche aggregate CSEC relative agli emittenti residenti al di fuori dell’area dell’euro, a meno che una BCN non appartenente all’area dell’euro abbia accettato la responsabilità di verificare le statistiche aggregate CSEC relative agli emittenti che risiedono nel rispettivo Stato membro. |
Articolo 4
Fornitura di dati di input da parte delle BCN
1. Qualora le BCN dispongano prontamente di dati voce per voce sui titoli emessi dai residenti nei rispettivi Stati membri, le BCN devono fornire periodicamente tali dati al CSDB.
2. Qualora le BCN dispongano prontamente di dati voce per voce sui titoli emessi da residenti di altri paesi, le BCN possono fornire periodicamente tali dati al CSDB previo accordo con:
a) |
la BCN responsabile della DQM dei dati relativi al rispettivo emittente in conformità all’articolo 3 del presente indirizzo; e |
b) |
la BCE per i dati relativi agli emittenti che risiedono al di fuori dell’area dell’euro, a meno che una BCN non appartenente all’area dell’euro abbia accettato la responsabilità di condurre la DQM per i dati relativi agli emittenti che risiedono nel rispettivo Stato membro. |
3. Quando le BCN forniscono al CSDB i file contenenti dati di input, devono includere, come minimo, le informazioni per gli attributi di cui alla tabella 1 dell’allegato I del presente indirizzo.
4. I dati di input sui titoli trasmessi al CSDB identificano i singoli titoli con i rispettivi codici ISIN.
5. Se una BCN ha apportato correzioni migliorative ai propri dati di input, essa fornisce i file contenenti i dati di input rivisti al CSDB o utilizza il sistema CSDB per correggere eventuali errori e omissioni nei propri dati di input che non sono stati corretti nel corso della verifica dei dati come indicato all’articolo 5.
6. Le BCN specificano annualmente le date di trasmissione dei dati di input che utilizzeranno per fornire al CSDB i file contenenti i dati di input conformemente alle fasce di trasmissione di dati di input definite dalla BCE.
7. Conformemente all’articolo 26 dell’indirizzo BCE/2018/16 della Banca centrale europea (5), le BCN assicurano che gli emittenti di titoli residenti siano registrati nelle serie di dati RIAD del SEBC. Le BCN che forniscono al CSDB i file contenenti dati di input vi includono almeno un identificativo dell’entità di collegamento già inserito nel RIAD.
Articolo 5
Gestione della qualità dei dati
1. La BCE e le BCN effettuano la DQM iniziale e la DQM periodica. Nell’esercizio di tale funzione, esse verificano i dati di output utilizzabili come feed voce per voce e le statistiche aggregate CSEC, indipendentemente dalla fonte di tali dati o statistiche.
2. La DQM si applica agli obiettivi DQM 1, 2, 3a e 3b e alle corrispondenti metriche DQM, come precisato nell’allegato II al presente indirizzo. Tali metriche si basano sui dati di fine mese che sono aggiornati dalla BCE su base giornaliera nel rispetto dei requisiti di servizio applicabili del SEBC.
3. Per gli attributi di cui all’allegato II, la BCE e le BCN applicano le soglie DQM a un livello tale da assicurare la qualità dei dati di output utilizzabili come feed per agevolare l’utilizzo di tali attributi come indicato all’allegato III al presente indirizzo.
4. La BCE e le BCN verificano i dati di output utilizzabili come feed nella misura in cui sia stato verificato che, conformemente alle metriche DQM, tutte le eccezioni DQM per gli obiettivi DQM 1, 3a e 3b raggiungano le soglie DQM.
5. La BCE e le BCN verificano le statistiche aggregate CSEC iniziali e periodiche nella misura in cui sia stato verificato che tutte le eccezioni DQM per l’obiettivo DQM 2 raggiungano le soglie DQM.
6. Le BCN correggono i dati di input conformemente al flusso di lavoro DQM concordato utilizzando il sistema CSDB oppure, se del caso, fornendo alla BCE i file contenenti i dati di input.
Articolo 6
DQM iniziale
1. La DQM iniziale si applica ai dati contenuti nell’anteprima di fine mese per il mese di riferimento della fase di produzione corrente.
2. La BCE e le BCN verificano le eccezioni DQM per assicurare che, dopo l’applicazione della DQM iniziale, i dati di output utilizzabili come feed e le statistiche aggregate CSEC iniziali riflettano gli andamenti più recenti.
3. Nel condurre la DQM iniziale, la BCE e le BCN si basano esclusivamente sulle informazioni prontamente disponibili.
Articolo 7
DQM periodica
1. La DQM periodica si applica ai dati relativi ai mesi di riferimento precedenti al mese cui si riferisce la DQM iniziale.
2. Nel condurre la DQM periodica, la BCE e le BCN tengono conto di tutte le informazioni al momento disponibili.
Articolo 8
Calendario della DQM iniziale e periodica
1. Conformemente al calendario di produzione di cui alla tabella 2 dell’allegato II al presente indirizzo, la BCE e le BCN verificano:
a) |
l’anteprima di fine mese dei dati di output utilizzabili come feed soggetti alla DQM iniziale; |
b) |
i dati di output utilizzabili come feed soggetti alla DQM periodica; |
c) |
le statistiche aggregate CSEC iniziali; |
d) |
le statistiche aggregate CSEC periodiche. |
2. Se la BCE e le BCN individuano problemi connessi alla qualità dei dati durante il processo di verifica, esse correggono tali problemi conformemente al medesimo calendario.
Articolo 9
Gestione delle fonti dei dati
1. Quando le BCN individuano problemi connessi alla DSM relativi a fonti di dati commerciali, segnalano tali problemi alla BCE indicandone la rilevanza con riferimento sia alla loro entità, in termini di consistenze o di capitalizzazione di mercato dei titoli interessati, sia agli specifici dati di output utilizzabili come feed interessati.
2. La BCE segnala ai rispettivi fornitori di dati i problemi connessi alla DSM di grande rilevanza relativi a fonti di dati commerciali entro un mese dalla data di segnalazione di un problema di DSM alla BCE. Nei limiti del possibile, la BCE si adopera al meglio per affrontare i problemi connessi alla DSM di grande rilevanza in cooperazione con i fornitori di dati interessati.
3. La BCE segnala i problemi connessi alla DSM relativi ai dati di input forniti dalle BCN indicandone la rilevanza con riferimento sia alla loro entità, in termini di consistenze o di capitalizzazione di mercato dei titoli interessati, sia agli specifici dati di output utilizzabili come feed interessati. Nei limiti dei propri mezzi, le BCN si adoperano al meglio per affrontare i problemi connessi alla DSM di grande rilevanza nei loro dati di input in cooperazione con la BCE.
Articolo 10
Compilazione delle statistiche aggregate CSEC
1. La BCE attua meccanismi volti ad assicurare che il processo di compilazione congiunta delle statistiche aggregate CSEC rispetti le regole e la metodologia di compilazione precisate nell’allegato IV al presente indirizzo.
2. La BCE compila le statistiche aggregate CSEC mensili nel CSDB su base giornaliera, come specificato nell’allegato IV al presente indirizzo, nel rispetto dei requisiti di servizio del SEBC . Le statistiche aggregate CSEC sono compilate a partire dal mese di riferimento di dicembre 2020.
Articolo 11
Fornitura dei dati di output
1. La BCE mette a disposizione delle BCN:
a) |
un’istantanea dei dati di output utilizzabili come feed mensili, come specificato nell’allegato III al presente indirizzo, su base mensile; |
b) |
un’istantanea dei dati voce per voce sui quali si basano le statistiche aggregate CSEC e le statistiche aggregate CSEC per il mese di riferimento precedente, su base mensile; |
c) |
per il giorno di riferimento precedente e nei limiti della massima diligenza possibile, un’istantanea dei dati di output utilizzabili come feed giornalieri, come specificato nell’allegato III al presente indirizzo, su base giornaliera, riguardanti i titoli più rilevanti come approvato dal Comitato per le statistiche del SEBC. |
2. La BCE mette inoltre a disposizione delle BCN eventuali revisioni dei seguenti elementi:
a) |
istantanea dei dati di output utilizzabili come feed come specificato nell’allegato III al presente indirizzo; |
b) |
istantanea dei dati voce per voce alla base delle statistiche aggregate CSEC e delle statistiche aggregate CSEC per almeno gli ultimi 12 mesi di riferimento; |
c) |
istantanea dei dati voce per voce alla base delle statistiche aggregate CSEC e delle statistiche aggregate CSEC per almeno gli ultimi 36 mesi di riferimento, ma esclusi i periodi precedenti dicembre 2020, su base annua. |
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici, compresa la produzione e la compilazione di statistiche. Per l’uso dei dati a fini non statistici, si applicano le norme e le procedure per la comunicazione di informazioni statistiche riservate approvate dal Consiglio direttivo.
4. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono resi disponibili mediante trasmissione o altri mezzi comunemente accettati dalla BCE e dalle BCN.
Articolo 12
Pubblicazione
1. Le BCN non pubblicano aggregati nazionali o aggregati dell’area dell’euro delle statistiche sulle emissioni di titoli elaborate utilizzando i dati del CSDB prima della rispettiva pubblicazione delle statistiche aggregate CSEC da parte della BCE. Ciò non impedisce alle BCN di pubblicare gli aggregati nazionali delle statistiche sulle emissioni di titoli, la cui compilazione non si basa sui dati del CSDB, conformemente ai calendari di pubblicazione nazionali.
2. Nel pubblicare gli aggregati delle statistiche sulle emissioni di titoli per l’area dell’euro, le BCN riproducono accuratamente gli aggregati pubblicati dalla BCE.
Articolo 13
Obblighi di verifica di dati storici in caso di adozione dell’euro
Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l’euro adotti l’euro in seguito all’entrata in vigore del presente indirizzo, la banca centrale nazionale di tale Stato membro si adopera al massimo per verificare le statistiche aggregate CSEC per tale Stato membro almeno a partire dal mese di riferimento dicembre 2020 o, se posteriore, per i tre anni precedenti la data di adozione dell’euro.
Articolo 14
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante, compresa la ripartizione delle responsabilità fra la BCE e le BCN, né da incidere in misura significativa sugli oneri di segnalazione delle BCN. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di qualsiasi modifica degli allegati del presente indirizzo.
Articolo 15
Abrogazione
1. L’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) sono abrogati.
2. Qualunque riferimento agli indirizzi abrogati è da intendersi come effettuato al presente indirizzo ed è da interpretarsi in conformità della tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.
Articolo 16
Efficacia e implementazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° giugno 2022.
Articolo 17
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 maggio 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea del 26 settembre 2012 relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).
(3) Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15) (GU L 208 dell’11.6.2021, pag. 311).
(4) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(5) Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).
ALLEGATO I
ATTRIBUTI DEI DATI PER I DATI DI INPUT PER L’ARCHIVIO CENTRALIZZATO SUI TITOLI [CENTRALISED SECURITIES DATABASE (CSDB)]
Qualora le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») forniscano al CSDB dati di input tramite file contenenti dati di input relativi a strumenti di debito, azioni o prezzi, esse forniscono, come minimo, informazioni di input per i seguenti attributi:
Tabella 1
Nome dell’attributo dei dati di input |
Descrizione |
File di input |
||
Debito |
Azioni |
Prezzi |
||
International Security Identification Number (ISIN) code |
Identificatore ISIN del titolo |
√ |
√ |
√ |
Is active flag |
Contrassegno tecnico necessario per il trattamento delle registrazioni di input |
√ |
√ |
√ |
European System of Accounts (ESA 2010) (1) instrument classification |
Classificazione del titolo in base al SEC 2010. |
√ |
√ |
|
Primary asset classification 2 |
Classificazione primaria dello strumento, ad esempio indicazione se si tratta di uno strumento di debito, di azioni o di un fondo, con ulteriori dettagli |
√ |
√ |
|
Nominal currency |
Valuta nominale dello strumento (ISO 4217) |
√ |
√ |
|
Issue price quote convention |
Base di quotazione dello strumento, ad esempio percentuale del nominale oppure valuta per azione/quota |
√ |
|
|
Security status |
Status dello strumento, che indica se è ancora esistente o meno, con ulteriori dettagli |
√ |
√ |
|
Security status date |
Data corrispondente a un evento in cui lo status del titolo è cambiato |
√ |
√ |
|
Issuer source code |
Codice dell’emittente di una fonte di dati di input del CSDB. Per i dati di input forniti dalle BCN, si tratta dell’identificativo di collegamento dell’entità tra il CSDB e il RIAD. |
√ |
√ |
|
Issuer source code type |
Tipologia di codice sorgente dell’emittente |
√ |
√ |
|
Issuer domicile country |
Paese di costituzione (residenza) dell’emittente del titolo (ISO 3166). |
√ |
√ |
|
Issuer name |
Denominazione completa dell’emittente |
√ |
√ |
|
ESA 2010 issuer sector |
Settore istituzionale di appartenenza dell’emittente in base al SEC 2010. |
√ |
√ |
|
Price date |
Data delle informazioni sul prezzo |
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√ |
Close price |
Valore del prezzo del titolo alla chiusura |
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|
√ |
Price quotation type |
Tipo di quotazione del prezzo, ad esempio percentuale del valore nominale o valuta per azione/quota |
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√ |
Price reference market |
Mercato sul quale è stato quotato il prezzo (ISO 10383) |
|
|
√ |
Price currency |
Valuta in cui è quotato il prezzo (pertinente solo se la tipologia di quotazione è in valuta) |
|
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√ |
Issuer LEI code |
Identificativo dell’entità giuridica (LEI) dell’emittente (ISO 17442), se l’emittente ha un LEI (*1) |
√ |
√ |
|
Le BCN che forniscono dati di input al CSDB devono adoperarsi al massimo per fornire informazioni di input per i seguenti attributi:
Tabella 2
Nome dell’attributo dei dati di input |
Descrizione |
File di input |
||
Debito |
Azioni |
Prezzi |
||
Amount outstanding |
Consistenze (al valore nominale) |
√ |
|
|
Number outstanding |
Numero totale di singole azioni o quote/partecipazioni in fondi attualmente in essere |
|
√ |
|
Issue price |
Prezzo di emissione dei singoli titoli pagato dagli investitori |
√ |
√ |
|
Redemption price |
Prezzo finale di rimborso dei singoli titoli |
√ |
|
|
Issue date |
Data alla quale i titoli sono stati consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli sono diventati per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori |
√ |
√ |
|
Maturity date |
Data di scadenza originaria, vale a dire la data del pagamento finale del capitale stabilita nel contratto, come definita nel prospetto |
√ |
|
|
Tranche amount |
Importo della tranche (in valuta nominale) |
√ |
|
|
Tranche date |
Data di emissione di una nuova tranche di un titolo esistente |
√ |
|
|
Tranche price |
Prezzo al quale è stata offerta sul mercato una nuova tranche di un titolo esistente |
√ |
|
|
Partial redemption amount |
Importo del rimborso parziale (in valuta nominale) |
√ |
|
|
Partial redemption date |
Data alla quale un titolo esistente è stato parzialmente rimborsata |
√ |
|
|
Partial redemption price |
Prezzo al quale un titolo esistente è stato parzialmente rimborsata |
√ |
|
|
Capital increase amount |
Importo dell’aumento di capitale (in numero di singole azioni) |
|
√ |
|
Capital increase date |
Data in cui ha avuto luogo l’aumento di capitale |
|
√ |
|
Capital increase price |
Prezzo al quale sono state offerte nuove azioni sul mercato |
|
√ |
|
Capital decrease amount |
Importo della diminuzione di capitale (in numero di singole azioni) |
|
√ |
|
Capital decrease date |
Data alla quale si è verificata la diminuzione di capitale |
|
√ |
|
Capital decrease price |
Prezzo al quale le azioni esistenti sono state riacquistate e successivamente annullate |
|
√ |
|
Asset securitisation type |
Tipologia di attività cartolarizzate |
√ |
|
|
Instrument seniority type |
Classificazione che indica se lo strumento è garantito o meno e il suo grado/livello di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali. |
√ |
|
|
Coupon-related attributes |
Informazioni relative ai pagamenti di cedole, compresi la tipologia, la frequenza, le date, i tassi e la data di inizio del periodo di maturazione delle stesse |
√ |
|
|
Split factor |
Rapporto di frazionamento per i frazionamenti (split) e i raggruppamenti (reverse split) azionari, definito come (numero di azioni prima del frazionamento) / (numero di azioni dopo il frazionamento) |
|
√ |
|
Stock split date |
Data alla quale si è verificato il frazionamento azionario |
|
√ |
|
Dividend amount |
Ammontare dell’ultimo dividendo pagato (in unità di valuta) |
|
√ |
|
Dividend amount type |
Tipologia di distribuzione dei dividendi (ad esempio in contanti o in natura) |
|
√ |
|
Dividend currency |
Valuta in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento del dividendo (ISO 4217) |
|
√ |
|
Dividend settlement date |
Data di regolamento dell’ultimo dividendo pagato |
|
√ |
|
Dividend frequency |
Frequenza dei pagamenti dei dividendi |
|
√ |
|
Income amount |
Reddito da attribuire agli investitori in fondi, compresi i dividendi e gli utili non distribuiti (concetto SEC 2010) — pertinente solo per partecipazioni/quote in fondi |
|
√ |
|
Income currency |
Valuta del reddito attribuibile agli investitori in fondi (ISO 4217) — rilevante solo per partecipazioni/quote in fondi |
|
√ |
|
Income date |
Data alla quale si riferisce l’importo del reddito, vale a dire la fine del mese o la fine del trimestre — rilevante solo per partecipazioni/quote in fondi |
|
√ |
|
Fund asset structure |
Tipologia di (maggioranza delle) attività sottostanti del fondo |
|
√ |
|
Fund geographical structure |
Ripartizione geografica (della maggior parte delle) attività sottostanti del fondo |
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√ |
|
Fund type |
Tipologia di fondo, ossia classificazione come fondo aperto o chiuso e politica dei dividendi (distribuzione o non distribuzione) |
|
√ |
|
Instrument supplementary information |
Informazione che indica se il titolo è, ad esempio, oggetto di strip, una ricevuta di deposito, una garanzia o è pertinente per le statistiche sulle emissioni di titoli ricavate dai dati voce per voce del CSDB (di seguito «statistiche aggregate CSEC») |
√ |
√ |
|
(1) Come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013.
(*1) Note: *Il LEI deve essere segnalato se tale informazione è a disposizione della BCN.
ALLEGATO II
OBIETTIVI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI (DQM), ATTUAZIONE DI ECCEZIONI, ATTRIBUTI, SOGLIA DQM E CALENDARIO
Il quadro di riferimento DQM dell’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database — CSDB) si basa, in primo luogo, su obiettivi DQM che rappresentano parametri di riferimento per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed e, in secondo luogo, su metriche DQM che misurano il livello al quale è stato raggiunto un determinato obiettivo DQM e quindi identificano e classificano secondo priorità, per ciascun obiettivo DQM, i dati di output utilizzabili come feed da verificare. Esso si basa inoltre su soglie DQM che definiscono il livello minimo di verifiche da condurre in relazione a un determinato obiettivo DQM e su eccezioni DQM individuate mediante una norma specifica e che presentano (potenziali) problemi connessi alla qualità dei dati da verificare o correggere per raggiungere la rispettiva soglia DQM.
Gli obiettivi DQM, le metriche DQM, l’implementazione delle eccezioni DQM, gli attributi e la soglia DQM sono specificati nella tabella seguente. Nel CSDB sarà messo a disposizione un elenco di eccezioni DQM per ciascun obiettivo DQM da verificare per raggiungere la soglia DQM. La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») verificheranno le eccezioni DQM definite nel presente allegato, per le quali le norme sulle eccezioni DQM sono implementate nel CSDB.
Tabella 1
Obiettivo DQM |
Metriche DQM |
Implementazione delle eccezioni DQM |
Attributi dei dati di output utilizzabili come feed |
Soglia DQM |
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Obiettivo 1: Stabilità dei dati — dati di stock |
Concetto: La metrica è definita per ciascuna combinazione di paese di residenza/settore di appartenenza come «indice di variazione» ponderato per i volumi, usando gli importi monetari come pesi. Un valore pari a 1 indica che il relativo attributo non è variato per nessuno dei titoli sottostanti; un valore pari a 0 indica invece che il relativo attributo è variato per tutti i titoli. Se un indice scende al di sotto di 1, i singoli titoli vengono identificati con l’attributo variato che ha fatto scendere l’indice in modo da verificare la variazione fino a raggiungimento della soglia. Eventi che innescano una variazione dell’indice: Per gli attributi discreti, si considera che qualsiasi variazione rispetto al mese precedente inneschi una variazione dell’indice. Per gli attributi continui, si considera che qualsiasi variazione superiore a una determinata soglia rispetto al mese precedente inneschi una variazione dell’indice. Copertura: Questa metrica DQM si applica alle quote di fondi di investimento, alle azioni e agli strumenti di debito, compresi i certificati. |
L’obiettivo 1 valuta la stabilità dei dati di stock. Qualsiasi variazione rispetto al mese precedente che inneschi una variazione dell’indice dà luogo a un’eccezione DQM per gli attributi dei dati di output utilizzabili come feed di cui all’obiettivo 1. Le eccezioni DQM non verificate non devono ridurre la quota di dati stabili oltre la soglia DQM per ciascuno dei seguenti settori di appartenenza degli emittenti nel Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (2):
|
Attributi espliciti: Data di emissione, data di scadenza del debito, valuta nominale, base di quotazione, classificazione dello strumento SEC 2010, classificazione delle attività primarie 2, numero di identificazione dell’emittente CSDB, paese di residenza dell’emittente, (1) settore di appartenenza SEC 2010 dell’emittente, classificazione NACE (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) dell’emittente, status dell’entità, consistenze, numero di azioni in circolazione, stato dei titoli, attributi legati alle cedole, Income Factor maturato, valore del prezzo, tipologia di prezzo, prezzo medio mensile, prezzo di emissione, prezzo di rimborso, informazioni supplementari sullo strumento, ultimo rapporto di frazionamento, ultima data di frazionamento. |
Consistenze o capitalizzazione di mercato in euro, in percentuale dei dati di stock. |
||||||||||||||||||||||
Obiettivo 2: Accuratezza dei dati — Statistiche aggregate CSEC |
Base concettuale: Le statistiche aggregate CSEC per le consistenze di fine mese e i flussi mensili sono prodotte a partire dai dati di output del CSDB su base giornaliera, come specificato nell’allegato IV al presente indirizzo. Poiché le statistiche aggregate CSEC consistono in un gran numero di aggregati diversi, compresi aggregati di livello superiore e in sovrapposizione,, la verifica delle statistiche aggregate CSEC deve concentrarsi su insiemi di «serie prioritarie CSEC», vale a dire le statistiche aggregate CSEC di livello più basso soggette ai requisiti DQM, come precisato all’allegato IV del presente indirizzo. La verifica degli insiemi di serie prioritarie garantirà la verifica di tutti gli aggregati di livello superiore basati su tali serie e, in misura significativa, anche dei relativi aggregati in sovrapposizione. Concetto: Per ciascun paese, la metrica deve identificare le «serie prioritarie CSEC» e calcolarne la quota percentuale in termini di consistenze o capitalizzazione di mercato, sul totale degli aggregati dell’economia per stock al valore di mercato relativi al paese in questione. Deve essere possibile accedere a dati disaggregati a livello dei singoli titoli sottostanti alle statistiche aggregate CSEC. Gli insiemi di serie prioritarie CSEC devono essere verificati e confermati fino al raggiungimento della soglia. Copertura: La metrica riguarda i titoli di debito e le azioni quotate che rientrano nell’ambito di applicazione delle statistiche aggregate CSEC. |
L’obiettivo 2 valuta la qualità dei dati delle statistiche aggregate CSEC. Qualsiasi serie prioritaria CSEC per i titoli di debito e per le azioni quotate innesca un’eccezione DQM per l’obiettivo 2. Le eccezioni DQM non verificate non devono superare la soglia DQM per i titoli di debito e per le azioni quotate. |
Attributi impliciti: Data di emissione, data di scadenza del debito, valuta nominale, base di quotazione, classificazione SEC 2010 dello strumento, classificazione delle attività primarie 2, paese di residenza dell’emittente (3), settore SEC 2010 di appartenenza dell’emittente, status dell’entità, consistenze, numero di azioni in circolazione, importo della tranche, data di emissione della tranche, prezzo di emissione della tranche, stato del titolo, attributi legati alla cedola, valore del prezzo, prezzo di emissione, prezzo di rimborso, informazioni supplementari sullo strumento. |
Consistenze al valore di mercato delle serie prioritarie CSEC espressi in percentuale degli stock al valore di mercato degli aggregati dell’economia totale del CSEC di tale paese (calcolati separatamente per i titoli di debito e gli aggregati delle azioni quotate). |
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Obiettivo 3a: Accuratezza dei dati — agevolare la corretta allocazione settoriale e l’estrazione dei dati per emittente |
Base concettuale: Il CSDB collega le informazioni in merito a emittente e strumento su una base relazionale descrivibile come «da uno a molti», nel senso che uno stesso emittente può essere collegato a più strumenti mentre uno strumento è collegato a un solo emittente. Questo collegamento strumento-emittente viene istituito attraverso il ricorso agli identificativi dei singoli emittenti comunicati dai vari fornitori di dati di input. Questi identificativi differiscono da fornitore a fornitore poiché non esiste ancora uno standard comune, ma dovrebbero essere coerenti. Se i fornitori di dati di input comunicano identificativi dell’emittente incoerenti (contrastanti, o clashing) a fronte di un medesimo strumento, vale a dire se non concordano sull’emittente, lo strumento non può essere ricondotto a un emittente definito e viene incluso in un clash group. Gli strumenti contenuti in questi gruppi possono comunque essere classificati correttamente per paese e per settore, ma mancano di un collegamento coerente con i rispettivi emittenti. La presenza di strumenti nei clash group impedisce l’estrazione coerente e attendibile di tutti gli strumenti collocati da un particolare emittente. La presenza di strumenti nei clash group accresce il rischio di classificazione errata per paese di residenza o settore di appartenenza. Concetto: Per ciascun paese di residenza, la metrica deve identificare gli strumenti inclusi nei clash group e calcolarne la quota percentuale in termini di numero di contratti o importi monetari sul totale di tutti gli strumenti relativi al paese in questione. Copertura: La metrica riguarda tutti gli strumenti contenuti nel CSDB. |
L’obiettivo 3a valuta la corretta identificazione della popolazione emittente. Gli strumenti per i quali esistono informazioni non univoche sull’emittente di uno strumento, ossia strumenti inclusi nei «clash group», innescano un’eccezione DQM per l’obiettivo 3a. Se esiste un’eccezione DQM, gli strumenti per tale eccezione non devono superare la soglia DQM. |
Attributi espliciti: Identificativo dell’emittente utilizzato ai fini del raggruppamento. |
Consistenze e capitalizzazione di mercato in euro degli strumenti nei clash group in percentuale del totale relativo a tutti gli strumenti. |
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Obiettivo 3b: Accuratezza dei dati — agevolare la corretta allocazione settoriale e l’estrazione dei dati per emittente |
Base concettuale: Il CSDB collega le informazioni in merito a emittenti e strumenti su una base relazionale descrivibile come «da uno a molti», nel senso che uno stesso emittente può essere collegato a più strumenti mentre uno strumento è collegato a un solo emittente. Questo collegamento strumento-emittente viene istituito attraverso il ricorso agli identificativi dei singoli emittenti comunicati dai vari fornitori di dati di input. Questi identificativi differiscono da fornitore a fornitore poiché non esiste ancora uno standard comune, ma dovrebbero essere coerenti. Se nessun fornitore di dati fornisce l’identificativo dell’emittente per un determinato strumento, esiste il rischio che tale strumento non sia allocato a un emittente definito e finisca in un gruppo stand-alone composto dal solo strumento in questione. Gli strumenti contenuti in questi gruppi possono comunque essere classificati correttamente per paese e per settore, ma mancano di un collegamento coerente con i rispettivi emittenti. La presenza di strumenti nei gruppi stand-alone impedisce l’estrazione coerente e attendibile di tutti gli strumenti collocati da un determinato emittente. La presenza di strumenti nei gruppi stand-alone accresce il rischio di errata classificazione per paese di residenza o settore di appartenenza, in quanto tali strumenti sono spesso accompagnati da informazioni incomplete. Concetto: Per ciascun paese di residenza, la metrica deve identificare gli strumenti inclusi nei gruppi stand-alone e calcolarne la quota percentuale in termini di numero di contratti o importi monetari sul totale di tutti gli strumenti relativi al paese in questione. Copertura: La metrica riguarda tutti gli strumenti contenuti nel CSDB. |
L’obiettivo 3b valuta la corretta identificazione della popolazione emittente. Qualsiasi mancanza di informazioni affidabili sull’emittente di uno strumento, vale a dire gli strumenti inclusi nei gruppi stand-alone, innesca un’eccezione DQM per l’obiettivo 3b. Gli strumenti per i quali esiste un’eccezione DQM non devono superare la soglia DQM. |
Attributi espliciti: Identificativo dell’emittente utilizzato ai fini del raggruppamento. |
Consistenze e capitalizzazione di mercato in euro degli strumenti nei gruppi stand-alone, espresse in percentuale del totale degli strumenti. |
Nello svolgimento dei loro compiti ai sensi dell’articolo 8 del presente indirizzo, la BCE e le BCN devono rispettare il seguente calendario per la verifica delle eccezioni DQM e la correzione dei problemi connessi alla qualità dei dati per gli obiettivi DQM 1, 2, 3a e 3b:
Tabella 2
Tipologia di DQM |
Mesi di riferimento soggetti a DQM |
Tipologia di dati soggetti a DQM |
Obiettivi DQM che richiedono la verifica delle eccezioni e la correzione dei problemi connessi alla qualità dei dati |
Termine per la verifica di tutte le eccezioni per raggiungere le soglie DQM |
DQM iniziale |
Mese di riferimento della fase di produzione corrente |
Anteprima di fine mese dei dati di output utilizzabili come feed |
Obiettivi DQM 1, 3a e 3b |
Fine del terzo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento soggetto a DQM iniziale |
|
|
Statistiche aggregate CSEC iniziali |
Obiettivo DQM 2 |
Fine del settimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento soggetto a DQM iniziale |
DQM periodica |
Tutti i mesi di riferimento precedenti |
Dati di output utilizzabili come feed |
Obiettivi DQM 1, 3a e 3b |
Fine del terzo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento soggetto a DQM iniziale |
|
|
Statistiche aggregate CSEC periodiche |
Obiettivo DQM 2 |
Fine del settimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento soggetto a DQM iniziale |
Un esempio specifico del calendario per la verifica delle eccezioni DQM e della correzione dei problemi connessi alla qualità dei dati per gli obiettivi DQM 1, 2, 3a e 3b è fornito nel seguente diagramma. L’esempio illustra il caso della fase di produzione per il mese di riferimento giugno 2022. In un caso siffatto, la BCE e le BCN devono effettuare una DQM iniziale delle eccezioni DQM per il mese di riferimento giugno 2022 entro il terzo giorno lavorativo del mese di luglio 2022 nel caso delle eccezioni DQM per gli obiettivi DQM 1, 3a e 3b ed entro il settimo giorno lavorativo del mese di luglio 2022 nel caso delle eccezioni DQM per l’obiettivo DQM 2. Analogamente, la BCE e le BCN devono effettuare la DQM periodica delle eccezioni DQM relative al mese di riferimento maggio 2022 e a tutti i mesi di riferimento precedenti entro il terzo giorno lavorativo del mese di luglio 2022 nel caso delle eccezioni DQM per gli obiettivi DQM 1, 3a e 3b ed entro il settimo giorno lavorativo del mese di luglio 2022 nel caso delle eccezioni DQM per l’obiettivo DQM 2.
Diagramma
Esempio del calendario per la verifica delle eccezioni DQM per il mese di riferimento giugno 2022.
(1) I dati di input per gli attributi degli emittenti sono trasmessi al CSDB da un insieme di dati del RIAD periodicamente ai sensi dell’articolo 4 del presente indirizzo.
(2) Come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013.
(3) I dati di input per gli attributi dell’emittente sono periodicamente trasmessi al CSDB dall’insieme di dati del RIAD. I dati di input del RIAD sono collegati ai dati del CSDB ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del presente indirizzo.
ALLEGATO III
FEED E ATTRIBUTI DEI DATI DI OUTPUT UTILIZZABILI COME FEED INTERESSATI DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DQM
Dati di output utilizzabili come feed su base mensile: Il quadro di riferimento DQM riguarda i seguenti feed mensili di output voce per voce utilizzabili per la produzione di statistiche:
— |
Feed CSEC a sostegno delle statistiche aggregate CSEC, ossia statistiche sulle emissioni di titoli ricavate dai dati di output del CSDB) (di seguito «feed CSEC»). |
— |
Feed esterno a sostegno di statistiche esterne (di seguito «EXT feed») |
— |
Feed riguardante le società veicolo finanziarie (SVF) a supporto delle statistiche su tali società (di seguito «SVF feed») |
— |
Feed concernente i fondi di investimento a supporto delle statistiche su detti fondi (di seguito «IF feed») |
— |
Feed concernente le disponibilità di titoli a supporto delle statistiche su tali disponibilità (di seguito «SHS feed») |
— |
Feed concernente il finanziamento con titoli di Stato a supporto delle statistiche su tale finanziamento (di seguito «GSF feed»). |
— |
Feed concernente le imprese di assicurazione a supporto delle statistiche su tali imprese (di seguito «IC feed») |
— |
Feed concernente fondi pensione a supporto delle statistiche su tali fondi (di seguito «PF feed») |
Dati di output utilizzabili come feed su base giornaliera: Il quadro di riferimento DQM riguarda i seguenti feed di output voce per voce su base giornaliera utilizzabili per scopi diversi e per i quali la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») si adopereranno al massimo per garantire la qualità dei dati di output utilizzabili come feed:
— |
Feed a supporto della gestione delle garanzie (di seguito «CM feed») |
— |
Feed a supporto delle segnalazioni statistiche sul mercato monetario (di seguito «MM feed») |
— |
Feed a supporto dell’archivio di dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (di seguito «SFT feed») |
Attributi dei dati di output utilizzabili come feed coperti dal quadro di riferimento DQM:
Output feed data attribute name [Nome dell’attributo dei dati di output utilizzabili come feed] |
Descrizione |
Feed applicabile |
||||||||||
CSEC |
EXT |
FVC |
IF |
SHS |
GSF |
IC |
PF |
CM |
MM |
SFT |
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International Securities Identification Number (ISIN) code |
Identificatore ISIN del titolo (ISO 6166). |
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Classification of Financial Instruments (CFI) code |
Codice CFI dello strumento (ISO 10962). |
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Central securities depository |
Codice del depositario centrale di titoli, vale a dire se il titolo materiale o immateriale è effettivamente depositato e gestito |
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European System of Accounts (ESA 2010) instrument classification |
Classificazione del titolo in base al SEC 2010. |
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Debt type |
Tipologia di strumento di debito. |
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Primary asset classification 2 |
Classificazione primaria dello strumento (ad esempio indicando se si tratta di uno strumento di debito, di azioni e partecipazioni o di un fondo con ulteriori dettagli) |
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Security is included in CSDB-based securities issues statistics (hereinafter «CSEC») |
Un attributo utilizzabile per identificare i titoli da includere nella voce «consistenze correnti», in linea con l’oggetto delle statistiche aggregate CSEC. |
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Instrument supplementary information |
Attributo supplementare che indica se un determinato strumento va incluso nelle statistiche CSEC in materia di emissioni di titoli. |
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Security status |
Status dello strumento. Tale attributo indica se uno strumento è ancora esistente o meno. |
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Security status date |
Attributo che indica la data in cui l’attributo di status del titolo è passato da esistente a inesistente (o da inesistente a esistente). |
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Asset securitisation type |
Tipologia di attività cartolarizzata. |
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Instrument seniority type |
L’attributo indica se lo strumento è garantito o meno e il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali. |
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Security is included in the Collateral and Counterparties Database |
Attributo che indica se uno strumento può essere stanziato a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema |
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Nominal currency |
Valuta nominale dello strumento (ISO 4217). |
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Issue Date |
Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli sono diventati per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori. Nota: In caso di strip, la data in cui le cedole/il capitale sono stati oggetto di strip |
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Maturity date |
La data di scadenza originaria, vale a dire la data del pagamento finale del capitale stabilita nel contratto, come definita nel prospetto. |
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Original maturity |
La data di scadenza originaria di uno strumento calcolata in giorni alla data di produzione dei dati di output. Vuoto se non è disponibile alcuna data di scadenza. |
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Residual maturity |
La vita residua di uno strumento calcolata in giorni alla data di produzione dei dati di output. |
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Issuer name |
Nome dell’emittente |
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Issuer organisation alias code |
Codice alias sorgente dell’emittente o codice alias esterno dell’emittente secondo la tipologia di alias. |
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Issuer organisation alias type |
Tipologia di alias dell’organismo emittente che indica il fornitore dei dati che ha fornito il codice alias o il codice alias esterno. |
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ESCB issuer identifier |
Codice identificativo dell’emittente caricato tramite un apposito elenco corrispondente a una tipologia definita nell’elenco delle tipologie di codici identificativi dell’emittente SEBC. |
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ESCB issuer identifier type |
La tipologia di identificativo dell’emittente SEBC che indica l’elenco ufficiale di codici BCE di cui fa parte l’identificativo [ad esempio l’elenco delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), l’elenco dei fondi di investimento (FI), l’elenco delle società veicolo finanziarie (SVF) o l’elenco delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (ICPF)] |
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Issuer domicile country |
Paese di costituzione (domicilio) dell’emittente del titolo (ISO 3166). |
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ESA 2010 issuer sector |
Settore istituzionale di appartenenza dell’emittente in base al SEC 2010. |
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Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification |
Principale attività economica in base alla NACE. |
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Entity status |
Status dell’entità dell’emittente dello strumento. Tale attributo indica se uno strumento è ancora esistente o meno. |
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Entity status date |
Attributo che indica la data alla quale l’attributo dello status dell’entità è passato da esistente a inesistente (o da inesistente a esistente). |
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Issuer legal entity identifier (LEI) |
Codice LEI dell’emittente (ISO 17442). |
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Issuer MFI code |
Codice IFM dell’emittente. |
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Amount issued |
Ammontare dello strumento di debito collocato all’emissione (valore nominale). In caso di strip, questa colonna indica l’ammontare corrispondente alla cedola/al capitale oggetto dello strip. Per i titoli emessi in tranche con uno stesso ISIN, la colonna indica l’ammontare cumulativo già emesso. L’ammontare emesso è denominato nella valuta nominale. |
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Amount outstanding |
Consistenze al valore nominale. Per i titoli emessi in tranche con uno stesso ISIN, questa colonna indica l’ammontare cumulativo già emesso al netto dei rimborsi. I valori sono riportati nella valuta nominale. Le consistenze sono denominate nella valuta nominale. In assenza di una valuta nominale, le consistenze sono denominate in euro. |
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Amount outstanding in euro |
Consistenze convertite in euro al tasso di cambio dell’euro con la valuta nominale valido alla data in cui sono stati prodotti i dati di output utilizzabili come feed. |
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Amount outstanding type |
Attributo che indica se l’attributo relativo alle consistenze riflette le consistenze totali o il numero di strumenti in circolazione. |
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Market capitalisation |
L’ultima capitalizzazione di mercato disponibile. L’ultima capitalizzazione di mercato disponibile, denominata in valuta nominale. In assenza di una valuta nominale, la capitalizzazione di mercato è denominata in euro. |
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Market capitalisation in euro |
Capitalizzazione di mercato convertita in euro al tasso di cambio dell’euro con la valuta nominale valido alla data di produzione dei dati di output. |
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Tranche issue date |
Data di emissione di una nuova tranche di un titolo esistente. |
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Tranche issue price |
Prezzo al quale una nuova tranche di un titolo esistente è stata offerta sul mercato. |
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Partial redemption date |
Data alla quale un titolo esistente è stato parzialmente rimborsato. |
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Partial redemption price |
Prezzo al quale un titolo esistente è stato parzialmente rimborsato. |
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Capital increase date |
Data in cui ha avuto luogo l’aumento di capitale |
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Capital increase price |
Prezzo al quale sono state offerte nuove azioni sul mercato |
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Capital decrease date |
Data in cui ha avuto luogo la diminuzione di capitale |
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Capital decrease price |
Prezzo al quale le azioni esistenti sono state riacquistate e successivamente annullate |
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Yield to maturity |
Rendimento a scadenza specifico del titolo in termini percentuali. |
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Short name |
Nome abbreviato dello strumento, definito sulla base delle caratteristiche dell’emissione e delle altre informazioni eventualmente disponibili. |
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Pool factor |
Per i mutui cartolarizzati (mortgage backed securities, MBS), il pool factor o «frazione del capitale residuo» è dato dal rapporto tra il capitale residuo del pool di mutui sottostante il titolo e il capitale originale. |
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Has embedded options |
Attributo che indica se lo strumento prevede un’opzione di rimborso. |
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Quotation basis |
Base di quotazione dello strumento, ad esempio percentuale del nominale (in percentuale) oppure valuta per azione/quota (a valore unitario). |
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Price date |
Data alla quale l’informazione sui prezzi di cui al «Valore di prezzo» fa riferimento. |
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Price value |
Ultimo prezzo rappresentativo disponibile dello strumento alla data di riferimento espresso secondo la base di quotazione e in valuta nominale, se applicabile, dello strumento. Per i titoli fruttiferi si considera il prezzo netto, vale a dire esclusi gli interessi maturati. |
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Price value type |
Natura del prezzo (ossia che indichi se il prezzo rappresenta una valutazione di mercato, una stima o un valore di default). |
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Monthly average price |
Media dei prezzi normalizzati dello strumento disponibili nei 30 giorni di calendario antecedenti la data di riferimento espresso secondo la base di quotazione e in valuta nominale, se applicabile, dello strumento. |
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Issue price |
Prezzo di emissione dei singoli titoli pagato dagli investitori. |
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Redemption type |
Tipologia di rimborso (ad esempio se bullet, perpetuo, strutturato, rendita, seriale, irregolare o stepped). |
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Redemption frequency |
Numero di rimborsi annui per strumento di debito. |
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Redemption currency |
Valuta del pagamento del capitale (ISO 4217). |
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Redemption price |
Prezzo finale di rimborso dei singoli titoli. |
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Accrual start date |
Data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi sugli strumenti di debito che producono interessi |
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Accrued interest |
Interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola o dalla data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi. Per i titoli fruttiferi, la somma di questo valore e del prezzo costituisce il prezzo tel quel («dirty price»). |
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Accrued income factor |
Income factor giornaliero specifico per il titolo in percentuale, calcolato in base al cosiddetto «debtor approach» (approccio del debitore). Il fattore si basa sugli importi maturati, vale a dire fornisce l’effetto combinato degli interessi maturati e del reddito ottenuto dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. |
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Accrued income (Creditor) |
Reddito giornaliero specifico per il titolo in percentuale, calcolato in base al cosiddetto «creditor approach» (approccio del creditore). |
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Coupon type |
Tipologia di cedola (fissa, variabile, stepped ecc.). |
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Last coupon rate |
Ultimo tasso di cedola in percentuale per anno effettivamente pagato (tasso annualizzato). |
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Last coupon date |
Data dell’ultimo tasso di cedola effettivamente pagato. L’attributo permette di sapere se l’ultimo tasso di cedola effettivamente pagato rientra nel periodo di segnalazione. |
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Last coupon frequency |
Frequenza annua di pagamento dell’ultimo tasso di cedola. |
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Coupon currency |
Valuta cedolare (ISO 4217). |
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Dividend amount |
Ammontare dell’ultimo dividendo pagato per azione (in funzione della tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo). |
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Dividend amount type |
Il dividendo per azione può essere denominato in valuta di dividendo oppure in numero di azioni. |
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Dividend currency |
Valuta in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento del dividendo (ISO 4217). |
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Dividend Settlement date |
Data di regolamento dell’ultimo dividendo pagato. L’attributo permette di sapere se il dividendo pagato rientra nel periodo di segnalazione. |
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Last split factor |
Rapporto di frazionamento per frazionamenti azionari (split) (e raggruppamenti azionari (reverse split)) definito come (numero di azioni prima del frazionamento)/(numero di azioni dopo il frazionamento). |
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Last split date |
Data di inizio di validità del frazionamento azionario. |
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Fund asset structure type |
Tipologia di (maggioranza delle) attività sottostanti del fondo. |
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ALLEGATO IV
STATISTICHE AGGREGATE CSEC
Introduzione
Le statistiche sulle emissioni di titoli basate sul CSDB (di seguito «CSEC») forniscono aggregati di stock e flussi sulle emissioni di titoli effettuate da residenti degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») e degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») in tutte le valute, nonché da residenti del resto del mondo (RdM) in euro, disaggregati per settore dell’emittente, tipologia di strumento, tipologia di tasso di interesse, scadenza e valuta di denominazione.
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito: le «BCN») sono responsabili della verifica delle statistiche aggregate CSEC relative agli emittenti residenti nei rispettivi paesi. La BCE è responsabile della verifica delle statistiche aggregate CSEC relative a emittenti residenti al di fuori dell’area dell’euro, a meno che una BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenente all’area dell’euro») abbia accettato la responsabilità di condurre le verifiche sulle statistiche aggregate CSEC relative agli emittenti residenti nel proprio Stato membro.
La metodologia per la compilazione delle statistiche aggregate CSEC segue il più possibile gli standard internazionali definiti nel «Handbook on Securities Statistics» della Banca dei regolamenti internazionali, della Banca centrale europea (BCE) e del Fondo monetario internazionale (1) e nel SEC 2010 (2). Si evidenziano in particolare i casi eccezionali in cui la metodologia si discosta da tali standard statistici. Le regole di calcolo dettagliate del CSEC saranno definite nella guida alla compilazione approvata dal Comitato per le statistiche del SEBC e pubblicata sul sito Internet della BCE.
1. Copertura e classificazioni
1.1 |
Residenza dell’emittente: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni, effettuate da residenti degli Stati membri dell’area dell’euro e degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro in tutte le valute, nonché da residenti del RdM, in euro. Le emissioni effettuate da residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e/o non appartenenti all’area dell’euro sono disaggregate per paese emittente e in base ad altri criteri. Inoltre, gli aggregati a livello di zona euro e dell’Unione riguardano anche le emissioni effettuate da istituzioni sovranazionali ritenute residenti rispettivamente nell’area dell’euro e nell’Unione nel suo complesso. |
1.2 |
Settori: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni effettuate dagli emittenti dei settori elencati di seguito:
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1.3 |
Tipologia di strumento: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni di titoli di debito e di azioni quotate (3). Sono escluse le emissioni di azioni non quotate, altre partecipazioni, quote/ partecipazioni emesse da fondi comuni monetari (FCM) e quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento diversi dai FCM.
Le emissioni di titoli di debito e di azioni quotate comprendono solo i titoli identificati con un codice ISIN. Sono escluse le emissioni di strumenti non negoziabili, compresi i prestiti, le operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine e le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni. |
1.4 |
Tipologia di tasso di interesse: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni di titoli di debito aventi tutte le tipologie di tassi di interesse suddivisi nel seguente modo:
I titoli di debito che contengono una cedola variabile combinata con una cedola fissa sono classificati nella pertinente categoria a tasso di interesse variabile. |
1.5 |
Scadenza: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni di titoli di debito aventi tutte le scadenze. La disaggregazione per scadenza per le emissioni di titoli di debito classifica i titoli di debito per scadenza originaria e, in una certa misura, per vita residua. |
1.6 |
Valuta di denominazione: Le statistiche aggregate CSEC riguardano le emissioni effettuate da residenti nell’area dell’euro disaggregate in euro e in «altre valute», le emissioni effettuate da non residenti di Stati membri non appartenenti all’area dell’euro disaggregate in euro, «valuta nazionale diversa dall’euro» e «altre valute», e le emissioni effettuate da residenti del RdM in euro. La tabella che segue sintetizza le disaggregazioni per valuta.
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2. Concetti di stock e di flusso
Le statistiche aggregate CSEC forniscono informazioni su stock (ossia consistenze) e su flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi, rivalutazioni e altre variazioni di volume, comprese le riclassificazioni). L’equazione che segue illustra il collegamento tra stock e flussi:
Stock (t) = Stock (t-1) + Emissioni lorde (t) — Rimborsi (t) + Rivalutazioni (t) + Altre variazioni di volume
2.1 |
Stock: Le statistiche aggregate CSEC sugli stock riguardano le posizioni in titoli di debito e azioni quotate in circolazione alla fine del periodo di riferimento. |
2.2 |
Emissioni lorde: Le statistiche aggregate CSEC sulle emissioni lorde riguardano le nuove emissioni di titoli di debito e di azioni quotate durante il periodo di riferimento. Le emissioni si riferiscono alla situazione in cui un emittente vende ai possessori titoli di debito di nuova costituzione o azioni quotate. Un titolo si considera emesso quando l’emittente lo trasferisce a un possessore, solitamente in cambio di valuta o di depositi trasferibili, o quando è stato effettivamente emesso ma mantenuto dall’emittente originario (4). Inoltre, per gli aggregati sui titoli di debito al valore nominale e di mercato, le emissioni lorde comprendono anche gli interessi maturati. Le emissioni lorde non sono registrate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale (5). Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria. |
2.3 |
Rimborsi: Le statistiche aggregate CSEC sui rimborsi riguardano le cancellazioni di titoli di debito e azioni quotate durante il periodo di riferimento. I rimborsi comprendono i titoli di debito che hanno raggiunto la data di scadenza o che sono stati rimborsati anticipatamente, nonché le azioni quotate che sono state formalmente cancellate. Inoltre, per gli aggregati di titoli di debito al valore nominale e al valore di mercato i rimborsi comprendono anche le cedole pagate. I rimborsi non sono registrati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori (6). |
2.4 |
Rivalutazioni: Le statistiche aggregate CSEC sulle rivalutazioni riguardano le rivalutazioni dei titoli di debito e delle azioni quotate maturate durante il periodo di riferimento. Le rivalutazioni possono verificarsi a seguito dell’andamento dei prezzi e dei tassi di cambio sul mercato. |
2.5 |
Altre variazioni di volume: Le statistiche aggregate CSEC sulle altre variazioni di volume comprendono altre variazioni di volume per i titoli di debito e le azioni quotate dovute a variazioni della quantità o delle caratteristiche fisiche dei titoli o a variazioni nella classificazione dei titoli. Le variazioni di classificazione comprendono le variazioni nel settore istituzionale dell’emittente, le variazioni dell’area di riferimento in cui l’emittente è domiciliato, le variazioni della struttura delle unità istituzionali e le variazioni nella classificazione delle attività. Altre variazioni di volume sono ricavate come residuo dall’equazione stock/flussi.
Le regole di calcolo dettagliate per gli stock e per i flussi saranno definite nella guida alla compilazione stabilita dal Comitato per le statistiche del SEBC e pubblicata sul sito Internet della BCE. |
3. Trattamento statistico di specifiche categorie di strumenti
Nella compilazione delle statistiche aggregate CSEC, si dovrebbe applicare il seguente trattamento a specifiche categorie di strumenti:
Ricevute di deposito: Per evitare un doppio conteggio, le emissioni di ricevute di deposito devono essere escluse dalle statistiche aggregate CSEC.
Emissioni con codici ISIN multipli: Per evitare doppi conteggi, le emissioni, identificate da codici ISIN multipli (ad esempio perché diverse porzioni di un titolo sono emesse in base a previsioni regolamentari diverse o depositate presso depositari diversi), devono essere incluse nelle statistiche aggregate CSEC solo nella misura in cui le rispettive consistenze non siano già coperte da un diverso codice ISIN.
Titoli di debito oggetto di strip: Per evitare doppi conteggi, le emissioni di titoli di debito oggetto di strip devono essere incluse nelle statistiche aggregate CSEC solo nella misura in cui le rispettive consistenze non siano già coperte dal rispettivo titolo di debito originario.
Disponibilità di titoli propri: Le statistiche aggregate CSEC devono essere elaborate su base lorda e riguardare le disponibilità proprie in titoli, ivi inclusi i) i titoli venduti sul mercato e riacquistati dall’emittente e ii) i titoli effettivamente emessi ma mantenuti dall’emittente (7).
4. Valutazione
Per i titoli di debito e le azioni quotate, le statistiche aggregate CSEC sono elaborate al valore di mercato. Solo per i titoli di debito, le statistiche aggregate CSEC sono compilate anche al valore nominale e per gli stock di titoli di debito al valore nominale. La tabella che segue sintetizza i metodi di valutazione utilizzati per elaborare le statistiche aggregate CSEC:
Tipologia di strumento |
Stock e flussi al valore di mercato |
Stock e flussi al valore nominale |
Stock al valore nominale |
Titoli di debito |
✓ |
✓ |
✓ |
Azioni quotate |
✓ |
N/A |
N/A |
5. Panoramica delle disaggregazioni
Per le emissioni di ogni singolo Stato membro dell’area dell’euro e dell’area dell’euro nel suo complesso, le statistiche aggregate CSEC sono misurate in euro ed elaborate secondo le disaggregazioni definite nelle tabelle che seguono. I codici settoriali utilizzati nelle tavole hanno il significato definito nella sezione 1 «Copertura e classificazioni».
Tabella A1:
Gerarchia dei titoli di debito 1 — disaggregazioni principali per scadenza e per tipologia di tasso di interesse per singoli Stati membri dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso
Tabella A2
Gerarchia dei titoli di debito 2 — disaggregazioni dettagliate per tipologia di tasso di interesse per singoli Stati membri dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso
Tabella A3
Gerarchia dei titoli di debito 3 — disaggregazioni dettagliate per scadenza originaria per singoli Stati membri dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso
Tabella A4
Gerarchia dei titoli di debito 4 — disaggregazioni dettagliate per vita residua per singoli Stati membri dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso
Tabella A5
Disaggregazioni delle azioni quotate per singoli Stati membri dell’area dell’euro e per l’area dell’euro nel suo complesso
Per le emissioni di titoli di debito del resto del mondo non appartenente all’area dell’euro, le statistiche aggregate CSEC devono essere misurate in euro ed elaborate secondo le disaggregazioni definite nelle seguenti tabelle. I codici settoriali utilizzati nelle tavole hanno il significato definito nella sezione 1 «Copertura e classificazioni».
Tabella A6
Gerarchia dei titoli di debito 1 — disaggregazioni principali per scadenza e per tipologia di tasso di interesse per il resto del mondo non appartenente all’area dell’euro
Tabella A7
Gerarchia dei titoli di debito 2 — disaggregazioni dettagliate per tipologia di tasso di interesse per il resto del mondo non appartenente all’area dell’euro
Tabella A8
Gerarchia dei titoli di debito 3 — disaggregazioni dettagliate per scadenza originaria per il resto del mondo non appartenente all’area dell’euro
Tabella A9
Gerarchia dei titoli di debito 4 — disaggregazioni dettagliate per vita residua per il resto del mondo non appartenente all’area dell’euro
6. Processo di compilazione delle statistiche aggregate CSEC
Le statistiche aggregate CSEC sono compilate a livello centrale e automatico sulla base dei dati voce per voce inclusi nel CSDB. Il processo di compilazione produce gli aggregati di livello più basso indicati nelle tabelle da A1 a A9 (celle identificate con la lettera «L» o «L*»). Tutti gli altri aggregati definiti nelle tabelle da A1 a A9 sono prodotti aggregando ulteriormente tali aggregati di livello più basso.
7. Verifica e DQM delle statistiche aggregate CSEC
La BCE si adopererà al meglio per compilare e rendere disponibili quotidianamente le statistiche aggregate CSEC al fine di consentire la verifica periodica degli aggregati.
Verifica degli aggregati iniziali e periodici
Conformemente al calendario di cui alla tabella 2 dell’allegato II del presente indirizzo, la BCE e le BCN devono verificare le statistiche aggregate CSEC iniziali e periodiche entro la fine del settimo giorno lavorativo del mese di calendario successivo al mese di riferimento dell’attuale ciclo di produzione, al fine di garantire che tutti gli insiemi di serie prioritarie CSEC siano state verificate.
La BCE e le BCN devono adoperarsi al meglio per condurre le verifiche sulle statistiche aggregate CSEC iniziali basate sulle informazioni immediatamente disponibili e devono esaminare i rispettivi aggregati per verificarne la plausibilità. Le statistiche aggregate CSEC iniziali devono essere contrassegnate come «valori provvisori» nei dati diffusi.
La BCE e le BCN devono verificare attentamente le statistiche aggregate CSEC periodiche sulla base di tutte le informazioni attualmente disponibili, compresi altri dati di riferimento disponibili al di fuori del CSDB. Le statistiche aggregate CSEC periodiche devono essere contrassegnate come «valori normali» nei dati diffusi.
Priorità delle verifiche
Al fine di garantire un flusso di lavoro di verifica efficiente ed evitare che il lavoro di verifica sia duplicato, la verifica delle statistiche aggregate CSEC deve centrarsi sulle «serie prioritarie CSEC», vale a dire sulle statistiche aggregate CSEC di livello più basso più rilevanti. La verifica delle serie prioritarie garantirà la verifica di tutti gli aggregati di livello più elevato basati su tali serie e, in misura significativa, anche di eventuali aggregati in sovrapposizione.
Le serie prioritarie CSEC rappresentano le statistiche aggregate CSEC più rilevanti per un paese, misurate, per i titoli di debito, in base alle loro consistenze espresse in percentuale delle consistenze rispetto agli aggregati CSEC dell’economia totale e, per le azioni quotate, in base alla loro capitalizzazione di mercato espressa in percentuale della capitalizzazione di mercato rispetto agli aggregati CSEC dell’economia totale. Le serie prioritarie sono definite come le statistiche aggregate CSEC di livello più basso per gli stock al valore di mercato necessari per raggiungere la soglia DQM dell’obiettivo 2 per tale paese.
Per i titoli di debito, le statistiche aggregate CSEC riguardano quattro gerarchie in sovrapposizione come definite nelle tabelle da A1 a A4 e da A6 a A9. Al fine di evitare duplicazioni, l’individuazione delle serie prioritarie CSEC per i titoli di debito si basa sugli aggregati di livello più basso «a breve termine alla scadenza originaria» e sugli aggregati «a lungo termine alla scadenza originaria» per «cedola fissa» e «zero coupon», come definiti nelle tabelle A1 e A6, nonché sugli aggregati di livello più basso «a tasso variabile indicizzato all’inflazione», «a tasso variabile collegato al tasso di interesse» e «a tasso variabile collegato ai prezzi delle attività», come definiti nelle tabelle A2 e A7. Ciò garantisce una verifica dettagliata delle disaggregazioni per tipologia di strumento nonché una verifica ad alto livello delle disaggregazioni per scadenza (vale a dire a breve termine rispetto a lungo termine alla scadenza originaria).
Per le azioni quotate, l’individuazione delle serie prioritarie CSEC si basa sugli aggregati di livello più basso definiti nella tabella A5.
Le statistiche aggregate CSEC devono essere verificate a livello di «insiemi di serie», costituiti dai relativi aggregati per i tre metodi di valutazione (ossia valore di mercato, nominale e facciale) e cinque tipi di serie (ossia stock, emissioni lorde, rimborsi, rivalutazioni e altre variazioni di volume), che condividono le restanti disaggregazioni. Ciò significa che la verifica delle serie prioritarie CSEC deve sempre riguardare l’intero insieme di serie relative alle rispettive serie prioritarie CSEC («insieme di serie prioritarie CSEC») per gli stock al valore di mercato.
Se l’insieme di serie prioritarie CSEC presenta una variazione significativa delle consistenze totali o della capitalizzazione di mercato dopo la loro verifica ma prima del termine per la verifica definito dal calendario di cui alla tabella 2 dell’allegato II del presente indirizzo, il CSDB deve evidenziare i rispettivi insiemi di serie, i quali devono essere nuovamente verificati.
DQM delle statistiche aggregate CSEC
Nel verificare e confermare le serie prioritarie CSEC, la BCE e le BCN devono esaminare le serie temporali dei relativi insiemi di serie per i seguenti possibili problemi connessi alla qualità dei dati:
— |
Valori anomali, ossia valori che differiscono significativamente dagli altri valori delle rispettive serie temporali; |
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Incongruenze stock/flussi, ossia periodi di riferimento durante i quali gli stock correnti non equivalgono alla somma degli stock precedenti e delle emissioni lorde al netto dei rimborsi oltre rivalutazioni, che potrebbero essere dovute ad altre variazioni di volume o a problemi connessi alla qualità dei dati. |
Se la BCE e le BCN individuano problemi rilevanti connessi alla qualità dei dati statistici durante la verifica delle statistiche aggregate CSEC iniziali e periodiche, devono correggere tali emissioni nei dati voce per voce del CSDB sottostanti a tempo debito, ma non oltre il termine specificato nel calendario di cui alla tabella 2 dell’allegato II del presente indirizzo. Le correzioni dei dati sottostanti voce per voce saranno rispecchiate nelle statistiche aggregate CSEC compilate nell’elaborazione notturna per il giorno successivo.
(1) Disponibile sul sito internet del Fondo monetario internazionale all’indirizzo www.imf.org.
(2) Come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013.
(3) Categorie F.3 e F.511 del SEC 2010.
(4) I titoli sono considerati effettivamente emessi (anche se non sono stati precedentemente venduti a un’altra entità) quando: i) sono registrati nel bilancio contabile dell’emittente; o ii) sono utilizzati o disponibili per l’utilizzo da parte dell’emittente per operazioni di mercato.
(5) Per contro, il SEC 2010 (5.150) consente teoricamente la registrazione di tali operazioni, come afferma: «La quotazione in borsa è registrata come un’emissione di azioni quotate associata al rimborso di azioni non quotate (...)».
(6) Per contro, il SEC 2010 (5.150) consente teoricamente la registrazione di tali operazioni, come afferma: «(...) l’uscita dalla borsa è registrata come rimborso di azioni quotate con eventuale emissione di azioni non quotate».
(7) Cfr. nota 4.
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Indirizzo BCE/2012/21 |
Indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) |
Presente indirizzo |
Articolo 1 |
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Articolo 1 |
Articolo 2 |
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Articolo 2 |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 3, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |
Articolo 8 |
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Articolo 4, paragrafo 5 |
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Articolo 4, paragrafi 6 e 7 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
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Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafi 1 e 2e articolo 6, paragrafo 1; |
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Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
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Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
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Articolo 5, paragrafo 4 |
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Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 6 e articolo 6, paragrafo 3 |
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Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
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Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
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Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 7 |
Articolo 5, paragrafo 4 e articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 8 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 9, paragrafo 2 |
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Articolo 9, paragrafo 3 |
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Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 9 |
Articolo 12 |
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Articolo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
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Articolo 15 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 16 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 17 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |