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Document 32022D0967

    Decisione (UE) 2022/967 del Consiglio del 13 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, riguardo all’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

    ST/6701/2022/INIT

    GU L 166 del 22.6.2022, p. 130–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/967/oj

    22.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 166/130


    DECISIONE (UE) 2022/967 DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, riguardo all’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    A norma dell’articolo 436, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’accordo.

    (3)

    Per facilitare l’applicazione dell’accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un’agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.

    (4)

    Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare con procedura scritta la raccomandazione relativa all’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché l’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

    (6)

    La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sull’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, riguardo all’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 è basata sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. FESNEAU


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


    PROGETTO

    RACCOMANDAZIONE N. …/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    del …

    sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 453, paragrafo 1, dell'accordo, le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.

    (4)

    L'articolo 11 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.

    (5)

    L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 in relazione al lavoro congiunto necessario per conseguire gli obiettivi dell'associazione politica e dell'integrazione economica, quali stabiliti nell'accordo.

    (6)

    Le parti dell'accordo hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2021-2027 che agevolerà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti di concerto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    Articolo 1

    Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato (*1).

    Articolo 2

    L'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova adottata il 19 agosto 2017.

    Articolo 3

    Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per il consiglio di associazione

    Il presidente


    (1)  GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (*1)  Cfr. documento ST 6701/22 ADD2 su https://register.consilium.europa.eu.


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