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Document 32022R0246

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/246 della Commissione del 13 dicembre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell’aiuto e i controlli in loco

C/2021/8930

GU L 41 del 22.2.2022, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/246/oj

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/246 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell’aiuto e i controlli in loco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (3) stabilisce che gli importi richiesti nelle domande di aiuto siano comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Il prezzo del prodotto, del materiale o del servizio non è pertinente, qualora si usi un’opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi delle opzioni semplificate in materia di costi. È pertanto appropriato stabilire requisiti diversi relativamente ai sistemi basati sui costi e alle opzioni semplificate in materia di costi.

(2)

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le condizioni generali per il pagamento dell’aiuto. I documenti giustificativi richiesti includono, nel caso delle opzioni semplificate in materia di costi, la prova di pagamento relativa ai prodotti forniti e/o distribuiti e per i materiali e i servizi erogati nell’ambito delle misure educative di accompagnamento, le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità. Tali prove documentali non sono tuttavia richieste se si usa un sistema basato sui costi. L’esperienza acquisita mostra che tale requisito non è pertinente ai fini del pagamento dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che si usi un sistema basato sui costi o un’opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi attraverso le opzioni semplificate in materia di costi. Tale requisito dovrebbe pertanto essere soppresso.

(3)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, in caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco. L’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento presenta un elenco non esaustivo di verifiche che i controlli in loco devono includere nel caso degli aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti. Alla luce dell’esperienza acquisita e nell’interesse della chiarezza, tale elenco non esaustivo delle verifiche da effettuare dovrebbe essere integrato, sia per i controlli in loco in caso di un aiuto richiesto per la fornitura e la distribuzione di prodotti, sia per le misure educative di accompagnamento.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi ove figura

a)

il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredato di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente; o

b)

se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;

(2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati.»;

(3)

All’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

a)

i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;

b)

l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;

c)

l’attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l’aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;

d)

l’uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


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