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Document 32022R0245
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/245 of 13 December 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/40 as regards the accompanying educational measures and the selection and approval of aid applicants
Regolamento delegato (UE) 2022/245 della Commissione del 13 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti
Regolamento delegato (UE) 2022/245 della Commissione del 13 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti
C/2021/8927
GU L 41 del 22.2.2022, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 41/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/245 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda le misure educative di accompagnamento nonché la selezione e il riconoscimento dei richiedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’ideazione e l’applicazione delle misure educative di accompagnamento che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno stilare un elenco non esaustivo delle attività che possono essere svolte nell’ambito delle misure educative di accompagnamento relative al programma dell’UE per le scuole, anche nel caso in cui non siano chiesti aiuti dell’Unione. È altresì opportuno chiarire che, al fine di rendere efficiente il programma per le scuole, gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure educative di accompagnamento fornite a sostegno della distribuzione di ortofrutticoli e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole interessino tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole. Tale requisito non pregiudica l’autonomia concessa agli istituti scolastici negli Stati membri, secondo la ripartizione delle competenze e la strategia per l’attuazione del programma per le scuole negli Stati membri interessati. |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 stabilisce le condizioni generali per la selezione dei richiedenti. Nell’effettuare la selezione dei richiedenti gli Stati membri, agendo a livello nazionale, regionale o locale, possono essere soggetti alle norme nazionali o unionali in materia di appalti pubblici. Ai fini della certezza del diritto è opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le norme vigenti in materia di appalti pubblici. |
(3) |
L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 precisa le condizioni per il riconoscimento dei richiedenti, stabilendo gli impegni scritti che i richiedenti sono tenuti ad assumere. Il paragrafo 2 di detto regolamento stabilisce un impegno scritto supplementare relativo alle domande di aiuti connesse unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti. Tale impegno è tuttavia altresì pertinente se le domande di aiuti abbinano la fornitura e/o la distribuzione di prodotti e la comunicazione di misure educative. Il paragrafo 3 dello stesso articolo fa riferimento alle domande di aiuti connesse unicamente alle misure educative di accompagnamento. Esso indica che le autorità competenti hanno la facoltà di precisare gli eventuali impegni scritti aggiuntivi assunti dai richiedenti. Ciò dovrebbe tuttavia essere possibile per tutti i richiedenti. L’articolo 6 di detto regolamento dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. Al fine di lasciare agli Stati membri un tempo sufficiente per adattare le procedure relative al riconoscimento dei richiedenti, è opportuno disporre che la modifica delle condizioni relative al riconoscimento dei richiedenti si applichi unicamente a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le misure educative di accompagnamento di cui all’articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/213 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole, al fine di incrementare il consumo di prodotti agricoli scelti e di promuovere regimi alimentari più sani. Esse sono mirate a riconnettere i bambini all’agricoltura e alla varietà dei prodotti agricoli dell’Unione, in particolare quelli coltivati nella loro regione, e a educare i bambini in merito a questioni connesse, quali sane abitudini alimentari e le relative conseguenze in termini di salute pubblica, le raccomandazioni nutrizionali nazionali, le filiere alimentari locali, l’agricoltura biologica, la produzione e il consumo alimentari sostenibili nonché la lotta contro gli sprechi alimentari e possono includere attività quali:
Qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure educative di accompagnamento prevedono la degustazione di tali altri prodotti. 2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i bambini che partecipano al programma per le scuole possano avere accesso alle misure educative di accompagnamento. Se gli istituti scolatici prevedono misure educative direttamente connesse agli obiettivi del programma per le scuole nell’ambito del piano di studio ordinario o di altre politiche o programmi, gli Stati membri possono decidere di tenerne conto ai fini del primo comma. Le misure educative di accompagnamento possono essere elaborate e attuate a livello nazionale, regionale, locale o di istituto scolastico, secondo la ripartizione di competenze degli Stati membri e della strategia per l’attuazione del programma per le scuole. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti scolastici che partecipano al programma siano correttamente informati in merito al sistema in essere relativo alle misure educative di accompagnamento e ai materiali e strumenti disponibili.»; |
(2) |
all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Nella selezione dei richiedenti gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione vigente, comprese le norme in materia di appalti pubblici.»; |
(3) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti 1. I richiedenti sono riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:
Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti. Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo e al secondo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare. 2. Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano. 3. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano. 4. Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure di monitoraggio, valutazione e pubblicità, le lettere a), c) e g) del paragrafo 1 non si applicano. 5. Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell’ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell’ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 3, si applica all’aiuto a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).