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Document 32021R2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione del 15 dicembre 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420

C/2021/9262

GU L 450 del 16.12.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2235/oj

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 450/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2235 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (2),

regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2019/2236 (4) del Consiglio e

regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2021/91 (8) del Consiglio e

regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

(5)

Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna Estonia, Francia e Paesi Bassi, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2021 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (11) («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell'anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.

(7)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati riguardo all'applicazione di certe detrazioni dai contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca assegnati a detti Stati membri nel 2021.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.

(9)

Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

(5)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

(9)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione, del 30 agosto 2021, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 10).

(11)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27), modificata dalla comunicazione 2019/C 192/03 (GU C 192 del 7.6.2019, pag. 5).


ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2021 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO

 

ALTRI STOCK

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2021 per lo stock oggetto di superamento (in kg)

 

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2021 per gli altri stock (in kg)

DK

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

1 606

 

DK

HER

1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

1 606

DK

DGS

15X14

Spinarolo

Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

4 718

 

DK

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

4 718

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

80 933

 

DK

HER

1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

80 933

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

33 603

 

ES

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

1 e 2b

33 603

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

22 078

 

ES

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

22 078

EE

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

16 377

 

EE

RNG

5B67-

Granatiere di roccia

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

34 000

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

8 988

 

FR

REB

1N2AB.

Scorfani

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

8 988

FR

NEP

08C.

Scampo

8c

5 342

 

FR

POL

08C.

Merluzzo giallo

8c

5 342

FR

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

2 450

 

FR

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

2 450

NL

WHB

8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

12 235

 

NL

WHB

1X14

Melù

acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

12 235


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2020 (in kg)

Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Totale catture 2020 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltiplicatore  (2)

Fattore moltiplicatore addizionale  (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)

Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 (6) e gli anni successivi (quantitativo in kg)

Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento (7) (quantitativo in kg)

Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per altri stock (quantitativo in kg)

Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2022 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)

DE

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

39 404 000

18 997 930

20 355 612

107,15  %

1 357 682

/

/

/

1 357 682

1 357 682

/

/

DE

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

23 416 000

21 146 443

22 858 079

108,09  %

1 711 636

/

/

/

1 711 636

1 711 636

/

/

DK

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

/

1 606

n.p.

1 606

1,00

/

/

1 606

/

1 606

/

DK

DGS

15X14

Spinarolo

Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

/

/

4 718

n.p.

4 718

1,00

/

/

4 718

/

4 718

/

DK

HER

03A.

Aringa

3a

10 309 000

7 482 731

7 697 049

102,86  %

214 318

/

/

/

214 318

214 318

/

/

DK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

59 468 000

75 652 933

81 089 507

107,19  %

5 436 574

/

/

/

5 436 574

5 436 574

/

/

DK

MAC

2A34.

Sgombro

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32

19 998 000

17 987 493

18 625 387

103,55  %

637 894

/

/

/

637 894

637 894

/

/

DK

MAC

2A4A-N

Sgombro

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

14 453 000

13 507 878

13 531 201

100,17  %

23 323

/

/

/

23 323

23 323

/

/

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

7 800

88 733

1 137,60  %

80 933

1,00

/

/

80 933

/

80 933

/

DK

PRA

N1GRN.

Gamberetto boreale

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

1 400 000

2 800 000

2 818 891

100,67  %

18 891

/

/

/

18 891

18 891

/

/

DK

SAN

234_2R

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello

59 106 000

56 042 763

57 756 024

103,06  %

1 713 261  (9)

/

/

/

1 713 261  (9)

1 713 261  (9)

/

/

ES

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

1 e 2b

11 688 000

9 576 615

9 581 250

100,05  %

4 635

/

/

/

4 635

4 635

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

/

22 402

n.p.

22 402

1,00

A

/

33 603

/

33 603

/

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

/

22 078

n.p.

22 078

1,00

/

/

22 078

/

22 078

/

ES

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

15 000

21 072

140,48  %

6 072

1,00

/

2 067

8 139

8 139

/

/

EE

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

300 000

316 377

105,46  %

16 377

/

/

/

16 377

/

34 000

/

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

/

8 988

n.p.

8 988

1,00

/

/

8 988

/

8 988

/

FR

NEP

08C.

Scampo

8c

0

0

5 342

n.p.

5 342

1,00

/

/

5 342

/

5 342

/

FR

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

/

/

1 225

n.p.

1 225

1,00

C

/

2 450

/

2 450

/

IE

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

2 891 010

2 743 260

2 938 449

107,12  %

195 189

/

C (8)

/

195 189

195 189

/

/

LV

HER

3D-R30

Aringa

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

4 253 000

6 135 144

6 138 817

100,06  %

3 673

/

C (8)

/

3 673

3 673

/

/

LV

SPR

3BCD-C

Spratto

Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 32

29 073 000

28 618 753

28 635 182

100,06  %

16 429

/

C (8)

/

16 429

16 429

/

/

NL

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

51 717 000

50 896 907

51 002 687

100,21  %

105 780

/

/

/

105 780

105 780

/

/

NL

WHB

8C3411

Melù

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

/

12 235

n.p.

12 235

1,00

/

/

12 235

/

12 235

/

PL

HER

1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

593 000

1 226 015

1 329 820

108,47  %

103 805

/

/

/

103 805

103 805

/

/

PL

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

1 649 000

4 724 236

5 185 187

109,76  %

460 951

/

/

/

460 951

460 951

/

/

PT

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

2 273 970

1 638 457

1 595 315

97,37  %

-43 142  (10)

n.p.

n.p.

635 513  (11)

635 513  (11)

635 513  (11)

/

/

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

164 000

155,278

158,601

102,14  %

3 323

/

 (8)

/

3 323

3 323

/

/

PT

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

3 058 330

3 058 330

3 069 582

100,37  %

11 252

/

 (8)

/

11 252

11 252

/

/

PT

HKE

8C3411

Nasello

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

2 614 000

1 996 154

2 135 737

106,99  %

139 583

/

 (8)

/

139 583

139 583

/

/

PT

SWO

AS05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

299 030

299 030

309 761

103,59  %

10 731

/

/

/

10 731

10 731

/

/

»

(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6)  Detrazioni da effettuare nel 2021.

(7)  Detrazioni da effettuare nel 2021 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 7 settembre 2021.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello.

(10)  Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021.

(11)  Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).


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