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Document 32021R0760
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/760 of 7 May 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas with licences and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/991
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
C/2021/3175
GU L 162 del 10.5.2021, p. 25–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche. |
(2) |
Al fine di chiarire con precisione entro quando gli Stati membri devono comunicare i quantitativi oggetto di titoli e le informazioni relative al sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli («sistema elettronico LORI») di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (5), ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1, è opportuno modificare gli articoli 16, 17 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. |
(3) |
Le norme sulla validità dei certificati IMA 1 per i prodotti lattiero-caseari devono essere modificate e allineate alle norme generali sul periodo di validità dei titoli di importazione. L'ultima frase dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere soppressa. |
(4) |
Gli operatori che presentano domanda di titoli di esportazione per via elettronica dovrebbero essere autorizzati a presentare, secondo le stesse modalità, la dichiarazione di ammissibilità degli importatori degli Stati Uniti d'America che accompagna le domande di titoli di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America. L'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere modificato. |
(5) |
A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i dati relativi agli operatori che hanno presentato domande di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America, compreso il loro numero EORI. Poiché non tutti gli operatori sono tenuti a disporre di tale numero, gli Stati membri dovrebbero notificare tale numero solo nel caso in cui gli operatori lo possiedano. Tale articolo dovrebbe pertanto essere modificato. |
(6) |
A norma dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, gli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell'Unione, nonché per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori, possono presentare più di una domanda di titolo al mese, qualsiasi giorno. Al fine di garantire la coerenza di tale metodo di gestione, la deroga all'articolo 6 del citato regolamento dovrebbe riferirsi all'intero articolo e non soltanto ai paragrafi 1 e 2. L'articolo 72, paragrafo 4, dello stesso regolamento dovrebbe inoltre essere rettificato, introducendo un riferimento specifico ai certificati IMA 1. |
(7) |
Per motivi di chiarezza è opportuno armonizzare le norme relative alla compilazione delle sezioni 8 e 24 delle domande di titoli di importazione e delle domande di titoli per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine delle merci. Gli articoli 22 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nonché le pertinenti caselle dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati. |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione (6) apre tre contingenti tariffari per il riso originario del Vietnam. Al fine di armonizzare la gestione di tali contingenti tariffari con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno integrare le tabelle e le norme che disciplinano questi tre contingenti tariffari nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991. Gli articoli 27 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero pertanto essere modificati e un nuovo articolo 29 bis dovrebbe essere integrato nello stesso regolamento. |
(9) |
La tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere aggiornata con la nuova classificazione delle carni bovine e con il nuovo nome dell'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità comunicati dall'Argentina. |
(10) |
Al fine di evitare qualsiasi malinteso riguardo all'età massima degli animali della specie bovina le cui carcasse sono ammissibili nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato. |
(11) |
Al fine di escludere i filetti mignon dai prodotti ammissibili nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4170 di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato. |
(12) |
Il riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nella casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle di diversi contingenti tariffari non è necessario e potrebbe essere interpretato in modo erroneo. Al fine di evitare qualsiasi errore di interpretazione e conseguenti problemi per gli operatori commerciali, tale riferimento dovrebbe essere soppresso. Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (8) dovrebbe essere modificato per chiarire l'ambito di applicazione del suo riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il riferimento ai certificati di autenticità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbe inoltre essere esteso a tutti i documenti menzionati nel capo II e nell'allegato II di tale regolamento. |
(13) |
Al fine di semplificare la gestione dei contingenti tariffari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, alcuni contingenti per il burro e le carni di vitello dovrebbero essere soppressi e i sottocontingenti pertinenti dovrebbero essere gestiti come contingenti tariffari. |
(14) |
A seguito di un errore nell'integrazione del regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio (9) nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, la tabella del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 dovrebbe essere integrata con tutti gli altri numeri d'ordine che disciplinano i prodotti elencati nella sua descrizione del prodotto, con effetto sul periodo contingentale in corso. |
(15) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(16) |
Al fine di garantire la tempestiva applicazione delle modifiche quando gli operatori presenteranno domande di titoli per contingenti tariffari i cui periodi iniziano a decorrere nel luglio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che le modifiche dei contingenti tariffari gestiti con titoli si applichino a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle che modificano i requisiti della prova dell'origine per l'immissione in libera pratica per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, che dovrebbero applicarsi a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso. Le modifiche dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali in corso fin dal loro inizio. Le modifiche relative all'integrazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal prossimo periodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2022. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1) |
l'articolo 16 è così modificato:
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(2) |
all'articolo 17 il paragrafo 5 è così modificato:
|
(3) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Contenuto della domanda e del titolo La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.»; |
(4) |
l'articolo 27 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 29 è così modificato:
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(6) |
è inserito il seguente articolo 29 bis: «Articolo 29 bis Certificato di autenticità 1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso “Fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO – parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese. 2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie individuale attribuito dalle autorità emittenti. Le copie recano lo stesso numero dell'originale. 3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine. 4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731. L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.»; |
(7) |
all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.»; |
(8) |
all'articolo 59, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del »Code of Federal Regulations« (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.»; |
(9) |
l'articolo 61 è così modificato:
|
(10) |
all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»; |
(11) |
l'articolo 72 è così modificato:
|
(12) |
gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.»; |
(2) |
l'articolo 4 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 13 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.»; |
(5) |
l'articolo 18 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 19 è così modificato:
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(7) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.»; |
(8) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia:
(a) |
il punto 2, lettera d) e il punto 3, lettera e), dell'allegato I si applicano a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso; |
(b) |
L'articolo 1, punto 4, punto 5, lettera b), punto 6, punto 1, punto 3, lettera f) e punto 12 dell'allegato I si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
L'articolo 2 si applica a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del, 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 64).
(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).
(9) Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
(1) |
all'allegato I, sotto la riga relativa al contingente tariffario 09.4168, sono inserite le seguenti righe:
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(2) |
l'allegato II è così modificato:
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(3) |
l'allegato III è così modificato:
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(4) |
all'allegato IV, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320 è sostituita dalla seguente:
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(5) |
all'allegato VI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287 è sostituita dalla seguente:
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(6) |
all'allegato VII, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286 è sostituita dalla seguente:
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(7) |
l'allegato VIII è così modificato:
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(8) |
all'allegato IX, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595 è sostituita dalla seguente:
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(9) |
l'allegato X è così modificato:
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(10) |
all'allegato XI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402 è sostituita dalla seguente:
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(11) |
l'allegato XII è così modificato:
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(12) |
all'allegato XIV.2 RISO è aggiunta la seguente parte D: «PARTE D. Origine Vietnam Certificate of Authenticity
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ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:
(1) |
le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0144, 09.0145 e 09.0153 sono soppresse; |
(2) |
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 è sostituita dalla seguente:
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(3) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0162 è sostituita dalla seguente:
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(4) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0163 e 09.0164 è sostituita dalla seguente:
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(5) |
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
all'allegato II, il titolo della parte B è sostituito dal seguente:
|
(1) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.
(2) Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).»;