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Dokuments 32021R0635
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/635 of 16 April 2021 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain welded pipes and tubes of iron or non-alloyed steel originating in Belarus, the People’s Republic of China and Russia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2021/2512
GU L 132 del 19.4.2021., 145.–193. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spēkā
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19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 132/145 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/635 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2021
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1256/2008 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Russia, della Thailandia e dell’Ucraina («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,1 % e il 90,6 %. |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione (3), la Commissione ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della RPC e della Russia e ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza (di seguito «il precedente riesame in previsione della scadenza»). |
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(3) |
I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 10,1 % e il 16,8 % per le importazioni dai produttori esportatori russi inclusi nel campione, mentre sono fissati al 20,5 % per tutte le altre società russe, al 90,6 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori della RPC e al 38,1 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori bielorussi. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
La domanda di riesame è stata presentata il 25 ottobre 2019 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi saldati di acciaio dell’Unione europea («il richiedente»), a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(7) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate
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(8) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, le organizzazioni sindacali, i produttori noti della Bielorussia, della RPC e della Russia, le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. |
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(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(10) |
All’apertura dell’inchiesta la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe dovuto chiedere la collaborazione di almeno un produttore esportatore di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità di Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti e ha invitato i loro produttori esportatori a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di fornire comunicazioni al riguardo (cfr. la sezione 3.1.2). |
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(11) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse hanno sostenuto che nella domanda di riesame il richiedente non aveva dimostrato adeguatamente il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio. |
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(12) |
La Commissione ha ritenuto che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per l’apertura dell’inchiesta, come spiegato al considerando 6. Inoltre, come spiegato nelle sezioni 3.1.2 e 5, l’inchiesta ha dimostrato il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia. |
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(13) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.5.1. Campionamento
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(14) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.5.2. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(15) |
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 38 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. |
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(16) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.5.3. Campionamento degli importatori
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(17) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(18) |
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. |
1.5.4. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati
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(19) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(20) |
Tre produttori esportatori della Bielorussia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato il basso numero di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. I tre produttori esportatori sono stati pertanto invitati a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori. |
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(21) |
Due produttori esportatori russi si sono manifestati, dichiarandosi disposti a partecipare all’inchiesta. Dato il numero ridotto di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. I due produttori esportatori sono stati invitati a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori. |
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(22) |
Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. È pertanto mancata una collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
1.6. Risposte al questionario
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(23) |
All’apertura del caso sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio copie dei questionari. |
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(24) |
Hanno risposto al questionario i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e un distributore nell’Unione. |
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(25) |
Anche i tre produttori bielorussi che hanno collaborato hanno risposto al questionario, mentre solo uno dei due produttori esportatori russi manifestatisi all’apertura dell’inchiesta ha risposto al questionario e ha collaborato al procedimento. |
1.7. Verifica in loco e controllo incrociato a distanza
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(26) |
La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. |
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(27) |
Prima dell’entrata in vigore delle restrizioni relative alla COVID-19, la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso la sede di Arcelor Mittal Tubular Products in Polonia. Durante la visita sono stati verificati il processo di produzione, le materie prime utilizzate e i sottoprodotti ottenuti. |
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(28) |
Per la verifica di tutte le altre informazioni e dati richiesti, conformemente all’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6), è stato effettuato un controllo incrociato a distanza mediante videoconferenza con le società seguenti:
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1.8. Fase successiva della procedura
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(29) |
Il 2 febbraio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(30) |
Le osservazioni formulate da quattro parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e prese in considerazione ove opportuno. Non sono pervenute richieste di audizione. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(31) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l’estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780) originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia («il prodotto oggetto del riesame» o «tubi saldati»). |
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(32) |
I tubi saldati sono utilizzati principalmente per il trasporto di gas e di liquidi in impianti idraulici, di riscaldamento, di ventilazione ecc. |
2.2. Prodotto simile
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(33) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
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(34) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
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(35) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla Bielorussia, dalla RPC o dalla Russia. |
3.1. Bielorussia
3.1.1. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame
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(36) |
Come indicato al considerando 25, tre produttori bielorussi hanno collaborato all’inchiesta e hanno risposto al questionario. Nessuno dei tre produttori ha tuttavia segnalato un volume significativo di vendite all’esportazione verso l’UE. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia sono infatti praticamente scomparse rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Bielorussia rappresentavano meno di 4 tonnellate rispetto alle oltre 29 000 tonnellate durante l’inchiesta iniziale. Un livello di importazioni altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. |
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(37) |
Data la quasi assenza di importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia, non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla persistenza del dumping verso l’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping. |
3.1.2. Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure
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(38) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi nell’Unione e in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi in Bielorussia; il rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
a) Valore normale
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(39) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato. |
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(40) |
Dopo l’apertura dell’inchiesta la Commissione ha chiesto la collaborazione di almeno un produttore esportatore con sede in un potenziale paese rappresentativo. A tal fine la Commissione ha contattato le autorità di otto paesi notoriamente produttori di acciaio, vale a dire Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti. |
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(41) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione da parte dei suddetti paesi; ha tuttavia ricevuto una risposta completa al questionario da un produttore con sede in Russia, che era sottoposto alla stessa inchiesta. Pertanto la Commissione ha inizialmente ritenuto che la Russia fosse una scelta adeguata come paese rappresentativo per la Bielorussia. |
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(42) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, tutti i produttori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati consultati in merito alla selezione del paese rappresentativo. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni. |
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(43) |
Tuttavia, a seguito dei controlli incrociati a distanza, la collaborazione del produttore russo è stata ritenuta insufficiente (cfr. la sezione 3.3.1). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di base, nel selezionare un paese rappresentativo appropriato si tiene debitamente conto delle «i nformazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese». In mancanza di una collaborazione sufficiente e di informazioni attendibili da parte di uno qualsiasi dei produttori russi di tubi saldati, la Commissione ha pertanto deciso di non tener conto della Russia quale paese rappresentativo appropriato. |
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(44) |
Di conseguenza, in mancanza di collaborazione da parte di altri produttori di un potenziale paese rappresentativo, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati nell’Unione per il prodotto simile, per tipo di prodotto di base, franco fabbrica, come previsto all’articolo 2, paragrafo 7, primo comma, del regolamento di base. Per i prodotti neri e galvanizzati (8) sono stati stabiliti valori normali distinti. |
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(45) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse hanno sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che non fossero possibili opzioni diverse dai prezzi realmente pagati nell’Unione per il prodotto simile ai fini della determinazione del valore normale. A loro avviso la Commissione non ha cercato attivamente la collaborazione delle autorità dei potenziali paesi rappresentativi. Le autorità bielorusse hanno inoltre sostenuto che, anziché i prezzi dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore normale determinato per la Russia o, in alternativa, i dati disponibili della Thailandia usati per costruire il valore normale per la Cina, come descritto al considerando 150. |
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(46) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione conferma che, come spiegato ai considerando 40 e 41, ha cercato attivamente la collaborazione in otto potenziali paesi rappresentativi, ma non ne ha ricevuta alcuna. Le lettere inviate dalla Commissione al riguardo sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. |
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(47) |
Per quanto riguarda il secondo punto, come spiegato nel considerando 43, era stata provvisoriamente selezionata come paese rappresentativo per la Bielorussia la Russia. Tuttavia, a causa della mancanza di sufficiente collaborazione e di informazioni attendibili da parte di almeno un produttore esportatore, la Commissione non ha avuto altra scelta se non quella di scartare la Russia come paese rappresentativo. Quanto alla Thailandia, va osservato che la scelta di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, richiede la collaborazione di almeno un esportatore e produttore di tale paese. Ciò non è richiesto per la costruzione del valore normale per la Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza la Thailandia non era un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base per la Bielorussia. |
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(48) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
b) Prezzo all’esportazione
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(49) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame nessuno dei produttori bielorussi che hanno collaborato ha esportato il prodotto oggetto del riesame in mercati di altri paesi terzi in quantità significative. |
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(50) |
Tuttavia, poiché dalle statistiche commerciali bielorusse sulle importazioni e sulle esportazioni risulta che il prodotto oggetto del riesame è stato effettivamente esportato dalla Bielorussia in altri paesi terzi in quantità significative durante il periodo dell’inchiesta di riesame, si è concluso che nessun produttore che esporta effettivamente il prodotto oggetto del riesame si è manifestato e ha collaborato all’inchiesta. |
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(51) |
La Commissione ha pertanto informato le autorità bielorusse che, data l’assenza di una collaborazione significativa da parte dei produttori che esportano effettivamente il prodotto oggetto del riesame, la Commissione avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le conclusioni relative alla Bielorussia. |
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(52) |
Nelle loro osservazioni sulla prevista applicazione dell’articolo 18, le autorità bielorusse hanno sostenuto che era più appropriato utilizzare i dati forniti dai tre produttori che hanno collaborato piuttosto che le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni. Hanno inoltre affermato, e ribadito dopo la divulgazione delle informazioni, che i codici del sistema armonizzato (SA) utilizzati per valutare le esportazioni del prodotto oggetto del riesame non erano adeguati. Infine hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle riesportazioni poiché, a loro avviso, le esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi (ossia la Russia) ammontavano a 2 400 tonnellate e comprendevano le esportazioni effettuate da una società che acquista il prodotto oggetto del riesame in Russia, svolge il servizio di galvanizzazione e lo riesporta nuovamente. |
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(53) |
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha chiarito di non aver contestato né ignorato i dati dei tre produttori bielorussi che hanno collaborato. Semplicemente le tre società non hanno esportato quantità significative del prodotto oggetto del riesame che potessero essere utilizzate dalla Commissione per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. |
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(54) |
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha osservato che quasi tutte le esportazioni bielorusse del prodotto oggetto del riesame sono effettuate verso la Russia. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra le statistiche sulle esportazioni dalla Bielorussia verso la Russia (a livello di 8 cifre) e le importazioni in Russia (a livello di 10 cifre) sulla base delle statistiche del Global Trade Atlas («GTA») (9). La Commissione ha confermato che il prodotto oggetto del riesame rientra nella descrizione dei codici a 8 cifre utilizzati per le esportazioni bielorusse, come anche nei codici a 10 cifre utilizzati per le importazioni russe. Alla fine la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni russe a 10 cifre, in quanto fornivano informazioni più dettagliate sui diversi tipi di tubi saldati. |
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(55) |
Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione ha rilevato tre punti: in primo luogo, dalle informazioni raccolte risulta che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia verso la Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontavano a oltre 4 800 tonnellate; in secondo luogo, secondo le stesse fonti, i quantitativi di prodotto galvanizzato esportati ammontavano a meno di 1 000 tonnellate; infine il fatto che il produttore riesportatore chiamato in causa dalle autorità bielorusse non abbia collaborato ha giustificato la decisione della Commissione di effettuare la sua valutazione sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori bielorussi che esporterebbero quantità significative del prodotto considerato. |
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(56) |
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(57) |
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il probabile prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai dati disponibili. I prezzi di vendita ai paesi terzi sono stati pertanto determinati sulla base delle statistiche sulle importazioni in Russia contenute nel Global Trade Atlas («GTA») e delle relazioni della Banca mondiale (10) e dell’OCSE (11). |
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(58) |
Più specificamente, la Commissione ha individuato il maggiore importatore di tubi saldati dalla Bielorussia durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia la Russia, che assorbe il 92 % delle esportazioni bielorusse del prodotto oggetto del riesame. I quantitativi esportati verso altri paesi terzi diversi dalla Russia erano trascurabili e pertanto non sono stati ritenuti rappresentativi. |
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(59) |
Il valore delle importazioni in Russia è stato comunicato a livello cif. La Commissione ha pertanto adeguato i prezzi comunicati per calcolare il prezzo all’esportazione franco fabbrica detraendo il costo del trasporto sul mercato interno in Bielorussia (12). Per i prodotti neri e galvanizzati sono stati stabiliti probabili prezzi all’esportazione distinti. |
c) Confronto
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(60) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e i probabili prezzi all’esportazione verso la Russia a livello franco fabbrica. Dato che le esportazioni di prodotti galvanizzati sono state effettuate in quantità limitate e hanno mostrato un andamento incoerente dei prezzi, e tenuto conto delle osservazioni delle autorità bielorusse sulle riesportazioni (di cui al considerando 52), il confronto è stato effettuato solo per i prodotti neri. |
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(61) |
Dal confronto di cui sopra è emerso un probabile margine di dumping nazionale per le esportazioni bielorusse verso la Russia, espresso come percentuale del valore cif, pari all’8,0 %. |
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(62) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse e due produttori bielorussi hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe modificare il livello delle misure nei confronti della Bielorussia, dato che il margine di dumping stabilito nel presente procedimento è significativamente inferiore rispetto a quello stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale. |
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(63) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, in un riesame in previsione della scadenza le misure possono essere o abrogate o mantenute al livello stabilito nell’inchiesta iniziale. In un riesame in previsione della scadenza la Commissione non è pertanto in grado di rivedere il livello dei dazi. |
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(64) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(65) |
Le autorità bielorusse hanno inoltre chiesto che fosse divulgato il calcolo del dumping e offerto tempo supplementare per presentare osservazioni al riguardo. |
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(66) |
Il metodo di calcolo del dumping per la Bielorussia è descritto nei considerando da 39 a 61. Dopo la divulgazione delle informazioni, su richiesta delle autorità bielorusse la Commissione ha messo a disposizione nel fascicolo consultabile le statistiche relative alla Russia utilizzate per determinare il probabile prezzo all’esportazione dalla Bielorussia. Le parti interessate hanno avuto tre giorni di tempo per presentare osservazioni. |
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(67) |
Le autorità bielorusse hanno presentato osservazioni in merito i) all’origine del prodotto oggetto del riesame nelle statistiche, ii) alla conversione valutaria e iii) alla particolarità dei dati statistici tra Bielorussia e Russia. |
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(68) |
Per quanto riguarda il primo punto, le autorità bielorusse hanno sostenuto che uno dei codici utilizzati per stabilire le importazioni dalla Bielorussia in Russia, come spiegato al considerando 54, comprendeva prodotti originari non solo della Bielorussia ma anche di altri paesi. |
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(69) |
La Commissione ha precisato che le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno confermato che i prodotti importati nell’ambito di tale codice sono indicati nelle statistiche come originari della Bielorussia. Non è stato peraltro fornito alcun elemento di prova del fatto che i prodotti indicati come originari della Bielorussia fossero in realtà originari di altri paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(70) |
Per quanto riguarda il secondo punto, le autorità bielorusse hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni della Russia in euro, mentre il Servizio doganale federale russo fornisce le statistiche in dollari USA. A loro avviso la Commissione avrebbe quindi dovuto utilizzare il tasso di cambio della data di vendita, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. |
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(71) |
In primo luogo, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), si applicano al confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale in presenza di effettive operazioni di vendita. Nel presente caso, come spiegato al considerando 57, il prezzo medio all’esportazione è stato determinato in base alle statistiche sulle importazioni del GTA e non a effettive operazioni di vendita. In secondo luogo, il tasso di conversione utilizzato nel GTA è la media mensile calcolata a partire dalle medie giornaliere del mese. La Commissione ritiene che abbia consentito un confronto accurato tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(72) |
Quanto al terzo punto, le autorità bielorusse hanno fatto notare che la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa sono entrambe membri dell’Unione economica eurasiatica (UEE). La libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’UEE avviene senza controlli doganali e di conseguenza, a loro avviso, non è garantito che il codice doganale dichiarato corrisponda alle merci effettivamente esportate. |
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(73) |
La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Il fatto che non vi siano controlli doganali non esime dagli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di importazione ed esportazione. La descrizione dei codici doganali utilizzati è coerente con la definizione del prodotto oggetto del riesame e non sono state fornite prove del contrario. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.1.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia
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(74) |
La capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dei dati forniti dai tre produttori bielorussi che hanno collaborato. |
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(75) |
In base ai dati forniti nella domanda, la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame in Bielorussia ammonta a circa 50 000 tonnellate. L’inchiesta ha stabilito che i tre produttori che hanno collaborato dispongono di una capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame pari ad almeno 30 000 tonnellate. |
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(76) |
Inoltre, come stabilito anche nel precedente riesame in previsione della scadenza, le linee di produzione del prodotto oggetto del riesame possono essere utilizzate sia per la produzione di tubi saldati che per la produzione di profilati cavi (la produzione dei due prodotti è separata solamente da una fase di produzione secondaria). Inoltre anche i tubi saldati di diametro superiore a 168,3 mm («tubi di grandi dimensioni»), che non sono interessati dal presente procedimento, potrebbero essere prodotti sulle stesse linee di produzione. |
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(77) |
Pertanto, tenendo conto della possibilità di modificare il mix di prodotti, si stima che la capacità inutilizzata in Bielorussia sia di circa 50 000 tonnellate per i produttori che hanno collaborato, pari a oltre il 9 % del consumo dell’Unione. Inoltre, poiché i produttori che hanno collaborato rappresentano solo il 40 % della produzione totale in Bielorussia e ipotizzando lo stesso rapporto di capacità inutilizzata per i produttori che non hanno collaborato, la capacità inutilizzata a livello nazionale può essere stimata a circa 125 000 tonnellate. |
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(78) |
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori bielorussi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzate per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(79) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, un produttore bielorusso e le autorità bielorusse hanno contestato il calcolo della capacità inutilizzata in Bielorussia effettuato dalla Commissione in quanto, a loro parere, sovrastima notevolmente tale capacità e non tiene conto degli altri prodotti fabbricati sulla stessa linea di produzione. |
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(80) |
La Commissione precisa che la stima della capacità produttiva inutilizzata si è basata sui dati effettivi forniti dai tre produttori che hanno collaborato nelle loro risposte al questionario. Inoltre, come spiegato al considerando 77, la Commissione ha tenuto conto degli altri prodotti fabbricati sulla stessa linea di produzione. Data l’attrattiva del mercato dell’Unione, si è inoltre concluso che in caso di scadenza delle misure è probabile che i produttori bielorussi modifichino il loro mix di prodotti e aumentino la loro capacità di produzione del prodotto oggetto del riesame. |
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(81) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.1.2.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(82) |
Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori bielorussi hanno esportato verso il loro principale mercato terzo, la Russia, a prezzi mediamente inferiori di almeno il 5 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori bielorussi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente più attraenti che verso quasi tutti gli altri paesi. Inoltre durante il PIR le esportazioni verso la Russia sono ammontate a circa 4 800 tonnellate, vale a dire meno del 10 % della capacità inutilizzata stimata dei produttori bielorussi che hanno collaborato e meno del 4 % della capacità inutilizzata stimata a livello nazionale. |
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(83) |
Il mercato dell’Unione è attraente per i produttori bielorussi anche in ragione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale che si attesta a 541 000 tonnellate. |
3.1.2.3. Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping
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(84) |
La Commissione ha stabilito che le pratiche di dumping sono continuate per quanto riguarda le esportazioni dalla Bielorussia verso il suo principale mercato in un paese terzo (la Russia). |
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(85) |
La Commissione ha inoltre riscontrato altri elementi di prova del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
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(86) |
L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi e la notevole capacità inutilizzata ancora disponibile in Bielorussia indicano la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni e la capacità inutilizzata della Bielorussia siano (re)indirizzate verso l’Unione. |
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(87) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure. |
3.2. Repubblica popolare cinese
3.2.1. Osservazioni preliminari
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(88) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli molto inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla RPC rappresentavano circa lo 0,1 % del mercato dell’Unione rispetto a una quota di mercato del 13,8 % durante l’inchiesta iniziale. Un livello della quota di mercato (0,03 %) altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono diminuite drasticamente da quasi 184 887 tonnellate nel corso dell’inchiesta iniziale a 118 tonnellate durante il precedente riesame in previsione della scadenza e a 559 tonnellate durante l’attuale riesame in previsione della scadenza. |
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(89) |
Come indicato al considerando 22, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all’esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno commentato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui il «documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale» (13) («la relazione»). |
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(90) |
La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(91) |
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (Eurostat e GTA), i dati statistici dei siti web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese (14), le relazioni della Banca mondiale e dell’OCSE, nonché i fornitori indipendenti di informazioni sui prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica, quali Deloitte (15), Transcustoms (16), Global Trade Alert (17) e l’Huajing Industry Research Institute (18). |
3.2.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(92) |
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta in merito a questo paese sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(93) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(94) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(95) |
L’11 maggio 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia che potrebbero essere impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota. |
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(96) |
Il 4 giugno 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Thailandia come paese rappresentativo (19). Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da produttori del paese rappresentativo, ossia Pacific Pipe Co., Ltd. e Asia Metal Co., Ltd. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota. |
3.2.2.2. Valore normale
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(97) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «i l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(98) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «q ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «c omprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «s pese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»). |
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(99) |
Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
a) Esistenza di distorsioni significative
1) Introduzione
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(100) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
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(101) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. |
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(102) |
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». |
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(103) |
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese (20) relativa alla RPC, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. |
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(104) |
La domanda ha inoltre fornito elementi di prova aggiuntivi riguardanti la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. |
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(105) |
In particolare, il richiedente ha fatto riferimento a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore dei tubi saldati e nel settore siderurgico (i coils di acciaio laminati a caldo sono il principale fattore produttivo nella produzione dei tubi saldati):
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(106) |
Come specificato al considerando 93, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario ricevuto. Come menzionato ai considerando 22 e 89, non c’è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori né questi ultimi hanno fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli elementi di prova aggiuntivi presentati dal richiedente sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso in questione. |
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(107) |
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includeva l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. |
2) Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC
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(108) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «e conomia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «p roprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «f orza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «g arantirne il consolidamento e la crescita» (22). Di conseguenza l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (23). |
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(109) |
Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «i l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l ’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese». (24) È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nel contesto del quale entrano in gioco i limiti delle forze del libero mercato. |
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(110) |
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (25). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. |
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(111) |
Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 5) (26). |
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(112) |
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 8) (27). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (28). |
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(113) |
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (29). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (30). |
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(114) |
In sintesi il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (31). |
3) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che operano sotto la proprietà, il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
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(115) |
Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. |
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(116) |
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato (32). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (33). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dei tubi saldati sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 4. |
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(117) |
In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di tubi saldati, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (34). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (35). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (36). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (37). |
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(118) |
Come spiegato in precedenza, vi è un’elevata percentuale di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, che è il principale fornitore della materia prima per la produzione di tubi saldati. Essendo mancata una collaborazione da parte degli esportatori cinesi di tubi saldati, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di tubi saldati e quelli di proprietà statale. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che le imprese pubbliche e private nel settore dei tubi saldati sono soggette alla supervisione politica e agli orientamenti di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 5. |
4) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
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(119) |
Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (38), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (39)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (40). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (41). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di tubi saldati e dei fornitori dei loro fattori produttivi. |
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(120) |
Molti produttori di tubi saldati pongono esplicitamente l’accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di tubi saldati, tra cui Jinghua Steel Pipe Group, Kingland Group e Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd. Gli elementi di prova riguardanti un produttore del prodotto oggetto del riesame indicano che tali attività consistevano, tra l’altro, nella partecipazione di membri del PCC alle discussioni sulla situazione, sul modello commerciale e sulla strategia di sviluppo di una società, sull’agevolazione delle assunzioni di membri del partito; in conferenze, simposi e altre attività didattiche sul tema del PCC, della filosofia comunista ecc.; in eventi formali relativi alle attività del PCC; ecc. Durante l’inchiesta la Commissione ha inoltre appurato l’esistenza di legami personali tra i produttori di tubi saldati e il PCC, come la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione in una serie di società produttrici di tubi saldati, quali Jinghua Steel Pipe Group, Kingland Group, Fubo Group, Weifang East Steel Pipe Co. Ltd e Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd. |
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(121) |
Nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di tubi saldati, molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (42). Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («TISCO») dichiara sul suo sito web di essere un «s uper gigante del ferro e dell’acciaio» che «s i è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (43). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (44). |
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(122) |
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.2, lettera a), punto 7), nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (45). Pertanto, la presenza dello Stato nelle imprese, comprese le imprese di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come i settori finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. |
5) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
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(123) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (46). |
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(124) |
Anche se i tubi saldati rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino specificamente lo sviluppo, l’industria dei tubi saldati beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi sulla principale materia prima per la produzione dei tubi saldati, vale a dire l’acciaio. Gli effetti distorsivi degli interventi governativi sull’industria dei tubi saldati sono illustrati dal problema della notevole sovraccapacità. La relazione del 2018 sullo stato dell’industria dei tubi saldati in acciaio conferma l’esistenza di una grave sovraccapacità (cfr. la citazione completa al considerando 209) (47). |
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(125) |
Inoltre l’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (48). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «u n settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (49). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (50). |
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(126) |
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (51) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (52). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (53). |
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(127) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (54) («il repertorio») elenca il settore dell’acciaio come settore incoraggiato. |
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(128) |
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (55). L’attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l’esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni. |
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(129) |
In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
6) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
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(130) |
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (56). |
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(131) |
Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso (57). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (58). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (59). |
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(132) |
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di tubi saldati sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dei tubi saldati. |
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(133) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei tubi saldati, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame. |
7) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
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(134) |
Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (60). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (61). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (62). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. |
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(135) |
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei tubi saldati non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto sopra. Il settore dei tubi saldati subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o della principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC). |
8) Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
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(136) |
L’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni. |
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(137) |
In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (63), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) (64) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (65). |
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(138) |
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. |
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(139) |
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (66). |
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(140) |
Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (67). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
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(141) |
In secondo luogo gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
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(142) |
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. In effetti la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. |
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(143) |
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
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(144) |
In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC continua a essere influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. |
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(145) |
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei tubi saldati non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
9) Natura sistemica delle distorsioni descritte
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(146) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punti da 1 a 5, e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alla sezione 3.2.2.2, lettera a), punti da 6 a 8, e alla parte B della relazione. |
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(147) |
La Commissione rammenta che, per fabbricare tubi saldati, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di tubi saldati acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(148) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei tubi saldati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario. |
10) Conclusione
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(149) |
Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2, lettera a), punto 2, a 3.2.2.2, lettera a), punto 9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore dei tubi saldati (incluso il prodotto oggetto del riesame), è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. |
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(150) |
La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi interni siano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. |
b) Paese rappresentativo
1) Osservazioni generali
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(151) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
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(152) |
Come spiegato ai considerando 95 e 96, l’11 maggio e il 4 giugno 2020 la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e dei fattori di produzione (la «prima nota» e la «seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della propria conclusione secondo cui la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie. |
2) Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
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(153) |
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC secondo la Banca mondiale, essendo tutti classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. |
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(154) |
Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente alla richiamata nota. |
3) Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo
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(155) |
Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia. Tuttavia la Malaysia è stata esclusa come potenziale paese rappresentativo, in quanto vi è stato individuato un solo produttore del prodotto oggetto del riesame che però non disponeva di rendiconti finanziari accessibili al pubblico per il PIR. |
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(156) |
In seguito alla prima nota non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione del prodotto oggetto del riesame in possibili paesi rappresentativi. |
4) Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
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(157) |
Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(158) |
La Commissione ha cercato produttori di tubi saldati con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi ragionevoli ed esenti da distorsioni per le SGAV e per i profitti. La Commissione ha ristretto la ricerca alle società con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR e che risultavano redditizie in tale periodo. Inoltre è stata data la preferenza ai produttori di tubi saldati che disponevano di rendiconti finanziari accessibili al pubblico a livello di società piuttosto che a livello consolidato per l’intero gruppo. Pertanto la seconda nota comprendeva solo due società in Thailandia e una in Turchia. |
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(159) |
Sulla base della qualità e del grado di dettaglio dei dati finanziari accessibili al pubblico in Thailandia e in Turchia, e considerando anche la disponibilità e la rappresentatività dei parametri di riferimento per i fattori produttivi (70), la Commissione ha ritenuto che la Thailandia fosse un paese rappresentativo appropriato. |
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(160) |
La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Thailandia e ha osservato quanto segue:
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(161) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come indicato al considerando 96, la Commissione ha ritenuto che i produttori thailandesi Pacific Pipe Co., Ltd. e Asia Metal Co., Ltd. disponessero di rendiconti finanziari accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. |
5) Livello di protezione sociale e ambientale
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(162) |
Avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
6) Conclusioni in merito al paese rappresentativo
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(163) |
Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presentava una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti. |
c) Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
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(164) |
Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi nel paese rappresentativo. |
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(165) |
La Commissione ha inoltre affermato che le statistiche dell’ILO e le statistiche nazionali sarebbero state utilizzate per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 160 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell’energia esenti da distorsioni. |
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(166) |
La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, ha utilizzato i dati finanziari di un produttore dell’Unione che ha collaborato nel quadro dell’inchiesta sul dumping e che ha fornito informazioni specifiche a tal fine (71), Arcelor Mittal Tubular Products, Polonia («AMTP»). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.2.2.2, lettera e). |
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(167) |
Infine, come indicato nella seconda nota, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari delle società thailandesi selezionate, elencate al considerando 161, per stabilire le SGAV e i profitti. |
d) Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
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(168) |
Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito all’elenco dei fattori produttivi condiviso con le parti interessate in tali note. |
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(169) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul produttore europeo AMTP per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di tubi saldati. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di tubi saldati, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati da AMTP. |
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(170) |
In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici SA a 6 cifre. I codici SA utilizzati corrispondevano pienamente ai codici tariffari thailandesi. |
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(171) |
Considerando tutte le informazioni presentate da AMTP e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici tariffari seguenti, ove applicabili: Tabella 1 Fattori produttivi dei tubi saldati
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1) Materie prime e sottoprodotti
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(172) |
Al fine di stabilire prezzi esenti da distorsioni dei materiali consegnati allo stabilimento del produttore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base e considerando che nella RPC non vi erano produttori che hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i prezzi all’importazione nel paese rappresentativo per ciascun materiale utilizzato da AMTP nella produzione di tubi saldati. La Commissione ha verificato le materie prime utilizzate secondo quanto dichiarato, i sottoprodotti generati e i pertinenti coefficienti di consumo nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. |
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(173) |
Per tutte le materie prime e i sottoprodotti la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 149 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Solo nel caso dell’acido solforico le importazioni dalla Cina escluse coprivano volumi significativi, pari al 4,7 % delle importazioni totali del paese rappresentativo. Per tutte le altre materie prime e i sottoprodotti, le quote pertinenti delle importazioni erano comprese tra zero e 0,3 %. |
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(174) |
Normalmente sarebbero esclusi anche i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell’OMC, il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. Tuttavia, nel presente caso, non sono state registrate in Thailandia importazioni di materie prime e di sottoprodotti da questi paesi durante il PIR. |
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(175) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi importati. Inoltre la Commissione ha aggiunto i costi del trasporto sul mercato interno calcolati per chilogrammo sulla base della quotazione delle consegne al porto di Laem Chabang – Bangkok, riportata nella relazione della Banca mondiale (72). |
2) Lavoro
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(176) |
Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, nonché le statistiche nazionali thailandesi accessibili al pubblico e le informazioni di KPMG su imposte e oneri in Thailandia (73). |
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(177) |
Le statistiche dell’ILO hanno fornito dati sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato nel settore manifatturiero in Thailandia durante il PIR (74). |
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(178) |
Sebbene i dati sulle retribuzioni mensili degli addetti del settore manifatturiero fossero presenti anche nelle statistiche dell’ILO, la Commissione ha deciso di fare riferimento alle statistiche dell’ufficio nazionale di statistica thailandese, che fornivano informazioni più dettagliate sui salari e sulle prestazioni non salariali in diversi settori economici su base trimestrale (75). |
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(179) |
Infine la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da KPMG per stabilire i contributi di previdenza sociale versati dal datore di lavoro. |
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(180) |
Sulla base di tali dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria nel settore manifatturiero, alla quale sono stati sommati i costi aggiuntivi legati al lavoro sostenuti dal datore di lavoro. |
3) Energia elettrica
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(181) |
Per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica per le imprese commerciali, industriali e statali, disponibile sul sito web dell’autorità metropolitana per l’energia elettrica (76). |
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(182) |
Tenendo conto della mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, tutti i restanti parametri necessari per calcolare il prezzo medio di riferimento esente da distorsioni dell’energia elettrica, come l’intervallo di tensione, le ore di punta/ore vuote e il carico di punta, sono stati basati sui dati forniti da AMTP. |
4) Gas naturale
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(183) |
Per stabilire il parametro di riferimento per il gas naturale, la Commissione ha utilizzato la relazione statistica dell’ufficio per la politica e la pianificazione energetica (ministero dell’Energia) (77). La relazione, pur riguardando l’intero PIR, forniva dati totali relativi alla quantità e al valore del consumo di gas naturale indipendentemente dal tipo di utente (famiglie, industria, trasporti) e in tutte le forme. La Commissione non è stata però in grado di individuare alcuna fonte che consentisse di limitare tali dati al solo settore manifatturiero. In una relazione annuale più dettagliata del dipartimento per lo sviluppo e l’efficienza delle energie alternative (ministero dell’Energia) (78), i dati sui consumi sono forniti solo in termini di volume e non è pertanto possibile calcolare il prezzo del gas naturale su tale base. Secondo quest’ultima relazione, il settore manifatturiero rappresentava il 44 % del consumo totale di gas naturale in Thailandia durante il PIR. |
e) Costi generali di produzione, SGAV e profitti
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(184) |
Oltre ai fattori di produzione sintetizzati al considerando 171 sono stati calcolati i costi generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali costi generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo di produzione indicato da AMTP. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(185) |
Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei produttori thailandesi Pacific Pipe Co., Ltd (79) e Asia Metal Co., Ltd (80). La Commissione ha calcolato in primo luogo, per ciascuna delle due società, le rispettive percentuali di SGAV e di profitti rispetto al costo delle merci vendute («il costo delle merci vendute»). Successivamente è stata stabilita una media delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo (ponderata in base ai fatturati delle società). I conti certificati e accessibili al pubblico di tali società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota. |
f) Calcolo del valore normale
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(186) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto di base a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(187) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da AMTP sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Thailandia, come descritto nella precedente lettera d). |
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(188) |
Il calcolo è stato effettuato separatamente per due tipi base di tubi saldati, vale a dire tubi neri e tubi galvanizzati. I tubi galvanizzati sono tubi neri che sono stati successivamente sottoposti a un processo di galvanizzazione in cui il tubo è rivestito di uno strato di zinco. Pertanto la fabbricazione del prodotto galvanizzato richiede un consumo aggiuntivo di energia e di lavoro e un utilizzo supplementare di zinco e di acido solforico, che non sono affatto consumati nella fabbricazione di tubi neri. |
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(189) |
In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 184. |
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(190) |
Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 189, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 185. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 4,3 % e al 3,0 %. |
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(191) |
Dai valori normali per i due tipi di prodotti, calcolati come descritto ai considerando da 187 a 190, sono stati detratti i valori esenti da distorsioni dei sottoprodotti, sulla base dell’elenco dei sottoprodotti fornito da AMTP. I valori esenti da distorsioni dei sottoprodotti sono stati stabiliti moltiplicando le quantità vendute durante il PIR, riferite da AMTP, per i loro costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Thailandia, come descritto nella precedente lettera d). L’adeguamento per alcuni sottoprodotti (ceneri di zinco, zinco solido) è stato effettuato solo in relazione al valore normale stabilito per i prodotti galvanizzati, in quanto tali sottoprodotti sono ottenuti nel processo di galvanizzazione. |
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(192) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale. |
3.2.2.3. Prezzo all’esportazione
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(193) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif all’esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione (81) e i costi del trasporto sul mercato interno in Cina (82). Per i prodotti neri e galvanizzati è stato stabilito un prezzo all’esportazione distinto. |
3.2.2.4. Confronto e margine di dumping
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(194) |
La Commissione ha confrontato, per ciascun tipo di prodotto, il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione come determinato sopra. |
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(195) |
Per alcuni prodotti la RPC applica una politica di rimborso solo parziale dell’IVA sulle esportazioni. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, al valore normale è solitamente applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell’IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto del riesame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. Tuttavia i dati statistici del sito web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese e i dati di Transcustoms (83) indicano che durante il PIR l’IVA applicata alle esportazioni di tubi saldati è stata interamente rimborsata. Pertanto non è stato applicato alcun adeguamento dell’IVA. |
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(196) |
Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultata negativa. |
3.2.2.5. Conclusione
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(197) |
La Commissione ha concluso che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina non sono state oggetto di dumping durante il PIR. Tuttavia il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentando lo 0,2 % delle importazioni totali dell’UE e lo 0,1 % della quota di mercato dell’Unione, e quindi i prezzi sono stati considerati non rappresentativi. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping. |
3.2.3. Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure
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(198) |
Dopo aver constatato l’assenza di pratiche di dumping durante il PIR, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: l’esistenza di esportazioni oggetto di dumping verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la disponibilità di altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
3.2.3.1. Esportazioni verso paesi terzi
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(199) |
Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i cinque maggiori importatori di tubi saldati dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: Filippine, Hong Kong, Perù, Indonesia e Singapore (84). La Commissione ha deciso di escludere Hong Kong dalla sua analisi in quanto, confrontando le rispettive relazioni sulle importazioni e sulle esportazioni del GTA, sono state individuate notevoli discrepanze nei volumi commerciali dichiarati tra la RPC e Hong Kong e anche perché Hong Kong non sembra essere la destinazione finale delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di tubi saldati nei restanti quattro mercati principali, i calcoli del dumping sono stati effettuati secondo il metodo descritto di seguito. |
a) Valore normale
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(200) |
Per valutare il dumping dalla RPC verso paesi terzi, la Commissione ha utilizzato lo stesso valore normale utilizzato nel calcolo del dumping per il mercato dell’Unione, costruito secondo la modalità descritta ai considerando da 168 a 192. |
b) Prezzo all’esportazione
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(201) |
Non essendoci stata collaborazione da parte dei produttori cinesi, il probabile prezzo all’esportazione verso l’Unione è stato stimato analizzando gli attuali prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi, sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese. |
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(202) |
Tutti e quattro i paesi interessati hanno comunicato il valore delle loro importazioni a livello cif. La Commissione ha pertanto adeguato i prezzi comunicati per calcolare il prezzo all’esportazione franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione (85) e il costo del trasporto sul mercato interno in Cina (86). |
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(203) |
Nel caso del Perù, i costi di nolo marittimo e di assicurazione per le consegne dalla RPC non erano forniti nella fonte di cui sopra. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare una quotazione per le consegne dalla RPC al Cile che era disponibile nella stessa fonte. |
c) Confronto e margini di dumping
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(204) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica. Ove possibile (87), il confronto è stato effettuato per tipo di prodotto (nero/galvanizzato) ed è stata stabilita una media ponderata dell’importo del dumping. |
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(205) |
Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni cinesi verso i quattro paesi, espresso in percentuale dei rispettivi valori cif come segue:
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3.2.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
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(206) |
Vista l’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente e dall’Huajing Industry Research Institute (88) («HIRI»), a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
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(207) |
Secondo entrambe queste fonti, la capacità produttiva della RPC supera notevolmente i volumi di produzione attuali e la domanda interna sul mercato cinese. Le cifre di cui ai considerando 208 e 209 si riferiscono alla produzione totale di tubi saldati in ferro e acciaio. Il richiedente ha stimato che circa l’80 % di tale produzione è costituito da «tubi di piccole dimensioni» con un diametro esterno pari o inferiore a 406,4 mm, corrispondenti al prodotto oggetto del riesame. Questa stima è confermata dalla relazione dell’HIRI. Sebbene non siano forniti dati esatti, la relazione indica che «l a maggior parte dei tubi saldati fabbricati dall’industria dei tubi saldati in Cina sono prodotti di piccolo diametro e a pareti spesse». La Commissione ha pertanto ritenuto che la discrepanza tra la capacità produttiva e la produzione e la domanda effettive sul mercato cinese, come indicato di seguito, fosse rappresentativa per il prodotto oggetto del riesame. |
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(208) |
Secondo i dati forniti nella domanda e successivamente aggiornati durante l’inchiesta, nel corso del PIR la produzione di tubi saldati all’interno della RPC è stata pari a 60 milioni di tonnellate. Un dato leggermente inferiore, pari a 56 milioni di tonnellate, è riportato nella relazione dell’HIRI. Quest’ultima relazione indica inoltre che tale volume di produzione, anche senza tener conto della capacità inutilizzata, supera già la domanda interna della RPC, stimata a 52,4 milioni di tonnellate. |
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(209) |
Secondo il richiedente, la capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC ammonta a circa 10 milioni di tonnellate. La relazione dell’HIRI non fornisce dati sulla capacità effettiva. Sottolinea tuttavia chiaramente l’esistenza di una sovrapproduzione di tubi saldati nella RPC e l’esistenza di una grave sovraccapacità. La relazione afferma tra l’altro che «...con il rapido sviluppo dell’industria cinese, sebbene la domanda cinese di tubi saldati sia aumentata in modo significativo, il tasso di crescita della domanda è ancora relativamente basso, inferiore al tasso di produzione dei tubi saldati. Questo ha causato l’attuale situazione di sovraccapacità dei tubi saldati e non è favorevole allo sviluppo della relativa industria. Inoltre una delle ragioni della sovraccapacità è che alcune industrie nazionali presentano requisiti più elevati per i tubi saldati, tra cui requisiti in materia di qualità, di diametri e di pareti dei tubi. I tubi saldati cinesi non sono in grado di soddisfare le esigenze di queste industrie e devono essere acquistati da paesi esteri. Ciò si traduce nell’attuale situazione di domanda ridotta che ha aggravato la sovraccapacità interna» (89). |
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(210) |
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
3.2.3.3. Disponibilità di altri mercati
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(211) |
Esiste un’ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all’importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di tubi saldati originari della RPC. Secondo Global Trade Alert (90), tali misure sono applicate in Australia (dazi antidumping e compensativi), Canada (dazi antidumping e compensativi), Colombia (misure antidumping), Messico (misure antidumping), Pakistan (divieto di importazione), Thailandia (misure antidumping), Turchia (misure di salvaguardia) e Stati Uniti (misure antidumping e misure di cui alla sezione 232). Tali misure non solo limitano l’accesso dei produttori cinesi ai mercati sopra elencati, ma confermano anche le continue pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi di tubi saldati. |
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(212) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping. |
3.2.3.4. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(213) |
Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi inferiori dell’8-21 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori cinesi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente molto più attraenti che verso quasi tutti gli altri paesi. |
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(214) |
Il mercato dell’Unione è attraente per i produttori cinesi anche in ragione delle sue dimensioni, con un consumo totale di oltre 540 000 tonnellate. |
3.2.3.5. Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping
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(215) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, indipendentemente dall’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che in caso di scadenza delle misure vi sarebbe una reiterazione del dumping cinese verso l’UE. |
3.2.4. Conclusioni generali sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping
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(216) |
Sebbene l’inchiesta non abbia dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR, ciò non consente di concludere che le pratiche sleali di fissazione dei prezzi dei produttori cinesi di tubi saldati non si ripeterebbero in caso di scadenza delle misure. |
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(217) |
In effetti le esportazioni cinesi verso i principali paesi terzi di sbocco dei produttori cinesi di tubi saldati hanno implicato continue pratiche di dumping. Tenuto conto dei notevoli volumi delle esportazioni verso questi paesi (da 20 000 a 93 000 tonnellate rispetto alle sole 559 tonnellate esportate nell’Unione), i prezzi di tali esportazioni sono considerati più rappresentativi per stabilire potenziali pratiche di dumping. Le continue pratiche sleali di fissazione dei prezzi sono confermate anche dalle numerose misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni cinesi di tubi saldati in altri paesi. |
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(218) |
La Commissione ha inoltre riscontrato altri indicatori del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
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(219) |
La capacità inutilizzata nella RPC è molto significativa e supera di oltre dieci volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre la relazione dell’HIRI indica che solo nel periodo 2018-2019 la capacità cinese di produzione di tubi saldati è aumentata di 10 milioni di tonnellate ed è prevedibile un ulteriore aumento. |
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(220) |
Infine l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la chiusura di altri mercati a causa di misure di protezione indicano la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni e la capacità inutilizzata cinesi siano (re)indirizzate verso l’Unione. |
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(221) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva un rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure. |
3.3. Russia
3.3.1. Osservazioni preliminari
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(222) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono continuate, anche se a livelli decisamente inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Russia rappresentavano meno di 2 000 tonnellate rispetto alle oltre 36 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale (da luglio 2006 a giugno 2007). Un livello di importazioni altrettanto basso è stato osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di tubi saldati dalla Russia rappresentavano circa lo 0,4 % del mercato dell’Unione rispetto al 2,7 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta iniziale e allo 0,7 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame del precedente riesame in previsione della scadenza. |
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(223) |
Due produttori esportatori russi, PAO Severstal e TMK, si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta e si sono dichiarati disposti a collaborare. Tuttavia TMK Group ha successivamente informato la Commissione che non intendeva rispondere al questionario del produttore esportatore. |
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(224) |
Durante il controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite da PAO Severstal, effettuato dall’11 al 13 novembre 2020, la Commissione ha inoltre individuato gravi e sostanziali carenze nella comunicazione delle vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame. Tali carenze hanno notevolmente ostacolato il normale svolgimento dell’inchiesta per tale sezione della risposta al questionario. In particolare, PAO Severstal aveva fornito informazioni inesatte per quanto riguarda il numero di transazioni dichiarate, la quantità totale delle vendite, il valore totale delle vendite e gli adeguamenti comunicati per le vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti. |
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(225) |
Nel tardo pomeriggio del 13 novembre la società ha fornito una versione aggiornata delle vendite sul mercato interno. Tuttavia, a causa del tempo insufficiente, la Commissione non ha potuto sottoporre questa versione riveduta a un controllo incrociato e riconciliarla con le altre informazioni fornite. |
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(226) |
Inoltre i profitti dichiarati sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame e ai suoi vari flussi di vendita proporzionalmente, sulla base del fatturato. Ciò non è accettabile, in quanto i profitti sono direttamente influenzati dal costo di fabbricazione che varia a seconda dei prodotti e dei tipi di prodotto. Inoltre, poiché gli errori di cui al considerando 224 hanno inciso anche sul fatturato dichiarato del prodotto oggetto del riesame, anche i dati relativi ai profitti avrebbero dovuto essere rivisti sulla base dei risultati dell’analisi delle vendite sul mercato interno. |
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(227) |
La Commissione ha ritenuto che queste sostanziali e gravi carenze ostacolassero in modo significativo il normale svolgimento dell’inchiesta, per questa sezione del questionario. La Commissione ha pertanto informato PAO Severstal della propria intenzione di applicare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno e il calcolo del valore normale. |
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(228) |
Poiché nessun altro produttore russo del prodotto oggetto del riesame ha collaborato e ha risposto al questionario, la Commissione ha informato le autorità della Federazione russa della sua intenzione di applicare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda il calcolo del valore normale e di basare sui dati disponibili le sue conclusioni sul dumping e sul rischio della persistenza e/o della reiterazione del dumping in relazione a tutti i produttori esportatori russi. |
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(229) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo. |
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(230) |
Di conseguenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili; in particolare il valore normale è stato costruito utilizzando le informazioni fornite da PAO Severstal, che sono state sottoposte a controlli incrociati e ritenute comunicate correttamente. |
3.3.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame
3.3.2.1. Valore normale
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(231) |
Come indicato al considerando 230, l’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni presentate dal produttore russo che ha parzialmente collaborato. |
|
(232) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando alla media ponderata del costo di produzione per NCP del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato parzialmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame:
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|
(233) |
In assenza di altri profitti attendibili e verificati, la Commissione ha utilizzato i profitti dichiarati dalla società anche se sono risultati essere stati ripartiti in modo errato, come spiegato al considerando 226. Il margine di profitto utilizzato corrisponde ai profitti totali della società (per tutti i prodotti) indicati nei conti certificati ed è stato pertanto considerato il parametro di riferimento più attendibile. Inoltre i profitti corretti sarebbero stati necessariamente superiori a quelli dichiarati dalla società. Tuttavia nel caso di specie, poiché il margine di dumping, come spiegato al considerando 238, era già talmente elevato da confermare l’esistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un aumento del margine di dumping in conseguenza di tale adeguamento non risulta rilevante ai fini dell’esito del presente riesame. |
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(234) |
Il costo di produzione è stato soggetto ad adeguamenti, ove ritenuto necessario. |
3.3.2.2. Prezzo all’esportazione
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(235) |
A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione. Non è stato possibile utilizzare le informazioni fornite dall’unico produttore russo che ha collaborato parzialmente, in quanto tale produttore non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(236) |
Pertanto il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif all’esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione (91) e i costi del trasporto sul mercato interno in Russia (92). |
3.3.2.3. Confronto
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(237) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica. |
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(238) |
Da tale confronto è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni russe verso l’UE, espresso come percentuale del valore cif, pari al 12,4 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.3.2.4. Conclusione
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(239) |
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla Russia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, poiché il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentando lo 0,7 % delle importazioni totali dell’UE e lo 0,4 % della quota di mercato dell’Unione, la Commissione ha esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping. |
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(240) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità della Federazione russa hanno sostenuto che il rischio della persistenza del dumping per quanto riguarda gli esportatori russi non può essere positivamente accertato, poiché le determinazioni del dumping effettuate nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale erano incompatibili con le norme dell’OMC. |
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(241) |
Nelle loro osservazioni le autorità russe hanno sostenuto che l’adeguamento relativo al costo del gas naturale applicato dalla Commissione nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale è incompatibile con gli articoli 2.2.1.1, 2.2.1 e 2.2 dell’AAD e con le risultanze dei seguenti casi OMC: UE – Biodiesel (Argentina), Ucraina – Nitrato di ammonio e UE – Metodologie di adeguamento dei costi. Le autorità russe si riferiscono in modo specifico alle risultanze contenute nell’ultima relazione del panel citata, del 24 luglio 2020 (93) («la relazione DS494»), e segnatamente al fatto che il presunto intervento del governo russo/la presunta distorsione del mercato non costituivano una base adeguata per concludere che i documenti contabili dei produttori esportatori non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. |
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(242) |
Questa affermazione deve essere respinta per i motivi di seguito citati. Innanzitutto, le risultanze della relazione DS494 sono oggetto di impugnazioni e pertanto le conclusioni del panel non sono ancora definitive. In secondo luogo, come indicato al considerando 232, nell’attuale inchiesta la Commissione ha stabilito il valore normale utilizzando il costo di produzione del prodotto simile indicato dal produttore esportatore russo che ha collaborato parzialmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza applicare alcun adeguamento dei costi. |
3.3.3. Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure
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(243) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: l’esistenza di esportazioni oggetto di dumping verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. |
3.3.3.1. Esportazioni verso paesi terzi
a) Valore normale
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(244) |
Il valore normale è stato costruito come spiegato al considerando 232. |
b) Prezzo all’esportazione
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(245) |
Il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di vendita in altri paesi terzi praticati dal produttore russo che ha collaborato parzialmente. |
c) Confronto e margine di dumping
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(246) |
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi medi all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica. Il confronto è stato effettuato per tipo di prodotto ed è stata stabilita una media ponderata dell’importo del dumping. |
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(247) |
Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni russe verso paesi terzi, espresso come percentuale del valore cif pari al 4,3 %. |
3.3.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia
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(248) |
Data la limitata collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e in particolare delle informazioni fornite dal richiedente e dall’unico produttore russo che ha collaborato parzialmente. |
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(249) |
Secondo le informazioni pubblicate su Metal Expert fornite dal richiedente, la capacità produttiva totale del prodotto oggetto del riesame in Russia supera gli 8 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che i produttori russi dispongano di una capacità inutilizzata pari a circa 1 milione di tonnellate che non può essere assorbita dal mercato interno. In Russia vi sono inoltre almeno 11 produttori del prodotto oggetto del riesame e l’unico produttore che ha collaborato possiede, da solo, una capacità produttiva nominale superiore al consumo totale dell’Unione. |
|
(250) |
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori russi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre tubi saldati da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
3.3.3.3. Attrattiva del mercato dell’Unione
|
(251) |
Dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore russo ha esportato verso i suoi principali mercati terzi a prezzi inferiori di circa il 29 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori russi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente molto più attraenti che verso tutti gli altri paesi. |
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(252) |
Il mercato dell’Unione è attraente anche in ragione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale che si attesta a 541 000 tonnellate. |
|
(253) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità russe hanno contestato il parere della Commissione in merito all’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori russi. A loro parere, i produttori russi si concentrano maggiormente sul crescente mercato interno e sui loro principali mercati di esportazione, ossia i paesi della CSI (94), che sono attraenti a causa dell’assenza di dazi all’importazione. |
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(254) |
La Commissione non concorda con questo punto di vista. In primo luogo, come spiegato ai considerando 238 e 251, i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono molto più attraenti per i produttori russi rispetto ai prezzi sul mercato interno e ai prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi. In secondo luogo, come convenuto dalle stesse autorità russe, l’assenza di dazi aumenta l’attrattiva di un mercato di esportazione, pertanto i produttori russi saranno fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. |
3.3.3.4. Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping
|
(255) |
Dall’inchiesta è emerso che le importazioni russe hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(256) |
L’inchiesta ha altresì dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping anche per quanto riguarda le esportazioni russe verso i principali mercati dei paesi terzi. |
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(257) |
La Commissione ha inoltre riscontrato altri elementi di prova del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
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(258) |
La capacità inutilizzata in Russia è molto significativa e supera il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, secondo le informazioni fornite dal richiedente, la capacità di produzione di tubi saldati della Russia è aumentata di quasi 1 milione di tonnellate tra il 2018 e il 2019. |
|
(259) |
Le autorità russe hanno contestato la stima della capacità inutilizzata in Russia fornita dal richiedente in quanto, a loro parere, non si è tenuto conto del fatto che alcuni impianti sono in grado di fabbricare prodotti diversi dal prodotto in esame e sono utilizzati in questo senso, cosa che riduce significativamente la capacità inutilizzata. |
|
(260) |
A tale riguardo la Commissione ha tenuto conto degli altri prodotti che possono essere fabbricati sulla stessa linea di produzione. È però confermato che in Russia la capacità nominale totale del prodotto in esame è ai livelli stimati al considerando 258. La Commissione ha pertanto concluso che, data l’attrattiva del mercato dell’Unione, è probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori russi modifichino il mix di prodotti, aumentando la loro capacità produttiva del prodotto oggetto del riesame. |
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(261) |
Infine, come dimostrato sopra, l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi indica la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano (re)indirizzate verso l’Unione. |
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(262) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(263) |
Il prodotto simile è stato fabbricato da 12 produttori dell’Unione durante il periodo in esame e da 11 produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(264) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 291 704 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, compresi i dati forniti dal richiedente (95). Come indicato al considerando 15, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano circa il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(265) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione e ai dati sul volume delle importazioni sul mercato dell’Unione ottenuti dalle statistiche di Eurostat. |
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(266) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) (96)
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(267) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato. A un aumento di 15 punti percentuali nel 2018 è seguito un calo di 7 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Complessivamente, il consumo dell’Unione è aumentato dell’8 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(268) |
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dai paesi interessati in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 266. |
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(269) |
Le importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato (97)
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(270) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste basse durante il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene le importazioni dalla Russia e dalla RPC siano aumentate tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato di questi due paesi è rimasta molto bassa (meno dell’1 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia è stata inferiore allo 0,0033 % durante il periodo in esame. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
4.3.2.1. Prezzi
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(271) |
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. |
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(272) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata) (98)
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(273) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame è stato osservato un aumento del prezzo medio unitario. Questa evoluzione dei prezzi è coerente con l’andamento generale dei prezzi del prodotto oggetto del riesame (cfr. anche le tabelle 5 e 9). |
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(274) |
In considerazione dei volumi molto bassi delle importazioni dalla RPC e dalla Bielorussia, i prezzi di tali importazioni non hanno potuto essere analizzati in modo significativo. |
4.3.2.2. Undercutting dei prezzi
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(275) |
A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e in considerazione dei quantitativi molto bassi importati nell’Unione dalla RPC, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In tali circostanze, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(276) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, il volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato considerato sufficiente a fornire un’indicazione ragionevole del futuro andamento dei prezzi in caso di scadenza delle misure. In considerazione dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, come spiegato al considerando 235, la Commissione ha utilizzato i dati cif di Eurostat per determinare il prezzo all’importazione. Il produttore esportatore russo che ha collaborato parzialmente produceva solo tubi saldati neri e le esportazioni verso l’Unione riportate in Eurostat sono costituite quasi esclusivamente da tubi saldati neri. Pertanto il confronto è stato effettuato solo per i tubi saldati neri. La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi delle importazioni dalla Russia durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(277) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia, in considerazione dei quantitativi molto bassi importati nell’Unione, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione nell’Unione che risultassero attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto utilizzato i prezzi dei prodotti oggetto del riesame fabbricati in Bielorussia e venduti ai mercati terzi, in particolare alla Russia, che è il principale mercato di esportazione. Come spiegato al considerando 60, le esportazioni di tubi saldati galvanizzati avvenivano in quantità limitate e mostravano un andamento incoerente dei prezzi. Pertanto il confronto è stato effettuato solo per i tubi saldati non galvanizzati, che comprendono i tubi saldati neri e altri tubi saldati. La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
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(278) |
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ne è emerso un margine di undercutting medio ponderato per i paesi interessati compreso tra il 6,2 % e il 23,5 %. |
4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla RPC
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(279) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla RPC provenivano principalmente dalla Turchia, dall’India e dalla Repubblica di Macedonia del Nord. |
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(280) |
Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi (100)
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(281) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Turchia sono aumentate notevolmente durante il periodo in esame. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata di 13 punti percentuali o del 100 % circa tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dall’India sono diminuite nel periodo in esame; tuttavia la loro quota di mercato è rimasta importante, pari al 9 %, durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dalla Repubblica di Macedonia del Nord sono rimaste costanti, rappresentando una quota di mercato del 4 %. Le importazioni totali da paesi terzi ad eccezione dei paesi interessati sono aumentate del 30 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame fino a raggiungere una quota di mercato del 50 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 42 % nel 2016. |
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(282) |
I prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono aumentati durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni dai paesi interessati nella tabella 4 e con l’andamento dei prezzi osservato per le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nella tabella 9. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
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(283) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(284) |
Come indicato al considerando 15, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento. |
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(285) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione forniti dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, contenuti nelle risposte al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(286) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(287) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici (101)
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(288) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(289) |
Sebbene il consumo dell’Unione sia aumentato di 8 punti percentuali durante il periodo in esame, come indicato al considerando 267, il volume di produzione del prodotto simile è diminuito nello stesso periodo, passando da 319 525 tonnellate nel 2016 a 291 704 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che rappresenta un calo di 9 punti percentuali. L’industria dell’Unione non ha pertanto tratto beneficio dall’aumento del consumo dell’Unione. |
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(290) |
Il calo del volume di produzione è dovuto principalmente alla crescente concorrenza che l’industria dell’Unione subisce da parte delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati. Come spiegato ai considerando 281 e 282, i volumi delle importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Turchia, sono notevolmente aumentati durante il periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati è aumentata di 8 punti percentuali tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Il volume totale delle importazioni da questi paesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato di 273 088 tonnellate, pari a una quota di mercato del 50 %, mentre nello stesso periodo il volume totale delle importazioni dai paesi interessati è stato di sole 2 475 tonnellate, corrispondenti a una quota di mercato inferiore allo 0,5 %. |
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(291) |
Sebbene la capacità produttiva sia rimasta stabile durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 40 % al 37 % seguendo lo stesso andamento del volume di produzione. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(292) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato
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(293) |
I volumi delle vendite della propria produzione da parte dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno seguito lo stesso andamento del volume di produzione, diminuendo in modo analogo di 8 punti percentuali tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 58 % nel 2016 al 49 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, in modo corrispondente all’aumento della quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati, pari a 8 punti percentuali. |
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(294) |
Il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione e della relativa quota di mercato è stato pertanto causato dall’aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati. |
4.5.2.3. Crescita
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(295) |
Sebbene tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione sia aumentato dell’8 %, anche il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito dell’8 %, comportando una perdita di 9 punti percentuali di quota di mercato per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. In tale periodo l’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
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(296) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(297) |
Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti dell’industria dell’Unione impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame è diminuito del 3 %. La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (tonnellate) per addetto, ha seguito lo stesso andamento, con un calo del 6 % nel periodo in esame. |
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(298) |
La diminuzione del numero di addetti è dovuta al calo del volume di produzione, legato anche al calo delle vendite e della domanda di prodotti dell’industria dell’Unione. Il calo della produttività si spiega con il calo più elevato del volume di produzione rispetto alla diminuzione del numero di addetti. |
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(299) |
La Commissione ha concluso al considerando 239 che le pratiche di dumping dalla Russia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che esisteva un rischio della reiterazione del dumping dalla Bielorussia e dalla RPC in caso di mancata proroga delle misure. |
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(300) |
Allo stesso tempo il livello delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, rappresentando solo lo 0,45 % del consumo dell’Unione. Di conseguenza l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto limitato. |
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(301) |
Gli indicatori macroeconomici di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2008, la situazione economica dell’industria dell’Unione continua a essere sostanzialmente fragile e pregiudizievole. Non si è pertanto potuto constatare alcun superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e l’industria dell’Unione resta altamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. |
4.5.3. Indicatori microeconomici (102)
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(302) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell’Unione
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(303) |
Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame. Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi sono aumentati del 18 %. Il prodotto oggetto del riesame è un prodotto di base e il prezzo di vendita è influenzato dal prezzo della principale materia prima, ossia i coils laminati a caldo, che rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione. L’aumento dei prezzi di vendita ha seguito in una certa misura l’andamento del costo di produzione, che è aumentato del 25 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia il prezzo medio di vendita non è aumentato allo stesso ritmo del costo unitario di produzione, che inoltre è rimasto costantemente al di sopra del prezzo di vendita medio durante il periodo in esame. Questo andamento è dovuto all’aumento del prezzo delle materie prime e alla maggiore concorrenza delle importazioni, che hanno messo sotto pressione i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
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(304) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per addetto
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(305) |
Il costo medio del lavoro per addetto è dapprima diminuito dal 2016 al 2017, per poi aumentare progressivamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 %. |
4.5.3.3. Scorte
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(306) |
Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
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(307) |
Le scorte dell’industria dell’Unione sono diminuite tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Inizialmente sono diminuite del 40 % tra il 2016 e il 2017, per poi aumentare progressivamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, pur rimanendo a un livello inferiore a quello del 2016. Nel complesso, le scorte sono diminuite del 15 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(308) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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a) Redditività
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(309) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. |
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(310) |
Nel 2016 l’industria dell’Unione ha registrato un margine di profitto negativo pari a –6 %, che è ulteriormente sceso a –11 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di profitto negativo dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame è dovuto al fatto che il costo unitario di produzione è sempre stato superiore al prezzo medio di vendita del prodotto oggetto del riesame. Come si può vedere nella tabella 9, il divario tra il costo unitario di produzione e il prezzo medio di vendita è ulteriormente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale situazione si spiega con il fatto che, poiché il prodotto oggetto del riesame è un prodotto di base, il prezzo di vendita dipende dal prezzo della principale materia prima (coils laminati a caldo) e dalla concorrenza sul mercato. Si osserva che, a causa della maggiore concorrenza delle importazioni da paesi terzi in termini di volumi e di prezzi bassi, l’industria dell’Unione non ha potuto fissare i prezzi di vendita a un livello tale da consentirle di coprire almeno i costi di produzione. |
b) Flusso di cassa
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(311) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto è inizialmente migliorato nel 2017 per poi diminuire nuovamente nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando ha raggiunto –8 milioni di EUR. Tale diminuzione è dovuta principalmente al calo della redditività, come descritto al considerando 310. |
c) Investimenti e utile sul capitale investito
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(312) |
Gli investimenti sono diminuiti del 15 % tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame, a ulteriore dimostrazione della difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. L’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso da –18 % a –41 % durante il periodo in esame e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività. |
4.6. Conclusioni sul pregiudizio
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(313) |
L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel complesso, l’andamento di tutti gli indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame. |
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(314) |
La produzione e i volumi delle vendite sono diminuiti, il che ha avuto un effetto negativo sull’occupazione e sulla produttività come anche sulla redditività. L’aumento della concorrenza e la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni da paesi terzi hanno causato un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Ciò ha determinato un margine di profitto negativo pari a –11 % per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito sono peggiorati, rendendo difficile per l’industria dell’Unione ottenere capitali e investire. |
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(315) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(316) |
La Commissione ha valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(317) |
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è stato molto basso durante il periodo in esame e la quota di mercato combinata delle importazioni da questi paesi è stata solo dello 0,43 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(318) |
Allo stesso tempo, un’impennata delle importazioni a basso prezzo da paesi terzi diversi dai paesi interessati, come la Turchia, l’India e la Repubblica di Macedonia del Nord, ha esercitato una forte pressione sui prezzi e sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione. A titolo illustrativo, il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame era di 778 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio di vendita dei prodotti importati dalla Turchia era di 626 EUR/tonnellata e di 574 EUR/tonnellata per i prodotti importati dalla Repubblica di Macedonia del Nord. Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi diversi dai paesi interessati è aumentata dal 42 % al 50 % tra il 2016 e il 2019. |
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(319) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dai paesi interessati a causa del loro volume molto limitato. |
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(320) |
La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di abrogazione delle misure. |
5. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DAI PAESI INTERESSATI IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
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(321) |
La Commissione ha concluso al considerando 315 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Al considerando 319, la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure. |
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(322) |
Per stabilire se esista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: 1) la capacità inutilizzata nei paesi interessati e l’attrattiva del mercato dell’Unione e 2) l’impatto delle importazioni potenziali e dei livelli dei prezzi delle importazioni da tali paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
5.1. Capacità inutilizzata nei paesi interessati e attrattiva del mercato dell’Unione
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(323) |
Come già descritto ai considerando 78, 210 e 250, i produttori esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia dispongono di notevoli capacità inutilizzate che nel loro insieme superano sostanzialmente gli attuali volumi di produzione e la domanda interna in questi paesi (103); tale capacità inutilizzata potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(324) |
Come descritto ai considerando 205 e 213, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi di dumping mediamente inferiori dell’8-21 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Come concluso al considerando 251, i prezzi delle esportazioni russe verso paesi terzi sono risultati inferiori di circa il 29 % rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Al considerando 82 è stato infine stabilito che i produttori esportatori bielorussi hanno esportato verso il loro principale mercato terzo, la Russia, a prezzi all’incirca del 5 % inferiori rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Pertanto, tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è potenzialmente molto più attraente per gli esportatori bielorussi, cinesi e russi. Di conseguenza si può ragionevolmente prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori bielorussi, cinesi e russi riprenderebbero a esportare nell’Unione volumi elevati del prodotto oggetto del riesame. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate in questi paesi. |
5.2. Impatto delle importazioni potenziali dai paesi interessati sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
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(325) |
Come spiegato nella sezione 4.3.2.2, la Commissione ha effettuato un’analisi dell’undercutting senza misure antidumping per stabilire in che modo le importazioni dai paesi interessati inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. |
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(326) |
La Commissione ha osservato al considerando 278 che il calcolo dell’undercutting ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting per i paesi interessati compresa tra il 6,2 % e il 23,5 %. |
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(327) |
La Commissione ha inoltre effettuato una simulazione per valutare meglio il probabile impatto delle importazioni dai paesi interessati sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione ha ipotizzato che i produttori esportatori dei paesi interessati esportino nell’Unione gli stessi quantitativi precedenti l’istituzione delle misure (ossia un totale di 250 559 tonnellate) e che il consumo dell’Unione resti invariato rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (ossia 541 409 tonnellate). La Commissione ha inoltre ipotizzato che il 50 % delle importazioni totali da questi paesi incida sull’industria dell’Unione e che il restante 50 % incida sulle importazioni da altri paesi terzi, dato che le quote di mercato si collocano nello stesso ordine di grandezza. Infine la Commissione ha ipotizzato che l’industria dell’Unione, essendo già in perdita, mantenga gli stessi prezzi di vendita del periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(328) |
Il risultato di questa simulazione mostra che è probabile che l’industria dell’Unione subisca perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato sul mercato dell’Unione. Ciò avrebbe un impatto sulla redditività complessiva dell’industria, che diminuirebbe da –11 % a –25 %. |
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(329) |
Si tratta di un’analisi prudente che tiene conto del fatto che i prezzi medi di vendita delle importazioni da altri paesi terzi sono inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione. È dunque molto probabile che le importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati acquisiscano dapprima una quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione e successivamente sottraggano quote di mercato alle esportazioni da altri paesi terzi verso l’Unione. Ciò causerebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. |
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(330) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo bielorusso ha sostenuto che poiché, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, «[s]e le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che […] il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile» e poiché le importazioni dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia sono state trascurabili nel 2019, le conclusioni relative all’esercizio di simulazione dovrebbero essere stralciate dal presente regolamento. |
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(331) |
La Commissione ha osservato che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base si ricollega alla valutazione degli effetti delle importazioni effettive sull’industria dell’Unione per determinare il pregiudizio nel quadro di un’inchiesta antidumping, mentre la simulazione effettuata dalla Commissione nei considerando da 327 a 329 si ricollega alla determinazione del rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure. Al fine di stimare i potenziali effetti di tali importazioni sull’industria dell’Unione, la simulazione consiste in uno scenario in cui si ipotizza che i paesi interessati esportino gli stessi quantitativi di prima dell’istituzione delle misure. Tali quantitativi non erano trascurabili (104). Pertanto, considerando che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non si applica alla simulazione effettuata e che i potenziali volumi delle importazioni da ciascun paese considerato nella simulazione non sono trascurabili, l’argomentazione è stata respinta. |
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(332) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. |
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(333) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che manca un nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e la situazione dell’industria dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non impone alla Commissione di effettuare un’analisi del nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nei riesami in previsione della scadenza. Le risultanze in base alle quali la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del pregiudizio sono sufficienti per giustificare il mantenimento delle misure. La Commissione ha concluso al considerando 332 che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, circostanza che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione; essa ha pertanto dimostrato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, compresa la Russia, in caso di abrogazione delle misure. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(334) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori. |
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(335) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(336) |
Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati di entrare nel mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame e la sua situazione è fragile, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. |
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(337) |
Nonostante il volume molto basso delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, la Commissione ha stabilito che esiste un forte rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni da tali paesi in caso di scadenza delle misure. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati causerebbe un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ciò peggiorerebbe la già molto fragile situazione economica dell’industria dell’Unione, mettendone a repentaglio la redditività. |
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(338) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati è nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori
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(339) |
La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Un unico distributore ha fornito soltanto tabelle compilate senza rispondere alla parte descrittiva del questionario. |
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(340) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale, l’analisi dell’interesse dell’Unione non ha evidenziato un effetto negativo delle misure sugli importatori indipendenti, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori. |
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(341) |
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa considerevole sugli importatori indipendenti, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure stesse sull’industria dell’Unione. |
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(342) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che il mantenimento delle misure avrebbe un impatto negativo sulle industrie a valle dell’UE. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che le industrie a valle dell’UE hanno avuto la possibilità di partecipare all’inchiesta e di presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni importatori indipendenti, operatori commerciali e utilizzatori. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
6.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(343) |
In base alle considerazioni esposte la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originari dei paesi interessati. |
7. MISURE ANTIDUMPING
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(344) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping da parte della Russia, alla reiterazione del dumping da parte della Bielorussia e della RPC, alla reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della RPC e della Russia debbano essere mantenute. |
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(345) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Russia e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
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(346) |
Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (105). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(347) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione dalla Commissione. |
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(348) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (106), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(349) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l’estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
|
Paese |
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
|
Repubblica popolare cinese |
Tutte le società |
90,6 % |
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|
Russia |
TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works) |
16,8 % |
A892 |
|
OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant) |
10,1 % |
A893 |
|
|
Tutte le altre società |
20,5 % |
A999 |
|
|
Bielorussia |
Tutte le società |
38,1 % |
|
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell’Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).
(4) GU C 166 del 15.5.2019, pag. 7.
(5) GU C 24 del 24.1.2020, pag. 17.
(6) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(7) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
(8) I tubi galvanizzati sono tubi neri che sono stati successivamente sottoposti a un processo di galvanizzazione in cui il tubo è rivestito di uno strato di zinco.
(9) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(10) https://www.doingbusiness.org/
(11) https://stats.oecd.org/
(12) Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Bielorussia – Russia. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(13) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(14) http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html
http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm
(15) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-changes-to-vat-regulations-zh-171205.pdf
(16) http://www.transcustoms.cn/index.asp
(17) https://www.globaltradealert.org/
(18) https://m.huaon.com/detail/407989.html
https://m.huaon.com/detail/617918.html
(19) Come stabilito ai considerando da 144 a 152.
(20) Di cui al considerando 82.
(21) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.
(22) Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.
(23) Relazione, capitolo 2, pag. 10.
(24) Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(25) Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.
(26) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(27) Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.
(28) Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.
(29) Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.
(30) Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
(31) Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.
(32) Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
(33) Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.
(34) Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(35) Consultabile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020); e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(36) Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(37) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(38) Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.
(39) Relazione, capitolo 2, pag. 26.
(40) Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.
(41) Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).
(42) Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione:
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(43) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(44) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(45) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.
(46) Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(47) Analisi dell’industria dei tubi saldati in acciaio in Cina nel 2018, Huajing Information Network, pubblicata il 5.3.2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html.
(48) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(49) Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(50) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(51) The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(52) Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(53) Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(54) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(55) Relazione, capitolo 14, pagg. 375-376.
(56) Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.
(57) Relazione, capitolo 9, pag. 216.
(58) Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.
(59) Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.
(60) Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.
(61) Relazione, capitolo 13, pag. 336.
(62) Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.
(63) Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.
(64) Relazione, capitolo 6, pag. 119.
(65) Relazione, capitolo 6, pag. 120.
(66) Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(67) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(68) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(69) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(70) Durante il PIR, in Turchia non erano disponibili dati sulle importazioni di un importante fattore produttivo, il sottoprodotto principale (rottami di acciaio non legato). Inoltre esistevano restrizioni all’esportazione per quanto riguarda l’acido solforico. In Thailandia erano disponibili dati sulle importazioni per tutte le materie prime e i sottoprodotti e non sono state individuate restrizioni all’esportazione/importazione per nessuno dei fattori produttivi.
(71) I dati forniti per le spese generali di produzione sono stati sottoposti a un controllo a distanza incrociato e sono stati raffrontati con i conti della società.
(72) https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf, pag. 48.
(73) https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html
(74) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A
(75) http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx (trimestre da 1 a 4, file Excel - cartella 1-19 Wk, tabella 15).
(76) http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 - è stata utilizzata la tariffa oraria industriale.
(77) http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, tabella 7.2.4.
(78) https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
(79) https://www.pacificpipe.co.th/EN/investor.html#financial_information
(80) https://asiametal.co.th/Investor/index.php?page=fin_data&lang=0
(81) Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina –Paesi Bassi, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(82) Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.
(83) http://www.transcustoms.cn/index.asp.
(84) I paesi sono elencati in base al volume delle importazioni dalla RPC.
(85) Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina –paese in questione. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(86) Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.
(87) Nel caso del Perù, i codici doganali del paese non consentono di distinguere tra prodotti neri e galvanizzati. Pertanto tutti i tubi oggetto del riesame sono stati trattati come un unico tipo di prodotto ai fini del calcolo.
(88) https://m.huaon.com/detail/407989.html; https://m.huaon.com/detail/617918.html
(89) Analisi dell’industria dei tubi saldati in acciaio in Cina nel 2018, Huajing Information Network, pubblicata il 5/3/2019 https://m.huaon.com/detail/407989.html.
(90) https://www.globaltradealert.org/
https://www.globaltradealert.org/data_extraction
https://www.globaltradealert.org/latest/state-acts
(91) Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Russia – Lettonia: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC#.
(92) Sulla base della quotazione delle consegne Mosca – San Pietroburgo fornita dalla Banca mondiale: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf, pag. 85.
(93) European Union – COST Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia, relazione del panel del 24 luglio 2020, WT/DS494/R.
(94) Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina.
(95) Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27 in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020.
(96) Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(97) Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(98) I prezzi delle importazioni si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(99) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9), considerando 128.
(100) Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.
(101) Gli indicatori macroeconomici si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(102) Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Dato il basso volume delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nel Regno Unito (circa il 3 % delle vendite medie UE di tali produttori durante il PIR), l’impatto delle transazioni relative al Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sarebbe minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero pertanto cambiate se si fossero utilizzati i dati relativi all’UE-27.
(103) La capacità inutilizzata nella RPC supera di oltre dieci volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, mentre l’unico produttore esportatore russo che ha collaborato dispone di una capacità produttiva nominale superiore al consumo totale dell’Unione. La capacità inutilizzata in Bielorussia rappresenta il 9 % del consumo dell’Unione.
(104) 184 887 tonnellate dalla RPC, 36 057 tonnellate dalla Russia e 29 615 tonnellate dalla Bielorussia
(105) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(106) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).