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Document 32021R0091

Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde

GU L 31 del 29.1.2021, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/91/oj

29.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 31/20


REGOLAMENTO (UE) 2021/91 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.

(5)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(6)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore nel 2019. Poiché non è possibile determinare gli intervalli FMSY per nessuno degli stock contemplati dal presente regolamento e rientranti nell’ambito di applicazione del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi del piano e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili nonché dell’approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca quando non sono disponibili informazioni scientifiche adeguate, tenendo altresì conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile (MSY), in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell’attività di pesca.

(7)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(8)

Per alcuni TAC sono disponibili, alla voce indicata come «Altri», contingenti condivisi per gli Stati membri che non dispongono di un contingente assegnato. Gli Stati membri che hanno utilizzato questo contingente condiviso possono ottenere successivamente un contingente proprio, ad esempio attraverso uno scambio. Quando dichiarano le catture alla Commissione rispetto allo stesso TAC, gli Stati membri dovrebbero operare una distinzione tra le catture da imputare al proprio contingente e le catture da imputare al contingente condiviso. Per consentire tale distinzione, è opportuno inserire un codice di dichiarazione specifico.

(9)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l’obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

(11)

Nel fissare le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco si dovrebbe tener conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal CIEM per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga all’obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

(12)

La fissazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (4), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d’altura adottati nel 2008 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(13)

L’occhialone (Pagellus bogaraveo) è catturato nelle zone di competenza del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Poiché i dati CIEM per tali zone adiacenti sono incompleti, l’ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9.

(14)

Poiché non è stato ancora raggiunto alcun accordo con il Regno Unito sui livelli dei TAC degli stock ittici transzonali e al fine di istituire un quadro normativo adeguato per le attività di pesca dell’Unione fino all’adozione di decisioni sulla gestione congiunta, è opportuno fissare possibilità di pesca provvisorie per i primi tre mesi del 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie dovrebbero essere fissate a livelli tali da non pregiudicare l’esito delle consultazioni con i paesi terzi interessati e non dovrebbero compromettere la possibilità di fissare TAC permanenti in linea con i pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero pertanto corrispondere al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive in conformità degli accordi internazionali, in particolare dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (5), che si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021, e dell’esito delle consultazioni, del quadro giuridico dell’Unione e dei pareri scientifici.

(15)

Il CIEM raccomanda di non effettuare catture di pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) fino al 2024. È opportuno continuare a vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell’Atlantico nord-orientale le navi dell’Unione non praticano attività di pesca diretta di tale specie dal 2010.

(16)

Il CIEM raccomanda di ridurre al minimo la mortalità per pesca degli squali di acque profonde. Gli squali di acque profonde sono specie longeve caratterizzate da bassi tassi di riproduzione, che si sono trovate in situazione di sovrasfruttamento. È opportuno pertanto che la pesca per tali specie sia stata vietata.

(17)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell’Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

b)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

e)

«zone Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

f)

«zone Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

g)

«squali di acque profonde»: le specie elencate nell’allegato, parte 1, punto 2, del presente regolamento.

Articolo 3

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato.

2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare - nei limiti dei TAC fissati nell’allegato del presente regolamento - nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno Unito in materia di pesca alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e nelle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 4

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nei limiti dei TAC fissati nell’allegato del presente regolamento e devono essere soggetti alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 5

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   Il TAC per il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2 è stabilito dal Portogallo. Tale stock è identificato nell’allegato.

2.   Il TAC stabilito dal Portogallo:

a)

è conforme ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consente:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY dal 2019 in poi;

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo di ogni anno il Portogallo comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

il TAC adottato;

b)

i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità del TAC adottato al paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9);

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato.

3.   L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

sono parte di un contingente a disposizione dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’Unione non è ancora esaurito.

Articolo 8

Applicazione dei TAC provvisori

1.   Nei casi in cui, in una tabella di cui all’allegato del presente regolamento, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022 conformemente all’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.

2.   I pescherecci dell’Unione possono pescare stock soggetti alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l’accesso alle proprie acque ai pescherecci dell’Unione.

Articolo 9

Divieti

Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di:

a)

pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tali zone;

b)

pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(5)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(6)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(7)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE 1

Tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi scientifici e definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento, si applica la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie.

Nome comune

Codice alfa-3

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Berici

ALF

Beryx spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere berglax

RHG

Macrourus berglax

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco.

Nome comune

Codice alfa-3

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d’uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)

Salvo diversa indicazione, le zone di pesca di cui alla presente parte sono le zone CIEM.

Nell’elenco riportato nella presente parte gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12

(BSF/56712-)

Germania

7

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Estonia

4

 

Irlanda

18

 

Spagna

35

 

Francia

494

 

Lettonia

23

 

Lituania

0

 

Polonia

0

 

Altri

2

 (1)

Unione

583

 

Regno Unito

35

 

TAC

618

 


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Spagna

7

 

7

 

Francia

18

 

18

 

Portogallo

2 241

 

2 241

 

Unione

2 266

 

2 266

 

TAC

2 266

 

2 266

 


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2021

2022

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 4 del presente regolamento.

Portogallo

Da fissare

 

Da fissare

 

Unione

da fissare

 (2)

da fissare

 (2)

TAC

da fissare

 (2)

da fissare

 (2)


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Irlanda

2

 (3)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Spagna

14

 (3)

Francia

4

 (3)

Portogallo

41

 (3)

Unione

61

 (3)

Regno Unito

2

 (3)

TAC

63

 (3)


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3

(RNG/03-)

Anno

2021

2022

TAC precauzionale

Danimarca

4,730

 (4)  (5)

4,730

 (4)  (5)

Germania

0,027

 (4)  (5)

0,027

 (4)  (5)

Svezia

0,243

 (4)  (5)

0,243

 (4)  (5)

Unione

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)

TAC

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(RNG/5B67-)

Germania

1

 (6)  (7)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Estonia

9

 (6)  (7)

Irlanda

42

 (6)  (7)

Spagna

10

 (6)  (7)

Francia

527

 (6)  (7)

Lituania

12

 (6)  (7)

Polonia

6

 (6)  (7)

Altri

1

 (6)  (7)  (8)

Unione

608

 (6)  (7)

Regno Unito

31

 (6)  (7)

TAC

639

 (6)  (7)


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Germania

4

 (9)  (10)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Irlanda

1

 (9)  (10)

Spagna

410

 (9)  (10)

Francia

19

 (9)  (10)

Lettonia

7

 (9)  (10)

Lituania

1

 (9)  (10)

Polonia

128

 (9)  (10)

Unione

570

 (9)  (10)

Regno Unito

2

 (9)  (10)

TAC

572

 (9)  (10)


Specie

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(SBR/678-)

Irlanda

1

 (11)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Spagna

21

 (11)

Francia

1

 (11)

Altri

1

 (11)  (12)

Unione

24

 (11)

Regno Unito

3

 (11)

TAC

27

 (11)


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 9

(SBR/09-)

Anno

2021

 

2022

 

TAC precauzionale

Spagna

93

 

93

 

Portogallo

25

 

25

 

Unione

118

 

118

 

TAC

119

 

119

 


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Spagna

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Portogallo

136

 

Unione

137

 

Regno Unito

1

 

TAC

138

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (BSF/56712_AMS).

(2)  Fissato allo stesso quantitativo del Portogallo.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere di roccia nella zona 3a.

(5)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l’1 % del contingente.

(6)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(7)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l’1 % del contingente.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

(9)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(10)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l’1 % del contingente.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(12)  Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (SBR/678_AMS).


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