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Document 32020D2183

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/2183 della Commissione del 21 dicembre 2020 concernente alcune misure di protezione relative alla segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi e nei nittereuti [notificata con il numero C(2020) 9531] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/9531

    GU L 433 del 22.12.2020, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2021; abrogato da 32021D0788 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2183/oj

    22.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 433/76


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2183 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2020

    concernente alcune misure di protezione relative alla segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi e nei nittereuti

    [notificata con il numero C(2020) 9531]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2020 sono state segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni ed è stato accertato che può verificarsi il contagio dall’uomo al visone e dal visone all’uomo. Alcuni Stati membri e paesi terzi hanno notificato casi di SARS-CoV-2 nei visoni. Inoltre uno Stato membro ha segnalato casi di COVID-19 in persone contagiate dalle varianti del virus SARS-CoV-2 associate ai visoni. Da studi condotti dai centri per il controllo e la prevenzione delle malattie nel dicembre 2020 risulta che anche i nittereuti (Nyctereutes procyonoides) sono sensibili al SARS-CoV-2.

    (2)

    Il 12 novembre 2020 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi sulla ricerca di nuove varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni.

    (3)

    Secondo le conclusioni della valutazione rapida dei rischi dell’ECDC, la determinazione del livello complessivo di rischio per la salute umana rappresentato dalle varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni può variare da basso per la popolazione generale a molto alto per i soggetti vulnerabili dal punto di vista medico e professionalmente esposti. Dalla valutazione rapida dei rischi è inoltre emerso che sono necessarie ulteriori indagini per valutare se le varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni possano avere ripercussioni in termini di rischio di reinfezione e riduzione dell’efficacia del vaccino e delle cure.

    (4)

    Secondo una dichiarazione sulla correlazione tra COVID-19 e visoni, rilasciata il 12 novembre 2020 dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il rischio che animali sensibili, come i visoni, diventino una riserva virale di SARS-CoV-2 desta preoccupazioni a livello mondiale, in quanto eventuali salti di specie verso l’uomo potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica.

    (5)

    I nittereuti sono considerati sensibili al SARS-CoV-2 e l’OIE ha invitato i paesi a monitorare gli animali sensibili al virus, tra cui appunto i visoni e i nittereuti, seguendo l’approccio «One Health».

    (6)

    Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi all’incidenza di zoonosi e agenti zoonotici.

    (7)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

    (8)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

    (9)

    Oltre a prevedere tali obblighi di notifica immediata, è necessario istituire un sistema di segnalazione efficiente e armonizzato che renda possibile lo scambio immediato di tutte le informazioni pertinenti, al fine di consentire una valutazione del rischio in linea con l’approccio «One Health» e di consigliare e individuare possibili opzioni di gestione dei rischi derivanti dalla circolazione di varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni tra gli animali della famiglia dei mustelidi (Mustelidae) e tra i nittereuti.

    (10)

    Data l’urgenza di valutare il rischio che l’incidenza di SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi rappresenta per la situazione epidemiologica dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni periodiche sull’incidenza dell’infezione in nittereuti e animali della famiglia dei mustelidi detenuti o selvatici. Per garantire una comunicazione adeguata dei rischi all’interno dell’Unione, la Commissione condivide con gli Stati membri una sintesi delle informazioni raccolte. È opportuno che la presente decisione stabilisca un modello di relazione che serva a strutturare i dati per focolaio e per specie sensibile al virus SARS-CoV-2. La decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima nell’ambito del quadro giuridico istituito dalle direttive 90/425/CEE e 89/662/CEE. I dati raccolti e trasmessi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla prima conferma di un’infezione da SARS-CoV-2 in nittereuti (Nyctereutes procyonoides), visoni e altri animali della famiglia dei mustelidi nel loro territorio.

    2.   Se dopo la prima conferma di cui al paragrafo 1 si verificano altri casi o focolai di nuove infezioni da SARS-CoV-2 negli animali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione di follow-up anche nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia della malattia e le relative implicazioni zoonotiche.

    3.   Nelle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, per ciascun caso o focolaio di infezione, occorre comunicare le informazioni elencate nell’allegato della presente decisione.

    4.   Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato elettronico che sarà stabilito dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Articolo 2

    1.   La Commissione informa gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1.

    2.   La Commissione pubblica sul proprio sito web, a titolo puramente informativo, una sintesi aggiornata delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    Informazioni da indicare nelle relazioni di cui all’articolo 1 riguardo ai casi di infezione da SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi («specie sensibili»)

    1.   

    Data della segnalazione.

    2.   

    Stato membro.

    3.   

    Tipo di relazione (prima conferma/aggiornamento settimanale).

    4.   

    Numero totale di focolai/casi nello Stato membro contenuti nella relazione.

    5.   

    Per ciascun focolaio/caso indicare:

    a)

    numero progressivo di ciascun focolaio/caso nello Stato membro;

    b)

    regione e ubicazione geografica approssimativa della struttura o altro luogo in cui sono tenuti o si trovano gli animali;

    c)

    data dei primi sospetti di malattia;

    d)

    data di conferma;

    e)

    metodo(i) diagnostico(i);

    f)

    data indicativa dell’introduzione del virus nella struttura o nel luogo in questione;

    g)

    probabile origine del virus;

    h)

    misure di controllo adottate [dettagli (1)];

    i)

    numero di animali a rischio nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile);

    j)

    numero di animali interessati a livello clinico o subclinico nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile) (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima);

    k)

    morbilità: numero di animali (per ogni specie sensibile) affetti a livello clinico, con segni simili a quelli della COVID-19, nella struttura o nel luogo in questione, in relazione al numero di animali sensibili, con una descrizione sintetica dei segni clinici (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima);

    l)

    mortalità: numero di animali (per ogni specie sensibile) morti nella struttura o nel luogo in questione (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima).

    6.   

    Dati relativi all’epidemiologia molecolare, mutazioni significative.

    7.   

    Dati pertinenti relativi ai casi registrati nell’uomo direttamente connessi a focolai/casi di origine animale di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nello Stato membro.

    8.   

    Altre informazioni pertinenti.


    (1)  Controllo dei movimenti all'interno del paese; sorveglianza all'interno della zona di contenimento o di protezione; tracciabilità; quarantena; smaltimento ufficiale delle carcasse, dei sottoprodotti e dei rifiuti; abbattimento totale; controllo delle riserve virali selvatiche; suddivisione in zone; disinfezione, vaccinazioni consentite (se esiste un vaccino); nessun trattamento degli animali interessati o altre misure pertinenti.


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