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Document 32020R2173

    Regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare i parametri di monitoraggio e chiarire alcuni aspetti relativi alla modifica della procedura regolamentare di prova (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7027

    GU L 433 del 22.12.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2173/oj

    22.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 433/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2173 DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2020

    che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare i parametri di monitoraggio e chiarire alcuni aspetti relativi alla modifica della procedura regolamentare di prova

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni di un costruttore per il periodo 2021-2024 a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/631, sono necessari i dati sulle emissioni di CO2 per i veicoli immatricolati nell’anno civile 2020. Per i costruttori che immettono veicoli sul mercato dell’Unione per la prima volta nel periodo 2021-2024, è necessario chiarire le modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi di deroga per tale periodo, tenendo conto del fatto che, nell’anno civile 2020, per questi costruttori i dati sulle emissioni di CO2 non saranno disponibili, o lo saranno solo parzialmente.

    (2)

    Analogamente, per i costruttori che nel corso dell’anno civile 2020 immettono sul mercato dell’Unione solo veicoli a zero emissioni di CO2 sono necessari dei chiarimenti sulle modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni nel periodo 2021-2024.

    (3)

    A decorrere dal 1o gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO2 devono basarsi sui dati relativi alle emissioni di CO2 determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale(WLTP) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151 della Commissione (2). È pertanto necessario modificare l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 al fine di adeguare i parametri da monitorare e comunicare e eliminare i riferimenti ai dati determinati sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). Tuttavia, ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021.

    (4)

    Si dovrebbe inoltre cogliere questa opportunità per armonizzare, per quanto possibile, i parametri di monitoraggio per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e allineare tutte le disposizioni relative alle modalità di registrazione e comunicazione dei parametri di monitoraggio da parte degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 1014/2010 (3) e al regolamento di esecuzione n. 293/2012 (4) della Commissione, unitamente ai formati di comunicazione di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631.

    (5)

    È opportuno monitorare e comunicare alcuni nuovi parametri in vista della preparazione di una procedura per il monitoraggio dei valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia, come previsto all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, e per la verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio di cui all’articolo 13 di tale regolamento. Ciò comprende, in particolare, i valori del consumo di carburante e, su richiesta della Commissione, i parametri utilizzati per il calcolo dei valori delle emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità dei veicoli, vale a dire i coefficienti di resistenza all’avanzamento, la zona anteriore e la classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici.

    (6)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

    (1)

    L’allegato I è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    i)

    al punto 3, sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter e 3 quater:

    «3 bis

    Per un costruttore per il quale il WLTPCO2 o l’NEDCCO2 è pari a zero, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è l’NEDC2020target di cui al punto 3.

    3 ter

    Per un costruttore che immette autovetture sul mercato dell’Unione per la prima volta in uno degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è la media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tutti i costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di autovetture nuove immatricolate per tali costruttori nell’Unione nel 2020.

    3 quater

    In deroga al punto 3 ter, se in uno degli anni civili dal 2021 al 2024 un costruttore immette per la prima volta autovetture sul mercato dell’Unione, ma si tratta di un costruttore nato dalla fusione di due o più costruttori di cui almeno era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 per il nuovo costruttore è uno dei seguenti:

    a)

    se due o più costruttori partecipanti alla fusione erano responsabili per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è pari alla media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tali costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di autovetture nuove immatricolate per tali costruttori nell’Unione nel 2020;

    b)

    se solo uno dei costruttori partecipanti alla fusione era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche nel 2021 è determinato conformemente al punto 3 per tale costruttore.»

    ii)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.

    Obiettivi in deroga a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, o dell’articolo 10, paragrafo 4

    a)

    Per il costruttore che beneficia, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, di una deroga all’obiettivo specifico per le emissioni basato sulla procedura NEDC nell’anno civile 2021, o, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, di una deroga ai suoi obiettivi specifici per le emissioni in uno qualsiasi degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP per tali anni è calcolato come segue:

    Image 1

    dove:

    WLTPCO2

    è il WLTPCO2 di cui al punto 3;

    NEDCCO2

    è il NEDCCO2 di cui al punto 3;

    NEDCderogationtarget

    è l’obiettivo in deroga concesso dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 o paragrafo 4, a seconda dei casi.

    b)

    In deroga alla lettera a), qualora a un costruttore sia concessa, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, una deroga agli obiettivi specifici per le emissioni in uno qualsiasi degli anni civili dal 2021 al 2024, ma questi non ha immatricolato autovetture nuove nell’Unione prima del 2021, l’obiettivo in deroga per uno qualsiasi di tali anni civili è calcolato secondo la formula di cui alla lettera a), cui si applicano le seguenti definizioni:

    WLTPCO2

    è il valore medio del WLTPCO2, definito al punto 3, di ciascun costruttore, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020;

    NEDCCO2

    è il valore medio dell’NEDCCO2, definito al punto 3, di ciascun costruttore, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020;

    NEDCderogationtarget

    è l’obiettivo in deroga calcolato conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 63/2011.»

    b)

    nella parte B dell’allegato I, dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter e 3 quater:

    «3 bis

    Per un costruttore per il quale il WLTPCO2 o l’NEDCCO2 è pari a zero, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è l’NEDC2020target di cui al punto 3.

    3 ter

    Per un costruttore che immette veicoli commerciali leggeri sul mercato dell’Unione per la prima volta in uno degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è la media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tutti i costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per tali costruttori nell’Unione nel 2020.

    3 quater

    In deroga al punto 3 ter, se in uno degli anni civili dal 2021 al 2024 un costruttore immette per la prima volta veicoli commerciali leggeri sul mercato dell’Unione, ma si tratta di un costruttore costituito dalla fusione di due o più costruttori di cui almeno uno era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 per il nuovo costruttore è uno dei seguenti:

    a)

    se due o più costruttori partecipanti alla fusione erano responsabili per veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è pari alla media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tali costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per tali costruttori nell’Unione nel 2020;

    b)

    se solo uno dei costruttori partecipanti alla fusione era responsabile per veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nel 2020, l’obiettivo di riferimento specifico per le emissioni nel 2021 è determinato conformemente al punto 3 per tale costruttore.»

    2)

    L’allegato II è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    i)

    il punto 1 è soppresso il 1o marzo 2021;

    ii)

    è inserito il seguente punto 1 bis:

    «1 bis.

    Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M1 nel loro territorio, ad eccezione dei dati di cui ai punti 22), 23) e 24), che sono forniti su richiesta della Commissione:

    1)

    costruttore;

    2)

    numero di omologazione e relativa estensione;

    3)

    tipo, variante e versione;

    4)

    marca e nome commerciale;

    5)

    identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo;

    6)

    numero di identificazione del veicolo;

    7)

    categoria di veicolo omologato;

    8)

    categoria di veicolo immatricolato;

    9)

    data della prima immatricolazione;

    10)

    emissioni specifiche di CO2;

    11)

    consumo di carburante;

    12)

    massa in ordine di marcia;

    13)

    massa di prova;

    14)

    tipo di carburante e modalità carburante;

    15)

    consumo di energia elettrica;

    16)

    autonomia elettrica;

    17)

    codice o codici di ecoinnovazione;

    18)

    risparmi di CO2 realizzati grazie alle ecoinnovazioni;

    19)

    impronta: interasse, carreggiata dell’asse sterzante e carreggiata dell’altro asse;

    20)

    cilindrata del motore;

    21)

    potenza massima netta;

    22)

    coefficienti della resistenza all’avanzamento: f0, f1 e f2;

    23)

    zona anteriore;

    24)

    classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici.

    Conformemente all’articolo 7, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati elencati nel presente punto nel formato specificato nella parte B, sezione 2. I dati di cui ai punti 9) e 11) sono registrati a partire dall’anno civile 2022 e messi a disposizione della Commissione per la prima volta il 28 febbraio 2023.»

    iii)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell’autovettura cui si riferiscono.»

    iv)

    dopo il punto 2, è inserito il seguente punto 2 bis:

    «2 bis

    Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto (LPG) o a benzina e a gas naturale compresso (GNC), i cui certificati di conformità riportano i valori delle emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri comunicano il valore dell’LPG e del CNG in funzione dei casi.

    Nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), gli Stati membri comunicano il valore delle emissioni specifiche di CO2 per la benzina.»

    b)

    La parte B è così modificata:

    i)

    La sezione 2 è soppressa il 1o marzo 2021;

    ii)

    è inserita la seguente sezione 2 bis:

    «Sezione 2 bis

    Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio – per ciascun veicolo

    Riferimento alla parte A, punto 1 e punto 1 bis

    Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato

    Fonti di dati

    Certificato di conformità (allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*1)) salvo indicazione contraria

    1)

    Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE (1)

    Nome attribuito dalla Commissione

    Nome del costruttore (2)

    0.5 o, nel caso di più nomi di un costruttore, il nome registrato alla voce 0.5.1

    2)

    Numero di omologazione e relativa estensione

    0.11

    3)

    Tipo

    0.2

    Variante

    Versione

    4)

    Marca e nome commerciale

    0.1 e 0.2.1

    5)

    Identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo

    0.2.3.1

    6)

    Numero di identificazione del veicolo

    0.10

    7)

    Categoria di veicolo omologato

    0.4

    8)

    Categoria di veicolo immatricolato

    Certificato di immatricolazione

    9)

    Data di prima immatricolazione:

    Certificato di immatricolazione

    10)

    Emissioni specifiche di CO2 (g/km)

    49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato

    11)

    Consumo di carburante (l/100 km o m3/100 km o kg/100 km)

    49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato

    12)

    Massa in ordine di marcia (kg)

    13

    13)

    Massa di prova (kg)

    47.1.1

    14)

    Tipo di carburante

    26

    Modalità carburante

    26.1

    15)

    Consumo di energia elettrica (Wh/km)

    PEV: 49.5.1

    OVC-HEV: 49.5.2

    16)

    Autonomia elettrica (km)

    PEV: 49.5.1

    OVC-HEV: 49.5.2

    17)

    Codice o codici di ecoinnovazione

    49.3.1

    18)

    Risparmi realizzati grazie alle ecoinnovazioni (g CO2/km)

    49.3.2.2

    19)

    Interasse (mm)

     

    Carreggiata dell’asse sterzante (asse 1) (mm)(3)

    30

    Carreggiata dell’altro asse (asse 2) (mm)(3)

    30

    20)

    Cilindrata (cm3)

    25

    21)

    Potenza netta massima (kW)

    27.1 e 27.3

    22)

    Coefficienti della resistenza all’avanzamento (4)

    f0, N

    47.1.3.0

    f1,N/(km/h)

    47.1.3.1

    f2, N/(km/h)

    47.1.3.2

    23)

    Zona anteriore (m2)(4)

    47.1.2

    24)

    Classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici(4)

    35

    Note:

    1)

    Elenco pubblicato dalla Commissione su CIRCABC.

    2)

    Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series - NSS) o di omologazione individuale (individual approval - IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE» è riportata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi.

    3)

    Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, si comunica la larghezza massima dell’asse.

    4)

    Su richiesta della Commissione.

    3)

    L’allegato III è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    i)

    il punto 1.1 è soppresso il 1o marzo 2021;

    ii)

    è inserito il seguente punto 1.1 bis:

    «1.1 bis

    Veicoli completi immatricolati come N1

    Gli Stati membri registrano, per ciascun anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel loro territorio come veicolo N1, ad eccezione dei dati di cui ai punti 23), 24) e 25), che sono forniti su richiesta della Commissione:

    (1)

    costruttore;

    (2)

    numero di omologazione e relativa estensione;

    (3)

    tipo, variante e versione;

    (4)

    marca e, se disponibile, denominazione commerciale;

    (5)

    identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo;

    (6)

    numero di identificazione del veicolo;

    (7)

    categoria di veicolo omologato;

    (8)

    categoria di veicolo immatricolato;

    (9)

    data della prima immatricolazione;

    (10)

    emissioni specifiche di CO2;

    (11)

    consumo di carburante;

    (12)

    massa in ordine di marcia;

    (13)

    massa di prova;

    (14)

    tipo di carburante e modalità carburante;

    (15)

    consumo di energia elettrica;

    (16)

    autonomia elettrica;

    (17)

    codice o codici di ecoinnovazione;

    (18)

    risparmi di CO2 realizzati grazie alle ecoinnovazioni;

    (19)

    impronta: interasse, carreggiata dell’asse sterzante e carreggiata dell’altro asse;

    (20)

    cilindrata del motore;

    (21)

    potenza massima netta;

    (22)

    massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

    (23)

    coefficienti della resistenza all’avanzamento: f0, f1 e f2;

    (24)

    zona anteriore;

    (25)

    classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici.

    Conformemente all’articolo 7, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati elencati nel presente punto nel formato specificato nella parte C, sezione 2. I dati di cui ai punti 9) e 11) sono registrati a partire dall’anno civile 2022 e messi a disposizione della Commissione per la prima volta il 28 febbraio 2023.»

    iii)

    al punto 1.2.1.2, è aggiunta la lettera q);

    iv)

    i punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2 sono soppressi a decorrere dal 1o marzo 2021;

    v)

    è aggiunto il seguente punto 1.2.1.2 bis:

    «1.2.1.2 bis

    Veicoli completati di categoria N1, omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.

    Per ogni veicolo nuovo completato immatricolato nel 2021 e negli anni civili successivi, gli Stati membri comunicano come minimo i dati dettagliati di cui ai punti 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) e 22) del punto 1.1 bis e per ciascun veicolo nuovo immatricolato nel 2022 e negli anni civili successivi i dati di cui ai punti 9), 23), 24) e 25) del punto 1.1 bis

    vi)

    al punto 1.2.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Per ogni veicolo nuovo completato di categoria N1, omologato a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e immatricolato nel 2020 e negli anni civili successivi, a partire dal 2021 il costruttore del veicolo di base considerato comunica alla Commissione, a partire dal 2021, i seguenti dati relativi al veicolo di base:»

    vii)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    I dati dettagliati di cui al punto 1 sono ricavati dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono. I dati dettagliati che non sono riportati nel certificato di conformità sono ricavati dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore del veicolo di base ai sensi del punto 1.2.3.»

    viii)

    dopo il punto 2, è inserito il seguente punto 2 bis:

    «2 bis

    Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto (LPG) o a benzina e a gas naturale compresso (GNC), i cui certificati di conformità riportano i valori delle emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri comunicano il valore dell’LPG e del CNG in funzione dei casi.

    Nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), gli Stati membri comunicano il valore delle emissioni specifiche di CO2 per la benzina.»

    b)

    La parte C è così modificata:

    i)

    La sezione 2 è soppressa il 1o marzo 2021;

    ii)

    è inserita la seguente sezione 2 bis:

    «Sezione 2 bis

    Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio – per ciascun veicolo

    Riferimento alla parte A, punto 1.1 e punto 1.1 bis

    Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato

    Fonti di dati

    Certificato di conformità (allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) salvo indicazione contraria

    1)

    Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE (1)

    Nome attribuito dalla Commissione

    Nome del costruttore (2)

    0.5 o, nel caso di più nomi di un costruttore, il nome registrato alla voce 0.5.1

    2)

    Numero di omologazione e relativa estensione

    0.11

    3)

    Tipo

    0.2

    Variante

    Versione

    4)

    Marca e nome commerciale

    0.1 e 0.2.1

    5)

    Identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo

    0.2.3.1

    6)

    Numero di identificazione del veicolo

    0.10

    7)

    Categoria di veicolo omologato

    0.4

    8)

    Categoria di veicolo immatricolato

    Certificato di immatricolazione

    9)

    Data di prima immatricolazione:

    Certificato di immatricolazione

    10)

    Emissioni specifiche di CO2 (g/km)

    49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato

    11)

    Consumo di carburante (l/100 km o m3/100 km o kg/100 km)

    49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato

    12)

    Massa in ordine di marcia (veicoli completi e completati) (kg)

    13

    13)

    Massa di prova (veicoli completi e completati) (kg)

    47.1.1

    14)

    Tipo di carburante

    26

    Modalità carburante

    26.1

    15)

    Consumo di energia elettrica (Wh/km)

    PEV: 49.5.1

    OVC-HEV: 49.5.2

    16)

    Autonomia elettrica (km)

    PEV: 49.5.1

    OVC-HEV: 49.5.2

    17)

    Codice o codici di ecoinnovazione

    49.3.1

    18)

    Risparmi realizzati grazie alle ecoinnovazioni (g CO2/km)

    49.3.2.2

    19)

    Interasse (mm)

    4

    Carreggiata dell’asse sterzante (asse 1) (3) (3)

    30

    Carreggiata dell’altro asse (asse 2) (3) (3)

    30

    20)

    Cilindrata (cm3)

    25

    21)

    Potenza netta massima (kW)

    27.1 e 27.3

    22)

    Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (veicolo completo e completato) (kg)

    16.1

    23)

    Coefficienti della resistenza all’avanzamento (4)

    f0, N

    47.1.3.0

    f1,N/(km/h)

    47.1.3.1

    f2, N/(km/h)

    47.1.3.2

    24)

    Zona anteriore (m2)(4)

    47.1.2

    25)

    Classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici(4)

    35

    Note:

    1)

    Elenco pubblicato dalla Commissione su CIRCABC.

    2)

    Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series - NSS) o di omologazione individuale (individual approval - IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE» è riportata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi.

    3)

    Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, si comunica la larghezza massima dell’asse.

    4)

    Su richiesta della Commissione.»


    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020)».


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