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Document 32020D2078
Council Decision (EU) 2020/2078 of 10 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Canada Joint Customs Cooperation Committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the Partners in Protection Programme of Canada and the Authorised Economic Operators Programme of the European Union
Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio Del 10 dicembre 2020 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all’adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea
Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio Del 10 dicembre 2020 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all’adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea
GU L 424 del 15.12.2020, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022
15.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 424/58 |
DECISIONE (UE) 2020/2078 DEL CONSIGLIO
Del 10 dicembre 2020
sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all’adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada («CMAA») è stato concluso dall’Unione con decisione 98/18/CE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1998. |
(2) |
L’articolo 2 del CMAA invita le autorità doganali a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile. |
(3) |
A norma dell’articolo 20 del CMAA, il comitato misto di cooperazione doganale («CMCD») deve prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale. |
(4) |
L’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («SCSA») è stato concluso dall’Unione con decisione 2014/941/UE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o novembre 2013. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 dell’SCSA, il CMCD ha facoltà di adottare decisioni in materia di riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale. |
(6) |
Il CMCD intende adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea in occasione della quinta riunione e in ogni caso prima della fine del 2022. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CMCD, poiché la decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea avrà effetti giuridici nell’Unione. |
(8) |
La posizione dell’Unione in sede di CMCD relativa al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del CMCD, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto di cooperazione doganale («CMCD») istituito dall’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada in occasione della quinta riunione del CMCD riguardo al riconoscimento reciproco del programma «Partners in Protection» del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea si basa sul progetto di decisione del CMCD (3).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione 98/18/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 37).
(2) Decisione 2014/941/UE del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 8).
(3) Cfr. documento ST 13014/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu.