EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1357

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1357 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica slovacca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

GU L 314 del 29.9.2020, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1357/oj

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1357 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica slovacca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Slovacchia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovacchia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovacchia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,5 % e al 59,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovacchia diminuirà del 9,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovacchia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovacca connessa al regime nazionale di riduzione dell’orario lavorativo e alle misure analoghe, illustrate al considerando 4.

(4)

Più nello specifico, la «legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l’impiego», citata nella richiesta della Slovacchia del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l’introduzione di una serie di misure volte a parare l’impatto dell’epidemia di COVID-19, incluso un regime per sostenere i datori di lavoro che hanno temporaneamente messo i dipendenti in cassa integrazione tra marzo 2020 e dicembre 2021. Tali datori di lavoro possono chiedere un rimborso dei costi salariali fino all’80 % dello stipendio lordo abituale del dipendente messo in cassa integrazione, fino a un massimo di 880 EUR al mese, a condizione che il dipendente rimanga assunto. Sono state inoltre introdotte alcune misure integrative: a) un contributo forfettario per dipendente da marzo alla fine di settembre 2020, vincolato a un calo del fatturato almeno del 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); b) un contributo forfettario fino alla fine di settembre 2020 pagabile ai lavoratori autonomi che hanno un’assicurazione sociale obbligatoria, vincolato a un calo del fatturato di almeno il 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); c) un rimborso pari all’80 % dello stipendio lordo del dipendente (fino a un massimo di 1 100 EUR) fino alla fine di settembre 2020 per le imprese chiuse per decreto; d) un’indennità forfettaria di 210 EUR al mese fino alla fine di settembre 2020 per i lavoratori che lavorano a contratto, le società unipersonali e i lavoratori autonomi. Tale indennità forfettaria può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(5)

La Slovacchia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovacchia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 077 457 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovacchia. La Slovacchia intende finanziare 390 262 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 56 311 400 EUR mediante finanziamenti propri.

(6)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovacchia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(7)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovacchia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(8)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(9)

È opportuno che la Slovacchia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(10)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovacchia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Slovacchia un prestito dell’importo massimo di 630 883 600 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Slovacchia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Slovacchia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Slovacchia può finanziare il regime nazionale di riduzione dell’orario lavorativo e le misure integrative previsti dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera e), della «legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l’impiego».

Articolo 4

La Slovacchia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


Top