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Document 32020D1347

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1347 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede al Regno di Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1347/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/24


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1347 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede al Regno di Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 3 agosto 2020 la Spagna ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Spagna per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Spagna un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,1 % e al 115,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Spagna diminuirà del 10,9 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Spagna. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica spagnola connessa al regime di riduzione dell’orario lavorativo e a regimi analoghi specificamente rivolti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori del settore del turismo, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica, come illustrato nei considerando da (4) a (9).

    (4)

    Più specificamente, il «regio decreto legge 8/2020», il «regio decreto legge 11/2020» e il «regio decreto legge 24/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto una compensazione salariale fino a un massimo del 70 % dello stipendio base dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione nell’ambito del regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). La compensazione è limitata a un massimo di 1 098,09 EUR al mese, che può essere aumentato a 1 254,96 EUR al mese o a 1 411,83 EUR al mese, a seconda del numero di figli a carico del beneficiario.

    (5)

    Le autorità hanno inoltre introdotto un’esenzione totale o parziale dai contributi di previdenza sociale, a seconda delle dimensioni dei datori di lavoro e del mese dell’anno, per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’ERTE. L’esenzione consiste nel mancato gettito per il governo che, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

    (6)

    Per i lavoratori autonomi, le autorità hanno introdotto una prestazione per la «cessazione dell’attività» (vale a dire la sospensione, totale o parziale, dell’attività autonoma) e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale. La misura prevede pagamenti mensili per il periodo di chiusura forzata delle imprese o per le imprese che, sebbene aperte, abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 75 %.

    (7)

    Sulla base del «regio decreto legge 15/2020» e in applicazione del «regio decreto legge 8/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, sono state inoltre introdotte misure di sostegno specifiche, consistenti in benefici ed esenzioni dai contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’ERTE, per i «lavoratori stagionali a tempo indeterminato» che non hanno potuto riprendere la loro attività nelle date previste a causa dell’epidemia di COVID-19.

    (8)

    Il «regio decreto legge 8/2019», il «regio decreto legge 12/2019», il «regio decreto legge 7/2020» e il «regio decreto legge 25/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto per i datori di lavoro un’esenzione dal pagamento dei contributi di previdenza sociale (pari al 50 %) a sostegno del «mantenimento dell’occupazione nel settore del turismo» durante lo stato di emergenza e oltre, garantendo nel contempo un livello minimo di protezione sociale per diverse categorie di lavoratori. In base alla media delle spese mensili totali e al numero di persone per le quali le imprese hanno ricevuto sovvenzioni, la spesa media mensile per persona è di circa 192 EUR.

    (9)

    Infine, sulla base del «regio decreto legge 6/2020» e del «regio decreto legge 13/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, la Spagna ha prorogato le prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19 (in isolamento preventivo o infettati). La misura è analoga al regime per gli infortuni sul lavoro (vale a dire che le prestazioni sono più generose e sono versate dall’ente di previdenza sociale dal primo giorno di congedo), con prestazioni limitate al 75 % dello stipendio base.

    (10)

    La Spagna soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Spagna ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 23 803 573 600 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. L’incremento dell’importo direttamente connesso al regime di riduzione dell’orario lavorativo «ERTE» e alle misure analoghe specificamente rivolte ai lavoratori autonomi e a quelli del settore del turismo rappresenta un aumento repentino e severo a causa dell’incremento, quasi immediato e senza precedenti, del numero dei beneficiari di tali regimi e dell’entità delle prestazioni a essi correlate in Spagna. La Spagna intende finanziare 1 660 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

    (11)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Spagna e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, cui si fa riferimento nella richiesta del 3 agosto 2020.

    (12)

    È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Spagna a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (13)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (14)

    È opportuno che la Spagna informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (15)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Spagna e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Spagna soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione della Spagna un prestito dell’importo massimo di 21 324 820 449 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Spagna al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   La Spagna paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    La Spagna può finanziare le seguenti misure:

    a)

    il regime di riduzione dell’orario lavorativo «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) per i lavoratori, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), nel «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio», e nel «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (articoli da 1 a 7);

    b)

    le misure straordinarie relative ai contributi di previdenza sociale per i lavoratori soggetti all’«ERTE», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), dal «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio» (articoli da 1 a 4) e dal «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (capo I, articolo 4, e disposizione addizionale 1);

    c)

    la prestazione dovuta alla «cessazione dell’attività» e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 17), come modificato dal «regio decreto legge 11/2020 del 31 marzo» (disposizione finale 1.8) e dal «regio decreto legge 24/2020 del 26 giugno» (articoli 8, 9 e 10);

    d)

    il regime di sostegno ai «lavoratori stagionali a tempo indeterminato», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 15/2020, del 21 aprile» (disposizione finale 8) e in applicazione del «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 24) a detti lavoratori;

    e)

    l’esenzione parziale dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi di previdenza sociale a sostegno del «mantenimento dell’occupazione nel settore del turismo», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2019, dell’8 marzo», nel «regio decreto legge 12/2019, dell’11 ottobre», nel «regio decreto legge 7/2020, del 12 marzo» (articolo 13), e nel «regio decreto legge 25/2020» (disposizione finale 4);

    f)

    prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19, secondo quanto previsto nel «Regio decreto legge 6/2020, del 10 marzo» (articolo 5), nel «Regio decreto legge 13/2020, del 7 aprile» (disposizione finale 1) e nel «Regio decreto legge 27/2020 del 4 agosto» (disposizione finale 10).

    Articolo 4

    La Spagna informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)   GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


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