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Document 32020D1344

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1344/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/13


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1344 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7 % e al 115,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL di Cipro diminuirà del 7,7 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica cipriota connessa al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate ad imprese soggette all’obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica riguardanti il regime di prestazioni di malattia, come illustrato nei considerando da (4) a (12).

    (4)

    La legge 27(I)/2020, citata nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi, che delineano le misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base della legge 27(I)/2020 le autorità hanno introdotto un regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l’occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.

    (5)

    Inoltre, le autorità hanno introdotto un regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività, il quale prevede compensazioni salariali fino al 90 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

    (6)

    Il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25 % a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

    (7)

    Il «regime speciale per i lavoratori autonomi» prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri.

    (8)

    Il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione.

    (9)

    Il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 55 %; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.

    (10)

    Il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55 % del loro fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.

    (11)

    Inoltre «il bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», citato nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, introduce sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

    (12)

    Infine, il «regime di prestazioni di malattia» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19.

    (13)

    Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 479 070 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché queste nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro.

    (14)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

    (15)

    È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (16)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (17)

    È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (18)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Cipro soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 479 070 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Cipro al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   Cipro paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    Cipro può finanziare le seguenti misure:

    a)

    il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»;

    b)

    i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020 e 151/187/212/213/238/243/273/2020»;

    c)

    il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020»;

    d)

    il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 269/317/2020»;

    e)

    il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 270/318/2020»;

    f)

    il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 272/320/2020»;

    g)

    il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel «bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

    h)

    il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020».

    Articolo 4

    Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


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