Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0904

Decisione (PESC) 2020/904 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia

ST/8539/2020/INIT

GU L 207 del 30.6.2020, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/904/oj

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/34


DECISIONE (PESC) 2020/904 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 (1) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)

L'accordo di finanziamento con il segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che è l'entità incaricata dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/1424, è stato firmato il 7 settembre 2017 e giunge a scadenza il 6 settembre 2020.

(3)

Il 27 aprile 2020 il Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE ha chiesto una proroga a costo zero di sei mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1424 fino al 6 marzo 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1424 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 6 marzo 2021.

(5)

La decisione (PESC) 2017/1424 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1424 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 6 marzo 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).


Top