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Document 32020D0904
Council Decision (CFSP) 2020/904 of 29 June 2020 amending Decision (CFSP) 2017/1424 as regards the expiry date for support of OSCE activities relating to the reduction of small arms, light weapons and conventional ammunition in the Republic of North Macedonia and in Georgia
Decisione (PESC) 2020/904 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia
Decisione (PESC) 2020/904 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia
ST/8539/2020/INIT
GU L 207 del 30.6.2020, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2021
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30.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/34 |
DECISIONE (PESC) 2020/904 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2020
che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 (1) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. |
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(2) |
L'accordo di finanziamento con il segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che è l'entità incaricata dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/1424, è stato firmato il 7 settembre 2017 e giunge a scadenza il 6 settembre 2020. |
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(3) |
Il 27 aprile 2020 il Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE ha chiesto una proroga a costo zero di sei mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1424 fino al 6 marzo 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale. |
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(4) |
Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1424 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 6 marzo 2021. |
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(5) |
La decisione (PESC) 2017/1424 dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2017/1424 è così modificata:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia»; |
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 6 marzo 2021.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).