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Document 32019D2151

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione

C/2019/8803

GU L 325 del 16.12.2019, p. 168–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2024; abrogato da 32023D2879

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/168


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2151 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2019

che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 281,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. L’articolo 280 di detto regolamento prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»).

(2)

La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), aggiornandolo per la prima volta nel 2016 con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3). Il programma di lavoro 2016 deve essere aggiornato onde tener conto della nuova pianificazione per i sistemi elettronici, basata sulle risorse e sulle priorità. È altresì necessario tener conto della modifica all’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 apportata con il regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013. Al fine di garantire una pianificazione stabile e affidabile dell’utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, è opportuno che i futuri aggiornamenti del programma di lavoro siano apportati unicamente nel caso in cui vi siano nuovi sviluppi. È pertanto opportuno sopprimere la disposizione che contempla un aggiornamento annuale del programma di lavoro.

(3)

È altresì necessario precisare ulteriormente alcuni elementi degli obblighi di comunicazione imposti agli Stati membri e alla Commissione con il nuovo articolo 278 bis del suddetto regolamento, al fine di monitorare i progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. A norma del paragrafo 4 di detto articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all’anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. È opportuno che la tabella contenga le date di completamento di talune tappe e, in caso di ritardi o rischi di ritardi, le azioni di attenuazione di cui all’articolo 278 bis, paragrafo 3. È altresì necessario precisare le date entro le quali gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni. Questo consentirà alla Commissione di redigere e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, alla fine di ogni anno, la relazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici. È altresì opportuno che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione in merito a modifiche sostanziali della loro pianificazione informatica. Tuttavia, tenuto conto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 278 bis, paragrafo 4, non è più necessario imporre agli Stati membri di trasmettere le informazioni sei mesi prima dell’utilizzazione di un nuovo sistema elettronico.

(4)

È opportuno che il programma di lavoro elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. È opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). Tutti i sistemi elettronici sono necessari affinché il regolamento (UE) n. 952/2013 sia pienamente efficace. È opportuno che l’elenco sia basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali correlati alla tecnologia dell’informazione, denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C) (5), elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa. È opportuno che i sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro siano gestiti, elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel MASP-C.

(5)

Poiché il periodo transitorio per la piena applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero concludersi entro le date di cui all’articolo 278 precisate nel presente regolamento, il programma di lavoro precisa le date effettive dell’utilizzazione di ciascuno dei sistemi elettronici e stabilisce quindi il termine dell’applicazione delle misure transitorie specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7).

(6)

Laddove il programma di lavoro consente agli Stati membri di scegliere fra l’utilizzazione di un sistema elettronico transeuropeo o nazionale entro un dato periodo (ossia la finestra di utilizzazione), è opportuno che l’allegato chiarisca che la «data iniziale prevista per l’utilizzazione» è la prima data alla quale gli Stati membri possono iniziare a utilizzare il nuovo sistema elettronico e che la «data finale di utilizzazione» è l’ultima data entro la quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici devono iniziare a utilizzare il sistema elettronico nuovo o aggiornato. È inoltre opportuno che la data finale di utilizzazione coincida con la fine del periodo delle misure transitorie connesse a tale sistema elettronico. È quindi opportuno che tali date siano fissate in base alle scadenze di cui all’articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali finestre di utilizzazione sono necessarie per l’attuazione dei sistemi a livello dell’Unione, tenendo conto delle esigenze di ciascuno di essi. È opportuno applicare norme diverse per quanto riguarda le finestre di utilizzazione relative al progetto doganale in materia di sicurezza preliminare delle merci (ICS2). In tal caso è opportuno che tutti gli Stati membri siano pronti a utilizzare ciascuna versione del progetto alla relativa data iniziale, mentre è opportuno che gli operatori economici, con l’accordo degli Stati membri, abbiano la possibilità di collegarsi entro la finestra di utilizzazione.

(7)

È opportuno che le finestre di utilizzazione per la migrazione dei sistemi elettronici nazionali siano adeguate al progetto nazionale e ai piani di migrazione degli Stati membri e tengano conto delle situazioni e degli ambienti informatici nazionali specifici. È opportuno che le date finali di utilizzazione dei sistemi elettronici nazionali pongano fine ai periodi delle misure transitorie connesse a tali sistemi elettronici. È quindi opportuno che tali date siano fissate in base alle scadenze di cui all’articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

(8)

È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. La comunicazione in merito alle modifiche necessarie va fornita fra 12 e 24 mesi prima dell’utilizzazione di un dato sistema, se necessario a causa della portata e della natura di tale sistema. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

(9)

Le date di utilizzazione di alcuni progetti vanno modificate per garantire la sincronia fra il programma di lavoro e il MASP-C e tener conto delle nuove scadenze fissate dall’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce codice doganale dell’Unione (in appresso «il programma di lavoro»), delineato nell’allegato.

Articolo 2

Attuazione

1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro.

2.   Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.

3.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l’elaborazione e l’attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane.

4.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all’ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all’architettura dei sistemi elettronici all’atto di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

Il programma di lavoro è aggiornato periodicamente per garantirne l’allineamento e l’adeguamento agli sviluppi nell’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e per tener conto dei progressi effettivi nell’elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici. Questo si applica in particolar modo alla disponibilità delle specifiche convenute di comune accordo e all’avvio operativo pratico dei sistemi elettronici.

Articolo 4

Comunicazione e relazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull’attuazione di ciascuno dei sistemi.

2.   Entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto nazionale e i piani di migrazione nonché la tabella sui progressi compiuti nell’elaborazione e nell’utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all’articolo 278 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. I piani e la tabella includono le pertinenti informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale che la Commissione presenta a norma dell’articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento importante del rispettivo progetto nazionale e dei piani di migrazione.

4.   Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche connesse alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

1.   La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata e alla decisione di esecuzione 2014/255/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell’Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 11 del 25.4.2019, pag. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en

(6)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione

I.   INTRODUZIONE

1.

Il programma di lavoro costituisce uno strumento a sostegno dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che riguardano lo sviluppo e l’utilizzazione dei relativi sistemi elettronici.

2.

Il programma di lavoro specifica anche i periodi durante i quali le misure transitorie si applicano fino all’utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1), dal regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (2).

3.

Per «tappa fondamentale» delle specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell’ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti.

4.

Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:

a)

la data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come la prima data utile alla quale è operativo il sistema elettronico;

b)

la data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come:

l’ultima data utile entro la quale i sistemi devono essere operativi in tutti gli Stati membri e utilizzati da tutti gli operatori economici nonché

la data finale della validità delle misure transitorie.

Ai fini della lettera b), la data sarà identica alla data iniziale se non è prevista alcuna finestra per la migrazione o l’utilizzazione.

5.

Per i sistemi esclusivamente nazionali o i componenti nazionali specifici di un più ampio progetto unionale, gli Stati membri hanno la facoltà di determinare le date di utilizzazione nonché le date iniziali e finali di una finestra di utilizzazione nella pianificazione del progetto nazionale, subordinatamente alle scadenze generali di cui all’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali specifici:

a)

sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU — Componente 2 (aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione) (parte II, punto 10);

b)

regimi speciali nell’ambito del CDU (RS IMP/RS EXP) (parte II, punto 12);

c)

notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU (parte II, punto 13);

d)

aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell’ambito del CDU (parte II, punto 14);

e)

gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU — Componente 2 (parte II, punto 16).

6.

Per i sistemi transeuropei aventi una finestra di utilizzazione ma privi di una data unica di attuazione, gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, possono avviare l’utilizzazione a una data idonea entro tale finestra e possono prevedere un periodo entro il quale gli operatori economici possono migrare. Le date iniziali e finali sono comunicate alla Commissione. Gli aspetti relativi all’ambito comune devono essere accuratamente esaminati dalla Commissione e dagli Stati membri.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:

a)

aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU (parte II, punto 9);

b)

AES nell’ambito del CDU — Componente 1 (parte II, punto 10).

c)

Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU (parte II, punto 15);

Anche il sistema transeuropeo di controllo delle importazioni ICS2 nell’ambito del CDU (parte II, punto 17) richiede un’attuazione e una transizione graduali. Tuttavia, in questo caso l’approccio è diverso, poiché tutti gli Stati membri dovrebbero contemporaneamente essere pronti per ciascuna versione all’inizio di ogni finestra di utilizzazione. Inoltre, se ritenuto opportuno, gli Stati membri possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino alla fine della finestra di utilizzazione prevista per ciascuna versione. In coordinamento con la Commissione, gli Stati membri devono pubblicare sul loro sito web le scadenze e le istruzioni destinate agli operatori economici.

7.

Nell’attuazione del programma di lavoro la Commissione e gli Stati membri dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel MASP-C.

I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall’elaborazione allo sviluppo, passando per la costruzione, la verifica, la migrazione e l’attivazione finale. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall’architettura del sistema e dai relativi componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del MASP-C. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che le riesamineranno con l’obiettivo di finalizzarle 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l’utilizzazione del sistema elettronico.

È altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Le eventuali modifiche vanno comunicate agli operatori economici fra 12 e 24 mesi prima dell’utilizzazione di un dato sistema, se necessario a causa dell’ambito di applicazione e della natura della modifica, per consentire agli operatori economici di pianificare e adeguare i rispettivi sistemi e interfacce. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l’architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno effettuate conformemente alle tappe fondamentali e alle date riportate nel programma di lavoro. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno inoltre con operatori economici e altre parti interessate.

Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

II.   Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici

A.   Elenco completo

«Progetti nell’ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»

Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l’utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l’applicazione del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Date iniziali per l’utilizzazione dei sistemi elettronici

 

 

 

Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico  (3)

Data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici  (4)=Data finale del periodo transitorio

1.   Sistema degli esportatori registrati (REX) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano merci nell’Unione. Il sistema è transeuropeo e comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti sono stati inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1° trimestre 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Informazione tariffaria vincolante (ITV) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a realizzare un aggiornamento del sistema transeuropeo esistente EBTI-3 per garantire quanto segue:

a)

l’allineamento del sistema EBTI-3 ai requisiti del CDU;

b)

l’estensione dei dati della dichiarazione richiesti nell’ambito della sorveglianza;

c)

il controllo dell’utilizzo obbligatorio delle ITV;

d)

il controllo e la gestione dell’uso esteso delle ITV.

Il progetto è attuato in due fasi.

La prima fase (fase 1) dispone la funzionalità atta a ricevere progressivamente l’insieme di dati della dichiarazione richiesto dal CDU dal 1o marzo 2017 fino all’utilizzazione dei progetti elencati ai punti 10 (entro il 1o dicembre 2023) e 14 (entro il 31 dicembre 2022). La fase 2 soddisfa l’obbligo di controllo dell’uso delle ITV mediante il nuovo insieme di dati richiesto per la dichiarazione e l’allineamento alle procedure di decisione doganali.

Nella seconda fase il progetto introduce il formulario elettronico per le domande e le decisioni ITV e fornisce agli operatori economici un’interfaccia armonizzata per presentare la domanda ITV e ricevere la relativa decisione per via elettronica.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2016

(fase 1)

1.3.2017

(fase 1 — parte 1)

1.3.2017

(fase 1 — parte 1)

2.10.2017

(fase 1 — parte 2)

2.10.2017

(fase 1 — parte 2)

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2018

(fase 2)

1.10.2019

(fase 2)

1.10.2019

(fase 2)

3.   Decisioni doganali nell’ambito del CDU

Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all’adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l’Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interessa i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale e l’integrazione con i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema transeuropeo agevola la consultazione durante il processo di adozione e la gestione del processo di autorizzazione.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4° trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Accesso diretto degli operatori ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

L’obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori diretto e armonizzato sotto forma di un servizio di interfacce utilizzatore/sistema, da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici nell’ambito del CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l’assistenza per la gestione dell’identità, dell’accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie.

La prima utilizzazione è avvenuta congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell’ambito del CDU.

Tale soluzione tecnica di autenticazione e gestione degli utenti sarà successivamente resa disponibile per altri progetti nell’ambito del CDU, come l’informazione tariffaria vincolante (ITV), l’aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), la prova della posizione unionale delle merci (PoUS) e i bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali. Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4° trimestre 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU.

Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali.

Nella seconda fase il progetto introduce il formulario elettronico per le domande e le decisioni AEO e fornirà agli operatori economici un’interfaccia armonizzata per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica. Il sistema aggiornato è utilizzato in due versioni: la parte 1 per la presentazione della domanda AEO e per il processo decisionale e la parte 2 per gli altri processi successivi.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1° trimestre 2016

5.3.2018

(fase 1)

5.3.2018

(fase 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4° trimestre 2018

1.10.2019

(fase 2 — parte 1, processi iniziali)

16.12.2019

(fase 2 — parte 2, altri processi)

1.10.2019

(fase 2 — parte 1)

16.12.2019

(fase 2 — parte 2)

6.   Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell’ambito del CDU (EORI 2)

Questo progetto mira a realizzare un aggiornamento minore dell’attuale sistema transeuropeo EORI, che consente la registrazione e l’identificazione degli operatori economici dell’Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell’Unione..

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2016

5.3.2018

5.3.2018

7.   Surveillance 3 nell’ambito del CDU

Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantirne la conformità ai requisiti del CDU, quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l’analisi dell’insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri.

Esso comprende quindi ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni che saranno a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

La piena attuazione di questo progetto dipende dai progetti elencati ai punti 10 (entro il 1o dicembre 2023) e 14 (entro il 31 dicembre 2022). La data di utilizzazione di questo sistema va definita dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3° trimestre 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Prova della posizione unionale delle merci (PoUS) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a creare un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e recuperare le prove della posizione unionale delle merci T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato).

Poiché l’attuazione del manifesto doganale delle merci va collegata all’interfaccia unica marittima europea, tale parte del progetto sarà trattata in una fase distinta.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1° trimestre 2022

1.3.2024

(fase 1)

2.6.2025

(fase 2)

1.3.2024

(fase 1)

2.6.2025

(fase 2)

9.   Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU

L’obiettivo di questo progetto è allineare il sistema transeuropeo NCTS esistente al nuovo CDU.

Componente 1 –«NCTS Fase 5»: l’obiettivo di questa fase è l’allineamento del sistema NCTS ai nuovi requisiti del CDU, fatta eccezione per i dati relativi alla sicurezza delle dichiarazioni doganali di transito delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

Essa riguarda la registrazione di eventi nel corso del trasporto e l’allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti relativi ai dati del CDU nonché l’aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.

Componente 2 –«NCTS Fase 6»: l’obiettivo di questa fase è l’attuazione dei nuovi specifici requisiti di sicurezza dei dati delle dichiarazioni doganali di transito delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione derivanti dal progetto 17 (CDU ICS2). L’ambito di applicazione e la soluzione di attuazione saranno concordati durante la fase di avvio del progetto.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 226-236 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4° trimestre 2019

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2022

1.3.2021

3.6.2024

1.12.2023

2.6.2025

10.   Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU

Questo progetto mira ad attuare i requisiti nell’ambito del CDU relativi all’esportazione e all’uscita.

Componente 1 –«AES transeuropeo» L’obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l’attuale sistema transeuropeo di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, includendo procedure semplificate e lo sdoganamento centralizzato per l’esportazione. Si intende anche coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). In quanto tale, il sistema AES consentirà la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita. L’AES copre parti da sviluppare a livello centrale e nazionale, compresi i componenti nazionali in cui la dichiarazione di esportazione è presentata e trattata e che consentono il successivo scambio di informazioni con l’ufficio doganale di uscita attraverso i componenti comuni del sistema AES.

Componente 2 –«Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione» In un processo esterno all’ambito di applicazione del sistema AES ma strettamente collegato, i distinti sistemi nazionali devono essere aggiornati con riguardo a elementi nazionali specifici connessi alle formalità di esportazione e/o di uscita. Nella misura in cui non incidono sull’ambito comune del sistema AES, tali elementi possono rientrare in questo componente.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e 263 — 276 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4° trimestre 2019

(componente 1)

1.3.2021

(componente 1)

1.12.2023

(componente 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

(componente 2)

1.3.2021

(componente 2)

1.12.2023

(componente 2)

11.   Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU

L’obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell’ambito dei regimi speciali.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215 e articoli 255-262 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2018

1.6.2020

1.6.2020

12.   Regimi speciali nell’ambito del CDU

Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l’Unione offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l’utilizzo finale, l’ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo.

Questo progetto sarà attuato in due parti.

Componente 1 –«RS EXP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali di esportazione.

Componente 2 –«RS IMP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali d’importazione.

L’attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14.

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2)

1.3.2021

(componente 1)

1.12.2023

(componente 1)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022

(componente 2)

13.   Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU

L’obiettivo di questo progetto è definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la presentazione delle merci (notifica di presentazione) e la dichiarazione per la custodia temporanea quali descritti nel CDU e l’armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e le dogane.

Il progetto riguarda l’automatizzazione dei processi a livello nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 133-152 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri e per la notifica di arrivo in linea con la pianificazione del sistema ICS2.

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022

14.   Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell’ambito del CDU

Il progetto mira ad attuare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all’ambito dell’importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «immissione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi, quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articoli 53, 56, 77-80, 83-87, 101-105, 108, 109, 158-187, 194 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 31.12.2022

15.   Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU

Questo progetto mira a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, che consente agli operatori economici di centralizzare le loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale.

Il progetto sarà attuato in due fasi.

Fase 1: tale fase verterà sulla combinazione dello sdoganamento centralizzato con le dichiarazioni doganali normali e con le dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata). Inoltre coprirà il vincolo delle merci a uno dei seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale. Infine, per quanto riguarda il tipo di merci, questa fase coprirà tutti i tipi di merci, fatta eccezione per le merci sottoposte ad accisa e le merci soggette a misure della politica agricola comune.

Fase 2: questa fase coprirà tutto quanto non è contemplato dalla fase 1, ossia la combinazione dello sdoganamento centralizzato con le dichiarazioni doganali mediante l’iscrizione nelle scritture del dichiarante e le rispettive dichiarazioni complementari, le dichiarazioni complementari che regolarizzano una dichiarazione doganale semplificata, il vincolo al regime di ammissione temporanea e le merci sottoposte ad accisa nonché le merci soggette a misure della politica agricola comune.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 179 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3° trimestre 2020

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2° trimestre 2022

1.3.2022

2.10.2023

1.12.2023

2.6.2025

16.   Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU

Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.

Componente 1 –«GUM»: il sistema transeuropeo riguarderà la gestione delle garanzie globali che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro e il controllo dell’importo di riferimento per ogni dichiarazione doganale, dichiarazione complementare o adeguata informazione sulle indicazioni necessarie per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante delle obbligazioni doganali esistenti per tutti i regimi doganali conformemente al CDU, escluso il transito che è gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato.

Componente 2 –«Gestione nazionale delle garanzie»: è inoltre necessario aggiornare i sistemi elettronici esistenti a livello nazionale per gestire le garanzie valide in un solo Stato membro.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 89-100 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3° trimestre 2022

(componente 1)

2.10.2023

(componente 1)

2.6.2025

(componente 1)

Data prevista per le specifiche tecniche

= definita dagli Stati membri

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale

(componente 2)

Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale con una finestra di utilizzazione fino al 2.6.2025

(componente 2)

17.   Sistema di controllo delle importazioni 2 nell’ambito del CDU (ICS2)

L’obiettivo di questo programma è rafforzare la sicurezza preliminare delle merci che entrano nell’Unione mediante l’attuazione dei nuovi requisiti del CDU relativi alla presentazione e al trattamento della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), ossia la comunicazione dei dati ENS in più fasi e/o da parte di persone diverse e lo scambio di tali dati e dei risultati dell’analisi dei rischi fra autorità doganali. Il sistema ICS2 conferirà un’architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente, sostituendolo gradualmente.

Il progetto sarà attuato in tre versioni.

Versione 1: nella prima fase questa versione coprirà l’obbligo facente capo agli operatori economici interessati (operatori postali e corrieri espresso per via aerea) di fornire i dati minimi, ossia l’insieme di dati ENS precarico.

Versione 2: nella seconda fase la versione coprirà l’attuazione dell’integralità dei nuovi obblighi ENS, dei relativi processi operativi e di gestione dei rischi per tutte le merci trasportate per via aerea.

Versione 3: nella terza fase la versione coprirà l’attuazione dell’integralità dei nuovi obblighi ENS, dei relativi processi operativi e di gestione dei rischi per tutte le merci trasportate per via marittima e di navigazione interna nonché per via stradale e ferroviaria, (comprese le merci spedite a mezzo posta trasportate con questi mezzi di trasporto).

Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46, 47 e 127-132 del regolamento (UE) n. 952/2013

Data prevista per le specifiche tecniche di tutte e tre le versioni

= 2° trimestre 2018

15.3.2021

(Versione 1)

1.10.2021

(Versione 1)

1.3.2023

(Versione 2)

1.3.2024

(Versione 3)

2.10.2023

(Versione 2)

1.10.2024

(Versione 3)

B.   Panoramica dell’elenco

Progetti relativi ai sistemi elettronici nell’ambito del CDU

Date di utilizzazione/

finestre di utilizzazione

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Sistema degli esportatori registrati (REX) nell’ambito del CDU

1.1.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sistema di informazione tariffaria vincolante (ITV) nell’ambito del CDU

1.3.2017

(fase 1 — parte 1)

2.10.2017

(fase 1 — parte 2)

1.10.2019

(fase 2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.

Decisioni doganali nell’ambito del CDU

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Accesso diretto degli operatori ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU

1.3.2018

(fase 1)

1.10.2019

(fase 2 — parte 1)

16.12.2019

(fase 2 — parte 2)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) nell’ambito del CDU

(EORI 2)

1.3.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 nell’ambito del CDU

1.10.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prova della posizione unionale delle merci (PoUS) nell’ambito del CDU

1.3.2024

(fase 1)

2.6.2025

(fase 2)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell’ambito del CDU

1.3.2021-1.12.2023 (fase 5)

3.6.2024-2.6.2025 (fase 6)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU —

Componente 1: AES transeuropeo

1.3.2021-1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU —

Componente 2: Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione

1.3.2021-1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU

1.6.2020

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

Regimi speciali nell’ambito del CDU —

Componente 1: RS EXP nazionale

pianificazione nazionale

1.3.2021-1.12.2023— cfr. anche progetto 10

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

Regimi speciali nell’ambito del CDU —

Componente 2: RS IMP nazionale

pianificazione nazionale per RS IMP

(fino al 31.12.2022) — cfr. anche progetto 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell’ambito del CDU

pianificazione nazionale

(fino al 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell’ambito del CDU

pianificazione nazionale

(fino al 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

Sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU

1.3.2022-1.12.2023 (fase 1)

2.10.2023-2.6.2025 (fase 2)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16.

Gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU

Componente 1: GUM transeuropeo

2.10.2023—2.6.2025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

Sistema di gestione delle garanzie (GUM) nell’ambito del CDU

Componente 2: Gestione nazionale delle garanzie

pianificazione nazionale

(fino al 2.6.2025)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

Sistema di controllo delle importazioni (ICS) nell’ambito del CDU

(ICS 2)

15.3.2021 - 1.10.2021

(Versione 1)

1.3.2023 - 2.10.2023

(Versione 2)

1.3.2024 - 1.10.2024

(Versione 3)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.

(4)  Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all’ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l’ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilità dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio.


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