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Document 32019R2018
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2018 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1815
GU L 315 del 5.12.2019, p. 155–186
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2023
5.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/155 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2018 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare gli articoli 11 e 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse. |
(2) |
La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM(2016) 773 final) (2), adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), stabilisce le priorità di lavoro all’interno del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono tra i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure. |
(3) |
Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituiscono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 48 TWh nel 2030. |
(4) |
La Commissione ha eseguito due studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta solitamente in uso nell’Unione. Gli studi si sono svolti in stretta collaborazione con le parti interessate e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati degli studi sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369. |
(5) |
Dagli studi preparatori è emersa la necessità d’introdurre requisiti di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. |
(6) |
Gli studi preparatori hanno rilevato che il consumo di energia nella fase d’uso costituisce l’aspetto ambientale più significativo degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. |
(7) |
Gli studi preparatori hanno evidenziato che è possibile ottenere un’ulteriore notevole riduzione del consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento mediante l’attuazione di una misura di etichettatura energetica specifica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. |
(8) |
Il presente regolamento si dovrebbe applicare ai seguenti apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: armadi refrigerati (frigoriferi o congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati. |
(9) |
I minibar e i frigoriferi cantina con funzioni di vendita non dovrebbero essere considerati apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta e pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento; essi rientrano nel campo di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2016 (4). |
(10) |
Gli armadi statici verticali sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione (5), pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. |
(11) |
Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta esposti alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o se è immessa sul mercato alla fiera. |
(12) |
I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(13) |
La terminologia e i metodi di prova del presente regolamento sono compatibili con la terminologia e i metodi di prova definiti nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597 e EN ISO 23953-2. |
(14) |
In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita via Internet dovrebbero essere tenute a consentire l’esposizione, in prossimità del prezzo, dell’etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l’accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un’etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall’autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 18 del regolamento (UE) 2017/1369, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
a) |
apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica; |
b) |
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore; |
c) |
componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua; |
d) |
apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta; |
e) |
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici; |
f) |
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati; |
g) |
saladette; |
h) |
banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione; |
i) |
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all’allegato IV, tabella 4; |
j) |
armadi d’angolo; |
k) |
distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento; |
l) |
banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie; |
m) |
armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095; |
n) |
frigoriferi cantina e minibar. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. |
«apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta»: l’armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all’esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose; ciò include gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di aree per la conservazione di alimenti e altri articoli non accessibili ai clienti, ma esclude i minibar e i frigoriferi cantina; |
2. |
«alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche; |
3. |
«unità di condensazione»: il prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a energia elettrica e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all’interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione, definito nel regolamento (UE) 2015/1095; |
4. |
«armadio con sistema remoto»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che, per funzionare come apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti (unità di condensazione e/o compressore e/o unità di condensazione ad acqua) che non sono parte integrante dell’armadio; |
5. |
«apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudato e approvato per la trasformazione alimentare, come le gelatiere, i distributori automatici refrigerati dotati di microonde o le macchine del ghiaccio; sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di uno scomparto appositamente progettato per la trasformazione alimentare che rappresenta meno del 20 % del volume netto totale dell’apparecchio; |
6. |
«volume netto»: la parte, espressa in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), del volume lordo di uno scomparto una volta detratto il volume dei componenti e degli spazi inutilizzabili per la conservazione o l’esposizione di alimenti e altri prodotti; |
7. |
«volume lordo»: il volume, espresso in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), delimitato dai rivestimenti interni dello scomparto, senza accessori interni e con la porta o il coperchio chiuso; |
8. |
«specificamente collaudato e approvato»: il prodotto che soddisfa tutte le specifiche seguenti:
|
9. |
«saladette»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o facciate di cassetti poste sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti, quali condimenti per pizza o ingredienti per insalate, in modo che siano facilmente accessibili; |
10. |
«banco orizzontale a servizio assistito con area integrata per la conservazione»: l’armadio orizzontale a servizio assistito che comprende un’area refrigerata per la conversazione di almeno 100 litri (l) per metro (m) di lunghezza, normalmente posta alla base del banco a servizio assistito; |
11. |
«armadio orizzontale»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotato di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore, e accessibile dall’alto; |
12. |
«temperatura di esercizio per la refrigerazione»: la temperatura compresa tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 15 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi dotati di sistemi di gestione dell’energia per il risparmio energetico, e tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 10 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi privi di sistemi di gestione dell’energia per il risparmio energetico; |
13. |
«temperatura di esercizio»: la temperatura di riferimento all’interno di uno scomparto durante la prova; |
14. |
«distributore automatico refrigerato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell’inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco; |
15. |
«armadio d’angolo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo sono inclinate a un angolo tra 30 ° e 90 °; |
16. |
«temperatura di esercizio per il congelamento»: la temperatura inferiore a -12 gradi Celsius (°C); |
17. |
«banco a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie»: il banco orizzontale a servizio assistito progettato e commercializzato specificamente per l’esposizione di pesce fresco. È caratterizzato da un letto di ghiaccio in scaglie sulla parte superiore, che mantiene a temperatura il pesce fresco esposto, e da uno scarico di drenaggio integrato; |
18. |
«frigorifero cantina»: l’apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo e dotato di sistemi antivibrazione, definito nel regolamento delegato (UE) 2019/2016; |
19. |
«scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti; |
20. |
«porta esterna»: la parte di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che può essere spostata o rimossa almeno per consentire l’inserimento del carico nell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o l’estrazione del carico dal medesimo; |
21. |
«sotto-scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova; |
22. |
«minibar»: l’apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di alimenti nelle camere d’albergo e in ambienti simili, definito nel regolamento delegato (UE) 2019/2016; |
23. |
«punto vendita»: il luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono esposti o offerti per vendita, noleggio oppure locazione-vendita; |
24. |
«indice di efficienza energetica» (IEE): il valore indice per l’efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta espresso in percentuale (%), calcolato conformemente all’allegato IV, punto 2. |
Articolo 3
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a) |
ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III; |
b) |
i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti; |
c) |
su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa; |
d) |
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti; |
e) |
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII; |
f) |
il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, riguardante un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; |
g) |
un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta; |
h) |
una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta. |
2. La classe di efficienza energetica si basa sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
Articolo 4
Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
nei pertinenti punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell’apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
in caso di vendita a distanza siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII; |
c) |
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; |
d) |
il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII. |
Articolo 5
Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet
Il prestatore di servizi di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che consente la vendita diretta di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta via il suo sito Internet, consente l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda di prodotto elettronica fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII, e informa il distributore dell’obbligo di esporle.
Articolo 6
Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute mediante metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto, conformemente all’allegato IV.
Articolo 7
Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.
Articolo 8
Riesame
Entro il 25 dicembre 2023 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione. Il riesame valuta, tra le altre cose:
a) |
le classi di efficienza energetica; |
b) |
la possibilità di contemplare aspetti dell’economia circolare; |
c) |
la possibilità di una classificazione più dettagliata dei prodotti, che tenga conto, tra l’altro, della differenza tra armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto. |
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione – Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30.11.2016).
(3) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (Cfr. pag. 102 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 19).
(6) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili ai fini degli allegati
Si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«refrigeratore per bevande»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato in modo da raffreddare a una velocità specificata bevande non deperibili imballate, tranne il vino, caricate a temperatura ambiente, in vendita a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente. Il refrigeratore per bevande consente di accedere direttamente alle bevande attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte, cassetti o entrambe le cose. La temperatura all’interno del refrigeratore può aumentare nei tempi morti, ai fini del risparmio energetico, in considerazione della non deperibilità delle bevande; |
(2) |
«congelatore per gelati»: l’armadio orizzontale chiuso destinato alla conservazione e/o all’esposizione e vendita di gelati preconfezionati; il consumatore accede al gelato preconfezionato aprendo dall’alto un coperchio, trasparente o meno; il congelatore per gelati ha un volume netto ≤ 600 litri (l) e, solo se dotato di coperchio trasparente, un volume netto diviso per la superficie espositiva totale ≥ 0,35 metri (m); |
(3) |
«coperchio trasparente»: il pannello in materiale trasparente che copre almeno il 75 % della superficie della porta e attraverso il quale l’utilizzatore finale può vedere bene gli articoli; |
(4) |
«superficie espositiva totale» (Total Display Area, TDA): la superficie totale visibile destinata agli alimenti e ad altri articoli, compresa quella visibile attraverso vetrine, definita dalla somma delle proiezioni delle superfici orizzontali e verticali del volume netto, espressa in metri quadrati (m2); |
(5) |
«codice di risposta rapida» (Quick Response, QR): il codice a barre a matrice che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti; |
(6) |
«consumo annuo di energia» (AE): il consumo giornaliero medio di energia moltiplicato per 365 (giorni all’anno), espresso in kilowattora all’anno (kWh/a), calcolato conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera b); |
(7) |
«consumo giornaliero di energia» (Edaily ): l’energia consumata da un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell’arco di 24 ore alle condizioni di riferimento, espressa in kilowattora al giorno (kWh/24 h); |
(8) |
«consumo annuo standard di energia» (SAE): il consumo annuo di energia di riferimento di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, espresso in kilowattora all’anno (kWh/a), calcolato conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera c); |
(9) |
«M» e «N»: i parametri di modellizzazione che tengono conto della superficie espositiva totale o del consumo di energia in funzione del volume, con i valori di cui all’allegato IV, tabella 3; |
(10) |
«coefficiente di temperatura» (C): il fattore di correzione che tiene conto della variazione della temperatura di esercizio; |
(11) |
«fattore di classe climatica» (CC): il fattore di correzione che tiene conto della variazione delle condizioni ambientali per cui l’apparecchio di refrigerazione è progettato; |
(12) |
«P»: il fattore di correzione che tiene conto delle differenze tra armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto; |
(13) |
«armadio con sistema integrato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotato di un sistema di refrigerazione integrato che comprende un compressore e un’unità di condensazione; |
(14) |
«vetrina per gelato sfuso»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nel quale il gelato può essere conservato ed esposto e da cui può essere servito, entro i limiti di temperatura prescritti nell’allegato IV, tabella 4; |
(15) |
«armadio verticale»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotato di un’apertura espositiva verticale o inclinata; |
(16) |
«armadio semi-verticale»: l’armadio verticale dotato di un’apertura espositiva verticale o inclinata, di altezza totale non superiore a 1,5 metri (m); |
(17) |
«armadio combinato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che combina le direzioni di apertura e di esposizione proprie di un armadio verticale e di un armadio orizzontale; |
(18) |
«armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato; |
(19) |
«frigorifero»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che mantiene i prodotti conservati nell’armadio a temperatura di esercizio costante per la refrigerazione; |
(20) |
«congelatore»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che mantiene i prodotti conservati nell’armadio a temperatura di esercizio costante per il congelamento; |
(21) |
«armadio roll-in»: l’armadio da supermercato che consente di esporre le merci direttamente su pallet o carrelli che possono essere introdotti al suo interno sollevando, ruotando o rimuovendo la parte frontale inferiore, se presente; |
(22) |
«pacchetto M»: il pacchetto di prova provvisto di termometro; |
(23) |
«distributore automatico a temperature multiple»: il distributore automatico refrigerato che contiene come minimo due scomparti a temperature di esercizio diverse; |
(24) |
«dispositivo di visualizzazione»: qualsiasi schermo, anche tattile, o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori; |
(25) |
«schermo tattile»: lo schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone; |
(26) |
«visualizzazione annidata»: l’interfaccia visiva in cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore o l’espansione di un’altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile; |
(27) |
«testo alternativo»: il testo fornito in alternativa a un’immagine per presentare informazioni in forma non grafica qualora l’immagine non sia fruibile sul dispositivo di visualizzazione o ai fini di una migliore accessibilità, ad esempio nel caso delle applicazioni di sintesi vocale. |
ALLEGATO II
Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è determinata in base al suo indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
Tabella 1:
Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
Classe di efficienza energetica |
IEE |
A |
IEE < 10 |
B |
10 ≤ IEE < 20 |
C |
20 ≤ IEE < 35 |
D |
35 ≤ IEE < 50 |
E |
50 ≤ IEE < 65 |
F |
65 ≤ IEE < 80 |
G |
IEE ≥ 80 |
L’IEE di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è calcolato conformemente all’allegato IV, punto 2.
ALLEGATO III
Etichetta per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
1. ETICHETTA PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA, TRANNE I REFRIGERATORI PER BEVANDE E I CONGELATORI PER GELATI
1.1. Etichetta:
1.2. L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
codice QR; |
II. |
marchio o nome del fornitore; |
III. |
identificativo del modello del fornitore; |
IV. |
scala delle classi di efficienza energetica da A a G; |
V. |
classe di efficienza energetica, determinata conformemente all’allegato II; |
VI. |
AE in kWh all’anno, arrotondato all’intero più vicino; |
VII. |
|
VIII. |
|
IX. |
|
X. |
|
XI. |
numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018». |
2. ETICHETTA PER REFRIGERATORI PER BEVANDE
2.1. Etichetta:
2.2. L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
codice QR; |
II. |
marchio o nome del fornitore; |
III. |
identificativo del modello del fornitore; |
IV. |
scala delle classi di efficienza energetica da A a G; |
V. |
classe di efficienza energetica, determinata conformemente all’allegato II; |
VI. |
AE in kWh all’anno, arrotondato all’intero più vicino; |
VII. |
somma dei volumi lordi di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in litri (l) e arrotondata all’intero più vicino; |
VIII. |
temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, in gradi Celsius (°C) e arrotondata all’intero più vicino, come indicato nella tabella 5; |
IX. |
temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C) e arrotondata all’intero più vicino, come indicato nella tabella 6; |
X. |
numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018». |
3. ETICHETTA PER CONGELATORI PER GELATI
3.1. Etichetta:
3.2. L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I. |
codice QR; |
II. |
marchio o nome del fornitore; |
III. |
identificativo del modello del fornitore; |
IV. |
scala delle classi di efficienza energetica da A a G; |
V. |
classe di efficienza energetica, determinata conformemente all’allegato II; |
VI. |
AE in kWh all’anno, arrotondato all’intero più vicino; |
VII. |
somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in litri (l) e arrotondata all’intero più vicino; |
VIII. |
temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il congelamento, in gradi Celsius (°C) e arrotondata all’intero più vicino, come indicato nella tabella 7; |
IX. |
temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C) e arrotondata all’intero più vicino, come indicato nella tabella 8; |
X. |
numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2018». |
4. STRUTTURA DELLE ETICHETTE
4.1. Struttura dell’etichetta per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, tranne i refrigeratori per bevande e i congelatori per gelati:
4.2. Struttura dell’etichetta per i refrigeratori per bevande:
4.3. Struttura dell’etichetta per i congelatori per gelati:
4.4. In tale formato:
a) |
le etichette sono almeno larghe 96 mm e lunghe 192 mm. Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra; |
b) |
lo sfondo dell’etichetta è di colore 100 % bianco; |
c) |
i caratteri sono Verdana e Calibri; |
d) |
le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nelle figure ai punti da 4.1 a 4.3; |
e) |
si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 0,70,100,0 (0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero); |
f) |
Le etichette rispettano tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alle figure riportate sopra):
|
ALLEGATO IV
Metodi di misurazione e di calcolo
Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, in linea con le disposizioni seguenti. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1. Condizioni generali applicabili alle prove
a) |
Le condizioni ambientali corrispondono alla serie 1, tranne per i congelatori per gelati e le vetrine per gelato sfuso, che sono sottoposti a prova in condizioni ambientali corrispondenti alla serie 2, come indicato nella tabella 2. |
b) |
Gli scomparti che possono essere impostati a diverse temperature sono sottoposti a prova alla temperatura di esercizio minima. |
c) |
I distributori automatici refrigerati dotati di scomparti di volume variabile sono sottoposti a prova regolando il volume netto dello scomparto avente la massima temperatura di esercizio al volume netto minimo. |
d) |
Per i refrigeratori per bevande, la velocità di raffreddamento specificata è in funzione del tempo di ripristino della temperatura dopo il ricarico di metà del contenuto. Tabella 2: Condizioni ambientali
|
2. Determinazione dell’IEE
a) |
Per tutti gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, l’IEE, espresso in % e arrotondato al primo decimale, è il rapporto tra l’AE (in kWh/a) e il SAE di riferimento (in kWh/a) ed è calcolato come segue: IEE = AE/SAE. |
b) |
L’AE, espresso in kWh/a e arrotondato al secondo decimale, è calcolato come segue: AE = 365 × Edaily ; dove:
|
c) |
Il SAE è espresso in kWh/a e arrotondato al secondo decimale. Per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in cui tutti gli scomparti rientrano nella stessa classe di temperatura e per i distributori automatici refrigerati, il SAE è calcolato come segue: SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C. Per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di più scomparti che rientrano in classi di temperatura diverse, ad eccezione dei distributori automatici refrigerati, il SAE è calcolato come segue: ; dove:
|
(*1) Per i distributori automatici a temperature multiple, TV è la media tra TV1 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più caldo) e TV2 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più freddo).
(*2) Categoria 1 = distributori refrigerati di lattine e bottiglie, con parte frontale cieca, al cui interno i prodotti sono impilati; categoria 2 = distributori refrigerati con parte frontale in vetro per lattine e bottiglie, dolciumi e snack; categoria 3 = distributori refrigerati con parte frontale in vetro, esclusivamente per alimenti deteriorabili; categoria 4 = distributori refrigerati a temperature multiple con parte frontale in vetro; categoria 6 = distributori misti, costituiti da distributori di diverse categorie raggruppati nella stessa scocca e alimentati dalla stessa unità di raffreddamento.
n.a. = non applicabile
ALLEGATO V
Scheda informativa del prodotto
A norma dell’articolo 3, punto 1, lettera b), il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 10.
Tabella 10:
Scheda informativa del prodotto
Marchio o nome del fornitore: |
|||||||
Indirizzo del fornitore (2) : |
|||||||
Identificativo del modello: |
|||||||
Uso: |
Esposizione e vendita |
||||||
Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta: [Refrigeratore per bevande/Congelatore per gelati/Vetrina per gelato sfuso/Armadio da supermercato/Distributore automatico refrigerato] |
|||||||
Codice identificativo della tipologia di armadi, secondo le norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili conformi all’allegato IV. |
Ad esempio: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4] |
||||||
Parametri specifici per prodotto (Refrigeratori per bevande: compilare il punto 1, congelatori per gelati: compilare il punto 2, vetrine per gelato sfuso: compilare il punto 3, armadi da supermercato: compilare il punto 4, distributori automatici refrigerati: compilare il punto 5. Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta contiene scomparti che funzionano a diverse temperature, o uno scomparto che può essere impostato a diverse temperature, ripetere le righe per ogni scomparto o sistema di regolazione della temperatura): |
|||||||
|
|||||||
Volume lordo (dm3 o l) |
Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6) |
||||||
Temperatura massima (°C) |
Umidità relativa (%) |
||||||
x |
x |
x |
|||||
|
|||||||
Volume netto (dm3 o l) |
Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8) |
||||||
Intervallo di temperatura (°C) |
Intervallo di umidità relativa (%) |
||||||
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
||||
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
|||||||
Superficie espositiva totale (m2) |
Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera b)] |
||||||
x,xx |
[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] |
||||||
|
|||||||
Superficie espositiva totale (m2) |
Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera a)] |
||||||
x,xx |
[frigorifero: [M2/H1/H2/M1]/congelatore: [L1/L2/L3]] |
||||||
|
|||||||
Volume (dm3 o l) |
Classe di temperatura (cfr. tabella 4, lettera c)] |
||||||
x |
categoria [1/2/3/4/6] |
||||||
Parametri di prodotto generali: |
|||||||
Parametro |
Valore |
Parametro |
Valore |
||||
Consumo annuo di energia (kWh/a) (4) |
x,xx |
Temperatura/e consigliata/e per la conservazione ottimale del cibo (°C) (non deve essere in contrasto con le condizioni di temperatura di cui all’allegato IV, tabella 4, 5 o 6, secondo i casi) |
x |
||||
IEE |
x,x |
Classe di efficienza energetica |
[A/B/C/D/E/F/G] (3) |
||||
Tipo di sorgente luminosa |
[Tipo] |
||||||
Classe di efficienza energetica |
[A/B/C/D/E/F/G] (3) |
||||||
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (2): |
|||||||
Informazioni supplementari: |
|||||||
Link al sito web del fornitore in cui sono reperibili le informazioni di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2024 (5) (2): |
(1) Determinato conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1)
(1) Regolamento delegato (UE) 2019/2015. della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (Cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369..
(3) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
(4) Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, il consumo di energia associato a ciascun sottosistema.
(5) Regolamento (UE) 2019/2024, dell’11 marzo 2019, della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pag. 313 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO VI
Documentazione tecnica
1.
La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, punto 1, lettera d), comprende:
a) |
le informazioni di cui all’allegato V; |
b) |
le informazioni di cui alla tabella 11. Tabella 11: Informazioni supplementari da inserire nella documentazione tecnica
|
2.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
a) |
da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure |
b) |
tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi, |
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.
(1) Solo per i refrigeratori per bevande e i congelatori per gelati.
ALLEGATO VII
Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale o materiale promozionale di altro tipo e nelle vendite a distanza, ad eccezione delle vendite a distanza su Internet
1.
Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi relativi agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta riportano la classe energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
2.
Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 4, lettera d), il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo relativo agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporta la classe energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
3.
Nelle vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta è d’obbligo indicare la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.
4.
La classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica, come da figura 1, sono indicate come segue:
a) |
freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica, di colore bianco e in Calibri grassetto. Il carattere ha dimensioni almeno equivalenti a quello del prezzo, se indicato; in tutti gli altri casi ha dimensioni ben visibili e leggibili; |
b) |
colore della freccia corrispondente a quello della classe di efficienza energetica; |
c) |
gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, in 100 % nero; e |
d) |
dimensioni tali da rendere la freccia ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo nero di 0,5 pt di spessore. |
In deroga a quanto precede, se i messaggi pubblicitari visivi, il materiale tecnico-promozionale e il materiale promozionale di altro tipo o per le vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea sono stampati in monocromia, anche la freccia può essere in monocromia.
Figura 1:
Freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra con indicazione della gamma di classi di efficienza energetica
5.
In caso di vendita a distanza tramite televendita, il cliente deve essere specificamente informato della classe di efficienza energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, nonché della possibilità di consultare l’etichetta completa e la scheda informativa del prodotto tramite un sito web ad accesso libero o richiedendone una copia stampata.
6.
In tutti i casi di cui ai punti da 1 a 3 e al punto 5, il cliente deve poter ottenere, su richiesta, una copia stampata dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto.
ALLEGATO VIII
Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet
1.
L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni di cui all’allegato III, punto 4. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
2.
Come indicato nella figura 2, l’immagine usata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata:
a) |
consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto figurante sull’etichetta; |
b) |
indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, di colore bianco e in Calibri grassetto. Il carattere ha dimensioni equivalenti a quello del prezzo, se indicato; in tutti gli altri casi ha dimensioni ben visibili e leggibili; e |
c) |
riporta la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili in 100 % nero; e |
d) |
ha uno dei due formati seguenti ed è di dimensioni tali da rendere la freccia ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100 % nero. Figura 2: Esempio di freccia colorata rivolta verso sinistra/destra con indicazione della gamma di classi energetiche |
3.
In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
a) |
l’immagine di cui al punto 2 del presente allegato appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del prodotto; |
b) |
l’immagine rimanda all’etichetta di cui all’allegato III; |
c) |
l’etichetta appare con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile; |
d) |
l’etichetta è visualizzata in una finestra a comparsa, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto; |
e) |
in caso di ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le pertinenti convenzioni per i dispositivi in questione; |
f) |
l’etichetta scompare mediante un’opzione di chiusura o un altro meccanismo di chiusura standard; |
g) |
il testo alternativo all’immagine, che deve apparire qualora non sia possibile visualizzare l’etichetta, è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quello del prezzo, se indicato; in tutti gli altri casi in carattere di dimensioni ben visibili e leggibili. |
4.
La scheda informativa del prodotto in formato elettronico messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto ben visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link usato per accedere alla scheda informativa del prodotto indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.
ALLEGATO IX
Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato
Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri dichiarati eseguita dalle autorità dello Stato membro e non sono utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio, riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Nel verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti di cui al presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.
(1) |
Le autorità dello Stato membro verificano una singola unità del modello. |
(2) |
Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se:
|
(3) |
Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) e b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
(4) |
Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prove tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. |
(5) |
Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 12. |
(6) |
Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
(7) |
Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6. |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 12 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 12 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 12:
Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati
Parametri |
Tolleranze ammesse ai fini della verifica |
Volume netto e volume netto dello scomparto, se del caso |
Il valore determinato (1) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di oltre 1 l, se quest’ultimo quantitativo è maggiore. |
Volume lordo e volume lordo dello scomparto, se del caso |
Il valore determinato (1) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di oltre 1 l, se quest’ultimo quantitativo è maggiore. |
TDA e TDA dello scomparto, se del caso |
Il valore determinato (1) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %. |
Edaily |
Il valore determinato (1) non è superiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
AE |
Il valore determinato (1) non è superiore al valore dichiarato di oltre il 10 %. |
(1) Qualora siano state sottoposte a prova tre unità supplementari conformemente al punto 4, il valore determinato è la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.