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Document 32019R1240

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione)

PE/50/2019/REV/1

GU L 198 del 25.7.2019, p. 88–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj

25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/88


REGOLAMENTO (UE) 2019/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (2), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il forte incremento di flussi migratori misti nel 2015 e nel 2016 ha messo sotto pressione i sistemi di gestione della migrazione, dell’asilo e delle frontiere, il che ha costituito una sfida per l’Unione e gli Stati membri e reso manifesta la necessità di rafforzare la politica dell’Unione in materia di migrazione al fine di ottenere una risposta europea coordinata ed efficace.

(3)

L’obiettivo della politica dell’Unione nel settore della migrazione è sostituire i flussi migratori irregolari incontrollati con percorsi sicuri e organizzati, mediante un approccio completo volto a garantire, in tutte le fasi, la gestione efficace dei flussi migratori conformemente al titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

Il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale dell’Unione. L’Unione è determinata a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, in piena conformità con il diritto internazionale. Pertanto, le misure adottate dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’attuazione del presente regolamento, in particolare nei casi che coinvolgono persone vulnerabili, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell’Unione, compresi gli articoli 2 e 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(5)

Per garantire l’efficace attuazione di tutti gli aspetti delle politiche dell’Unione in materia di immigrazione, è necessario perseguire un dialogo e una cooperazione costanti con i principali paesi terzi di origine e di transito dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Tale cooperazione, in linea con l’approccio globale delineato nell’agenda europea sulla migrazione, dovrebbe permettere una migliore gestione dell’immigrazione, comprese le partenze e i rimpatri, sostenere la capacità di raccogliere e condividere le informazioni, riguardanti tra l’altro l’accesso dei richiedenti asilo alla protezione internazionale e, ove possibile e pertinente, il reinserimento, e prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(6)

Gli strumenti di protezione comprendono le misure contenute nell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility – GAMM). Le strategie e i canali legali di immigrazione tra l’Unione e i paesi terzi dovrebbero contemplare altresì la migrazione della manodopera, i visti per gli studenti e il ricongiungimento familiare, fatte salve le competenze nazionali degli Stati membri.

(7)

Alla luce della crescente domanda di analisi e informazioni a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di risposte operative, è necessario che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione diano il loro pieno contributo di comprensione e conoscenza alla definizione di un quadro situazionale completo dei paesi terzi.

(8)

Le informazioni sulla composizione dei flussi migratori dovrebbero, ove possibile e pertinente, includere informazioni sull’età dichiarata dei migranti, sul profilo di genere e sulla famiglia e sui minori non accompagnati.

(9)

L’impiego degli attuali funzionari di collegamento europei per la migrazione nei principali paesi terzi di origine e di transito, come richiesto dai capi di Stato o di governo nelle loro conclusioni della riunione speciale tenutasi il 23 aprile 2015, è stato un primo passo verso il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi sulle questioni relative alla migrazione e l’intensificazione della cooperazione con i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri. Sulla base di questa esperienza, è opportuno prevedere che la Commissione invii funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi per periodi più lunghi, allo scopo di sostenere l’elaborazione e la realizzazione dell’azione dell’Unione in materia di migrazione e di ottimizzarne l’impatto.

(10)

L’obiettivo del presente regolamento è assicurare un migliore coordinamento e ottimizzare l’utilizzo della rete dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi dalle autorità competenti degli Stati membri, ivi comprese, ove del caso, le autorità preposte all’applicazione della legge, nonché dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione al fine di rispondere più efficacemente alle priorità dell’Unione in materia di prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare e le forme di criminalità transfrontaliera ad essa associate, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, agevolare attività di rimpatrio, riammissione e reintegrazione efficaci e dignitose, contribuire alla gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione e sostenere la gestione dell’immigrazione legale, in particolare nel settore della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza adottate dagli Stati membri e dall’Unione. Tale coordinamento dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della catena di comando e delle linee gerarchiche esistenti tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le rispettive autorità che procedono all’impiego, nonché tra gli stessi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

(11)

Basandosi sul regolamento (CE) n. 377/2004, il presente regolamento mira a far sì che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possano contribuire meglio al funzionamento di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in primo luogo mediante l’istituzione di un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione possano coordinare in modo più sistematico i compiti e ruoli dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi.

(12)

Dato che i funzionari di collegamento che si occupano di questioni legate alla migrazione sono impiegati da diverse autorità competenti e che i loro mandati e compiti possono sovrapporsi, si dovrebbe cercare di rafforzare la cooperazione tra i funzionari che operano nello stesso paese terzo o nella stessa regione. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione o dalle agenzie dell’Unione presso le missioni diplomatiche dell’Unione in un paese terzo dovrebbero agevolare e sostenere la rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in tale paese terzo. Se del caso, tali reti possono essere estese ai funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri.

(13)

L’istituzione di un solido meccanismo che assicuri un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra tutti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’ambito delle loro funzioni è fondamentale per ridurre al minimo le lacune nelle informazioni e la duplicazione dei lavori e per ottimizzare le capacità operative e l’efficacia. Un comitato direttivo dovrebbe fornire orientamenti, in linea con le priorità strategiche dell’Unione, tenendo conto delle relazioni esterne dell’Unione, e dovrebbe inoltre essere dotato dei poteri necessari, in particolare, per adottare programmi di lavoro biennali delle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, concordare azioni ad hoc su misura ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per far fronte alle priorità e alle necessità emergenti non contemplate dal programma di lavoro biennale, assegnare risorse per le attività concordate e rendere conto della loro esecuzione. Né i compiti del comitato direttivo né quelli dei facilitatori delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero incidere sulle competenze delle autorità che procedono all’impiego per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti ai rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il comitato direttivo dovrebbe tenere conto della diversità delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nonché dei pareri degli Stati membri più interessati per quanto riguarda le relazioni con particolari paesi terzi.

(14)

Il comitato direttivo dovrebbe compilare e aggiornare regolarmente un elenco dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi. Tale elenco dovrebbe includere informazioni relative all’ubicazione, alla composizione e alle attività delle varie reti, compresi i riferimenti di contatto e una sintesi dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

(15)

È opportuno promuovere l’impiego congiunto di funzionari di collegamento al fine di intensificare la cooperazione operativa e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, così come per rispondere alle esigenze a livello dell’Unione definite dal comitato direttivo. L’impiego congiunto, da parte di almeno due Stati membri, dovrebbe essere sostenuto mediante fondi dell’Unione per incoraggiare tali iniziative e fornire un valore aggiunto a tutti gli Stati membri.

(16)

È opportuno prevedere specifiche disposizioni per un’azione più estesa dell’Unione volta a rafforzare le capacità dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Tale azione di rafforzamento della capacità dovrebbe comprendere l’elaborazione di programmi comuni di formazione e corsi di formazione propedeutici all’impiego, anche in materia di diritti fondamentali, in cooperazione con le pertinenti agenzie dell’Unione, e il rafforzamento delle capacità operative delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Tali programmi di formazione dovrebbero essere facoltativi e complementari ai programmi nazionali stabiliti dalle autorità che procedono all’impiego.

(17)

Le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero evitare di duplicare il lavoro delle agenzie dell’Unione e di altri strumenti o strutture dell’Unione, ivi compreso il lavoro dei gruppi che assicurano la collaborazione locale nel quadro Schengen, e dovrebbero apportare un valore aggiunto a quanto essi già conseguono in termini di raccolta e scambio d’informazioni nel settore dell’immigrazione, concentrandosi in particolare sugli aspetti operativi. Tali reti dovrebbero operare in modo da facilitare e trasmettere informazioni provenienti da paesi terzi per sostenere le agenzie dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti, in particolare nei casi in cui le agenzie dell’Unione non hanno ancora instaurato relazioni di cooperazione con i paesi terzi. A tal fine dovrebbe essere avviata una più stretta collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione competenti. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero essere sempre consapevoli del fatto che le loro azioni possono avere conseguenze in termini operativi o di reputazione per le reti locali e regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Essi dovrebbero agire di conseguenza nello svolgimento dei loro compiti.

(18)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero far sì che, se del caso e conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni nazionali, le informazioni ottenute dai funzionari di collegamento impiegati in altri Stati membri e i prodotti delle analisi strategiche e operative delle agenzie dell’Unione in materia di immigrazione illegale, rimpatrio e reintegrazione dignitosi ed effettivi, criminalità transfrontaliera o protezione internazionale e reinsediamento, pervengano effettivamente ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi, e che le informazioni fornite da funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione siano condivise con le pertinenti agenzie dell’Unione; in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office – EASO), nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici.

(19)

Al fine di assicurarne l’uso più efficace possibile, le informazioni raccolte dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero essere disponibili attraverso una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

(20)

Le informazioni raccolte dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero sostenere l’attuazione, sotto il profilo tecnico e operativo, della gestione europea integrata delle frontiere di cui al regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi nazionali di sorveglianza delle frontiere, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(21)

Dovrebbe essere possibile utilizzare le risorse a disposizione del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per sostenere le attività di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché per sostenere l’invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dagli Stati membri.

(22)

Il trattamento, ivi compreso il trasferimento, di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Quando trattano dati personali, la Commissione e le agenzie dell’Unione dovrebbero applicare il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(23)

Il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere finalizzato ad assistere il rimpatrio di cittadini di paesi terzi, a facilitare il reinsediamento delle persone che necessitano di protezione internazionale e ad attuare le misure nazionali e dell’Unione concernenti l’ammissione ai fini dell’immigrazione legale e della prevenzione e lotta all’immigrazione illegale, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Si rende pertanto necessario un quadro giuridico che riconosca il ruolo dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in questo contesto.

(24)

I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione devono poter trattare dati personali per facilitare la corretta attuazione delle procedure di rimpatrio, l’esecuzione effettiva delle decisioni di rimpatrio e il reinserimento ove opportuno e possibile. I paesi terzi di rimpatrio non sono spesso oggetto di decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l’Unione né prevedono altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dell’Unione in cooperazione con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare soggetti a un obbligo di rimpatrio, non sempre è possibile garantire che tali paesi terzi ottemperino sistematicamente all’obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i propri cittadini. Pertanto, gli accordi di riammissione, conclusi o in fase di negoziazione da parte dell’Unione o degli Stati membri, che prevedono idonee garanzie per il trasferimento di dati verso paesi terzi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. Laddove tali accordi non esistono, i dati personali dovrebbero essere trasferiti da funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione ai fini dell’attuazione delle operazioni di rimpatrio dell’Unione, conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679.

(25)

In via eccezionale rispetto all’obbligo di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali alle autorità di paesi terzi ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere consentito per attuare la politica di rimpatrio dell’Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione fare ricorso alla deroga di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le condizioni stabilite in detto articolo ai fini del presente regolamento, ossia per il rimpatrio dignitoso ed effettivo dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(26)

Nell’interesse delle persone interessate, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero poter trattare i dati personali delle persone che necessitano di protezione internazionale oggetto di reinsediamento e delle persone che intendono migrare legalmente nell’Unione al fine di confermarne l’identità e la cittadinanza. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione operano in un contesto in cui è probabile che acquisiscano importanti conoscenze sulle attività delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico dei migranti e nella tratta di esseri umani. Pertanto, essi dovrebbero anche essere in grado di condividere i dati personali trattati nell’esercizio delle loro funzioni con le autorità preposte all’applicazione della legge e nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, purché i dati personali in questione siano necessari a fini di prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare oppure a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento del traffico di migranti o della tratta di esseri umani.

(27)

L’obiettivo del presente regolamento consiste nell’ottimizzare l’utilizzo della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione nei paesi terzi, allo scopo di attuare più efficacemente le priorità dell’Unione, rispettando le competenze nazionali degli Stati membri. Rientra tra tali priorità dell’Unione garantire una migliore gestione della migrazione, onde sostituire i flussi irregolari con percorsi sicuri e ben gestiti attraverso un approccio globale che affronti tutti gli aspetti dell’immigrazione, comprese la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare. Sono ulteriori priorità dell’Unione la facilitazione di rimpatrio, riammissione e reintegrazione dignitosi ed effettivi, contribuendo alla gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione, e il sostegno alla gestione dell’immigrazione regolare o dei regimi di protezione internazionale. Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle sue dimensioni e degli effetti in tutta l’Unione può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(29)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (12).

(30)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(31)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(32)

Il 1° ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende partecipare all’adozione del presente regolamento. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto protocollo, il 31 gennaio 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di non partecipare più ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004. Su tale base, il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha deciso (15) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la decisione 2000/365/CE del Consiglio (16) e il punto 6 dell’allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio (17) cesseranno di applicarsi al Regno Unito per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva.

(33)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (18).

(34)

La partecipazione dell’Irlanda al presente regolamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE riguarda le responsabilità dell’Unione relative all’adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen volte a combattere l’organizzazione dell’immigrazione illegale cui partecipa l’Irlanda.

(35)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione in paesi terzi, attraverso la creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Il presente regolamento lascia impregiudicati la responsabilità delle autorità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie dell’Unione di definire la portata e l’attribuzione dei compiti e le linee gerarchiche dei loro rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono nell’ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù del diritto dell’Unione e nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione»: un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni;

2)   «impiegato all’estero»: impiegato in un paese terzo, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente, presso una delle seguenti entità:

a)

missione diplomatica di uno Stato membro;

b)

autorità competenti di un paese terzo;

c)

organizzazione internazionale;

d)

missione diplomatica dell’Unione;

3)   «dati personali»: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

4)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 3

Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione assolvono i loro compiti nell’ambito delle loro responsabilità stabilite dalle autorità che procedono all’impiego e conformemente alle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nel diritto dell’Unione e nazionale e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i loro compiti nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di diritti umani. Essi prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili e tengono conto della dimensione di genere dei flussi migratori.

3.   Ciascuna autorità che procede all’impiego provvede a che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dei paesi terzi, comprese, se del caso, le autorità locali, e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese terzo, incluse le organizzazioni internazionali, segnatamente allo scopo di attuare il presente regolamento.

4.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione raccolgono informazioni destinate all’uso a livello operativo, a livello strategico o a entrambi i livelli. Le informazioni raccolte ai sensi del presente paragrafo sono raccolte in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, e non contengono dati personali fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Tali informazioni riguardano in particolare le seguenti questioni:

a)

la gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione;

b)

flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio, compresa, ove possibile e pertinente, la composizione dei flussi migratori e la destinazione prevista dei migranti;

c)

rotte utilizzate dai flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio per raggiungere i territori degli Stati membri;

d)

esistenza, attività e modus operandi di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie;

e)

incidenti e avvenimenti che potenzialmente costituiscono o causano nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi migratori;

f)

metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità e documenti di viaggio;

g)

modalità e mezzi per prestare assistenza alle autorità nei paesi terzi ai fini della prevenzione dei flussi di immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio;

h)

misure antecedenti alla partenza disponibili per gli immigrati nei paesi di origine o nei paesi terzi di accoglienza a sostegno di un’efficace integrazione in seguito all’arrivo legale negli Stati membri;

i)

modalità e mezzi per facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione;

j)

l’accesso effettivo alla protezione posta in essere dal paese terzo, anche a favore delle persone vulnerabili;

k)

strategie e canali di immigrazione legale esistenti e possibili in futuro tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto delle competenze e delle esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri, nonché del reinsediamento e di altri strumenti di protezione;

l)

capacità, competenze, strategie politiche, legislazione e prassi giuridiche di paesi terzi e di portatori di interesse, comprese, ove possibile e pertinente, informazioni sui centri di accoglienza e di trattenimento e sulle loro condizioni, attinenti alle questioni di cui alle lettere da a) a k).

5.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si coordinano tra loro e con i portatori di interessi pertinenti relativamente alla prestazione delle loro attività di rafforzamento delle capacità destinate alle autorità e ad altri portatori di interessi nei paesi terzi.

6.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono fornire assistenza, tenendo conto delle loro competenze e formazione, per:

a)

accertare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, nonché contribuire al loro reinserimento ove opportuno e possibile;

b)

confermare l’identità delle persone che necessitano di protezione internazionale al fine di facilitarne il reinsediamento nell’Unione, anche fornendo loro, se possibile, informazioni e sostegno adeguati prima della partenza;

c)

confermare l’identità e facilitare l’attuazione delle misure dell’Unione e nazionali per l’ammissione degli immigrati legali;

d)

condividere le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e con le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità preposte all’applicazione della legge, al fine di prevenire e individuare l’immigrazione illegale e al fine della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Articolo 4

Comunicazione dell’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   Gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione comunicano al comitato direttivo istituito all’articolo 7 i loro piani di impiego e l’impiego effettivo di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, comprese la descrizione dei loro compiti e la durata del loro impiego.

Le relazioni sulle attività di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendono una ricognizione dell’impiego dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sulla piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9.

Articolo 5

Creazione di reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nello stesso paese o nella stessa regione costituiscono tra loro reti locali o regionali di cooperazione e cooperano, se e quando opportuno, con i funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri. Nell’ambito di tali reti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, in particolare:

a)

si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario;

b)

scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9;

c)

scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione internazionale;

d)

laddove opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali;

e)

partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti, anche in materia di diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali o accesso alla protezione internazionale in paesi terzi;

f)

organizzano, se del caso, sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese terzo;

g)

adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio;

h)

stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese terzo e nei paesi terzi limitrofi.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui la Commissione non impiega funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalle agenzie dell’Unione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui né la Commissione né le agenzie dell’Unione impiegano funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione facilita la rete, come concordato dai membri della rete.

3.   Il comitato direttivo è informato senza indebito ritardo della nomina del facilitatore di rete designato o della mancata designazione di un facilitatore.

Articolo 6

Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro Stato membro o di altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro, sulla base delle competenze e della formazione.

3.   Se due o più Stati membri impiegano congiuntamente un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione, tali Stati membri possono beneficiare di un sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 7

Comitato direttivo

1.   È istituito un comitato direttivo per la rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Il comitato direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione, un rappresentante dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, un rappresentante di Europol e un rappresentante dell’EASO. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del comitato direttivo e un supplente che rappresenti il primo in caso di assenza. I membri del comitato direttivo sono nominati in particolare sulla base della loro esperienza e competenza nella gestione di reti di funzionari di collegamento.

3.   I paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al comitato direttivo e designano un rappresentante ciascuno come membro senza diritto di voto. Essi sono autorizzati a esprimere il loro parere su tutte le questioni discusse e sulle decisioni prese dal comitato direttivo.

Quando adotta decisioni su questioni riguardanti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati da paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il comitato direttivo tiene debitamente conto delle opinioni espresse dai rappresentanti di tali paesi.

4.   Esperti, rappresentanti delle autorità nazionali, delle organizzazioni internazionali e di istituzioni, organi e organismi competenti dell’Unione che non sono membri del comitato direttivo possono essere invitati dal comitato direttivo a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori.

5.   Il comitato direttivo può organizzare riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.

6.   Un rappresentante della Commissione funge da presidente del comitato direttivo. Il presidente:

a)

assicura la continuità e organizza i lavori del comitato direttivo, compresi il sostegno alla preparazione del programma di lavoro biennale e della relazione biennale sulle attività;

b)

presta consulenza al comitato direttivo per assicurare che le attività collettive concordate siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture pertinenti dell’Unione e riflettano le priorità dell’Unione nel settore della migrazione;

c)

convoca le riunioni del comitato direttivo.

Per conseguire gli obiettivi del comitato direttivo, il presidente è assistito da un segretariato.

7.   Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.

8.   Il comitato direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.

9.   Le decisioni adottate dal comitato direttivo sono comunicate ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dalle rispettive autorità che procedono all’impiego.

Articolo 8

Compiti del comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del presidente, entro tre mesi dalla sua prima riunione. Il regolamento interno stabilisce nel dettaglio le modalità di voto. Il regolamento interno include, in particolare, le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

2.   In considerazione delle priorità dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento, e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività, basandosi su una panoramica completa della situazione e sulle analisi fornite dalle pertinenti agenzie dell’Unione:

a)

stabilire le priorità e pianificare le attività mediante l’adozione di un programma di lavoro biennale che indichi le risorse necessarie per sostenere tale lavoro;

b)

riesaminare periodicamente l’attuazione delle proprie attività al fine di proporre modifiche da apportare al programma di lavoro biennale se del caso e riguardo alla nomina dei facilitatori di rete e ai progressi realizzati dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nella loro cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi;

c)

adottare la relazione biennale sulle attività, inclusa la ricognizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, preparata dal presidente del comitato direttivo;

d)

aggiornare l’elenco degli impieghi di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione prima di ciascuna riunione del comitato direttivo;

e)

individuare le lacune negli impieghi e delineare possibilità per l’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

Il comitato direttivo trasmette i documenti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e c), al Parlamento europeo.

3.   In considerazione delle esigenze operative dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a)

concordare azioni ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione;

b)

monitorare la disponibilità di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione, e formulare raccomandazioni per le azioni eventualmente necessarie;

c)

sostenere lo sviluppo delle competenze dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, anche mediante la definizione di programmi comuni di formazione supplementari e facoltativi, attività di formazione propedeutiche all’impiego, orientamenti sul rispetto dei diritti fondamentali nelle loro attività, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, e l’organizzazione di seminari congiunti su temi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tenendo conto degli strumenti di formazione sviluppati dalle pertinenti agenzie dell’Unione o da altre organizzazioni internazionali;

d)

assicurare che le informazioni siano scambiate tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9.

4.   Per l’esecuzione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono ricevere il sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 9

Piattaforma per lo scambio di informazioni

1.   Ai fini dei rispettivi compiti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i membri del comitato direttivo e i facilitatori di rete di cui all’articolo 5, paragrafo 2, provvedono a che tutte le informazioni e le statistiche siano caricate su una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea e scambiate tramite la stessa. Tale piattaforma è creata dalla Commissione in accordo con il comitato direttivo ed è gestita dalla Commissione.

Non è consentito alcuno scambio di informazioni operative di polizia di natura strettamente riservata attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea.

2.   Le informazioni che devono essere scambiate mediante la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

le relazioni, i documenti e i prodotti analitici pertinenti concordati dal comitato direttivo a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

b)

i programmi di lavoro biennali, le relazioni di attività biennali e il risultato delle attività e dei compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

c)

l’elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo;

d)

l’elenco aggiornato degli estremi dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi, corredato di nominativi, sedi dell’impiego e regione di competenza, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;

e)

altri documenti pertinenti relativi alle attività e alle decisioni del comitato direttivo.

3.   Con l’eccezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), le informazioni scambiate attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea non contengono dati personali né link che consentano un accesso diretto o indiretto a quei dati. L’accesso ai dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), è limitato ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, ai membri del comitato direttivo e al personale debitamente autorizzato ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo ha accesso ad alcune parti della piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea, come stabilito dal comitato direttivo nel suo regolamento interno e conformemente alle norme e alla legislazione applicabili dell’Unione e nazionali.

Articolo 10

Trattamento di dati personali

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i propri compiti conformemente alle norme dell’Unione e nazionali in materia di tutela dei dati personali, nonché alle norme contenute negli accordi internazionali conclusi con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono trattare dati personali ai fini dei compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6. Tali dati personali sono cancellati quando non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

3.   I dati personali trattati a norma del paragrafo 2 possono includere:

a)

dati biometrici o dati biografici se necessari per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati elementi di prova o elementi di prova prima facie della cittadinanza;

b)

elenchi di passeggeri dei voli di rimpatrio e altri mezzi di trasporto verso paesi terzi

c)

dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’ammissione alla migrazione legale;

d)

dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza di cittadini dei paesi terzi che necessitano di protezione internazionale ai fini del reinsediamento;

e)

dati biometrici, biografici e dati personali di altra natura necessari per accertare l’identità di una persona e per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché dati personali relativi ai modi operandi delle reti criminali, i mezzi di trasporto utilizzati, il coinvolgimento di intermediari e i flussi finanziari.

I dati di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), sono trattati al solo scopo dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera d).

4.   La condivisione di dati personali è rigorosamente limitata a quanto è necessario ai fini del presente regolamento.

5.   Il trasferimento di dati personali da parte di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione a paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo è effettuato conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 11

Cooperazione consolare

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute nel regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 12

Rendicontazione

1.   Cinque anni dopo la data di adozione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri e le competenti agenzie dell’Unione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione sull’applicazione del regolamento.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(15)  Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 7).

(16)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(17)  Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(18)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(19)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio

(GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 377/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, punto 1, parte finale

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)

Article 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 7

Articolo 11

Allegato I

Allegato II


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