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Document 32019D1095

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1095 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e alla Russia nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2019) 4285] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/4285

GU L 173 del 27.6.2019, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1095/oj

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/93


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1095 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e alla Russia nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2019) 4285]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa, tra le altre questioni, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 («i prodotti») di tale decisione.

(2)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità in base ai rischi zoosanitari da eliminare.

(3)

La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).

(4)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) istituisce, tra le altre questioni, un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato di recente dal regolamento di esecuzione(UE) 2019/298 della Commissione (4), autorizza l'importazione e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, sulla base dell'esito favorevole di un audit della Commissione inteso a valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'Unione. Tale audit ha valutato, con esito favorevole, anche i controlli di polizia sanitaria esistenti per prodotti a base di pollame e di selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti). È pertanto opportuno che la decisione 2007/777/CE autorizzi anche l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e che la Bosnia-Erzegovina sia indicata a tale scopo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. L'attuale voce relativa a tale paese terzo in detto allegato deve inoltre essere adattata per tener conto di questa nuova autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina in tale allegato.

(5)

La decisione 2007/777/CE autorizza attualmente l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e la Russia sia debitamente elencata a tal fine nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(6)

Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di tali focolai risalenti a novembre 2016, la Russia non può essere considerata indenne dalla citata malattia. Al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, è opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Russia nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione della Commissione 2007/777/CE, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 20).


ALLEGATO

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

«BA

Bosnia-Erzegovina

A (3)

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

2)

la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

«RU

Russia RU

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russia (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russia

RU-2

C o D1

C o D1

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


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