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Document 32019D0814

Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

ST/8253/2019/INIT

GU L 133 del 21.5.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/814/oj

21.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/814 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2018, con decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio (2).

(2)

Con lettera del 31 ottobre 2018 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL utilizzati per riscaldamento mediante la proroga dellaprassi seguita ai sensi della decisione 2014/695/UE in alcune zone prima della cessazione degli effetti di tale decisione. Le autorità italiane hanno richiesto l'autorizzazione per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti in data 14 dicembre 2018.

(3)

L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.

(5)

Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (3); b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia Sardegna e isole minori. Le aliquote ridotte dovrebbe applicarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)

La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica dell'Unione in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi UE fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare in determinate zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi di tale disposizione, discende che ogni autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.

(8)

Per garantire alle zone geografiche interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme su tale sistema modificato.

(9)

Al fine di garantire che la misura si applichi senza soluzione di continuità rispetto all'autorizzazione di applicare delle aliquote ridotte di accisa concessa con decisione 2014/695/UE, la quale ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2018, sarebbe opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2019.

(10)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone geografiche svantaggiate seguenti:

a)

comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b)

comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

c)

comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3.   L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme su tale sistema modificato.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 291 del 7.10.2014, pag. 16).

(3)  Il D.P.R.26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.


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