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Document 32019D0284
Council Decision (CFSP) 2019/284 of 18 February 2019 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
ST/5903/2019/INIT
GU L 47 del 19.2.2019, p. 38–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/38 |
DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe. |
(3) |
È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe. |
(4) |
Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
3) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
1) |
La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:
|
2) |
Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
|
ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
«1. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
2. |
Chihuri, Augustine». |