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Document 32018R1596

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

    C/2018/6857

    GU L 265 del 24.10.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1596/oj

    24.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 265/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1596 DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2018

    che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

    (2)

    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

    (3)

    La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da spiaggia in alcune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, a prescindere dalla profondità, è stata concessa fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione (2).

    (4)

    Una proroga della deroga è stata concessa fino al 25 agosto 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione (3).

    (5)

    Il 23 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare la deroga che scadeva il 25 agosto 2018. La Francia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.

    (6)

    La Francia ha adottato un piano di gestione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (4).

    (7)

    Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga richiesta dalla Francia nel luglio 2018 (5). Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di migliorare la raccolta dei dati. La Francia si è impegnata a migliorare la raccolta dei dati avviando uno studio scientifico per monitorare le attività di pesca e intensificare lo sforzo di campionamento; si è inoltre impegnata a migliorare il quadro di controllo ben al di là degli obblighi stabiliti per le imbarcazioni in questione nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), raddoppiando il numero di controlli, aumentando la frequenza delle dichiarazioni di cattura e esigendo che venga trasmessa una notifica preventiva alle autorità di controllo 24 ore prima di ogni bordata di pesca.

    (8)

    Nel 2013 lo CSTEP ha osservato che, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, della bassa velocità di salpamento manuale e del fatto che i pescatori cercano di lavorare su fondali «puliti», l'impatto di questa attività sull'ambiente marino può essere considerato trascurabile.

    (9)

    La proroga della deroga chiesta dalla Francia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (10)

    Sussistono vincoli geografici specifici dovuti all'estensione limitata della piattaforma continentale.

    (11)

    La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di un'ampia gamma di specie. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.

    (12)

    La deroga concessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione riguarda un numero limitato di imbarcazioni (23). La proroga della deroga richiesta dalla Francia riguarda solo 20 imbarcazioni.

    (13)

    Il piano di gestione adottato dalla Francia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 20 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per uno sforzo totale di 1 386 giorni. Inoltre la Francia ha limitato lo sforzo massimo consentito per ciascun attrezzo.

    (14)

    Con il tempo il piano di gestione dovrebbe consentire di ridurre la flotta, poiché l'autorizzazione di pesca è legata al peschereccio ed è automaticamente revocata quando questo è sostituito.

    (15)

    La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca.

    (16)

    Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (17)

    Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione della Francia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

    (18)

    Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

    (19)

    Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Francia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (20)

    Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

    (21)

    Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

    (22)

    Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

    (23)

    L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi.

    (24)

    Il piano di gestione francese include deroghe alla taglia minima degli organismi marini per il novellame di sardina sbarcato ai fini del consumo umano cui sono dirette le attività di pesca ivi disciplinate, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (25)

    Lo CSTEP riteneva che dovesse essere richiesta una deroga alla dimensione minima di maglia nonché alla distanza minima dalla costa o alla profondità minima. Tuttavia la Commissione europea è del parere che le pertinenti condizioni elencate nel regolamento Mediterraneo siano rispettate: a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la dimensione minima di maglia per reti da circuizione quali sciabiche da spiaggia è di 14 mm, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, la dimensione minima di maglia non si applica al novellame di sardina sbarcato ai fini del consumo umano se esiste un piano di gestione nazionale per le sciabiche da spiaggia e il piano di gestione francese stabilisce una dimensione minima legale di maglia di 2 mm per le sciabiche da spiaggia utilizzate per la cattura di novellame di sardina.

    (26)

    Lo CSTEP riteneva che l'impatto di questo tipo di pesca non potesse essere valutato in modo esaustivo in quanto alcune specie in esso catturate non sono soggette a valutazione scientifica. Tuttavia la Commissione europea è del parere che la valutazione dell'impatto dovrebbe basarsi sull'effettiva portata dell'attività di pesca, che è minima: la pesca di «poutine», diretta in particolare al novellame di sardina, è praticata soltanto da 10 imbarcazioni per un totale annuo di catture di solo 1,6 tonnellate.

    (27)

    Il piano di gestione francese include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (28)

    Il 28 settembre 2016 la regione Languedoc-Roussillon ha preso il nome di Occitania (7). I riferimenti a «Languedoc-Roussillon» devono quindi essere sostituiti da «Occitania».

    (29)

    È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

    (30)

    È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

    (31)

    La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

    (32)

    Il piano di gestione della Francia per le sciabiche da spiaggia non ha una data di scadenza e pertanto il suo periodo di applicazione va al di là della deroga richiesta. Di conseguenza non vi è rischio di vuoto giuridico.

    (33)

    La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 25 agosto 2021.

    (34)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga

    L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell'Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:

    a)

    recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;

    b)

    aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

    c)

    titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    Articolo 2

    Piano di monitoraggio e relazione

    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

    Articolo 3

    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica fino al 25 agosto 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione, del 24 agosto 2015, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 1).

    (4)  JORF n. 0122 del 27 maggio 2014, pag. 8669, testo n. 6, NOR: DEVM1407280 A

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (7)  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTB1617888D/jo/texte/fr


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