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Document 32018R1092

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione

PE/28/2018/REV/1

GU L 200 del 7.8.2018, p. 30–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0697

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/30


REGOLAMENTO (UE) 2018/1092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2018

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri nello sviluppo delle capacità di difesa per rispondere alle sfide in materia di sicurezza, nonché al fine di promuovere un'industria della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di materiali e tecnologie per la difesa, incoraggiando in tal modo l'approvvigionamento congiunto e la manutenzione congiunta di tali materiali e tecnologie. Il Fondo non sostituirebbe gli sforzi nazionali al riguardo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi. L'obiettivo sarebbe realizzare capacità, garantire una base competitiva e innovativa per l'industria della difesa in tutta l'Unione, anche grazie alla cooperazione transfrontaliera e alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), nonché contribuire a rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa.

(2)

Al fine di favorire la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, è opportuno istituire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma»). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo al potenziamento delle capacità di difesa, tra l'altro in relazione alla ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra le imprese di tutta l'Unione, tra cui le PMI e le imprese a media capitalizzazione, i centri di ricerca e le università, e la collaborazione tra Stati membri, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, facilitando in tal modo un migliore sfruttamento delle economie di scala nell'industria della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa migliorandone nel contempo l'interoperabilità. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e a colmare il divario tra la ricerca e la produzione. Esso contribuirebbe inoltre a promuovere tutte le forme di innovazione, poiché si possono prevedere ricadute degli effetti positivi di tale sostegno nel settore civile. Il programma integra le attività svolte a norma dell'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non riguarda la fabbricazione o l'acquisizione di prodotti o tecnologie per la difesa.

(3)

Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il programma dovrebbe fornire un fermo sostegno alla partecipazione transfrontaliera delle PMI e contribuire alla creazione di nuove opportunità di mercato.

(4)

Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. L'importo finanziario per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per tale periodo.

(5)

Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale.

(6)

Nell'attuazione del programma, tutti gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere utilizzati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di massimizzare lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tuttavia, vista la durata biennale del programma, l'utilizzo degli strumenti finanziari potrebbe dare luogo a difficoltà pratiche. Di conseguenza, durante tale periodo iniziale, si dovrebbe conferire priorità all'uso di sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, di appalti pubblici. Potrebbe essere opportuno utilizzare gli strumenti finanziari nel Fondo dopo il 2020.

(7)

La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(8)

Dopo aver concordato le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione, in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione coordinata annuale sulla difesa, e nell'ottica di raggiungere il livello di ambizione dell'UE convenuto dal Consiglio nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e stabiliscono le specifiche tecniche del progetto.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso, nominare un responsabile del progetto, ad esempio un'organizzazione internazionale di gestione di progetti quale, ad esempio, l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, oppure un'entità quale l'Agenzia europea per la difesa, per guidare i lavori relativi all'elaborazione di un'azione di collaborazione sostenuta dal programma. Qualora avvenga tale nomina, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto in merito ai progressi realizzati relativamente all'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

(10)

Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie per la difesa. Non dovrebbe neppure incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all'interno dell'Unione e di esportazione di tali prodotti, anche in linea con le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari previste nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6).

(11)

Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione attraverso un processo di eliminazione dei rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, vale a dire gli studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento, la progettazione (comprese le specifiche tecniche su cui la progettazione si basa), la creazione di prototipi di sistema, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, e l'aumento dell'efficienza nell'arco del ciclo della vita di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. La modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa esistenti, compresa la loro interoperabilità, dovrebbe essere inoltre ammissibile ai finanziamenti a titolo del programma. Le azioni per la modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili solo qualora le informazioni preesistenti necessarie per realizzare l'azione non siano soggette a restrizioni in modo tale da limitare la capacità di realizzare l'azione.

(12)

Dato che lo scopo del programma è quello, in particolare, di migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento a titolo del programma solo se deve essere realizzata da un consorzio di almeno tre imprese con sede in almeno tre diversi Stati membri.

(13)

La collaborazione transfrontaliera tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche o norme tecniche comuni. La mancanza o la scarsità di specifiche o norme tecniche comuni ha reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. Per azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica, un accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione fondamentale per essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. Gli studi di fattibilità e le azioni che mirano a sostenere la definizione comune delle specifiche o norme tecniche dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

(14)

Per garantire che, nell'attuazione del presente regolamento, gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni volte a sviluppare nuovi prodotti o tecnologie per la difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per la condotta di azioni letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.

(15)

Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione che non sono sottoposti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate a titolo del programma non dovrebbero essere situati sul territorio di un paese terzo.

(16)

In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione non devono essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi. In tale contesto, le imprese stabilite nell'Unione che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti purché siano soddisfatte le pertinenti, rigorose condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa europea. La partecipazione di tali imprese non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del programma. I beneficiari dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo all'infrastruttura, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

(17)

Anche la cooperazione tra i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti nell'azione e le imprese stabilite in un paese terzo o che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo, dovrebbe essere soggetta alle pertinenti condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. In tale contesto, il paese terzo o l'entità del paese terzo non dovrebbe avere accesso, senza autorizzazione, alle informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione. L'accesso alle informazioni classificate è autorizzato conformemente alle pertinenti norme di sicurezza applicabili alle informazioni classificate dell'Unione europea e alle informazioni classificate in base alle classificazioni nazionali di sicurezza.

(18)

Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continuativa, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato. Le azioni ammissibili elaborate con un livello adeguato di partecipazione di imprese a media capitalizzazione e di PMI, e in particolare di PMI transfrontaliere, sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, anche per compensare i maggiori rischi e i maggiori oneri amministrativi.

(19)

Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore. Il coordinatore dovrebbe fungere da principale punto di contatto con la Commissione.

(20)

La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how di detta industria e contribuire a rafforzare la sua autonomia tecnologica e industriale. In tale contesto, il programma potrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tale promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dovrebbe avvenire, inoltre, in maniera coerente con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo di un'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione coordinata annuale sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente sostengono l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto della NATO, a condizione che siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e che non impediscano la partecipazione di alcuno Stato membro, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

(21)

Gli Stati membri lavorano individualmente e congiuntamente allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzo operativo di aeromobili, veicoli e navi senza pilota. L'utilizzo operativo in tale contesto comprende gli attacchi contro obiettivi militari. Le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo di detti sistemi, ivi inclusi entrambi i sistemi militari e civili, sono state sostenute da fondi dell'Unione. Si prevede che così continuerà ad essere, eventualmente anche nell'ambito del programma. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire l'utilizzo legittimo o dei prodotti o delle tecnologie per la difesa sviluppati nell'ambito del programma.

(22)

Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento dovrebbe assumere la forma di un atto scritto, ad esempio, una lettera d'intenti degli Stati membri interessati.

(23)

Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine, anche per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso. I criteri di ammissibilità dovrebbero pertanto prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri intendano acquistare il prodotto per la difesa finale o utilizzare la tecnologia, in modo coordinato, mentre i criteri di aggiudicazione dovrebbero prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri s'impegnino, a livello politico o giuridico, a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia per la difesa.

(24)

In sede di valutazione delle azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma dovrebbero essere presi in considerazione tutti i criteri di aggiudicazione. Poiché tali criteri di aggiudicazione non sono previsti a pena di esclusione, le azioni proposte che non soddisfano uno o più di tali criteri non dovrebbero essere automaticamente escluse.

(25)

L'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili dell'azione se essa riguarda la realizzazione di prototipi di sistema, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Tuttavia, per altre azioni si dovrebbe potere coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo. In entrambi i casi, i costi ammissibili dovrebbero essere intesi ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(26)

Dal momento che il programma dovrebbe integrare le attività di ricerca, in particolare nel settore della difesa, e per motivi di coerenza e semplificazione amministrativa, per quanto possibile dovrebbero essere applicate al programma le stesse regole che si applicano all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). È pertanto opportuno consentire il rimborso dei costi indiretti a un tasso forfettario del 25 % come nell'ambito del PADR e di Orizzonte 2020.

(27)

Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore della difesa e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile deve essere concordato in sede contrattuale dai beneficiari. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre avere la possibilità di partecipare ad ulteriori attività di approvvigionamento cooperativo. Inoltre, i risultati delle azioni finanziate nell'ambito del programma non dovrebbero essere soggetti a controllo o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

(28)

La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro biennale in linea con gli obiettivi del programma. Il programma di lavoro dovrebbe indicare dettagliatamente le categorie di progetti da finanziare a titolo del programma, compresi prodotti e tecnologie per la difesa quali sistemi a pilotaggio remoto, comunicazioni satellitari, posizionamento, navigazione e sincronizzazione, accesso autonomo allo spazio e osservazione terrestre permanente, sostenibilità energetica, cibersicurezza e sicurezza marittima, nonché capacità militari di punta in ambito aereo, terrestre, marittimo e nel settore congiunto, tra cui conoscenza situazionale rafforzata, protezione, mobilità, logistica, supporto medico e facilitatori strategici.

(29)

Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri («comitato»). La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto, il comitato può riunirsi nel formato di esperti nazionali in materia di difesa per fornire un'assistenza specifica alla Commissione. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno a tale comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

(30)

Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicano generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rifletta e consenta l'accesso e la partecipazione aperti e trasparenti a livello transfrontaliero delle PMI e che, di conseguenza, almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato a tali azioni, consentendo alle PMI di essere incluse nelle catene del valore delle azioni. Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.

(31)

Al fine di assicurare il successo del programma, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con un ampio ventaglio di imprese dell'industria europea, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa.

(32)

Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, e conformemente alle competenze che le sono attribuite dal TUE, l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata in qualità di osservatore nel comitato. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere invitato ad assistere.

(33)

In linea di massima, per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare inviti a presentare proposte, come previsto da detto regolamento, e garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un importo minimo di spese supplementari. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi in conformità dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1286/2012 della Commissione (7).

(34)

Dopo la valutazione delle proposte, effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che saranno finanziate a titolo del programma. La Commissione dovrebbe istituire una banca dati di esperti indipendenti. La banca dati non dovrebbe essere resa pubblica. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. È opportuno inoltre garantire un'adeguata rotazione degli esperti e un equilibrio tra i settori pubblico e privato. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Gli Stati membri dovrebbero essere informati dei risultati della valutazione e dei progressi compiuti nelle azioni finanziate.

(35)

Per adottare tali atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione del presente regolamento.

(36)

La Commissione dovrebbe elaborare, al termine del programma, una relazione sull'attuazione che esamini le attività finanziarie in termini di risultati e, se possibile, di impatto. La relazione sull'attuazione dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ad azioni nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni relative all'origine dei beneficiari e alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

(37)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(38)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione più ampia possibile del programma al fine di aumentarne l'efficacia e migliorare in tal modo la competitività dell'industria della difesa e le capacità di difesa degli Stati membri.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo dei costi e dei rischi associati ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma») per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

2)   «qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati soddisfatti;

3)   «certificazione»: il processo attraverso il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;

4)   «impresa»: un'entità che, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esercita un'attività economica ed è stabilita nello Stato membro in cui è costituita, conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro;

5)   «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un'impresa, designato conformemente alla legislazione nazionale e che, se del caso, riferisce all'amministratore delegato, al quale è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'impresa e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

6)   «entità di un paese terzo»: un'entità stabilita in un paese terzo o che, laddove sia stabilita nell'Unione, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo;

7)   «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;

8)   «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9);

9)   «impresa a media capitalizzazione»: un'impresa diversa da una PMI e che abbia fino a 3 000 dipendenti i cui effettivi siano calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

10)   «consorzio»: un gruppo collaborativo di imprese costituito per realizzare un'azione nell'ambito del programma.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione in modo da contribuire all'autonomia strategica dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

b)

sostenere e valorizzare la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le imprese di tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, e la collaborazione tra Stati membri nello sviluppo di prodotti o tecnologie per la difesa, rafforzando e migliorando nel contempo la flessibilità delle catene di approvvigionamento e delle catene del valore della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa e la loro interoperabilità.

Tale cooperazione ha luogo in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

In tale contesto, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni;

c)

favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire allo sviluppo dopo la fase di ricerca, sostenendo in tal modo la competitività dell'industria europea della difesa sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche tramite il consolidamento.

Articolo 4

Bilancio

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie generali

1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare le sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, gli appalti pubblici.

2.   Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.

3.   L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

4.   Gli Stati membri nominano, se del caso, un responsabile del progetto. La Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi realizzati relativamente all'azione, prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili.

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, a condizione che l'uso delle informazioni preesistenti necessarie alla realizzazione dell'azione di modernizzazione non sia soggetto restrizione da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie.

Le azioni ammissibili riguardano uno o più delle azioni seguenti:

a)

studi, quali studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;

b)

la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, ivi incluse prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

c)

la creazione di prototipi di sistema per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

d)

il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

e)

la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

f)

la certificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;

g)

lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da imprese che cooperano all'interno di un consorzio di almeno tre entità ammissibili e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre di tali entità i ammissibili stabilite in almeno due diversi Stati membri non devono essere controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa entità e non devono controllarsi a vicenda.

3.   I consorzi di cui al paragrafo 2 forniscono la prova della sostenibilità dimostrando che i costi dell'azione che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.

4.   Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), i consorzi forniscono la prova del loro contributo alla competitività dell'industria europea della difesa dimostrando che almeno due Stati membri intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, se del caso anche mediante approvvigionamento congiunto.

5.   Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'azione si basa su requisiti comuni stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si basano su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri che cofinanziano o intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia, come definito ai paragrafi 3 e 4, rafforzando in tal modo la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.

6.   Le azioni volte allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non sono ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

Articolo 7

Entità ammissibili

1.   I beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione devono essere imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione.

2.   Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma devono essere situati nel territorio dell'Unione per tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva devono essere stabilite nell'Unione.

3.   Ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma, i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

4.   In deroga al paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente articolo un'impresa stabilita nell'Unione e controllata da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore coinvolto nell'azione, solo se le garanzie approvate dallo Stato membro in cui è stabilita, in conformità delle sue procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva dell'impresa stabilita nell'Unione. Se lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritiene opportuno, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sull'impresa.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di una tale impresa non sia in contrasto né con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12. In particolare le garanzie provano che, ai fini dell'azione, misure sono in atto per assicurare che:

a)

il controllo sull'impresa non sia esercitato in un modo e da ostacolare o limitare la sua capacità di realizzare l'azione e di produrre risultati, che imponga restrizioni sulle infrastrutture, le attrezzature, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e le norme tecniche necessarie all'esecuzione dell'azione;

b)

sia impedito l'accesso da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e che i dipendenti o altre persone che partecipano all'azione siano in possesso del nulla osta di sicurezza nazionale, ove opportuno;

c)

la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione nonché dei risultati dell'azione stessa permanga in capo al beneficiario durante e dopo il completamento dell'azione, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi e non sia esportata al di fuori dell'Unione ovvero sia consentito l'accesso a tale proprietà intellettuale o a tali risultati dall'esterno dell'Unione senza il consenso dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Qualora lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritenga opportuno, è possibile prevedere garanzie aggiuntive.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 di eventuali imprese ritenute ammissibili in conformità del presente paragrafo.

5.   Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione, possono utilizzare i loro beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri purché tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è coerente con gli obiettivi del programma e pienamente in linea con l'articolo 12.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

6.   Nel realizzare un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori che partecipano all'azione possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali imprese, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione deve essere conforme agli obiettivi di cui nell'articolo 3 e pienamente in linea con l'articolo 12.

Ai paesi terzi o ad altre entità di paesi terzi non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti la realizzazione dell'azione e sono evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

7.   I beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante la realizzazione dell'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, l'impresa ne informa la Commissione, la quale valuta se i criteri di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti e tiene conto del possibile impatto sul finanziamento dell'azione.

8.   Ai fini del presente articolo, per subappaltatori che partecipano all'azione si intendono subappaltatori in una relazione contrattuale diretta con un beneficiario, altri subappaltatori cui è destinato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Dichiarazione delle imprese

Ogni impresa appartenente a un consorzio che intende partecipare a un'azione dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare il diritto applicabile nazionale e dell'Unione relativo alle attività nel settore della difesa.

Articolo 9

Consorzio

1.   Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno dei membri stessi quale coordinatore. Il coordinatore è indicato nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2.   I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo alla realizzazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte. L'accordo interno include inoltre le disposizioni in merito ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti e alle tecnologie sviluppati.

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma sono valutate sulla base di ciascuno dei criteri seguenti:

a)

contributo all'eccellenza, in particolare dimostrando che l'azione proposta presenta notevoli vantaggi rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;

b)

contributo all'innovazione, in particolare dimostrando che l'azione proposta include approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati precedentemente nel settore della difesa;

c)

contributo alla competitività e alla crescita delle imprese del settore della difesa nell'insieme dell'Unione, in particolare creando nuove opportunità di mercato;

d)

contributo all'autonomia industriale dell'industria europea della difesa e agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione grazie al miglioramento dei prodotti o delle tecnologie per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, e, se del caso, delle priorità regionali e internazionali purché siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e non escludano la possibilità di partecipazione di un qualsiasi Stato membro;

e)

la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che apportano valore aggiunto industriale o tecnologico, in quanto membri del consorzio, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento, e in particolare la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alle PMI che sono stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI;

f)

per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a f), il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale.

Se del caso, è preso in considerazione il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, inclusi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nel processo di acquisizione e manutenzione in relazione all'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo.

Articolo 11

Tassi di finanziamento

1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma non supera il 20 % del costo totale ammissibile dell'azione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). In tutti gli altri casi, l'assistenza può coprire fino al costo totale ammissibile dell'azione.

2.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, elaborata nell'ambito della cooperazione strutturata permanente può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali.

3.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, come indicato al secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % del costo totale dell'azione ammissibile è destinato a PMI stabilite nell'Unione.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli di cui al secondo comma.

4.   Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % del suo costo totale ammissibile è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione.

5.   I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

6.   La maggiorazione complessiva del tasso di finanziamento di un'azione in seguito all'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 non supera i 35 punti percentuali.

7.   L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % del costo ammissibile dell'azione.

Articolo 12

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

1.   L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

2.   I risultati delle azioni che beneficiano di un finanziamento a titolo del programma, anche in termini di trasferimento di tecnologia, non sono soggetti, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

3.   Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

4.   Per quanto riguarda i risultati prodotti dai beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del programma, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a paesi terzi o entità di paesi terzi. Ove tale trasferimento di proprietà contrasti con gli obiettivi di cui all'articolo 3 i finanziamenti previsti a titolo del programma devono essere rimborsati.

5.   Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri hanno, ove ne facciano richiesta per iscritto, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato ad assistere.

Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti relativi alla difesa.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Programma di lavoro

1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro biennale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il programma di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   Il programma di lavoro indica dettagliatamente le categorie di progetti da finanziarsi a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di capacità di difesa di cui all'articolo 3, lettera b).

Le suddette categorie tengono conto delle capacità riguardanti prodotti e tecnologie innovative per la difesa in materia di:

a)

preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;

b)

gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e

c)

ingaggio e attuatori.

Il programma di lavoro include anche una categoria di progetti specificamente destinati alle PMI.

3.   Il programma di lavoro garantisce che almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 15

Procedura di valutazione e di aggiudicazione

1.   Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di bandi pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.

Nel contesto della procedura di aggiudicazione la Commissione è assistita da esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza sono oggetto di convalida da parte degli Stati membri. Tali esperti sono cittadini dell'Unione provenienti da un numero di Stati membri il più ampio possibile e selezionati in base ad inviti a presentare candidature al fine di creare una banca dati dei candidati.

Il comitato di cui all'articolo 13 è informato annualmente in merito all'elenco di esperti nella banca dati a fini di trasparenza per quanto riguarda le credenziali degli esperti. La Commissione assicura che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.

3.   La Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 16

Rate annuali

La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1.   La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2.   Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito del programma, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate a titolo del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con esse, esercitabile sulla base di documenti e in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


DICHIARAZIONE COMUNE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sarà coperto, nel periodo 2019-2020, come segue:

200 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato;

116,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del MCE;

3,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di EGNOS;

104,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Galileo;

12 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Copernicus;

63,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di ITER.


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