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Document 32018R0931

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2018/3975

GU L 165 del 2.7.2018, p. 13–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/931/oj

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/931 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURE

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese («paesi interessati»).

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 (3), le misure erano state annullate nella misura in cui riguardavano il produttore esportatore cinese Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd («Yuanping»). Successivamente all'esecuzione della sentenza, la Commissione ha reistituito misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Yuanping a decorrere dal 30 novembre 2016 (4).

(3)

Le misure vigenti assumono la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,6 % e il 52,2 % sulle importazioni dai paesi interessati. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese (la «RPC»), i dazi variano dal 14,6 % al 37,7 % per le società cinesi che hanno collaborato. Il dazio di dumping a livello nazionale è pari al 52,2 %. Per quanto riguarda l'India, i dazi variano dal 22,8 % al 31,5 % per le società che hanno collaborato. Il dazio a livello nazionale è pari al 43,6 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti dei paesi interessati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 18 gennaio 2017 da Oxaquim SA («il richiedente»), che rappresenta più del 50 % della produzione totale dell'Unione di acido ossalico.

(6)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) il 12 aprile 2017 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («avviso di apertura»).

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2013 e la fine del PIR (il «periodo in esame»).

1.4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori noti nei paesi interessati, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni note che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

1.4.3.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell'India e della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni dell'India e della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Tre produttori esportatori dell'India hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento e la Commissione ha inviato il questionario a tutte e tre le società. Tuttavia, è pervenuta una risposta solo da due società indiane.

(14)

Nessuna società della RPC si è manifestata. Con una nota verbale, il 18 maggio 2017 la Commissione ha informato le autorità cinesi di non aver ricevuto alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC. Intendeva pertanto basare le sue conclusioni per i produttori esportatori della RPC sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

1.4.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(15)

Durante il periodo in esame l'acido ossalico era fabbricato solo da due produttori nell'Unione. Di conseguenza non è stato necessario ricorrere al campionamento dei produttori dell'Unione. Benché siano stati inviati questionari a entrambe le società, è pervenuta una risposta solo dal richiedente.

1.4.3.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(17)

Sette società hanno compilato il modulo di campionamento. Solo una di esse ha indicato di avere importato acido ossalico dai paesi interessati. Alla luce di questo numero limitato di società, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.5.   Questionari e visite di verifica

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

(19)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori noti dell'Unione, ai tre produttori esportatori indiani, a tutti gli utilizzatori noti e ai sette importatori indipendenti che hanno compilato il modulo di campionamento.

(20)

Risposte ai questionari sono pervenute da due produttori esportatori indiani, da un produttore dell'Unione e da cinque utilizzatori.

(21)

La Commissione ha effettuato verifiche nei locali delle seguenti società:

a)

produttore dell'Unione:

Oxaquim SA, Spagna

b)

produttori esportatori:

Star Oxochem Pvt. Ltd., India («Star Oxochem»)

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd., India («Radiant»)

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(22)

Il prodotto in esame è l'acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell'India e della RPC («prodotto in esame»).

(23)

L'acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

(24)

Nell'inchiesta iniziale si è appurato che esistono due tipi di acido ossalico: l'acido ossalico non raffinato e l'acido ossalico raffinato. L'acido ossalico raffinato, che era prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie a un processo di purificazione dell'acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche e altre impurità. In assenza di collaborazione da parte della RPC, per la presente inchiesta di riesame è stato ipotizzato che i produttori esportatori della RPC abbiano fabbricato ed esportato acido ossalico raffinato come nell'inchiesta iniziale.

2.2.   Prodotto simile

(25)

L'acido ossalico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India e della RPC e quello importato sul mercato dell'Unione dall'India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi impieghi finali di base.

(26)

Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(27)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato dapprima se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori indiani e cinesi.

(28)

Durante il PIR, le esportazioni di acido ossalico dalla RPC e dall'India nell'Unione sono proseguite, pur con volumi inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010). Secondo i dati Eurostat, le importazioni cinesi e indiane di acido ossalico in ingresso nell'Unione rappresentavano circa il 16 % del mercato nel PIR.

3.2.   India

(29)

In India sono presenti quattro produttori noti di acido ossalico, due dei quali hanno risposto al questionario. Sulla base delle informazioni a sua disposizione (7), la Commissione ha stimato la produzione totale in India a circa 30 000 tonnellate metriche. Le esportazioni totali dall'India sono stimate a circa 9 000 tonnellate metriche, sulla base dei dati forniti dal governo indiano per il periodo 2016-2017 (8).

(30)

Sulla base dei dati forniti da Eurostat e dal governo indiano, durante il PIR le importazioni dall'India verso l'Unione sono state limitate, attestandosi intorno alle 800-900 tonnellate.

(31)

Il volume delle vendite nell'Unione dei due produttori indiani disposti a collaborare era molto limitato, successivamente al calo registrato dopo l'istituzione delle misure. Durante il PIR il principale esportatore produttore indiano era la società che ha interrotto la collaborazione non rispondendo al questionario.

(32)

Le importazioni dall'India sono altresì soggette al dazio della TDC (9) del 6,5 %.

3.2.1.   Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)    Valore normale

(33)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno delle due società indiane che hanno collaborato fosse rappresentativo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame durante il PIR. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte dei due produttori esportatori che hanno collaborato sono state considerate rappresentative.

(34)

Per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione. La Commissione ha poi esaminato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite effettuate da ciascun produttore esportatore sul proprio mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite dei due produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentative.

(35)

La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR per ogni tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare il prezzo effettivo di vendita sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

Per quanto riguarda le due società indiane che hanno collaborato alla presente inchiesta, è stato stabilito che nessuna di loro aveva registrato vendite rispondenti ai criteri di cui sopra.

(37)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il durante il PIR se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

Per quanto riguarda una delle società indiane disposte a collaborare, Radiant, che ha destinato solo un tipo di prodotto alle vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, il valore normale è stato determinato sulla base della suddetta metodologia e sono state utilizzate unicamente le vendite remunerative, pari al [10-15]% delle vendite. Per quanto riguarda l'altra società indiana che ha collaborato, i criteri precedentemente descritti non hanno trovato applicazione.

(38)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dall'unico produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR; e

b)

la media ponderata dei profitti conseguiti dall'unico produttore esportatore che ha collaborato dalle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR.

(39)

L'altra società indiana, Star Oxochem, ha venduto due tipi di prodotto: uno solo sul mercato interno e l'altro destinato pressoché esclusivamente all'esportazione (con un numero ridotto di vendite a livello nazionale). Per il tipo di prodotto che è stato esportato non si sono registrate vendite remunerative. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo medio di produzione la media delle SGAV e della percentuale di profitto sulla base delle vendite del tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale nel corso di operazioni commerciali normali, in linea con la metodologia descritta al considerando 38.

(40)

Per quanto riguarda la determinazione dei costi di produzione, il richiedente ha sostenuto che il costo di produzione del nitrito di sodio, meno le entrate derivanti dalle vendite, dovrebbe essere imputato alla produzione di acido ossalico. A parere del richiedente, il nitrito di sodio dovrebbe essere trattato come un sottoprodotto anziché come una linea di attività praticabile separata. La Commissione, sulla base delle prove raccolte nel corso dell'inchiesta, ha concluso che il nitrito di sodio è un sottoprodotto poiché è un prodotto secondario derivato dal processo di fabbricazione dell'acido ossalico. Non è il prodotto primario oggetto della fabbricazione. Un sottoprodotto può essere commercializzato. Le entrate generate dalle vendite devono essere dedotte dal costo di fabbricazione del prodotto in esame, che comprende i costo di produzione del sottoprodotto. Il costo di produzione è stato modificato tramite adeguamenti pertinenti per un produttore indiano affinché il nitrito di sodio sia trattato come sottoprodotto anziché come linea di attività praticabile.

b)    Prezzo all'esportazione

(41)

I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c)    Confronto

(42)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica.

(43)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie nonché per l'imballaggio, gli sconti, i costi del credito, le spese bancarie e le commissioni pagate dal produttore esportatore che ha collaborato. Il livello di adeguamenti ai prezzi sul mercato interno si aggirava intorno allo 0-5 %, mentre per il prezzo all'esportazione era compreso tra 10-25 %. Ciascuno dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato ha ricevuto i calcoli dettagliati degli adeguamenti effettuati nel documento informativo specifico.

(44)

Nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, entrambi i produttori che hanno collaborato hanno indicato di aver beneficiato del sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS») (10). Il MEIS è un sistema del governo indiano che fornisce un incentivo sotto forma di buono di credito sul dazio agli esportatori per compensare le perdite derivanti dal pagamento dei dazi. L'incentivo è pagato come percentuale del valore franco a bordo («fob») realizzato (in valuta estera libera) per prodotti specifici destinati a mercati specifici. Tale incentivo all'esportazione non è un adeguamento ammissibile per il confronto tra i prezzi. Esso non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio per il quale un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, potrebbe essere preso in considerazione, poiché l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), consente solo un adeguamento del valore normale e non del prezzo all'esportazione. Il valore del buono non è calcolato in relazione all'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero incorporati nelle esportazioni di prodotti a valle, ma è invece determinato come percentuale del valore fob della merce esportata. Inoltre, indipendentemente dal calcolo del valore dell'incentivo, il funzionamento del sistema non determina una situazione in cui gli oneri all'importazione gravanti sui materiali fisicamente incorporati nelle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno sono rimborsati o non riscossi al momento dell'esportazione dello stesso prodotto nell'Unione. Per tutti i motivi che precedono nessun adeguamento del valore normale o del prezzo all'esportazione può essere accettata.

(45)

Un produttore che ha collaborato ha indicato di avere altresì beneficiato del sistema dell'imposta centrale sul valore aggiunto (Central Value Added Tax, «CENVAT») (11). Nell'ambito di tale sistema, un fabbricante del prodotto finito o un prestatore di servizi imponibili può beneficiare di un credito di accisa nonché di un credito d'imposta sui servizi pagate su qualsiasi merce ricevuta nella fabbrica o su qualsiasi servizio a monte ricevuto dal fabbricante del prodotto finito. La società non ha dimostrato che tale sistema non si applica anche ai prodotti finiti venduti sul mercato interno. Di conseguenza, analogamente a quanto avviene per il sistema MEIS, tale esenzione dall'accisa non è un adeguamento ammissibile per il confronto tra i prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base.

(46)

Di conseguenza, non sono stati effettuati adeguamenti per il MEIS e il CENVAT.

(47)

I due produttori che hanno collaborato hanno chiesto un adeguamento per la conversione valutaria. La loro richiesta è stata respinta poiché i tassi di cambio valutari avevano subito fluttuazioni dopo la fissazione dei prezzi e pertanto non avevano inciso sul confronto tra i prezzi.

d)    Margini di dumping

(48)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame. I margini di dumping individuali rilevati per le due società con questo metodo sono illustrati nella tabella riportata di seguito.

Produttore esportatore

Margine di dumping

Star Oxochem Pvt. Ltd.

12,40 %

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd.

27,61 %

e)    Conclusioni

(49)

In base alle precedenti considerazioni si è concluso che i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare acido ossalico nell'Unione a prezzi di dumping durante il PIR.

3.2.2.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(50)

Dopo aver riscontrato la persistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha altresì esaminato se vi fosse il rischio di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. Ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata dell'India, il comportamento degli esportatori indiani su altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(51)

Poiché solo due produttori esportatori indiani hanno collaborato, sono stati raccolti elementi aggiuntivi dai dati disponibili, come riportato sotto.

a)    Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata in India

(52)

Sulla base di dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato, l'utilizzo degli impianti dei due produttori indiani presso cui sono state effettuate visite era superiore al 75 %.

(53)

Nel complesso, la capacità totale dei produttori indiani di acido ossalico è stimata intorno alle 40 000 tonnellate metriche, mentre la capacità produttiva inutilizzata è di circa 10 000 tonnellate metriche (12). Il volume della capacità produttiva inutilizzata è pari al totale dei consumi dell'Unione.

b)    Comportamento degli esportatori indiani sui mercati di paesi terzi

(54)

Durante il PIR le due società indiane che hanno collaborato hanno registrato un alto volume di vendite all'esportazione nel resto del mondo. Una delle due società ha esportato la maggior parte della sua produzione, mentre l'altra ha venduto la maggioranza della produzione sul mercato interno.

(55)

Per quanto riguarda le esportazioni indiane in generale, le statistiche del governo indiano (13) indicano che le principali destinazioni di esportazione nel 2016-2017 sono state Malaysia, Messico, Pakistan, Russia e Taiwan. Le esportazioni verso questi cinque paesi sono state pari a 5 700 tonnellate metriche. In base alle statistiche del governo indiano, il prezzo medio all'esportazione dall'India verso l'Unione è del 7 % superiore rispetto al prezzo medio all'esportazione verso il resto del mondo. I prezzi indiani all'esportazione verso l'Unione sono generalmente più elevati rispetto ai prezzi verso il resto del mondo, fuorché negli USA e in Messico in particolare.

c)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(56)

Benché sia un mercato relativamente piccolo per l'acido ossalico, l'Unione rimane attraente per i produttori esportatori indiani. Di fatto, come indicato nel considerando precedente, il prezzo medio all'esportazione verso l'Unione è del 7 % superiore rispetto a quello verso il resto del mondo. L'attrattiva del mercato dell'Unione è altresì confermata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping in vigore, tre produttori esportatori indiani su quattro continuano a esportare sul mercato dell'Unione. Inoltre, nella sua risposta non riservata al questionario, una società indiana ha espressamente indicato che «il mercato dell'UE ha un potenziale enorme ed [è] un'attrattiva in termini di prezzo del prodotto».

d)    Conclusioni

(57)

Considerando la capacità produttiva inutilizzata disponibile in India, il livello dei prezzi dei produttori indiani in generale sui mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, è altamente probabile che, in assenza di misure, almeno parte della capacità disponibile in India possa essere utilizzata per produrre acido ossalico da esportare nell'Unione o che alcune esportazioni verso mercati terzi siano reindirizzate nell'Unione alla luce dei prezzi più elevati sul mercato dell'UE.

(58)

Nella sua comunicazione del 23 ottobre 2017, una delle società indiane che hanno collaborato ha affermato che la sua capacità era completamente prenotata fino a marzo 2018, a causa della riduzione della produzione nella RPC. Ha altresì segnalato che la riduzione della produzione nella Repubblica popolare cinese potrebbe mettere sotto pressione il mercato dell'Unione. Tuttavia come precisato nella sottostante sezione 3.3, non è dimostrato che la produzione cinese sia in calo e che, se anche lo fosse, il mercato mondiale e quello dell'Unione ne risentirebbero nella maniera indicata.

(59)

Nel complesso si ritiene che, in caso di scadenza delle misure, probabilmente le società indiane esporterebbero nell'Unione quantitativi maggiori rispetto a quelli attuali e a prezzi di dumping.

3.3.   Repubblica popolare cinese

(60)

Con una produzione stimata di [150 000-200 000] tonnellate metriche (14), la RPC è di gran lunga il principale produttore di acido ossalico al mondo. Le esportazioni totali dalla RPC si aggirano intorno alle [25 000-50 000] tonnellate metriche. Nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta e pertanto le conclusioni si basano sui migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(61)

Il 28 novembre 2016 le misure sono state reistituite per Yuanping dopo una sentenza di annullamento del Tribunale. Fino a tale reistituzione Yuanping poteva esportare senza dazi antidumping.

(62)

Le importazioni dalla RPC sono soggette al dazio della TDC del 6,5 %.

3.3.1.   Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)    Paese di riferimento

(63)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato (il «paese di riferimento»).

(64)

Nell'avviso di apertura si è proposto di utilizzare l'India come paese di riferimento adeguato. L'avviso di apertura ha altresì indicato il Giappone come potenziale paese di riferimento. In una nota contenuta nel fascicolo del 18 maggio 2017, la Commissione ha indicato che come paese di riferimento sarebbe stata utilizzata l'India. L'India è il principale paese esportatore di acido ossalico nell'Unione ed è sottoposta alla stessa inchiesta. Era già stata scelta come paese di riferimento nell'inchiesta antidumping iniziale. Inoltre, due produttori esportatori indiani hanno collaborato all'inchiesta.

(65)

Non è pervenuta alcuna osservazione su tale scelta.

(66)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'India era un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base.

b)    Valore normale

(67)

Le informazioni ricevute dai due produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale. La metodologia utilizzata a tal fine è illustrata al punto 3.2.1. Come valore normale per la RPC è stata utilizzata una media ponderata del valore normale tra le due società indiane.

(68)

In linea con l'inchiesta iniziale, è stato applicato un adeguamento al valore normale poiché le società cinesi, oltre all'acido ossalico non raffinato, fabbricano ed esportano nell'Unione anche il cosiddetto acido ossalico «raffinato», che non era prodotto in India, il paese di riferimento. In assenza di collaborazione e di indicazioni sui tipi prodotti ed esportati durante il PIR, si ritiene ragionevole in base ai risultati dell'inchiesta iniziale applicare un adeguamento (maggiorazione del 12 %) alla media ponderata del valore normale delle due società indiane che hanno collaborato.

c)    Prezzo all'esportazione

(69)

In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati statistici disponibili come migliori dati disponibili per determinare il prezzo all'esportazione. Per i propri calcoli la Commissione ha deciso di utilizzare le informazioni sui prezzi desunte dalla banca dati Comext (Eurostat).

(70)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Un prezzo medio all'esportazione per il PIR è stato estratto dalla banca dati Eurostat. Il prezzo cif è stato riadeguato a livello franco fabbrica sulla base delle spese effettive di trasporto e assicurazione determinate conformemente ai dati verificati forniti dalle società cinesi che hanno collaborato all'inchiesta iniziale (adeguamento del [15-20]%). È opportuno rilevare che, se anche i dati più recenti forniti dalle società indiane che hanno collaborato fossero stati utilizzati e adeguati per tenere conto della maggiore distanza di trasporto dai porti cinesi, il livello di adeguamento sarebbe stato molto simile (meno di un punto percentuale di differenza).

d)    Confronto

(71)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo medio cinese all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica.

e)    Margine di dumping

(72)

Alla luce di quanto precede (adeguamenti basati sui dati verificati forniti dalle società indiane che hanno collaborato), il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, durante il PIR è risultato dell'8,7 %. La Commissione ha osservato che, se basasse le sue conclusioni sui dati estratti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, il margine di dumping riscontrato sarebbe addirittura superiore.

f)    Conclusioni

(73)

Su tale base, la Commissione ha stabilito che il dumping verso l'Unione persiste, poiché i produttori esportatori cinesi esportavano ancora acido ossalico a prezzi di dumping durante il PIR.

3.3.2.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(74)

Dopo aver riscontrato la persistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha altresì esaminato se vi fosse il rischio di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure.

(75)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, tale analisi è stata svolta sulla base dei migliori dati disponibili, segnatamente facendo riferimento alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle informazioni disponibili al pubblico.

(76)

La Commissione ha esaminato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

a)    Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

(77)

Secondo le statistiche presentate dal richiedente nella domanda di riesame, i produttori cinesi hanno una capacità annua combinata di circa [150 000-200 000] tonnellate metriche. Il consumo di acido ossalico nel mercato interno della RPC è pari a circa [50 000-100 000] tonnellate metriche, mentre le esportazioni si aggirano intorno alle [25 000-50 000] tonnellate metriche. Di conseguenza, supponendo che all'approvvigionamento del mercato interno cinese provvedano esclusivamente i produttori cinesi, si stima che la capacità produttiva inutilizzata dei produttori cinesi sia pari a [30 000-40 000] tonnellate metriche circa, ovvero al 20 % circa della loro capacità totale e a tre volte il consumo stimato dell'Unione.

(78)

Mentre una società indiana ha indicato che una parte della produzione cinese era cessata a causa di problemi ambientali, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2017 il richiedente ha affermato che tale riduzione si è verificata prima del 2013. Nessuna di tali affermazioni è stata corroborata da elementi di prova. La Commissione ha pertanto respinto entrambe le argomentazioni.

b)    Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi

(79)

Al fine di analizzare il probabile comportamento dei produttori esportatori cinesi in assenza delle misure, la Commissione ha esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso il resto del mondo utilizzando la banca dati sulle esportazioni cinesi. Nei 10 principali mercati d'esportazione della RPC (ad eccezione del Giappone), il prezzo all'esportazione adeguato a livello franco fabbrica era notevolmente inferiore al valore normale a sua volta determinato a livello franco fabbrica, dato che indicherebbe l'esistenza di pratiche di dumping sui mercati terzi. In media, il prezzo verso il resto del mondo (a livello franco fabbrica) è del 30 % inferiore al valore normale nonché inferiore al prezzo cinese all'esportazione verso l'Unione.

c)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(80)

Come indicato precedentemente alla sezione 3.2, il mercato dell'Unione è considerato piccolo, ma attraente in termini di prezzi. Inoltre, le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione nonostante i dazi convenzionali e antidumping in vigore.

d)    Conclusioni

(81)

Considerando la capacità produttiva inutilizzata disponibile nella RPC, il comportamento dei produttori cinesi in generale sui mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, è probabile che, in assenza di misure, almeno parte della capacità disponibile nella RPC possa essere utilizzata per produrre acido ossalico da esportare nell'Unione o che alcune esportazioni verso mercati terzi siano reindirizzate nell'Unione alla luce dei prezzi più elevati sul mercato dell'UE.

(82)

Nel complesso la Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, probabilmente le società cinesi esporterebbero nell'Unione quantitativi maggiori rispetto a quelli attuali e a prezzi di dumping.

3.4.   Conclusioni relative al dumping

(83)

In conclusione, la rilevante capacità di produzione stimata e l'elevata capacità produttiva inutilizzata, in combinazione con i livelli di prezzo su altri mercati d'esportazione e l'attrattiva del mercato dell'Unione, fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il PIR per entrambi i paesi interessati, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi oggetto di un forte dumping.

(84)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, il dumping praticato dall'India e dalla RPC persisterebbe.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(85)

L'industria dell'Unione è ancora composta dagli stessi impianti da cui era costituita nel corso dell'inchiesta iniziale. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto in esame è fabbricato da due produttori noti dell'Unione: Oxaquim SA («Oxaquim») e WeylChem Lamotte S.A.S. («WeylChem») (15). Oxaquim di per sé rappresentava una quota rilevante della produzione complessiva dell'Unione di acido ossalico durante il periodo di riesame (superiore al 50 % della produzione complessiva dell'Unione). WeylChem non si era opposta all'apertura dell'inchiesta di riesame, ma aveva deciso di non collaborare. Attualmente nell'Unione non esistono altri produttori del prodotto in esame. Sulla base delle precedenti considerazioni, i due produttori Oxaquim e WeylChem costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».

(86)

La produzione totale dell'Unione è stata calcolata in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai dati raccolti prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e alle informazioni fornite dal produttore dell'Unione che ha collaborato. Tali informazioni hanno consentito di confermare l'esistenza e il livello di produzione anche del produttore che non ha collaborato all'inchiesta. Su tale base, è stato stimato che la produzione totale dell'Unione durante il PIR fosse compresa tra le 15 000 e le 20 000 tonnellate (16).

4.2.   Consumo dell'Unione

(87)

Il consumo è stato determinato sulla base dei dati relativi al volume delle importazioni e del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, tra cui dati verificati per Oxaquim e una stima per WeylChem basata su Eurostat.

(88)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Consumo totale

2013

2014

2015

2016

PIR

Tonnellate

11 544

11 803

10 315

10 175

10 482

Indice (2013 = 100)

100

102

89

88

91

Fonte: Eurostat, risposta al questionario verificata, stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(89)

Il consumo dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame, ossia è passato dalle 11 544 tonnellate del 2013 alle 10 482 tonnellate durante il PIR.

4.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC

Volumi delle importazioni (tonnellate)

2013

2014

2015

2016

PIR

India e RPC

2 633

2 397

1 818

1 855

1 658

Indice (2013 = 100)

100

91

69

70

63

Quota di mercato (%)

22,8

20,3

17,6

18,2

15,8

Fonte: Eurostat

(90)

I volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC sono diminuiti del 37 %, passando da 2 633 tonnellate nel 2013 a 1 658 tonnellate nel PIR, con un calo corrispondente della quota di mercato dal 22,8 % al 15,8 %, pari a una riduzione di 7 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

(91)

Sebbene i volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC e la relativa quota di mercato abbiano registrato una contrazione, i produttori esportatori dei paesi interessati sono comunque riusciti a mantenere una quota di mercato non trascurabile.

4.2.2.   Prezzo delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dall'India e dalla RPC

Prezzo all'importazione (EUR/t)

2013

2014

2015

2016

PIR

India e RPC

745

645

769

724

718

Indice (2012 = 100)

100

87

103

97

96

Fonte: Eurostat

(92)

I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono prima diminuiti passando da 745 EUR/t nel 2013 a 645 EUR/t nel 2014, ma sono aumentati arrivando a 769 EUR/t nel 2015. Sono di nuovo diminuiti nel 2016 e durante il PIR, quando hanno raggiunto un livello di 718 EUR/t. Nel complesso, tra il 2013 e il PIR si è registrato un calo del 4 %.

(93)

È stato effettuato un confronto dei prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, comparando i prezzi del produttore dell'Unione che ha collaborato e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. I prezzi di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato pertinenti ai fini dell'analisi erano quelli applicati agli acquirenti indipendenti, adeguati all'occorrenza a livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell'Unione e al netto di sconti e riduzioni.

(94)

Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori indiani e cinesi adeguati al livello cif, franco frontiera dell'Unione. A causa dell'omessa collaborazione da parte della RPC, il prezzo è stato determinato in base alle informazioni di Eurostat, poiché fornisce offerte di prezzo cif, franco frontiera dell'Unione. Il prezzo cif è stato successivamente adeguato al rialzo per tenere conto dei costi successivi all'importazione, ossia costi per sdoganamento, movimentazione e carico nonché costi connessi al dazio doganale convenzionale e al dazio antidumping.

(95)

È stato osservato che i prezzi del produttore dell'Unione che ha collaborato sono diminuiti del 10 % nel periodo compreso tra il 2013 e il PIR (tabella 7), mentre la riduzione è stata meno marcata per le merci importate dai paesi interessati, attestandosi intorno al 3,6 % per la RPC e al 6 % per l'India. Tuttavia, la differenza di prezzo tra le merci importate e le merci prodotte nell'Unione è rimasta elevata e ha dato luogo a una considerevole sottoquotazione del prezzo durante il PIR. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il PIR, ha evidenziato una sottoquotazione media ponderata. È stato determinato un margine di sottoquotazione per la RPC dell'8 % (17); per i due produttori esportatori indiani che hanno collaborato è stata determinata una sottoquotazione del prezzo del 7,1 % e del 6,6 %, rispettivamente.

4.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.3.1.   Osservazioni generali

(96)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(97)

Come indicato al considerando 15, non si è fatto ricorso al campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(98)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza, alle statistiche commerciali e ai dati raccolti dopo l'apertura dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici riguardanti esclusivamente il produttore dell'Unione che ha collaborato, Oxaquim, sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario che è stata verificata. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(99)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(100)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(101)

Considerando che i dati per l'analisi del pregiudizio provengono in ampia misura da un'unica fonte, è stato necessario indicizzare i dati relativi all'industria dell'Unione al fine di garantirne la riservatezza a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

4.3.2.   Indicatori macroeconomici

4.3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(102)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Volume di produzione

100

114

114

116

124

Capacità produttiva

100

100

100

100

108

Utilizzo degli impianti

100

114

114

116

115

Fonte: Risposta al questionario verificata e stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(103)

Nel periodo in esame si è registrato un aumento della produzione. Nel complesso il volume della produzione è aumentato del 24 % nel periodo in esame.

(104)

Nello stesso periodo la capacità produttiva è aumentata dell'8 % grazie agli investimenti.

(105)

Dato che il volume di produzione è aumentato in misura lievemente superiore rispetto alla capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 15 % nel periodo in esame.

4.3.2.2.   Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione e quota di mercato

(106)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti e quota di mercato

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite

100

103

95

89

94

Quota di mercato

100

101

106

101

103

Fonte: Eurostat, risposta al questionario verificata e stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(107)

Nel periodo in esame il volume delle vendite è diminuito del 6 % in seguito al calo del 9 % del consumo dell'Unione descritto al considerando 91. Sebbene il volume delle vendite sia diminuito, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente aumentata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento è correlato alla diminuzione della quota di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC.

4.3.2.3.   Occupazione, produttività e costo del lavoro

(108)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione, produttività e costo del lavoro

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

100

105

100

112

117

Produttività

100

108

113

103

105

Costo medio del lavoro per dipendente

100

101

104

108

111

Fonte: Risposta al questionario verificata, stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(109)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata in generale del 17 % durante il periodo in esame, il che è in linea con l'aumento del volume di produzione pari al 24 % durante lo stesso periodo.

(110)

Nel periodo compreso tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente del produttore dell'Unione che ha collaborato è aumentato dell'11 %.

4.3.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(111)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i margini di dumping individuali rilevati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato nonché per le importazioni cinesi erano ancora considerevoli (cfr. i precedenti considerando 48 e 72).

(112)

Tuttavia, benché l'India e la RPC continuassero a praticare il dumping, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

4.3.3.   Indicatori microeconomici

4.3.3.1.   Osservazioni generali

(113)

L'analisi degli indicatori microeconomici (i prezzi di vendita e il costo di produzione, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito) è stata svolta al livello dell'unico produttore dell'Unione che ha collaborato.

4.3.3.2.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(114)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita e costi unitari

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

100

88

90

91

90

Costo unitario di produzione

100

81

89

82

80

Fonte: Risposta al questionario verificata

(115)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 10 %. Tale diminuzione ha fatto in certa misura seguito alla riduzione del costo di produzione del 20 % nel PIR.

(116)

Dall'inchiesta è emerso che la diminuzione del costo era principalmente dovuta al calo del prezzo delle materie prime durante il periodo nonché all'ottimizzazione del processo di produzione grazie a investimenti in miglioramenti tecnologici.

4.3.3.3.   Scorte

(117)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Scorte

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali

100

27

11

13

49

Scorte finali in percentuale della produzione

2,8

0,7

0,3

0,3

1,1

Fonte: Risposta al questionario verificata

(118)

Data la natura del prodotto in esame, le scorte sono esigue. Poiché il prodotto in esame si deteriora rapidamente, i produttori fabbricano il prodotto per la spedizione immediata. Di conseguenza, questo indicatore non è molto significativo per descrivere la situazione dell'industria dell'Unione.

4.3.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 9

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti

100

267

134

305

332

Flusso di cassa

100

144

110

149

165

Investimenti

100

56

194

328

247

Utile sul capitale investito

100

281

144

283

333

Fonte: Risposta al questionario verificata

(119)

La Commissione ha determinato la redditività del produttore dell'Unione che ha collaborato calcolando l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata costantemente, riflettendo la maggiore riduzione del costo di produzione rispetto al prezzo di vendita durante il periodo in esame, come illustrato al considerando 116.

(120)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato nel periodo in esame, fuorché nel 2015, anno in cui è diminuito. Complessivamente il flusso di cassa netto ha registrato un incremento del 65 % nel periodo in esame, in linea con l'aumento della redditività.

(121)

Gli investimenti sono aumentati del 147 % nel periodo in esame, ad eccezione del 2014, in cui sono diminuiti del 44 % rispetto al 2013. Gli investimenti sono serviti principalmente ad aumentare la capacità e di conseguenza le esportazioni al fine di mantenere la competitività sul mercato globale, ma hanno determinato anche miglioramenti tecnologici, una qualità più elevata, una resa migliore e un minor consumo di materie prima, dando pertanto luogo a un aumento della produttività e a una maggiore protezione ambientale.

(122)

Come gli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato positivo, rispecchiando l'andamento della redditività.

4.3.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(123)

L'inchiesta ha evidenziato che l'istituzione di misure a partire dal 2011 ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio subito.

(124)

Gli indicatori di pregiudizio evidenziano una tendenza positiva per l'industria dell'Unione.

(125)

La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata considerevolmente nel periodo in esame (del 332 % tra il 2013 e il PIR). Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al livello di redditività basso o negativo osservato tra il 2007 e il 2011 (periodo in esame durante l'inchiesta iniziale). Questi profitti, in parte collegati anche al calo del prezzo delle materie prime, hanno consentito all'industria dell'Unione di effettuare alcuni investimenti, tra cui la riduzione dei rifiuti e la diminuzione dell'impatto ambientale.

(126)

Benché nel periodo in esame il consumo dell'Unione sia diminuito del 9 %, il volume di produzione è aumentato del 24 % e la capacità produttiva dell'8 %, mentre il volume delle vendite sul mercato dell'Unione ha subito un calo del 6 %. Durante il PIR la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata solo del 3 % rispetto al 2013. Nel periodo in esame sono aumentate anche le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione.

(127)

Nello stesso periodo gli investimenti sono cresciuti del 147 % e l'utile sul capitale investito è aumentato del 333 %.

(128)

Nel periodo in esame la produttività è migliorata e anche l'occupazione è aumentata, in linea con i volumi di produzione.

(129)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(130)

Poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, è stato valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure nei confronti dell'India e della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(131)

A tale proposito la Commissione ha esaminato le capacità di produzione e le capacità produttive inutilizzate in India e nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il possibile impatto dell'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni dall'India e dalla RPC nonché l'impatto di tale andamento sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(132)

Per quanto riguarda i livelli del prezzo all'importazione, dall'inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, nel periodo in esame i prezzi dell'industria dell'Unione erano costantemente sottoquotati. Inoltre, qualora le misure in vigore fossero abrogate e ipotizzando che il prezzo all'importazione dai paesi interessati e il prezzo dell'industria dell'Unione rimanessero invariati rispetto al PIR, i prezzi all'importazione darebbero luogo a una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione compresa tra il 12 % e il 34,1 %. Di conseguenza, l'industria dell'Unione rischia di subire un calo del volume delle vendite e di perdere quote di mercato sul mercato dell'UE.

(133)

Per quanto riguarda le capacità di produzione e le capacità produttive inutilizzate in India e nella RPC, è stata presa in considerazione l'analisi effettuata nei considerando 52, 53, 77 e 78. Tale analisi ha evidenziato che la RPC dispone di una notevole capacità produttiva inutilizzata e che la capacità produttiva inutilizzata dell'India è pari o superiore alle dimensioni complessive del mercato europeo. La domanda interna cinese e indiana e i mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione non sono probabilmente in grado di assorbire completamente l'intera capacità produttiva inutilizzata.

(134)

Infine, come osservato nei considerando 54, 55, 56, 79 e 80, il mercato dell'Unione per l'acido ossalico è attraente e i produttori indiani e cinesi sono incentivati a deviare le esportazioni da altri paesi terzi al più redditizio mercato dell'UE in caso di abrogazione delle misure in vigore.

(135)

Si ritiene che, in assenza di misure, importazioni potenzialmente significative di prodotti oggetto di dumping provenienti dall'India e dalla RPC indebolirebbero nuovamente l'industria dell'Unione e ne minaccerebbero la sostenibilità e la sopravvivenza.

(136)

Per valutare il probabile impatto sull'industria dell'Unione di tali importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, la Commissione ha dapprima preso in esame la potenziale perdita della relativa quota di mercato. Ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori dei paesi interessati importassero le stesse quantità del periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero prima dell'istituzione delle misure. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, tale volume di importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping è stato sufficiente a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(137)

Per tale analisi la Commissione ha considerato che i prezzi dei produttori esportatori dei paesi interessati e quelli dell'industria dell'Unione rimanessero invariati durante il PIR. Inoltre la Commissione ha ipotizzato che i volumi d'importazione dai paesi interessati acquisissero prima la quota di mercato di altri paesi terzi e successivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Alla luce delle suddette ipotesi, l'analisi indicata nel considerando 136 ha evidenziato che, qualora le misure siano abrogate e le importazioni cinesi e indiane raggiungano i livelli di volume che avevano nel periodo dell'inchiesta iniziale, il produttore dell'Unione che ha collaborato sarebbe in perdita e il pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione sarebbe reiterato.

(138)

Dall'inchiesta è emerso che, qualora le misure siano abrogate e le importazioni cinesi e indiane raggiungano lo stesso livello che avevano nel periodo dell'inchiesta iniziale, il produttore dell'Unione che ha collaborato tornerebbe a essere in perdita e il pregiudizio sarebbe reiterato.

(139)

Su tale base, si conclude che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle esportazioni dalla RPC e dall'India a prezzi di dumping nonché il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Osservazioni preliminari

(140)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti dell'India e della RPC fosse contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(141)

Dall'inchiesta è emerso che durante il PIR l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall'India e dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India e della RPC, sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta a importazioni oggetto di dumping che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza, la situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe deteriorarsi fortemente per i motivi descritti sopra. Il mantenimento delle misure creerebbe invece certezza sul mercato, consentendo all'industria dell'Unione di conservare la propria situazione economica positiva e di continuare i propri piani di investimento e di crescita.

(142)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3.   Interesse degli importatori indipendenti

(143)

La Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti durante l'inchiesta.

(144)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(145)

Sono stati inviati questionari agli utilizzatori noti. La Commissione ha ricevuto una risposta solo da cinque utilizzatori del prodotto in esame, benché il prodotto in questione sia utilizzato in molte industrie. Sono pervenute risposte complete al questionario da due utilizzatori; altri due utilizzatori hanno inviato solo tabelle compilate e un utilizzatore ha fornito osservazioni.

(146)

Nessun utilizzatore si è opposto all'estensione delle misure e quattro di loro hanno chiaramente affermato di essere favorevoli al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

(147)

Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna opposizione da parte degli utilizzatori, sembra improbabile che il mantenimento delle misure antidumping possa avere un'incidenza negativa sugli utilizzatori dell'Unione superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(148)

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi basati sull'interesse dell'Unione per abrogare le misure antidumping sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della RPC.

7.   DIVULGAZIONE

(149)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base essa intendeva mantenere le misure in vigore contro l'India e la RPC. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano trasmettere osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dall'industria dell'Unione. Tali osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(150)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alla persistenza/reiterazione del dumping e alla persistenza/reiterazione del pregiudizio di cui sopra, ne consegue che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della RPC istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012.

(151)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (18) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(152)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (19), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non prevedono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(153)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/136, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping %

Codice addizionale TARIC

India

Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd.

31,5

B270

Tutte le altre società

43,6

B999

PRC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Tutte le altre società

52,2

B999

3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

(3)  Causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 48).

(5)  GU C 329 del 7.9.2016, pag. 4.

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU C 117 del 12.4.2017, pag. 15).

(7)  Le informazioni fornite dai due produttori esportatori e le fonti riportate di seguito: dati tratti dalla domanda di riesame in previsione della scadenza, un modulo di campionamento non verificato compilato da un altro produttore esportatore e dati raccolti nell'ambito dell'inchiesta iniziale. L'utilizzo degli impianti dei due produttori esportatori disposti a collaborare è stato usato come stima per gli altri due produttori esportatori noti.

(8)  Cfr. le comunicazioni non riservate della società Star Oxochem del 23 ottobre 2017.

(9)  Tariffa doganale comune. L'aliquota convenzionale del dazio per l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri del codice NC 2917 11 00 è pari al 6,5 %. Si veda il regolamento (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Il sistema MEIS è stato introdotto nel 2015 per sostituire sistemi precedenti. https://www.eepcindia.org/MEIS/about-MEIS-scheme.aspx

(11)  https://archive.india.gov.in/business/taxation/modvat.php Il 1o luglio 2017 l'India ha introdotto la sua imposta sui beni e sui servizi, che ha sostituito varie imposte, tra cui la CENVAT.

(12)  Cfr. nota 7.

(13)  Cfr. le comunicazioni non riservate della società Star Oxochem del 23 ottobre 2017.

(14)  Stima tratta dalla domanda di riesame in previsione della scadenza. Si noti che le stime variano e che la Commissione ha applicato una stima prudente. I dati sono stati forniti per intervalli dal richiedente come proprie informazioni di mercato. La fonte dei dati è riservata e la divulgazione di un preciso valore potrebbe fornire un vantaggio ai concorrenti.

(15)  L'impianto francese che fabbrica il prodotto in esame, il quale apparteneva al gruppo svizzero Clariant SA, è stato venduto nel 2014 a un nuovo investitore, WeylChem. Tuttavia, non si segnalano cambiamenti strutturali.

(16)  Tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza del produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

(17)  A causa dell'omessa collaborazione da parte della RPC, questi calcoli si sono basati sui dati di Eurostat.

(18)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(19)  Sentenza della causa Wortmann, C-365/15, UE:C:2017:19, punti da 35 a 39.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che (il quantitativo) di acido ossalico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


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