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Document 22018A0406(01)
Amendment 1 to Memorandum of Cooperation NAT-I-9406 between the United States of America and the European Union
Modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea
Modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea
GU L 90 del 6.4.2018, p. 3–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2018/538/oj
6.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/3 |
TRADUZIONE
MODIFICA 1
del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea
CONSIDERANDO che gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea intendono modificare il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato a Budapest il 3 marzo 2011 («il memorandum del 2011»),
PERTANTO, gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea concordano quanto segue:
Articolo I
Il memorandum del 2011 viene soppresso nella sua interezza, compresi tutti gli allegati e le appendici del memorandum del 2011, e sostituito dall'addendum del presente accordo, che comprende il memorandum di cooperazione NAT-I-9406A, l'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A, le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A e le integrazioni da 1 a 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A.
Articolo II
Entrata in vigore ed estinzione
A. |
In attesa dell'entrata in vigore, il presente accordo, compreso il suo addendum, è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. |
B. |
Il presente accordo, compreso il suo addendum, entra in vigore alla data in cui gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea si sono reciprocamente notificati per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino alla sua estinzione. |
C. |
Le parti possono estinguere il presente accordo, compreso il relativo addendum, in qualsiasi momento mediante notifica scritta inviata all'altra parte con un preavviso di sessanta (60) giorni. L'estinzione del presente accordo estingue il relativo addendum, compresi tutti gli allegati, le appendici e le integrazioni adottati dalle parti a norma del memorandum di cooperazione. |
Articolo III
Autorità
Gli Stati Uniti e l'Unione europea concordano le disposizioni del presente accordo come indicato dalla firma dei loro rappresentanti debitamente autorizzati.
Fatto a Bruxelles, il tredici dicembre duemiladiciassette in due esemplari in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per gli Stati Uniti d'America
ADDENDUM DELLA MODIFICA 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
MEMORANDUM DI COOPERAZIONE NAT-I-9406A
tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea relativo a modernizzazione della gestione del traffico aereo, ricerca e sviluppo nell'aviazione civile e interoperabilità su scala mondiale
CONSIDERANDO che gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea perseguono l'obiettivo comune della promozione e dello sviluppo della cooperazione nell'aviazione civile; e
CONSIDERANDO che tale cooperazione promuoverà lo sviluppo, la sicurezza e l'efficienza dell'aeronautica civile negli Stati Uniti d'America e nell'Unione europea;
gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (congiuntamente le «parti» e individualmente una «parte») concordano di avviare programmi comuni in conformità ai termini e alle condizioni seguenti:
Articolo I
Obiettivo
A. Il presente memorandum di cooperazione (il presente «memorandum») e i suoi allegati, appendici e integrazioni stabiliscono i termini e le condizioni della cooperazione reciproca in materia di ricerca, sviluppo e convalida nel settore dell'aviazione civile e in tutte le fasi della modernizzazione della gestione del traffico aereo (ATM). La modernizzazione dell'ATM comprende attività di ricerca, sviluppo, convalida e messa in opera al fine di assicurare l'interoperabilità su scala mondiale. A questo scopo le parti possono fornire personale, risorse e servizi connessi al fine di cooperare nella misura prevista nel presente memorandum e nei suoi allegati, appendici e integrazioni. Tutte le attività a norma del presente memorandum e di tutti i relativi allegati, appendici e integrazioni sono soggette alla disponibilità di fondi adeguati e di altre risorse necessarie.
B. Gli obiettivi del presente memorandum possono essere conseguiti attraverso la cooperazione in ognuno dei seguenti settori:
1) |
lo scambio di informazioni relative a programmi e progetti, risultati di ricerche o pubblicazioni; |
2) |
l'effettuazione di analisi comuni; |
3) |
il coordinamento di programmi e progetti di ricerca, sviluppo e convalida nell'aviazione civile e il coordinamento di attività di modernizzazione dell'ATM e della rispettiva esecuzione a opera delle parti sulla base di un impegno condiviso; |
4) |
lo scambio di personale scientifico e tecnico; |
5) |
lo scambio di attrezzature, software e sistemi specifici per attività di ricerca e studi di compatibilità; |
6) |
l'organizzazione congiunta di convegni o conferenze; e |
7) |
consultazioni reciproche con l'obiettivo di avviare un'azione concertata nelle sedi internazionali opportune. |
C. Nell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e politiche applicabili, e delle loro eventuali modifiche, le parti promuovono, nella massima misura possibile, l'adesione dei partecipanti alle attività di cooperazione effettuate a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici e integrazioni, con l'obiettivo di offrire analoghe opportunità di partecipazione alle rispettive attività. Le parti coinvolgono i partecipanti nelle attività di cooperazione, che sono condotte su base di reciprocità conformemente ai seguenti principi:
1) |
reciprocità dei vantaggi; |
2) |
opportunità analoghe di intraprendere attività di cooperazione; |
3) |
parità di condizioni e di trattamento; |
4) |
scambio tempestivo di informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; e |
5) |
trasparenza. |
D. Tali attività di cooperazione si svolgono in conformità agli specifici allegati, appendici e integrazioni di cui all'articolo II.
Articolo II
Attuazione
A. Il presente memorandum è attuato attraverso specifici allegati, appendici e integrazioni. Tali allegati, appendici e integrazioni, che costituiscono parte integrante del presente memorandum, descrivono, a seconda del caso, la natura e la durata della cooperazione in un determinato settore o per un fine specifico, il regime applicabile alla proprietà intellettuale, alla responsabilità, al finanziamento, alla ripartizione dei costi e altri aspetti rilevanti. Salvo disposizione contraria nel presente memorandum o in un relativo allegato, in caso di incompatibilità tra una disposizione di un allegato, di un'appendice o di un'integrazione e una disposizione del presente memorandum, prevale la disposizione del presente memorandum.
B. Il coordinamento e l'amministrazione delle attività di cooperazione a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici e integrazioni sono esercitati a nome del governo degli Stati Uniti d'America dalla Federal Aviation Administration e a nome dell'Unione europea dalla Commissione europea.
C. Gli uffici designati per il coordinamento e l'amministrazione del presente memorandum, e ai quali devono essere rivolte tutte le richieste di servizi a norma del presente memorandum, sono:
1. |
Per gli Stati Uniti d'America:
|
2. |
Per l'Unione europea:
|
D. I referenti dei programmi tecnici per le specifiche attività sono stabiliti come indicato negli allegati, appendici e integrazioni del presente memorandum.
Articolo III
Gestione esecutiva
A. Gestione esecutiva del presente memorandum
1. |
Le parti istituiscono un processo di gestione da attuare a opera dei rappresentanti:
Denominati nel seguito «i rappresentanti delle parti». |
2. |
I rappresentanti delle parti sovrintendono alla cooperazione sui temi indicate negli allegati e nelle relative appendici e integrazioni del presente memorandum. |
3. |
Il rappresentanti delle parti:
|
4. |
Nell'ambito di applicazione del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici e integrazioni, i rappresentanti delle parti:
|
5. |
I rappresentanti delle parti non sono tenuti a riunirsi a intervalli regolari. Le riunioni possono essere convocate su base ad hoc e svolgersi per telefono, in videoconferenza o di persona. Le decisioni dei rappresentanti delle parti sono documentate e adottate per consenso. |
6. |
I rappresentanti delle parti possono invitare esperti in settori specifici a partecipare su base ad hoc e possono istituire se del caso gruppi di lavoro tecnici. |
B. Gestione esecutiva degli allegati
1. |
Ogni allegato del presente memorandum è gestito da uno specifico comitato esecutivo. Ogni comitato esecutivo è copresieduto dai rappresentanti della FAA e della Commissione europea, all'opportuno livello operativo, designati nell'allegato applicabile. |
2. |
Le parti designano se del caso altri membri del comitato esecutivo per rappresentare i rispettivi settori di responsabilità. |
3. |
Un comitato esecutivo può invitare, su base ad hoc, esperti in settori specifici. |
4. |
I comitati esecutivi sovrintendono al lavoro di tutti i comitati, gruppi di lavoro e altri gruppi istituiti a norma dei rispettivi allegati e relative appendici e integrazioni. I comitati esecutivi elaborano e adottano i propri regolamenti interni. |
5. |
Tutte le decisioni di un comitato esecutivo sono adottate per consenso dai suoi copresidenti. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai copresidenti. |
6. |
I comitati esecutivi possono esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento dei rispettivi allegati e relative appendici e integrazioni. In particolare, essi hanno le seguenti responsabilità:
|
Articolo IV
Scambio di personale
Le parti possono scambiarsi personale tecnico secondo necessità ai fini delle attività descritte in un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum. Tutti questi scambi rispettano i termini e le condizioni stabilite nel presente memorandum, nei suoi allegati, appendici e integrazioni. Il personale tecnico scambiato dalle parti esegue i lavori specificati nell'allegato, appendice o integrazione. Tale personale tecnico può provenire da organismi o appaltatori degli Stati Uniti o dell'Unione europea, come deciso di comune accordo.
Articolo V
Disposizioni relative al prestito di attrezzature
Una parte (la «parte prestatrice») può concedere in prestito attrezzature all'altra parte (la «parte prestataria») a norma di un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum. Le seguenti disposizioni generali si applicano a tutti i prestiti di attrezzature, salvo disposizione contraria specificata in un allegato, appendice o integrazione:
A. |
La parte prestatrice stabilisce il valore delle attrezzature che devono essere prestate. |
B. |
La parte prestataria assume la custodia e il possesso delle attrezzature presso la struttura della parte prestatrice designata dalle parti nell'allegato, appendice o integrazione. Le attrezzature restano in custodia e in possesso della parte prestataria fino a quando non vengono restituite alla parte prestatrice in conformità alla lettera H. |
C. |
La parte prestataria provvede, a proprie spese, al trasporto delle attrezzature presso la struttura designata dalle parti nell'allegato, appendice o integrazione. |
D. |
Le parti cooperano per garantire le eventuali autorizzazioni, comprese le licenze di esportazione, necessarie per la spedizione delle attrezzature. |
E. |
La parte prestataria è responsabile dell'installazione delle attrezzature presso la struttura designata dalle parti nell'allegato, appendice o integrazione. La parte prestatrice, se necessario, assiste la parte prestataria nell'installazione delle attrezzature prestate in base alle condizioni concordate dalle parti. |
F. |
Durante il periodo del prestito, la parte prestataria utilizza e mantiene le attrezzature in buone condizioni, ne garantisce il funzionamento continuo e permette le ispezioni della parte prestatrice con un ragionevole preavviso. |
G. |
La parte prestatrice assiste la parte prestataria nel reperimento delle fonti di forniture di articoli comuni e parti specifiche di difficile reperibilità per la parte prestataria. |
H. |
Allo scadere o all'estinzione dell'allegato, appendice o integrazione pertinente del presente memorandum, o quando si è concluso l'utilizzo delle attrezzature, la parte prestataria restituisce a proprie spese le attrezzature alla parte prestatrice. |
I. |
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature prestate a norma del presente memorandum e per le quali la parte prestataria assume la custodia e il possesso, la parte prestataria, a discrezione della parte prestatrice, ripristina o compensa la parte prestatrice per il valore (stabilito dalla parte prestatrice conformemente alla lettera A) delle attrezzature perse o danneggiate. |
J. |
Le attrezzature eventualmente scambiate a norma del presente memorandum sono destinate unicamente a fini di ricerca, sviluppo e convalida e non sono utilizzate in alcun modo per l'aviazione civile attiva o altri usi operativi. |
K. |
Qualsiasi trasferimento di tecnologia, attrezzature o altro ai sensi del presente memorandum è soggetto alla legislazione e alle politiche applicabili delle parti. |
Articolo VI
Finanziamento
A. Salvo disposizione contraria specificata in un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate a norma del presente memorandum.
B. Gli Stati Uniti hanno attribuito al presente programma di cooperazione il numero NAT-I-9406A, che deve essere indicato in tutta la corrispondenza relativa al presente memorandum.
Articolo VII
Divulgazione di informazioni
A. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione applicabile o da precedenti accordi scritti tra le parti, nessuna delle parti comunica informazioni o materiale pertinenti ai compiti o relativi ai programmi concordati a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici o integrazioni a terzi diversi da: i) appaltatori o subappaltatori impegnati nei compiti o nei programmi nella misura necessaria per l'esecuzione di tali compiti e programmi; o ii) altre autorità governative delle parti.
B. Se una delle parti constata che, in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, sarà tenuta o si può ragionevolmente prevedere che sarà tenuta a divulgare informazioni rientranti tra quelle previste dalla lettera A del presente articolo, ne informa l'altra parte, nella misura del possibile immediatamente e prima della divulgazione. Successivamente, le parti si consultano per definire una linea d'azione adeguata.
Articolo VIII
Diritti di proprietà intellettuale
A. Quando una parte fornisce una proprietà intellettuale (che ai fini del presente memorandum comprende analisi, relazioni, banche dati, software, know-how, informazioni sensibili sotto il profilo tecnico e commerciale, dati e registrazioni, nonché documentazione e materiali connessi, indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui sono registrati) all'altra parte, in conformità alle condizioni di un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum, essa conserva i diritti di proprietà sulla proprietà intellettuale che aveva al momento dello scambio. La parte che fornisce un documento o un'altra proprietà intellettuale a norma di un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum contrassegna con chiarezza il documento o l'altra proprietà intellettuale indicandone il carattere riservato, esclusivo o di segreto commerciale, a seconda del caso.
B. Salvo disposizione specifica in un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum, la parte che riceve una proprietà intellettuale dall'altra parte a norma del presente memorandum:
1. |
non acquisisce alcun diritto di proprietà sulla proprietà intellettuale per averla ricevuta dall'altra parte; e |
2. |
non comunica la proprietà intellettuale a un terzo, diverso da appaltatori o subappaltatori impegnati in un programma relativo a un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum, senza il previo consenso scritto dell'altra parte. In caso di divulgazione a un appaltatore o subappaltatore impegnato nel programma, la parte che comunica la proprietà intellettuale:
|
C. Salvo disposizione specifica in un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum, qualsiasi proprietà intellettuale sviluppata in comune dalle parti a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici o integrazioni è proprietà comune delle parti.
1. |
Ogni parte beneficia, in tutti i paesi, del diritto non esclusivo e irrevocabile di riprodurre, preparare lavori derivati, diffondere presso il pubblico e tradurre tale proprietà intellettuale, a condizione che tale riproduzione, preparazione, diffusione e traduzione non incida sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'altra parte. Ogni parte ha il diritto di esaminare una traduzione di tale proprietà intellettuale prima della sua diffusione al pubblico. |
2. |
Tutte le copie diffuse al pubblico di articoli di riviste tecnico-scientifiche, le relazioni scientifiche non esclusive e i libri derivanti direttamente dalla cooperazione a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici o integrazioni recano i nomi degli autori dell'opera, salvo che un autore rifiuti esplicitamente di essere nominato. |
D. Quando una parte ritiene che un documento o altra proprietà intellettuale fornito dall'altra parte a norma di un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum non debba essere designato di carattere riservato, esclusivo, o di segreto commerciale, tale parte chiede di consultare l'altra parte per risolvere la questione. Le consultazioni si possono tenere in concomitanza di una riunione dei rappresentanti delle parti o del pertinente comitato esecutivo o di altri comitati eventualmente istituiti a norma di un allegato, appendice o integrazione del presente memorandum.
Articolo IX
Immunità e responsabilità
A. Le parti disciplinano le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma del presente memorandum nel pertinente allegato, appendice o integrazione, a seconda del caso.
B. Le parti concordano che tutte le attività intraprese a norma del presente memorandum e dei suoi allegati, appendici o integrazioni sono effettuate con la dovuta cura professionale e che va fatto ogni ragionevole sforzo per minimizzare i rischi potenziali nei confronti dei terzi e ottemperare a tutti i requisiti di sicurezza e sorveglianza.
Articolo X
Modifiche
A. Le parti possono modificare il presente memorandum, i suoi allegati, appendici e integrazioni mediante un accordo scritto firmato da entrambe le parti. Gli allegati, le appendici e le integrazioni possono essere modificati anche come esposto nell'articolo III.
B. Le modifiche del presente memorandum o dei suoi allegati, appendici o integrazioni entrano in vigore secondo le rispettive condizioni.
Articolo XI
Risoluzione delle controversie
Le parti risolvono le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente memorandum o dei suoi allegati, appendici o integrazioni mediante consultazioni tra le parti. Le parti non adiscono una corte internazionale o un terzo per la soluzione di tali controversie.
Articolo XII
Entrata in vigore ed estinzione allegati, appendici e integrazioni
A. I singoli allegati, appendici o integrazioni adottati a norma dell'articolo III dopo l'entrata in vigore del presente memorandum entrano in vigore secondo le rispettive condizioni.
B. Le parti possono estinguere un allegato, appendice o integrazione in qualsiasi momento mediante notifica scritta inviata all'altra parte con un preavviso di sessanta (60) giorni. Ciascuna parte dispone di centoventi (120) giorni per porre termine alle proprie attività dopo l'estinzione di un allegato, appendice o integrazione.
C. L'estinzione del presente memorandum non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti a norma degli articoli V, VII, VIII e IX. Ciascuna parte dispone di centoventi (120) giorni per porre termine alle proprie attività dopo l'estinzione del presente memorandum.
ALLEGATO 1
MEMORANDUM DI COOPERAZIONE NAT-I-9406A TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA
MODERNIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO E INTEROPERABILITÀ SU SCALA MONDIALE
Articolo I
Finalità
Il presente allegato è finalizzato ad attuare il memorandum di cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (il «memorandum») definendo i termini e le condizioni ai quali le parti istituiscono la cooperazione tra le rispettive attività di modernizzazione della gestione del traffico aereo (ATM), NextGen e Cielo unico europeo, al fine di garantire l'interoperabilità su scala mondiale dei rispettivi sistemi di ATM, tenendo conto degli interessi degli utilizzatori civili e militari dello spazio aereo.
Articolo II
Principi
Nel quadro delle attività delle parti di modernizzazione dell'ATM e in conformità ai principi di cui all'articolo I, lettera C, del memorandum, le parti:
A. |
permettono, ove opportuno, ai reciproci enti governativi e settoriali di partecipare ai pertinenti organi consultivi e alle iniziative settoriali, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e alle regole che disciplinano tali organi e iniziative; |
B. |
si adoperano per offrire alle reciproche parti interessate del settore l'opportunità di contribuire ai programmi di lavoro e di accedere alle informazioni e ai risultati delle attività equivalenti di modernizzazione dell'ATM; |
C. |
mediante il comitato esecutivo istituito a norma dell'articolo IV del presente allegato riconoscono reciprocamente, in appendici o integrazioni, gli ambiti che si prestano a offrire opportunità specifiche di partecipazione a organi consultivi, iniziative, programmi e progetti di ogni parte e |
D. |
mediante il comitato esecutivo monitorano l'attuazione del presente allegato e adottano, a seconda del caso, ulteriori appendici e integrazioni o modifiche di appendici e integrazioni esistenti in conformità all'articolo III, lettera B, del memorandum. |
Articolo III
Ambito di attività
A. |
L'attività consiste nel contribuire agli sforzi profusi da ciascuna delle parti a favore della modernizzazione dell'ATM al fine di assicurare l'interoperabilità su scala mondiale grazie alla cooperazione reciproca, compresa, a titolo non esaustivo, la cooperazione nei settori seguenti:
|
B. |
Se del caso, le parti producono su base di reciprocità, sia individualmente sia in comune, per scambiarsele, relazioni che descrivono i concetti d'uso, i modelli, i prototipi, le valutazioni, gli esercizi di convalida e gli studi comparativi inerenti agli aspetti tecnici e operativi dell'ATM. Le valutazioni e le convalide possono avvalersi di svariati strumenti, quali simulazioni e sperimentazioni o dimostrazioni in contesti operativi reali. |
Articolo IV
Gestione
Le parti istituiscono un comitato esecutivo in conformità all'articolo III, lettera B, del memorandum, con le seguenti caratteristiche:
A. |
è copresieduto dal funzionario responsabile di NextGen presso la Federal Aviation Administration (FAA), o da persona designata da questi, e dal capo dell'unità «Cielo unico europeo» (SES) della DG MOVE della Commissione europea o da persona designata da questi; |
B. |
è composto da altri membri del comitato designati dalle parti sulla scorta dei loro settori di responsabilità in ambito ATM; |
C. |
si riunisce non meno di una volta all'anno per:
|
D. |
esamina qualsiasi aspetto relativo all'attuazione del presente allegato e delle relative appendici e integrazioni. In particolare, nel rispetto dell'articolo III, lettera B, del memorandum, il comitato esecutivo ha la responsabilità di:
|
E. |
stabilisce il proprio regolamento interno. Tutte le decisioni sono adottate per consenso dai suoi copresidenti. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai copresidenti; |
F. |
promuove sinergie e coerenza ed evitare duplicazione del lavoro svolto a norma di appendici o integrazioni del presente allegato; |
G. |
si coordina con altri comitati esecutivi istituiti a norma del memorandum, a seconda del caso, per promuovere sinergie e coerenza ed evitare duplicazione del lavoro svolto a norma di altri allegati del memorandum; |
H. |
riferisce secondo necessità ai rappresentanti delle parti. |
Articolo V
Immunità e responsabilità
Le parti disciplinano le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività di cui al presente allegato nelle pertinenti appendici o integrazioni, a seconda del caso.
Articolo VI
Attuazione
A. |
Tutte le attività previste a norma del presente allegato sono descritte in appendici o integrazioni, che divengono parte integrante del presente allegato a decorrere dalla loro entrata in vigore. |
B. |
Tutte le appendici e integrazioni sono numerate in ordine progressivo e contengono una descrizione delle attività che devono svolgere le parti o le entità da esse designate a eseguire dette attività, comprendente: l'indicazione del luogo e della durata prevista delle attività; il personale e altre risorse necessarie per svolgere tali attività; i costi previsti; qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle attività. |
Articolo VII
Disposizioni finanziarie
Salvo disposizione contraria specificata in un'appendice o integrazione, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate.
Articolo VIII
Punti di contatto
Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione del presente allegato sono i seguenti:
1. |
Per gli Stati Uniti d'America:
|
2. |
Per l'Unione europea:
|
Articolo IX
Estinzione
L'estinzione del presente allegato estingue tutte le appendici e integrazioni adottate a norma del presente allegato.
Appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen per la ricerca, lo sviluppo, la convalida e l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
La presente appendice è finalizzata ad attuare l'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (il «memorandum») definendo i termini e le condizioni ai quali le parti istituiscono la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e convalida al fine di garantire l'interoperabilità su scala mondiale tra i rispettivi programmi di modernizzazione della gestione del traffico aereo (ATM), NextGen e SESAR, tenendo conto degli interessi degli utilizzatori civili e militari dello spazio aereo.
Articolo II
Definizioni
Ai fini della presente appendice, per «convalida» s'intende la conferma, nell'intera fase dello sviluppo, del fatto che la soluzione proposta, compresi l'impostazione concettuale, il sistema e le procedure, soddisfa i bisogni delle parti interessate.
Articolo III
Principi
Le attività di cooperazione a norma della presente appendice sono svolte su base di reciprocità in conformità ai principi esposti nell'articolo I, lettera C, del memorandum.
Un comitato di coordinamento, istituito a norma dell'articolo V della presente appendice, monitora l'attuazione della presente appendice e individua gli ambiti che si prestano a offrire opportunità specifiche di partecipazione a organi consultivi, iniziative, attività di ricerca, sviluppo e convalida di ogni parte, in particolare gli ambiti che permettono di contribuire alla definizione di sistemi di alto livello, quali l'interoperabilità, la definizione di architetture e le tecnologie di riferimento. A norma dell'articolo V della presente appendice il comitato di coordinamento può proporre integrazioni relative agli ambiti individuati.
Articolo IV
Ambito di attività
A. |
L'attività consiste nel contribuire alla ricerca, allo sviluppo e alla convalida in materia di ATM ai fini dell'interoperabilità su scala mondiale. Le attività possono comprendere, a titolo non esaustivo, le attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 1. Attività trasversali Le attività trasversali consistono nei compiti che non riguardano un singolo sviluppo operativo o tecnico, ma presentano interdipendenze fra diversi aspetti dei programmi SESAR and NextGen. Si tratta di attività particolarmente importanti per la cooperazione, poiché qualsiasi divergenza d'approccio può provocare implicazioni concrete di vasta portata sul piano dell'armonizzazione e dell'interoperabilità. In quest'ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:
2. Gestione delle informazioni È prioritario nella gestione delle informazioni garantire la diffusione tempestiva, a tutte le parti interessate, di informazioni accurate e pertinenti relative all'ATM in maniera fluida (interoperabile) e sicura, tale da favorire la presa di decisioni in collaborazione. In quest'ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:
3. Gestione delle traiettorie La gestione delle traiettorie comprende lo scambio aria/aria e aria/terra delle traiettorie in quattro dimensioni (4D), il che esige coerenza a livello di terminologia, definizione e scambio delle informazioni di volo in ogni momento e in tutte le fasi di volo. In quest'ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:
4. Interoperabilità dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS) e dei sistemi di bordo L'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo comprende la pianificazione della strumentazione di bordo e lo sviluppo di applicazioni e sistemi aria/aria e aria/terra interoperabili. In quest'ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:
5. Progetti collaborativi Tra i progetti collaborativi rientrano progetti ad hoc per i quali le parti riconoscono la necessità di un coordinamento e una collaborazione mirati. |
B. |
Se del caso, le parti producono su base di reciprocità, sia individualmente sia in comune, per scambiarsele, relazioni che descrivono i concetti d'uso, i modelli, i prototipi, le valutazioni, gli esercizi di convalida e gli studi comparativi inerenti agli aspetti tecnici e operativi dell'ATM. Le valutazioni e le convalide possono avvalersi di svariati strumenti, quali simulazioni e sperimentazioni in contesti operativi reali. |
Articolo V
Gestione
In funzione della disponibilità di fondi, le parti avviano e gestiscono progetti e attività e assicurano che i lavori in corso rimangano incentrati sui risultati e vengano svolti in modo pragmatico e nei tempi prestabiliti, con la creazione di sinergie ed evitando le duplicazioni. A tal fine viene istituito un comitato di coordinamento con le seguenti attribuzioni:
A. |
è copresieduto da un rappresentante per parte della Federal Aviation Administration (FAA) e della Commissione europea o dalle persone rispettivamente designate; |
B. |
è composto da un ugual numero di partecipanti designati dalla FAA e dalla Commissione europea; |
C. |
si riunisce non meno di due volte all'anno per:
|
D. |
stabilisce il proprio regolamento interno. Tutte le decisioni sono adottate per consenso dai suoi copresidenti. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai copresidenti o dalle persone rispettivamente designate; |
E. |
riferisce al comitato esecutivo istituito a norma dell'allegato 1, articolo IV, del memorandum; |
F. |
istituisce gruppi di lavoro preposti ad attività o progetti specifici a norma della presente appendice, secondo il caso. Ogni gruppo di lavoro è composto da un congruo numero ristretto di partecipanti delle parti. I gruppi di lavoro si riuniscono secondo necessità, seguono le istruzioni ricevute dal comitato di coordinamento e riferiscono regolarmente a quest'ultimo. |
Articolo VI
Immunità e responsabilità
Le parti possono disciplinare le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma della presente appendice nell'integrazione pertinente, se del caso.
Articolo VII
Attuazione
A. |
Tutte le attività previste a norma della presente appendice sono descritte in integrazioni che divengono parte integrante della presente appendice a decorrere dalla loro entrata in vigore. |
B. |
Ogni integrazione contiene una descrizione delle attività che devono svolgere le parti o i gruppi di lavoro da esse designate, con indicazione del luogo e della durata prevista, del personale e delle altre risorse necessarie per svolgere tali attività, i costi previsti, e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle attività. |
Articolo VIII
Disposizioni finanziarie
Salvo disposizione contraria specificata in un'integrazione della presente appendice, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate.
Articolo IX
Punti di contatto
A. |
Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione della presente appendice sono i seguenti:
|
B. |
I referenti dei programmi tecnici per le specifiche attività sono stabiliti come indicato nelle integrazioni della presente appendice. |
Articolo X
Estinzione
L'estinzione della presente appendice estingue tutte le integrazioni adottate dalle parti a norma della presente appendice.
Integrazione 1 dell'appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen sulle attività trasversali per l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
A. |
La presente integrazione 1 dell'appendice 1 dell'allegato 1 («appendice 1») del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A (il «memorandum») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e l'Unione europea («UE») definisce i termini e le condizioni della cooperazione sulle attività a carattere trasversale («attività trasversali») per l'interoperabilità su scala mondiale dei programmi NextGen e SESAR. |
B. |
La presente integrazione:
|
Articolo II
Ambito di attività
A. |
Gli Stati Uniti e l'UE («le parti») concordano di coordinarsi a seconda del caso su un certo numero di attività trasversali, in particolare per quanto riguarda le attività descritte in seguito. La Federal Aviation Administration («FAA») attua la presente integrazione a nome degli Stati Uniti. La Commissione europea attua la presente integrazione a nome dell'UE e può a tal fine designare l'impresa comune SESAR per svolgere attività di cooperazione a norma della presente integrazione. |
B. |
Le parti operano per elaborare una definizione comune del concetto di operazioni negli ambiti in cui ciò è necessario per assicurare prestazioni e interoperabilità ottimali agli utilizzatori dello spazio aereo e mirano a concordare un calendario comune di attuazione. Tale lavoro comprende specifiche attività di coordinamento che includono metodi di separazione e la definizione dei servizi connessi di gestione del traffico aereo («ATM»). Al momento di intraprendere tali attività di coordinamento le parti tengono presenti:
|
C. |
Le parti coordinano i rispettivi progressi nella normazione e nella tabella di marcia normativa associati alle attività trasversali descritte nell'appendice 1 al fine di evitare gravi problemi di interoperabilità dovuti all'assenza di sincronizzazione nell'adottare nuove norme e regolamentazioni su scala mondiale. Per lo stesso motivo le parti si sforzano di definire e promuovere un approccio armonizzato alla regolamentazione e alle norme internazionali riguardanti le future capacità operative e tecniche presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. |
D. |
Le parti coordinano il loro approccio alle azioni, ai mezzi e alla pianificazione riguardanti la messa in opera al fine di agevolare una transizione fluida delle modifiche tecniche e operative dell'ATM negli Stati Uniti e nell'UE e per conseguire un allineamento della tempistica operativa della messa in opera che metta in primo piano le necessità dell'interoperabilità. |
E. |
Le parti coordinano il loro approccio alle modifiche operative mirando al miglior risultato in termini di prestazioni negli ambiti della sicurezza e della security, dell'ambiente, dei fattori umani e degli aspetti commerciali. In tali ambiti si cercano e coordinano le migliori pratiche da adottare e i migliori metodi per il miglioramento, in particolare al fine di conseguire una definizione complementare degli obiettivi e la comprensione delle giustificazioni sottostanti per poter effettuare validi confronti degli elementi e delle ripercussioni delle prestazioni di SESAR e NextGen. |
Articolo III
Gestione e attuazione
A. |
I lavori effettuati a norma della presente integrazione sono gestiti secondo i termini e le condizioni dell'articolo V dell'appendice 1. L'amministrazione più dettagliata delle attività trasversali è definita dalle parti in un documento amministrativo comune approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1. Tale documento descrive i mezzi, i ruoli, le responsabilità e i partecipanti per ogni singola iniziativa nonché i processi operativi per le attività trasversali. |
B. |
I lavori da effettuare a norma della presente integrazione sono ulteriormente suddivisi in attività trasversali singole o gruppi di attività connesse. Un documento amministrativo approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1: definisce in dettaglio l'ambito di attività per ogni attività trasversale singola o gruppo di attività; individua i referenti dei programmi tecnici per ogni parte; descrive la relazione di ogni attività con le altre attività. |
Articolo IV
Finanziamento
Ogni parte sostiene i costi dei lavori da essa effettuati a norma della presente integrazione.
Articolo V
Diritti di proprietà intellettuale
Si applicano i termini e le condizioni esposti all'articolo VIII («Diritti di proprietà intellettuale») del memorandum. Se però una parte ha necessità di accedere alla proprietà intellettuale appartenente all'altra parte al fine di utilizzare la proprietà intellettuale elaborata congiuntamente dalle parti a norma della presente integrazione, il proprietario concede l'accesso alle condizioni esposte in dettaglio nell'articolo VIII, lettera B, del memorandum, salvo che condizioni più rigorose in relazione a tali diritti di accesso siano state concordate dalle parti in via eccezionale.
Articolo VI
Punti di contatto
Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per il coordinamento e la gestione sul piano tecnico delle attività trasversali da effettuare a norma della presente integrazione.
Integrazione 2 dell'appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen sulla gestione delle informazioni per l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
A. |
La presente integrazione 2 dell'appendice 1 dell'allegato 1 («appendice 1») del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A (il «memorandum») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e l'Unione europea («UE») definisce i termini e le condizioni della cooperazione sulla gestione delle informazioni per l'interoperabilità su scala mondiale dei programmi NextGen e SESAR. |
B. |
La presente integrazione:
|
Articolo II
Ambito di attività
A. |
Gli Stati Uniti e l'UE («le parti») concordano di coordinarsi a seconda del caso su un certo numero di attività nell'ambito della gestione delle informazioni, in particolare in relazione allo scambio di informazioni a supporto di una capacità interoperabile basata sulla rete, per la gestione del traffico aereo («ATM»), che si avvale del concetto di gestione delle informazioni su scala di sistema («SWIM») (collettivamente denominate «attività di gestione delle informazioni»), descritte ulteriormente nei paragrafi seguenti. La Federal Aviation Administration («FAA») attua la presente integrazione a nome degli Stati Uniti. La Commissione europea attua la presente integrazione a nome dell'UE e può a tal fine designare l'impresa comune SESAR per svolgere attività di cooperazione a norma della presente integrazione. |
B. |
Le parti collaborano per la definizione e l'attuazione di un'infrastruttura tecnica interoperabile SWIM. Tale lavoro comprende la definizione delle capacità essenziali dell'infrastruttura tecnica interoperabile SWIM, quali a titolo non esaustivo: modelli comuni di scambio dei messaggi; servizi di registro (tra cui Catalogo e Ricerca); servizi di security; progettazione coerente delle informazioni principali oggetto di scambio, compresi i relativi attributi; e abilitazione della prestazione operativa ottimale dell'ATM in tutte le regioni di SESAR e NextGen. Le funzioni comuni per la gestione delle informazioni sono definite secondo necessità. Le parti considerano l'integrazione di aeromobili e aeroporti compresa nell'infrastruttura tecnica SWIM. |
C. |
Le parti elaborano una terminologia coerente al fine della distribuzione tempestiva, accurata e sicura delle informazioni a supporto della presa di decisioni collaborative in materia di ATM sia per le operazioni a terra sia per quelle di volo qualora tale terminologia sia atta a migliorare e/o mantenere l'interoperabilità a favore di elevate prestazioni operative. In sede di elaborazione della terminologia coerente le parti tengono presente che tale terminologia presterà supporto alle altre attività di coordinamento disciplinate dalla presente integrazione e da altre integrazioni. Le parti promuovono inoltre una comprensione condivisa degli elementi fondamentali di una delle capacità principali del concetto operativo sia di SESAR sia di NextGen: contribuire alla trasmissione tempestiva delle informazioni corrette alle persone competenti per facilitare le giuste decisioni operative. |
D. |
Le parti coordinano le rispettive attività di gestione delle informazioni al fine di conseguire una gestione coerente delle informazioni nella gestione interna e trasversale dell'informazione aeronautica (AIM), nello scambio di informazioni meteorologiche e nella pianificazione dei voli, come esposto nell'integrazione 3 dell'appendice 1, tenendo presenti gli scenari operativi comuni che richiedono informazioni: i) per l'ausilio alla pianificazione strategica, all'esecuzione e alle fasi successive al volo; e ii) per giungere a requisiti di prestazione interoperabili e comuni per le informazioni. |
E. |
Le parti ampliano l'ambito della gestione delle informazioni ad altri settori di scambio delle informazioni secondo necessità al fine di migliorare gli elementi e le ripercussioni delle prestazioni di SESAR e NextGen. |
Articolo III
Gestione e attuazione
A. |
I lavori effettuati a norma della presente integrazione sono gestiti secondo i termini e le condizioni dell'articolo V dell'appendice 1. L'amministrazione più dettagliata delle attività di gestione delle informazioni è definita dalle parti in un documento amministrativo comune approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1. Tale documento descrive i mezzi, i ruoli, le responsabilità e i partecipanti per ogni singola iniziativa nonché i processi operativi per le attività di gestione delle informazioni. |
B. |
I lavori da effettuare a norma della presente integrazione sono ulteriormente suddivisi in attività singole o gruppi di attività connesse di gestione delle informazioni. Un documento amministrativo approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1: definisce in dettaglio l'ambito di attività per ogni attività di gestione delle informazioni singola o gruppo di attività; individua i referenti dei programmi tecnici per ogni parte; e descrive la relazione di ogni attività con le altre attività. |
Articolo IV
Finanziamento
Ogni parte sostiene i costi dei lavori da essa effettuati a norma della presente integrazione.
Articolo V
Diritti di proprietà intellettuale
Si applicano i termini e le condizioni esposti all'articolo VIII (Diritti di proprietà intellettuale) del memorandum. Se però una parte ha necessità di accedere alla proprietà intellettuale appartenente all'altra parte al fine di utilizzare la proprietà intellettuale elaborata congiuntamente dalle parti a norma della presente integrazione, il proprietario concede l'accesso alle condizioni esposte in dettaglio nell'articolo VIII, lettera B, del memorandum, salvo che condizioni più rigorose in relazione a tali diritti di accesso siano state concordate dalle parti in via eccezionale.
Articolo VI
Punti di contatto
Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per il coordinamento e la gestione sul piano tecnico delle attività di gestione delle informazioni da effettuare a norma della presente integrazione.
Integrazione 3 dell'appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen sulla gestione delle traiettorie per l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
A. |
La presente integrazione 3 dell'appendice 1 dell'allegato 1 («appendice 1») del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A (il «memorandum») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e l'Unione europea («UE») definisce i termini e le condizioni della cooperazione sulle attività nell'ambito della gestione delle traiettorie («attività di gestione delle traiettorie») per l'interoperabilità su scala mondiale dei programmi NextGen e SESAR. |
B. |
La presente integrazione:
|
Articolo II
Ambito di attività
A. |
Gli Stati Uniti e l'UE («le parti») concordano di coordinarsi a seconda del caso su un certo numero di attività di gestione delle traiettorie. Tale ambito costituisce una delle capacità principali del concetto operativo di SESAR e NextGen e il coordinamento è necessario per garantire la comprensione condivisa delle traiettorie, del rapporto con la pianificazione dei voli, la pianificazione strategica, l'esecuzione e le fasi successive al volo e in relazione a tutti gli utilizzatori dello spazio aereo compresi i sistemi aeromobili senza pilota («UAS»). Le attività sono descritte in maggior dettaglio nei paragrafi seguenti. La Federal Aviation Administration («FAA») attua la presente integrazione a nome degli Stati Uniti. La Commissione europea attua la presente integrazione a nome dell'UE e può a tal fine designare l'impresa comune SESAR per svolgere attività di cooperazione a norma della presente integrazione. |
B. |
Le parti cooperano allo sviluppo di una definizione comune della traiettoria in quattro dimensioni (4-D) per diversi scenari operativi che descrivono il futuro ambiente di gestione del traffico aereo, oltre che il formato di scambio (tale da supportare lo scambio di dati aria/terra, aria/aria e terra/terra nonché la transizione a formati di gestione delle informazioni su scala di sistema) in modo da portare a una soluzione interoperabile e orientata alle prestazioni che possa essere formalizzata con le opportune attività di normazione di EUROCAE, RTCA e dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, come previsto dall'integrazione 1 dell'appendice 1. |
C. |
Nel contesto delle operazioni in materia di traiettorie 4-D le parti si coordinano sull'elaborazione di concetti per: la pianificazione dei voli e la pianificazione strategica operativa; la pianificazione durante l'esecuzione del volo; l'aggiornamento dinamico della traiettoria durante l'esecuzione del volo; e l'analisi e l'archiviazione successive al volo. Tale coordinamento è finalizzato a elaborare requisiti di prestazione che siano interoperabili su scala mondiale e comuni. |
D. |
Le parti si coordinano sui concetti di equilibrio della domanda e della capacità, sincronizzazione del traffico e applicazioni per la gestione dei conflitti. Tale coordinamento comprende lo scambio di informazioni sulla sottostante previsione delle traiettorie aeree e a terra e la sua integrazione in sistemi e procedure operative che conducano a soluzioni di prestazione interoperabili su scala mondiale e comuni. |
E. |
Le parti si coordinano sull'elaborazione di metodi operativi, procedure e requisiti tecnologici per l'integrazione delle operazioni degli UAS nello spazio aereo soggetto alle regole del volo strumentale civile, per condurre a soluzioni di prestazione interoperabili su scala mondiale e comuni. Il fine di tale coordinamento è garantire l'integrazione in sicurezza dell'attività degli UAS nello spazio aereo in cui operano aeromobili civili con equipaggio. |
Articolo III
Gestione e attuazione
A. |
I lavori effettuati a norma della presente integrazione sono gestiti secondo i termini e le condizioni dell'articolo V dell'appendice 1. L'amministrazione più dettagliata delle attività di gestione delle traiettorie è definita dalle parti in un documento amministrativo comune approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1. Tale documento descrive i mezzi, i ruoli, le responsabilità e i partecipanti per ogni singola iniziativa nonché i processi operativi per le attività di gestione delle traiettorie. |
B. |
I lavori da effettuare a norma della presente integrazione sono ulteriormente suddivisi in attività singole o gruppi di attività connesse di gestione delle traiettorie. Un documento amministrativo approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1 descrive in dettaglio l'ambito di lavoro di ogni attività singola o gruppo di attività di gestione delle traiettorie; individua i referenti dei programmi tecnici per ogni parte; e descrive la relazione di ogni attività con le altre attività. |
Articolo IV
Finanziamento
Ogni parte sostiene i costi dei lavori da essa effettuati a norma della presente integrazione.
Articolo V
Diritti di proprietà intellettuale
Si applicano i termini e le condizioni esposti all'articolo VIII (Diritti di proprietà intellettuale) del memorandum. Se però una parte ha necessità di accedere alla proprietà intellettuale appartenente all'altra parte al fine di utilizzare la proprietà intellettuale elaborata congiuntamente dalle parti a norma della presente integrazione, il proprietario concede l'accesso alle condizioni esposte in dettaglio nell'articolo VIII, lettera B, del memorandum, salvo che condizioni più rigorose in relazione a tali diritti di accesso siano state concordate dalle parti in via eccezionale.
Articolo VI
Punti di contatto
Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per il coordinamento e la gestione sul piano tecnico delle attività di gestione delle traiettorie da effettuare a norma della presente integrazione.
Integrazione 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen sui sistemi CNS e di bordo per l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
A. La presente integrazione 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 («appendice 1») del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A (il «memorandum») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e l'Unione europea («UE») definisce i termini e le condizioni della cooperazione su attività finalizzate all'interoperabilità su scala mondiale dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza («CNS») e di bordo («attività per l'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo») dei programmi NextGen e SESAR.
B. La presente integrazione:
1. |
descrive i lavori da effettuare e |
2. |
specifica eventuali eccezioni alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale esposte nell'articolo VIII del memorandum. |
Articolo II
Ambito di attività
Gli Stati Uniti e l'UE («le parti») concordano di coordinarsi a seconda del caso su attività riguardanti l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), della gestione dello spettro e dei sistemi di bordo, in particolare per quanto riguarda le attività descritte nei paragrafi seguenti. La Federal Aviation Administration («FAA») attua la presente integrazione a nome degli Stati Uniti. La Commissione europea attua la presente integrazione a nome dell'UE e può a tal fine designare l'impresa comune SESAR per svolgere attività di cooperazione a norma della presente integrazione.
A. Comunicazioni
1. |
Le parti si adoperano per garantire l'interoperabilità delle future tecnologie di comunicazione, tra cui:
|
2. |
Le parti si coordinano per garantire l'uso efficiente dello spettro di radiofrequenze e che le nuove tecnologie non comportino interferenze dannose. |
3. |
Le parti coordinano inoltre l'approccio allo sviluppo dell'avionica, in particolare lo sviluppo di un'architettura flessibile di comunicazioni che applichi ad esempio sistemi radio definiti via software per l'uso a bordo di un aeromobile. |
B. Navigazione
Le parti operano per garantire infrastrutture interoperabili di navigazione a sostegno delle procedure di navigazione basate sulla prestazione in rotta e nelle aree terminali di controllo, prendendo in considerazione le opportunità di razionalizzare l'infrastruttura di navigazione a terra (ad es. VOR). Il coordinamento delle parti sull'interoperabilità dell'infrastruttura di navigazione:
1. |
basa le soluzioni sulla costellazione del sistema globale di navigazione satellitare; |
2. |
riguarda soluzioni comuni per l'avvicinamento di precisione e l'avvicinamento non di precisione con l'uso di sistemi di potenziamento terrestri o satellitari; e |
3. |
comprende il coordinamento degli approcci per lo sviluppo di sistemi riceventi multimodali in avionica. |
C. Sorveglianza
1. |
Le parti operano per garantire che i rispettivi progetti di evoluzione dell'Automatic Dependent Surveillance-Broadcast («ADS-B») siano coerenti, fornendo al contempo sostegno alle necessità delle applicazioni di sorveglianza a terra e dei sistemi di assistenza di bordo per la separazione dei velivoli («ASAS») mediante lo sviluppo della capacità «ADS-B Out/In». |
2. |
Le parti possono esaminare opzioni per i) prolungare la vita utile del sistema di abilitazione 1090 ADS-B; e ii) stabilire un nuovo sistema di ADS-B. |
D. Interoperabilità dei sistemi di bordo
1. |
Le parti operano per garantire l'armonizzazione della definizione della tabella di marcia nel settore dell'avionica in SESAR e NextGen con l'obiettivo di stabilire norme coerenti in tale settore che soddisfino le necessità sia di SESAR sia di NextGen. |
2. |
Le parti si coordinano sull'istituzione di un'architettura funzionale che supporti gli elementi concettuali sia di SESAR sia di NextGen (ad es. operazioni a quattro dimensioni, sistema di bordo per la prevenzione delle collisioni in volo (ACAS) e funzioni ASAS) oltre ai relativi sistemi abilitanti (ad es. CNS) e che possa essere installata su diverse piattaforme fisiche di aeromobili (ad es. aviolinee internazionali e regionali, aviazione generale e militare) nel momento in cui si tengano presenti gli aspetti sia dell'installazione futura sia dell'installazione a posteriori. |
E. Spettro radio
Le parti:
1. |
si coordinano sullo sviluppo di sistemi CNS efficienti in termini di spettro radio; e |
2. |
collaborano per mantenere lo spettro di radiofrequenze aeronautiche libero da interferenze dannose e per garantire la disponibilità dello spettro necessario al funzionamento dei sistemi CNS attuali e futuri. |
Articolo III
Gestione e attuazione
A. I lavori effettuati a norma della presente integrazione sono gestiti secondo i termini e le condizioni dell'articolo V dell'appendice 1. L'amministrazione più dettagliata delle attività per l'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo è definita dalle parti in un documento amministrativo comune approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1. Tale documento descrive i mezzi, i ruoli, le responsabilità e i partecipanti per ogni singola iniziativa nonché i processi operativi per le attività relative all'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo.
B. I lavori da effettuare a norma della presente integrazione sono ulteriormente suddivisi in attività singole o gruppi di attività connesse per l'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo. Un documento di lavoro, approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1, definisce in dettaglio l'ambito di lavoro di ogni attività singola o gruppo di attività per l'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo; individua i referenti dei programmi tecnici per ogni parte; e descrive la relazione di ogni attività con le altre attività.
Articolo IV
Finanziamento
Ogni parte sostiene i costi dei lavori da essa effettuati a norma della presente integrazione.
Articolo V
Diritti di proprietà intellettuale
Si applicano i termini e le condizioni esposti all'articolo VIII (Diritti di proprietà intellettuale) del memorandum. Se però una parte ha necessità di accedere alla proprietà intellettuale appartenente all'altra parte al fine di utilizzare la proprietà intellettuale elaborata congiuntamente dalle parti a norma della presente integrazione, il proprietario concede l'accesso alle condizioni esposte in dettaglio nell'articolo VIII, lettera B, del memorandum, salvo che condizioni più rigorose in relazione a tali diritti di accesso siano state concordate dalle parti in via eccezionale.
Articolo VI
Punti di contatto
Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per il coordinamento e la gestione sul piano tecnico delle attività per l'interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo da effettuare a norma della presente integrazione.
Integrazione 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen sui progetti di collaborazione per l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
A. La presente integrazione 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1 («appendice 1») del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A (il «memorandum») tra gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») e l'Unione europea («UE») definisce i termini e le condizioni della cooperazione su progetti di collaborazione per l'interoperabilità su scala mondiale dei programmi NextGen e SESAR.
B. La presente integrazione:
1. |
descrive i lavori da effettuare e |
2. |
specifica eventuali eccezioni alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale esposte nell'articolo VIII del memorandum. |
Articolo II
Ambito di attività
Gli Stati Uniti e l'UE («le parti») concordano di coordinarsi a seconda del caso su un certo numero di progetti di collaborazione, in particolare ma non esaustivamente concernenti le attività descritte di seguito. La Federal Aviation Administration («FAA») attua la presente integrazione a nome degli Stati Uniti. La Commissione europea attua la presente integrazione a nome dell'UE e può a tal fine designare l'impresa comune SESAR per svolgere attività di cooperazione a norma della presente integrazione.
A. Le parti concordano che l'obiettivo dei progetti di collaborazione a norma della presente integrazione è migliorare le prestazioni dei voli transatlantici, con particolare attenzione alla messa in opera di tecnologie e procedure per gli utilizzatori dell'aviazione. Tale cooperazione permetterà inoltre di raccogliere dati al fine di consentire la normazione di analisi e metriche.
B. Le parti cooperano all'iniziativa transatlantica di interoperabilità per la riduzione di emissioni (accordo AIRE) al fine di accelerare la messa in opera di soluzioni ecocompatibili di gestione del traffico aereo. L'ambito di cooperazione può comprendere, a titolo non esaustivo, scambi di informazioni sulle migliori pratiche, pianificazione comune di programmi e se possibile l'esecuzione di progetti preoperativi di convalida comuni o coordinati.
Articolo III
Gestione e attuazione
A. I lavori effettuati a norma della presente integrazione sono gestiti secondo i termini e le condizioni dell'articolo V dell'appendice 1. L'amministrazione più dettagliata dei progetti di collaborazione è definita dalle parti in un documento amministrativo comune approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1. Tale documento descrive i mezzi, i ruoli, le responsabilità e i partecipanti per ogni singola iniziativa nonché i processi operativi per i progetti di collaborazione.
B. I lavori da effettuare a norma della presente integrazione sono ulteriormente suddivisi in progetti di collaborazione singoli o in gruppi di progetti connessi. Un documento di lavoro, approvato dal comitato di coordinamento istituito a norma dell'appendice 1, definisce in dettaglio l'ambito di lavoro di ogni singolo progetto di collaborazione o di ogni gruppo; individua i referenti dei programmi tecnici per ogni parte; e descrive la relazione di ogni attività con le altre attività.
Articolo IV
Finanziamento
Ogni parte sostiene i costi dei lavori da essa effettuati a norma della presente integrazione.
Articolo V
Diritti di proprietà intellettuale
Si applicano i termini e le condizioni esposti all'articolo VIII (Diritti di proprietà intellettuale) del memorandum. Se però una parte ha necessità di accedere alla proprietà intellettuale appartenente all'altra parte al fine di utilizzare la proprietà intellettuale elaborata congiuntamente dalle parti a norma della presente integrazione, il proprietario concede l'accesso alle condizioni esposte in dettaglio nell'articolo VIII, lettera B, del memorandum, salvo che condizioni più rigorose in relazione a tali diritti di accesso siano state concordate dalle parti in via eccezionale.
Articolo VI
Punti di contatto
Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per il coordinamento tecnico e la gestione dei progetti di collaborazione da effettuare a norma della presente integrazione.
Appendice 2 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Collaborazione sulla misurazione delle prestazioni nella gestione del traffico aereo
Articolo I
Finalità
La presente appendice è finalizzata ad attuare l'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (il «memorandum») definendo i termini e le condizioni della cooperazione al fine di elaborare misure confrontabili di prestazioni operative, tra cui misure riguardanti le prestazioni operative «gate-to-gate» e l'efficienza in termini di costi, nonché l'influenza del sistema di gestione del traffico aereo (ATM) sul rendimento del carburante. Misure e metodologie confrontabili costituiscono un elemento chiave del consenso e della collaborazione del settore. Tale attività rappresenta il proseguimento del confronto tra USA e UE in merito alle relazioni sulle prestazioni operative connesse all'ATM, prodotte dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) e pubblicate per la prima volta nel 2009.
Articolo II
Principi
Le attività di cooperazione a norma della presente appendice sono effettuate su base di reciprocità in conformità ai principi esposti nell'articolo I, lettera C, del memorandum.
Un comitato di revisione dell'analisi delle prestazioni (PARC), istituito a norma dell'articolo IV della presente appendice, monitora l'attuazione della presente appendice. A norma dell'articolo V della presente appendice il PARC può proporre integrazioni relative agli ambiti individuati.
Articolo III
Ambito di attività
A. |
L'ambito di attività consiste nel contribuire a un quadro di misurazione comune delle prestazioni in ambito ATM. Le attività possono comprendere, a titolo non esaustivo, le attività di cui ai punti A.1 e A.2 del presente articolo:
|
B. |
Le parti producono secondo necessità su base di reciprocità, sia individualmente sia in comune, per scambiarsele, analisi e relazioni incentrate sulle metodologie comuni per produrre risultati confrontabili secondo gli orientamenti seguenti:
|
C. |
Le parti concordano che ambiti futuri di cooperazione possono comprendere le scomposizioni dei costi dei servizi di navigazione aerea e le inerenti metriche di efficienza in termini di costi. |
D. |
Le parti prevedono che l'esecuzione di analisi comuni o la redazione di relazioni periodiche sulle prestazioni ottenute sia un processo continuo. Le parti concordano di mettere a disposizione del pubblico i risultati di tale lavoro, salvo diversa decisione comune delle parti, nella misura compatibile con la legge applicabile. |
Articolo IV
Gestione
In funzione della disponibilità di fondi, le parti avviano e gestiscono progetti e attività e assicurano che i lavori in corso rimangano incentrati sui risultati e vengano svolti in modo pragmatico e nei tempi prestabiliti, evitando al contempo duplicazioni. A tal fine viene istituito un comitato di revisione dell'analisi delle prestazioni (PARC) con le seguenti attribuzioni:
A. |
È copresieduto da un rappresentante per parte della FAA e della Commissione europea o dalle persone rispettivamente designate. |
B. |
È composto in egual numero da rappresentanti designati dalla FAA e dalla Commissione europea. |
C. |
Si riunisce non meno di una volta all'anno per:
|
D. |
Stabilisce il proprio regolamento interno. Tutte le decisioni sono adottate per consenso dai suoi copresidenti. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai copresidenti o dalle persone rispettivamente designate. |
E. |
Riferisce al comitato esecutivo. |
F. |
Istituisce gruppi di lavoro preposti a attività o progetti specifici a norma della presente appendice, secondo il caso. Ogni gruppo di lavoro è composto da un congruo numero ristretto di partecipanti delle parti. I gruppi di lavoro si riuniscono secondo necessità, seguono le istruzioni ricevute dal PARC e riferiscono regolarmente a quest'ultimo. |
Articolo V
Immunità e responsabilità
Le parti possono disciplinare le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma della presente appendice nell'integrazione pertinente, se del caso.
Articolo VI
Attuazione
A. |
Tutte le attività previste a norma della presente appendice sono descritte, se necessario, in integrazioni che divengono parte integrante della presente appendice a decorrere dalla loro entrata in vigore. |
B. |
Ogni integrazione contiene una descrizione delle attività da svolgere, con indicazione del luogo e della durata prevista; del personale e delle altre risorse necessarie per svolgere tali attività; i costi previsti; e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle attività. |
Articolo VII
Disposizioni finanziarie
Salvo disposizione contraria specificata in un'integrazione della presente appendice, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate.
Articolo VIII
Punti di contatto
Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione della presente appendice sono i seguenti:
A. |
Per gli Stati Uniti d'America:
|
B. |
Per l'Unione europea:
|
Articolo IX
Estinzione
L'estinzione della presente appendice estingue tutte le integrazioni adottate dalle parti a norma della presente appendice.
Appendice 3 dell'allegato 1
del Memorandum di Cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea
Cooperazione SESAR-NextGen per le attività di messa in opera e l'interoperabilità su scala mondiale
Articolo I
Finalità
La presente appendice è finalizzata ad attuare l'allegato 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406A tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (il «memorandum») definendo i termini e le condizioni ai quali le parti stabiliscono una cooperazione per garantire l'interoperabilità su scala mondiale nei programmi e progetti di messa in opera tra i rispettivi programmi di modernizzazione della gestione del traffico aereo («ATM»), NextGen e SESAR, tenendo conto degli interessi degli utilizzatori civili e militari dello spazio aereo.
Articolo II
Principi
Le attività di cooperazione a norma della presente appendice sono effettuate su base di reciprocità in conformità ai principi esposti nell'articolo I, lettera C, del memorandum. Il comitato di coordinamento della realizzazione, istituito a norma dell'articolo IV della presente appendice, monitora l'attuazione della presente appendice e individua gli ambiti che si prestano a offrire opportunità specifiche di partecipazione a organi consultivi, iniziative, progetti e programmi di messa in opera di ciascuna parte. A norma dell'articolo IV della presente appendice tale comitato di coordinamento può proporre integrazioni relative agli ambiti individuati.
Articolo III
Ambito di attività
A. |
L'attività consiste nel contribuire alla promozione dell'interoperabilità su scala mondiale in relazione alle attività svolte dalle parti per la messa in opera dell'ATM. Le attività possono comprendere, a titolo non esaustivo, le attività di cui ai paragrafi da A.1 a A.3 del presente articolo. 1. Ambiti generali di collaborazione:
2. Ambiti di attenzione programmatica per la collaborazione:
Per ognuno degli ambiti di attenzione programmatica si individuano e segnalano i rischi, le problematiche e le opportunità di armonizzazione e qualora possibile vanno elaborate proposte per trattare tali ambiti. Il comitato di coordinamento può individuare nuovi ambiti di collaborazione futura a norma dell'articolo IV della presente appendice. 3. Progetti collaborativi: i progetti collaborativi comprendono ambiti ritenuti necessari per mitigare i rischi riguardanti l'interoperabilità e l'armonizzazione ai fini dell'attuazione. Tra i progetti collaborativi rientrano progetti ad hoc per i quali le parti riconoscono la necessità di un coordinamento o di una sincronizzazione mirati. |
B. |
Su base di reciprocità e secondo necessità, le parti condividono o producono, sia individualmente sia in comune, per scambiarsele, analisi e relazioni che descrivono i programmi, progetti e attività di messa in opera inerenti agli aspetti tecnici e operativi della gestione del traffico aereo. |
Articolo IV
Gestione
In funzione della disponibilità di fondi, le parti avviano e gestiscono progetti e attività e assicurano che i lavori in corso siano incentrati sui risultati e vengano svolti in modo pragmatico e nei tempi prestabiliti, al contempo evitando duplicazioni. A tal fine viene istituito un comitato di coordinamento della realizzazione con le seguenti attribuzioni:
A. |
È copresieduto da un rappresentante per parte della Federal Aviation Administration (FAA) e della Commissione europea o dalle persone rispettivamente designate. |
B. |
È composto da un congruo numero di rappresentanti designati dalla FAA e dalla Commissione europea. |
C. |
Si riunisce non meno di due volte all'anno per:
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D. |
Stabilisce il proprio regolamento interno. Tutte le decisioni sono adottate per consenso dai suoi copresidenti. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai copresidenti o dalle persone rispettivamente designate. |
E. |
Riferisce al comitato esecutivo. |
F. |
Istituisce gruppi di lavoro preposti ad attività o progetti specifici a norma della presente appendice, secondo il caso. Ogni gruppo di lavoro è composto da un congruo numero ristretto di partecipanti delle parti. I gruppi di lavoro si riuniscono secondo necessità, seguono le istruzioni ricevute dal comitato di coordinamento e riferiscono regolarmente relazioni a quest'ultimo. |
Articolo V
Immunità e responsabilità
Le parti possono disciplinare le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma della presente appendice nell'integrazione pertinente, se del caso.
Articolo VI
Attuazione
A. |
Tutte le attività previste a norma della presente appendice sono descritte in integrazioni che divengono parte integrante della presente appendice a decorrere dalla loro entrata in vigore. |
B. |
Ogni integrazione contiene una descrizione delle attività che devono svolgere le parti o i gruppi di lavoro da esse designate, compresa l'indicazione: del luogo e della durata prevista dei lavori; del personale e delle altre risorse necessarie per svolgere tali attività; i costi previsti; e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle attività. |
Articolo VII
Disposizioni finanziarie
Salvo disposizione contraria specificata in un'integrazione della presente appendice, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate.
Articolo VIII
Punti di contatto
A. |
Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione della presente appendice sono i seguenti:
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B. |
I referenti dei programmi tecnici per le specifiche attività sono stabiliti come indicato nelle integrazioni della presente appendice. |
Articolo IX
Estinzione
L'estinzione della presente appendice estingue tutte le integrazioni adottate dalle parti a norma della presente appendice.