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Document 32017R1497
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1497 of 23 August 2017 withdrawing the acceptance of the undertaking for one exporting producer under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 della Commissione, del 23 agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 della Commissione, del 23 agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
C/2017/5714
GU L 218 del 24.8.2017, pp. 10–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
24.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1497 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2017
che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori che hanno accettato l'impegno, tra cui Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd («Shanghai Shenzhou»), insieme alle sue società collegate nella RPC (ossia Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd. e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.), congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B875. |
|
(5) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure». |
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(6) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
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(9) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
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(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
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(11) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
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(12) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
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(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori. |
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(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
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(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
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(20) |
A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 9 a 11, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 (24) e (UE) 2017/367 (25). |
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(21) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26). |
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(22) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori. |
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(23) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno. |
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(24) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
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(25) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI SHANGHAI SHENZHOU
|
(26) |
Secondo il testo dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio accordo all'impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione. |
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(27) |
Nel giugno 2017 Shanghai Shenzhou ha informato la Commissione di voler revocare l'accordo a nome proprio e di quello delle società collegate di cui al considerando 4. |
C. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
|
(28) |
Pertanto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Shanghai Shenzhou e per le società collegate di cui al considerando 4. |
|
(29) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame originario o proveniente dalla RPC e fabbricato da Shanghai Shenzhou e dalle società collegate di cui al considerando 4 (congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B875) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(30) |
Le importazioni sdoganate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme applicabili all'impegno. Di conseguenza la Commissione ricorda che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non sia stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali. |
|
(31) |
La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento. |
|
(32) |
Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Articolo 2
1. Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(18) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(19) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(20) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(21) GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.
(22) GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.
(23) GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.
(24) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(25) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(26) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
(27) GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.
(28) GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.
ALLEGATO
Elenco delle società:
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. Ltd XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. Ltd |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. Ltd ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. Ltd HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. Ltd |
B812 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. Ltd |
B817 |
|
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. Ltd |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. Ltd LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. Ltd |
B854 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. Ltd SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. Ltd |
B870 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd |
B874 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. Ltd |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
|
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
|
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
|
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
|
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
|
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
|
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
|
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
|
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
|
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
|
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
|
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
|
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
|
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
|
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
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Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO Ltd |
B918 |
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ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. Ltd |
B920 |