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Document 32017R0982

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/982 della Commissione, del 7 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2017/4053

GU L 148 del 10.6.2017, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/982/oj

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/982 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto predellino per accesso vasca), avente dimensioni di circa 41 × 31 × 14 cm, costituito da un piano d'appoggio in plastica e quattro piedi in alluminio. Ogni piede è munito di una protezione, ossia un puntale antiscivolo in gomma.

L'articolo è presentato come predellino che permette di entrare e di uscire dalla vasca da bagno.

Cfr. immagine (*1)

9403 20 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 94, nonché dal testo dei codici NC 9403 , 9403 20 e 9403 20 80 .

L'articolo serve ad arredare le stanze, ad esempio, di abitazioni private [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, secondo paragrafo, A)]. Si tratta pertanto di un mobile ai sensi della voce 9403 costruito per essere poggiato a terra.

La classificazione alla voce 7616 , altri lavori di alluminio, è esclusa ai sensi della nota 1, lettera k), della sezione XV. L'articolo deve essere pertanto classificato sotto il codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo diversi dai letti.

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(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


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