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Document 32017D0957
Commission Implementing Decision (EU) 2017/957 of 6 June 2017 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of purified terephthalic acid and its salts originating in the Republic of Korea
Decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione, del 6 giugno 2017, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea
Decisione di esecuzione (UE) 2017/957 della Commissione, del 6 giugno 2017, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea
C/2017/3693
GU L 144 del 7.6.2017, p. 27–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/957 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2017
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 3 agosto 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato («PTA») e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 giugno 2016 da BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA e Indorama Ventures Quimica S.L.U. («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Parti interessate
(3) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(4) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.3. Campionamento
(5) |
La Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
a) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea
(6) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(7) |
Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse adeguatamente essere esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è stata sollevata alcuna obiezione sul campione proposto. |
b) Campionamento dei produttori dell'Unione
(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe inviato il questionario a tutti e sei i produttori noti del prodotto in esame. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
c) Campionamento degli importatori
(9) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. |
(10) |
Due importatori indipendenti hanno trasmesso le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il loro numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
d) Risposte al questionario
(11) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, a tutti e sei i produttori dell'Unione, a nove utilizzatori noti e a due importatori noti. |
(12) |
Sono pervenute le risposte al questionario dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, dei sei produttori dell'Unione, di dodici utilizzatori e dei due importatori. |
e) Visite di verifica
(13) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
|
1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(14) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(15) |
Il prodotto in esame è costituito da acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dai suoi sali, originari della Repubblica di Corea e attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917360010) («il prodotto in esame»). |
(16) |
Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell'acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica. |
(17) |
Il prodotto in esame è utilizzato principalmente come materia prima per la sintesi di polimeri usati, ad esempio, per la produzione di fibre tessili di poliestere e bottiglie di polietilene tereftalato (PET). |
2.2. Prodotto simile
(18) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base:
|
(19) |
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni sulla definizione del prodotto
(20) |
Nella definizione del prodotto indicata al considerando 15 sono incluse varianti del PTA che, oltre alla forma più pura del PTA («PTA più puro»), comprendono anche il cosiddetto acido tereftalico qualificato («QTA») e l'acido tereftalico di media qualità («MTA»). Le varianti possono essere distinte essenzialmente in base al livello di purezza. L'MTA e il QTA presentano livelli più elevati di impurità rispetto al PTA più puro. Il livello di impurità non supera comunque lo 0,5 % in nessuna di queste varianti, che quindi sono tutte comprese nella definizione del prodotto indicata al considerando 15. |
(21) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo tali parti le caratteristiche fisiche e chimiche del QTA sono diverse da quelle del PTA più puro e queste differenze comportano impieghi diversi. Le parti hanno inoltre sostenuto che i processi di produzione e l'impiego del QTA sono diversi da quelli del PTA più puro e che il costo di produzione e il prezzo di vendita del QTA sono inferiori a quelli del PTA più puro. |
(22) |
Mentre il PTA più puro contiene fino allo 0,01 % di impurità, il QTA può contenerne fino allo 0,2 % e inoltre vi sono differenze per quanto riguarda il tipo di impurità contenute. Nonostante questa differenza a livello di impurità, tutte le varianti del PTA hanno la stessa formula chimica. La Commissione ha ritenuto pertanto che la differenza relativamente modesta concernente le impurità non alteri il fatto che le caratteristiche chimiche e fisiche di base di tutte le varianti del PTA siano le stesse e che quindi essa non giustifichi di per sé l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(23) |
Le stesse parti interessate hanno anche sostenuto che il QTA e il PTA più puro hanno impieghi diversi. La Commissione ha constatato che le differenze non erano tanto significative da giustificare l'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(24) |
Le stesse parti interessate hanno inoltre sostenuto che il QTA e il PTA più puro sono fabbricati con processi di produzione diversi, dato che le tecniche di produzione del PTA più puro sono incentrate principalmente sulla reazione di ossidazione, sulla raffinazione e sulla reazione di riduzione, che fanno parte di una tecnica di produzione a due fasi, mentre la tecnica di produzione del QTA è incentrata soprattutto sulla reazione di ossidazione e sulla raffinazione, che fanno parte di una tecnica di produzione a fase unica. La Commissione ha constatato che entrambi i processi di produzione utilizzano le stesse materie prime e gli stessi processi e sono in gran parte simili. |
(25) |
Le stesse parti interessate hanno infine sostenuto che, a causa della differenza tra le suddette tecniche a fase unica e a due fasi, il costo di produzione del QTA è inferiore a quello del PTA più puro di 18-36 EUR/tm. Dall'inchiesta non è emersa una differenza significativa del costo di produzione. In ogni caso non sono le differenze del costo di produzione che sono rilevanti per la definizione del prodotto bensì la similarità delle caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e degli impieghi di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(26) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui il QTA dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in esame a causa delle differenze riguardanti la composizione, il tenore di impurità, il processo di produzione, il costo di produzione e gli impieghi. La Commissione ha tuttavia constatato che queste differenze sono relativamente limitate e non alterano la conclusione secondo la quale le caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche e gli impieghi di base del QTA e del PTA più puro sono essenzialmente le stesse. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(27) |
Per i motivi sopraindicati le argomentazioni a favore dell'esclusione del QTA dalla definizione del prodotto sono state respinte. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
(28) |
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sono state rappresentative. |
(29) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno effettuate ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, il volume totale delle vendite sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. |
(30) |
La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(31) |
Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
(32) |
In questo caso il valore normale era pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI. |
(33) |
Per uno dei produttori esportatori le condizioni indicate al considerando 31 erano soddisfatte e il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno. Per tale produttore esportatore il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno. |
(34) |
Il valore normale è il prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
|
(35) |
Per due produttori esportatori l'analisi delle vendite effettuate sul mercato interno ha dimostrato che meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo. Di conseguenza per questi due produttori esportatori il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
(36) |
Una parte ha sostenuto che la sua entità di produzione di PTA forma un'unica entità economica con il suo principale fornitore della materia prima collegato. Il fornitore collegato versa anche dividendi al produttore di PTA incluso nel campione. La Commissione dovrebbe quindi detrarre, ai fini del calcolo del dumping, il profitto che il fornitore collegato realizza sulla vendita al produttore di PTA incluso nel campione della materie prima per la produzione di PTA. La società ha calcolato il profitto da detrarre come la differenza tra il prezzo di acquisto e il costo di produzione totale della materia prima. |
(37) |
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il produttore di PTA incluso nel campione e il fornitore della materia prima collegato formano un'unica entità economica per i seguenti motivi. In primo luogo, l'inchiesta ha confermato che il produttore di PTA incluso nel campione non detiene una partecipazione di maggioranza nella società del fornitore collegato, il che significa che non ha un potere decisionale esclusivo sul fornitore collegato. In secondo luogo, dato che le vendite della materia prima hanno rappresentato solo una percentuale minima delle vendite totali effettuate durante il periodo dell'inchiesta dal fornitore della materia prima collegato, non esiste un legame diretto tra il margine di profitto riguardante la materia prima e i dividendi percepiti. |
(38) |
In terzo luogo, il fornitore collegato non vende la materia prima esclusivamente al produttore di PTA incluso nel campione, bensì anche ad altri clienti. Inoltre vende anche vari altri prodotti ad altri acquirenti. Non esiste quindi alcun legame diretto tra le vendite della materia prima effettuate dal fornitore collegato al produttore di PTA incluso nel campione, da un lato, e i dividendi che il primo paga a quest'ultimo, dall'altro. |
(39) |
In quarto luogo, il produttore di PTA incluso nel campione acquista la materia prima dal fornitore collegato a prezzi che comprendono il profitto. Questi prezzi corrispondono ai prezzi ai quali tale produttore acquista la stessa materia prima da altri fornitori indipendenti. |
(40) |
In quinto luogo, i bilanci annuali del produttore di PTA incluso nel campione non sono consolidati con i bilanci del fornitore collegato. |
(41) |
In base a quanto precede, l'asserzione che il produttore di PTA incluso nel campione formi un'unica entità economica con il fornitore della materia prima collegato è stata respinta. Di conseguenza la percentuale del margine di profitto che il fornitore collegato ha applicato al produttore di PTA incluso nel campione non è stata detratta dal prezzo di acquisto. |
(42) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno chiesto perché, nel determinare il valore normale, la Commissione non avesse applicato un profitto di riferimento per stabilire la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, il parametro per stabilire se le operazioni siano remunerative sono i costi di produzione unitari (fissi e variabili) con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita. Il concetto di profitto di riferimento non è pertinente in questo contesto e quindi l'argomentazione è stata respinta. |
(43) |
Le stesse parti hanno anche chiesto perché la Commissione non avesse effettuato l'analisi della percentuale delle vendite remunerative su una base mensile. L'inchiesta non ha stabilito alcun motivo per cui l'analisi delle vendite remunerative o la determinazione del valore normale debba discostarsi dal metodo standard, che utilizza la media ponderata del valore normale basata sulle operazioni effettuate durante l'intero periodo dell'inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.2. Prezzo all'esportazione
(44) |
I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate e indipendenti situate al di fuori dell'Unione. |
(45) |
Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(46) |
Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(47) |
Nel caso dei produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame tramite società commerciali indipendenti situate al di fuori dell'Unione si è stabilito dapprima se le vendite alle società commerciali indipendenti erano effettivamente vendite all'esportazione nell'Unione. In tal caso il prezzo all'esportazione era anche il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3. Confronto
(48) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica. |
(49) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, per le spese bancarie, i costi del credito e le commissioni. |
3.4. Margini di dumping
(50) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(51) |
Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
|
(52) |
I cinque produttori esportatori che hanno collaborato indicati al considerando 7 hanno rappresentato tutte le esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta in base ai dati di Eurostat e i tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno rappresentato più del 75 % del totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(53) |
La Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione di cui al considerando 52 nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo indicato all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di valutare se il margine di dumping per i produttori esportatori non inclusi nel campione fosse inferiore al livello minimo, è stata pertanto stabilita una media ponderata del margine di dumping per l'intero paese. È stato constatato che tale margine era inferiore al livello minimo ed era pari allo 0,8 %. |
(54) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni due parti interessate hanno chiesto perché il margine di dumping stabilito per Hanwha (3,5 %) non sia stato applicato ai due produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione. Come spiegato nel considerando 53, la Commissione ha preso in considerazione il livello elevato di collaborazione e di rappresentatività del campione nonché il fatto che solo uno degli esportatori inclusi nel campione aveva un margine di dumping superiore al livello minimo. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la stima più ragionevole del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione e del margine di dumping a livello nazionale dovesse essere effettuata in base a un confronto tra una media ponderata del valore normale e una media ponderata del prezzo all'esportazione per i produttori esportatori inclusi nel campione, come descritto sopra. Si ricorda inoltre che lo stesso metodo è già stato applicato precedentemente in un caso simile (3). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(55) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha sostenuto che esistevano differenze tra le statistiche coreane sulle esportazioni e le statistiche di Eurostat sulle importazioni. In considerazione di ciò, tale parte ha anche messo in dubbio l'affidabilità dei dati forniti dai produttori esportatori e utilizzati dalla Commissione per determinare il margine di dumping. La Commissione ha confermato che, secondo una prassi consolidata e come spiegato nel considerando 52, le esportazioni originarie della Repubblica di Corea effettuate verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta erano basate su dati di Eurostat. Si ricorda inoltre che, come spiegato nel considerando 13, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e che i dati forniti dai produttori esportatori sono stati debitamente verificati in conformità alla prassi consolidata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(56) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha presentato diverse ipotesi e scenari alternativi riguardanti il rapporto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e ha chiesto se, applicando il prezzo all'esportazione e i valori normali costruiti in base a questi scenari, i margini di dumping sarebbero risultati diversi. La Commissione ha ricordato che i calcoli del dumping erano basati su dati reali verificati relativi alle operazioni e che essi devono essere effettuati utilizzando il metodo previsto all'articolo 2 del regolamento di base. Gli scenari alternativi presentati da tale parte interessata non erano conformi al regolamento di base e per questo motivo sono stati respinti. |
(57) |
Visto il margine di dumping minimo per l'intero paese, non dovrebbero essere istituite misure sulle importazioni di PTA originario della Repubblica di Corea. |
4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL'UNIONE
(58) |
In considerazione dei risultati sopraindicati relativi al dumping, non si ritiene necessario presentare un'analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione. |
(59) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha messo in discussione i motivi dell'aumento delle esportazioni nell'Unione originarie della Repubblica di Corea a partire dal 2012. Come già spiegato, viste le conclusioni relative al dumping, non è stato considerato necessario presentare un'analisi del pregiudizio. La richiesta è stata pertanto respinta. |
5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(60) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento dovrebbe quindi essere chiuso, dato che il margine di dumping determinato per la Repubblica di Corea è inferiore al 2 %. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. |
(61) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea senza l'istituzione di misure antidumping. |
(62) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico con una purezza, in peso, del 99,5 % o più e dei suoi sali, attualmente classificati con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917360010) e originari della Repubblica di Corea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea (GU C 281 del 3.8.2016, pag. 18).
(3) Cfr. considerando da 27 a 30 della decisione 2011/32/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 22).