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Document 32017D0955
Council Decision (EU) 2017/955 of 29 May 2017 amending Decision 2008/376/EC on the adoption of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and on the multiannual technical guidelines for this programme
Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
GU L 144 del 7.6.2017, p. 17–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/17 |
DECISIONE (UE) 2017/955 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il protocollo N. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («programma quadro Orizzonte 2020»), fornisce un incentivo per la revisione della decisione 2008/376/CE del Consiglio (3) per garantire che il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma FRCA») integri il programma quadro Orizzonte 2020 nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio. |
(2) |
Al fine di garantire un quadro coerente di partecipazione sia al programma FRCA sia al programma quadro Orizzonte 2020, è necessario allineare determinate norme di partecipazione del programma FRCA a quelle applicabili nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020. |
(3) |
È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. |
(4) |
È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma FRCA e consentire il ricorso a «costi unitari» ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i titolari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione. |
(5) |
Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della decisione 2008/376/CE dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/376/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/376/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Compiti dei gruppi consultivi Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:
|
2) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Composizione dei gruppi consultivi 1. La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dalla Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate. Le nomine sono effettuate per un periodo di 42 mesi. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi consultivi e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato. 2. I membri dei gruppi consultivi sono selezionati tra esperti con competenze nei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. Tali esperti possono essere nominati sulla base di proposte avanzate dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato o dagli Stati membri. I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore. 3. In seno a ciascun gruppo consultivo, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenze, una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza e dei settori di interesse e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi consultivi, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti.»; |
3) |
l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio 1. I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio («gruppi tecnici») sostengono la Commissione nelle sue attività di monitoraggio di attività di ricerca e di progetti pilota o dimostrativi. I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dalla Commissione. I membri che non sono più in grado di dare un contributo effettivo alle decisioni del gruppo, che presentano le dimissioni o che, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, rivelano informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi, non sono più invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi tecnici. 2. I membri dei gruppi tecnici sono selezionati tra esperti con competenze nella strategia di ricerca, nella gestione o produzione dei settori di cui al capo II, sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti pubblici a presentare candidature. I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione nei rispettivi settori. 3. In seno a ciascun gruppo tecnico, la Commissione mira a garantire un elevato livello di competenza professionale, una rappresentanza equilibrata delle pertinenti aree di competenza e, nella maggior misura possibile, una rappresentanza equilibrata di genere e in termini di provenienza geografica, tenendo conto dei compiti specifici dei gruppi tecnici, del tipo di competenze necessarie e dell'esito della procedura di selezione degli esperti. L'appartenenza a un gruppo tecnico non esclude l'ammissibilità come esperto in materia di valutazione. La Commissione provvede affinché siano in atto norme e procedure adeguate per prevenire e gestire correttamente i conflitti d'interesse dei membri dei gruppi tecnici incaricati della valutazione di un determinato progetto. Tali procedure assicurano altresì parità di trattamento ed equità in tutto il processo di monitoraggio dei progetti. Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.»; |
4) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Invito a presentare proposte 1. Ogni anno è pubblicato un invito annuale a presentare proposte. La data a decorrere da cui è possibile presentare proposte è pubblicata nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. Se non altrimenti specificato, il termine ultimo per l'invio delle proposte da valutare è fissato al 15 settembre di ogni anno. Se il 15 settembre cade in un fine settimana o di venerdì o lunedì, il termine è automaticamente esteso al primo giorno feriale successivo al 15 settembre. Il termine ultimo è pubblicato nel fascicolo informativo di cui al paragrafo 3. 2. Quando decide, a norma dell'articolo 41, lettere d) ed e), di modificare il termine per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli inviti mirati per la presentazione di proposte precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto. 3. La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare per mezzo di un fascicolo informativo disponibile sul sito web della Commissione. Una copia cartacea di tale fascicolo informativo può anche essere ottenuta rivolgendosi alla Commissione. Il fascicolo informativo illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca. Le domande sono presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo.»; |
5) |
all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione provvede affinché tutti i potenziali partecipanti abbiano accesso a un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.»; |
6) |
all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito.»; |
7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Attuazione delle azioni 1. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui alla presente decisione, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (*2), nonché all'invito a presentare proposte e alla convenzione di sovvenzione. 2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la presente decisione o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non rispetti gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono agli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tali obblighi. I partecipanti provvedono affinché la Commissione sia informata a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione. 3. I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Laddove necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori a eseguire lavori nell'ambito dell'azione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione e verso gli altri partecipanti. 4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. 5. I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione. I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le condizioni seguenti:
6. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l'azione è realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione. (*1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)." (*2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;" |
8) |
l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Costi per il personale I costi per il personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I costi per il personale per i titolari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono essere rimborsati sulla base di costi unitari.»; |
9) |
l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applicano mutatis mutandis alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38. (*3) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).»;" |
10) |
all'articolo 41, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»." |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il president
C. CARDONA
(1) Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(3) Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).