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Document 32017R0271

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

    C/2017/0801

    GU L 40 del 17.2.2017, p. 51–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/271/oj

    17.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 40/51


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/271 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 2017

    che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,0 % sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») per tutte le società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (2)

    Nel dicembre 2015 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione (3) ha esteso le misure per lo stesso prodotto («il riesame in previsione della scadenza»).

    (3)

    Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto alle misure istituite dal regolamento iniziale è denominata «l'inchiesta iniziale».

    1.2.   Apertura in seguito a una domanda

    (4)

    Il 18 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda secondo cui le misure in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio vengono eluse con l'importazione di prodotti in esame leggermente modificati dalla RPC.

    (5)

    Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo a causa della minaccia di ritorsioni commerciali. La Commissione ha considerato giustificata la richiesta e ha accettato di mantenere riservata l'identità del richiedente.

    (6)

    La domanda conteneva elementi di prova che dimostravano che in seguito all'istituzione delle misure in vigore ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione dalla RPC, che sembrava essere causata dall'istituzione delle misure in vigore. Presumibilmente non esiste alcuna motivazione o giustificazione sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione delle misure in vigore.

    (7)

    Gli elementi di prova disponibili hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo. Essi hanno evidenziato che le crescenti importazioni del prodotto leggermente modificato erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

    (8)

    Gli elementi di prova hanno infine dimostrato che durante l'inchiesta iniziale i prodotti leggermente modificati sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile, cioè il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione che ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame.

    (9)

    Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Essa ha avviato quindi la presente inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione (4) («il regolamento di apertura»). In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre disposto, con il regolamento di apertura, che le autorità doganali sottopongano a registrazione le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato provenienti dalla RPC.

    1.3.   Inchiesta

    (10)

    La Commissione ha debitamente informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori e gli operatori commerciali della RPC, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione.

    (11)

    Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori esportatori della RPC e agli importatori noti dell'Unione.

    (12)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe comportato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

    (13)

    Si sono manifestati cinque gruppi di società della RPC e 19 società dell'Unione, comprendenti l'industria dell'Unione e importatori indipendenti.

    (14)

    Cinque gruppi di società della PRC e cinque importatori indipendenti hanno risposto al questionario e hanno chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (15)

    I seguenti produttori esportatori hanno presentato risposte complete al questionario e successivamente sono state effettuate visite di verifica nelle loro sedi:

    Dingsheng Aluminium Group

    Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

    Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

    Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

    Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

    (16)

    I seguenti cinque importatori indipendenti dell'Unione hanno presentato risposte complete al questionario:

    Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH

    Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG

    Now Plastics UK Inc (filiale di Milano)

    Von Aschenbach & Voss GmbH

    Wrap Films Systems Ltd.

    (17)

    Successivamente uno degli importatori indipendenti, la società Wrap Films Systems Ltd., ha cessato di collaborare.

    (18)

    Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti:

    Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH

    Von Aschenbach & Voss GmbH.

    (19)

    La società Cellofix S.L. ha presentato osservazioni e ha chiesto un'audizione in qualità di parte interessata.

    (20)

    Le audizioni hanno avuto luogo tra la Commissione e il richiedente e tra la Commissione e le società Cellofix S.L., Now Plastics Inc. e Von Aschenbach & Voss GmbH.

    (21)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stata svolta un'altra audizione tra la Commissione e il richiedente, dopo di che la Commissione ha comunicato la propria intenzione di estendere le misure nel quadro del meccanismo del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («il codice doganale dell'Unione») (5).

    1.4.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

    (22)

    Il periodo dell'inchiesta era compreso fra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2016. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta e per tutti gli anni a partire dal 2009 (anno in cui sono state istituite le misure in vigore) per esaminare tra l'altro la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

    2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    2.1.   Considerazioni generali

    (23)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in seguito se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione; se tale cambiamento fosse derivato da pratiche, processi o lavorazioni per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove che sussisteva un pregiudizio o risultavano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile e se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.

    2.2.   Prodotto in esame

    (24)

    Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il prodotto soggetto alle misure in vigore descritto nel considerando (1). Esso rientra nel codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910). Come stabilito nell'inchiesta iniziale, questo particolare tipo di fogli di alluminio è trasformato in un prodotto di consumo, i fogli di alluminio per uso domestico (AHF — aluminium household foil) utilizzati per l'imballaggio e altri impieghi domestici.

    2.3.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

    (25)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta sull'elusione ha le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esso può tuttavia essere ricotto o no.

    (26)

    Nel regolamento di apertura il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato definito come segue:

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

    (27)

    I primi tre prodotti descritti sopra sono attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950). Il quarto prodotto descritto sopra è classificato con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).

    (28)

    Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva stabilito che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF — aluminium converter foil) non erano il prodotto in esame (6). I due prodotti AHF e ACF hanno impieghi diversi. Gli ACF sono utilizzati dalle industrie di trasformazione che li laminano, rivestono, laccano, sottopongono ad altri trattamenti e inseriscono in prodotti utilizzati per l'imballaggio di alimenti, medicinali, cosmetici, tabacco o nei materiali isolanti per il settore dell'edilizia. Nel dicembre 2014 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping sugli ACF (7). In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, sugli ACF non sono state istituite misure (8). Per i motivi sopraindicati la Commissione ha ritenuto opportuno escludere gli ACF dall'ambito della presente inchiesta.

    (29)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che ACF e AHF erano intercambiabili. La Commissione ha comunque ritenuto che questa argomentazione non mettesse in questione l'incontestata definizione del prodotto in esame stabilita nell'inchiesta iniziale.

    (30)

    Durante l'inchiesta la Commissione ha tuttavia constatato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta non comprendeva soltanto il prodotto in esame leggermente modificato, ma poteva comprendere anche gli ACF. I cinque produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato ACF nell'Unione durante il periodo di riferimento [cfr. considerando (74)]. È stato quindi deciso di tenere conto dell'uso finale al momento dell'elaborazione delle misure [cfr. considerando da (58) a (69)].

    (31)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il suo suggerimento di escludere le bobine jumbo non ricotte dal campo di applicazione dell'inchiesta.

    (32)

    Dato che la società non ha collaborato all'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di verificare tale affermazione. Non vi sono dati disponibili che consentano di concludere che le bobine jumbo non ricotte dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.

    2.4.   Livello di collaborazione

    (33)

    Il livello di collaborazione dei produttori esportatori della RPC è stato basso: solo cinque gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 22 % delle esportazioni cinesi nell'Unione durante il periodo di riferimento, si sono manifestati e hanno chiesto l'esenzione dalle misure eventualmente estese.

    (34)

    Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state stimate a circa il 78 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione durante lo stesso periodo. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati più attendibili a disposizione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

    2.5.   Modificazione della configurazione degli scambi

    (35)

    Al fine di stabilire la modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha analizzato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato, per il periodo che va dall'istituzione delle misure iniziali (2009) fino al settembre 2016.

    (36)

    Dall'inchiesta è emerso che nel periodo di riferimento l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC era costituito dal prodotto in esame leggermente modificato (9). Tale rapporto è stato poi estrapolato per gli anni in esame a partire dal 2009.

    (37)

    Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato stabilito in base ai dati di Eurostat per il periodo compreso tra il 2009 e il periodo di riferimento.

    (38)

    La tabella seguente contiene le informazioni raccolte.

    Tabella 1

    Importazioni del prodotto in esame e del prodotto in esame leggermente modificato dalla RPC verso l'UE

    Unità: tonnellate

     

    PI dell'inchiesta iniziale

    luglio 2007 — giugno 2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    PR

    Prodotto in esame

    30 318

    150

    1 442

    3 094

    1 165

    1 369

    1 553

    1 152

    Prodotto leggermente modificato

     

    11 393

    17 115

    30 960

    25 648

    30 962

    42 578

    44 522

    Fonte: Eurostat, produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

    (39)

    Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 30 318 tonnellate nel PI dell'inchiesta iniziale (luglio 2007 — giugno 2008) a 1 152 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta. Le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato sono invece aumentate da 11 393 tonnellate nel 2009 a 44 522 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta.

    (40)

    L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato e la parallela scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione delle misure costituiscono una significativa modificazione della configurazione degli scambi, come prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (41)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo sbagliato per determinare la modificazione della configurazione degli scambi. Più specificamente, ha messo in discussione la supposizione che le vendite effettuate nel periodo di riferimento dai produttori esportatori che non hanno collaborato fossero vendite del prodotto leggermente modificato.

    (42)

    La Commissione ha ribadito che per stabilire il volume delle importazioni del prodotto leggermente modificato essa si è basata sui dati disponibili. Visto il bassissimo livello di collaborazione, alla luce delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni che dimostrino il contrario, la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere che le società che non hanno collaborato esportavano il prodotto leggermente modificato. Il metodo usato per stabilire la modificazione della configurazione degli scambi è stato quindi confermato.

    2.6.   Esistenza di pratiche di elusione

    (43)

    L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, le leggere modifiche del prodotto in esame.

    (44)

    Sono state esaminate le attività dei produttori esportatori che hanno collaborato e l'analisi ha confermato l'esistenza di quattro pratiche di elusione.

    (45)

    Per queste quattro pratiche di elusione esistono prove sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi agli acquirenti, nei quali spiegavano il modo in cui si potevano eludere le attuali misure. I vari elementi di prova contenevano anche informazioni sull'effettiva attuazione di tali pratiche da parte di alcuni importatori/utilizzatori dell'Unione.

    (46)

    La Commissione ha inoltre trovato elementi di prova effettuando verifiche su uno dei produttori cinesi che hanno collaborato, Dingsheng Aluminium Group. In seguito all'istituzione dei dazi nel 2009, Dingsheng Aluminium Group ha esportato nell'Unione AHF più sottili rispetto al prodotto in esame, cioè con uno spessore superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm. Lo stesso produttore esportatore ha esportato nell'Unione anche AHF più spessi del prodotto in esame, vale a dire con uno spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm. L'esistenza di tale pratica è stata confermata anche da prove sotto forma di e-mail di altri produttori esportatori.

    (47)

    Nello stesso periodo, inoltre, Dingsheng Aluminium Group ha venduto all'Unione AHF in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, che sono stati stati tagliati successivamente nell'Unione in rotoli più piccoli. Durante le verifiche di uno degli importatori che hanno collaborato, la Commissione ha constatato che tale importatore, la società Von Aschenbach & Voss GmbH, taglia nell'Unione i rotoli più larghi in rotoli standard.

    (48)

    Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di fogli di alluminio con uno spessore compreso tra 0,021 e 0,045 mm e costituiti da doppi strati, la Commissione dispone di elementi di prova sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi, tra cui anche Dingsheng Aluminium Group, ai produttori dell'Unione. La Commissione ha anche accertato che alcuni produttori dell'Unione possiedono macchinari per staccare i due strati dei fogli, riducendoli a uno spessore standard che ne permette l'uso come AHF.

    (49)

    In base alle conclusioni raggiunte riguardo ai produttori esportatori che hanno collaborato e in base ai dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, è stata accertata l'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per l'80 % di tutte le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla RPC. Tali pratiche di elusione consistono in una leggera modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a misure (il prodotto oggetto dell'inchiesta).

    2.7.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi del prodotto simile

    (50)

    L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato è stato considerevole, come spiegato al considerando (36), e ha rappresentato circa l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nel periodo che va dal 2009 al periodo di riferimento.

    (51)

    La Commissione ha effettuato un confronto tra il prezzo all'esportazione del prodotto in esame leggermente modificato e il livello di eliminazione del pregiudizio, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 che istituisce un dazio definitivo in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (52)

    Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base alle informazioni verificate durante l'inchiesta. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai dati di Eurostat, dopo aver detratto il volume delle esportazioni effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato.

    (53)

    Tale confronto ha messo in evidenza una considerevole vendita sottocosto.

    (54)

    Si ritiene quindi che gli effetti riparatori delle misure in vigore siano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo.

    2.8.   Elementi di prova del dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile

    (55)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base e al fine di stabilire se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati oggetto di dumping, i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta coinvolto in pratiche di elusione e dei produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati determinati nel modo descritto ai considerando (51) e (52) e confrontati con il valore normale stabilito nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando (51), e debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME — London Metal Exchange). Tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l'alluminio primario. I prezzi dell'LME sono considerati il parametro mondiale per l'alluminio primario.

    (56)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione evidenzia che nel periodo di riferimento gli AHF sono stati importati nell'Unione a prezzi di dumping sia dal produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione sia dai produttori esportatori che non hanno collaborato.

    2.9.   Conclusione

    (57)

    In base ai risultati sopraindicati la Commissione ha concluso che i dazi sulle importazioni del prodotto in esame, come definito nell'inchiesta iniziale, sono stati elusi con l'importazione di un prodotto in esame leggermente modificato originario della RPC.

    (58)

    Dall'inchiesta è emerso inoltre che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione e che non esisteva una motivazione o giustificazione economica sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione del dazio.

    (59)

    La Commissione ha anche constatato che tali importazioni causano un pregiudizio e che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati trovati anche elementi di prova di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

    3.   MISURE

    (60)

    Alla luce di tali risultati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC viene eluso mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.

    (61)

    In base ai risultati sopraindicati, è stato tuttavia concluso che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF) devono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure estese.

    (62)

    Per stabilire il modo in cui può essere operata una distinzione tra AHF e ACF, la Commissione si è basata in primo luogo su criteri supplementari, oltre allo spessore dei fogli di alluminio e alla larghezza dei rotoli.

    (63)

    La Commissione ha concluso che la distinzione desiderata può essere ottenuta tramite un'analisi cumulativa di una serie di caratteristiche: le leghe, la bagnabilità e i fori dei fogli di alluminio.

    (64)

    La lega di alluminio è determinata dalla composizione chimica del prodotto (tenore effettivo di alluminio e di altri prodotti chimici). In base alle osservazioni delle parti interessate e alle informazioni raccolte durante le visite di verifica, è stato constatato che gli ACF vengono generalmente prodotti utilizzando le leghe di alluminio 1235, 8011 e 8079.

    (65)

    Con grado di bagnabilità si intende il grado di secchezza (pulizia della superficie) dei fogli di alluminio in relazione all'olio utilizzato nel processo di avvolgimento. La bagnabilità degli ACF è generalmente di grado A, poiché qualsiasi residuo di olio sulla superficie creerebbe problemi per la stampa e la laminazione.

    (66)

    I fori compaiono nella struttura dei fogli di alluminio durante il processo di avvolgimento. Il numero di fori in genere non è importante nelle vendite di AHF e non fa parte delle caratteristiche del prodotto. Per gli ACF il numero di fori è importante perché durante il processo di laminazione l'adesivo può penetrare attraverso i fori da un lato all'altro degli strati dei fogli e danneggiare così il materiale di imballaggio. La Commissione ha constatato che il numero massimo di fori negli ACF è generalmente legato allo spessore dei fogli. Il numero massimo di fori per m2 in relazione allo spessore dei fogli è indicato qui di seguito.

    Tabella 2

    Numero massimo di fori per m2 in relazione allo spessore dei fogli

    Spessore (in micron)

    Numero di fori per m2

    7

    400

    8

    300

    9

    200

    10

    100

    fino a 13

    40

    fino a 15

    10

    fino a 19

    5

    più di 20

    0

    Fonte: produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, importatori indipendenti dell'Unione

    (67)

    Questi criteri si basavano sui risultati dell'inchiesta e sulle osservazioni di terzi.

    (68)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha sostenuto e ribadito che non si poteva tracciare alcuna linea di demarcazione adeguata sulla base dei criteri sopramenzionati e che ciò avrebbe creato un rischio di elusione sproporzionato. A suo parere i fogli di alluminio erano intercambiabili e alcuni AHF potevano essere prodotti con gli stessi fogli di alluminio che si utilizzavano generalmente per la produzione di ACF. Ha fatto riferimento in particolare alle leghe 8011 e 8079. Per quanto riguarda il numero di fori, il richiedente ha affermato che questo non era un requisito regolamentato e generalmente era basato su un accordo tra il venditore e l'acquirente. Riguardo al criterio di bagnabilità, il richiedente ha anche affermato che esso non costituiva un fattore decisivo per determinare se i fogli di alluminio fossero ACF. Durante l'audizione dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha inoltre sostenuto che persino l'applicazione cumulativa dei tre criteri non era adeguata per operare la distinzione desiderata. Anche se tutti e tre i criteri di identificazione degli ACF fossero stati soddisfatti, le importazioni avrebbero comunque potuto essere utilizzate come fogli per uso domestico e falsare la concorrenza. Secondo il richiedente l'unico modo per distinguere AHF e ACF era l'uso finale. In seguito alla comunicazione delle conclusioni supplementari, il richiedente ha sostenuto che i produttori esportatori che hanno ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovevano essere soggetti al regime dell'uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, al fine di evitare qualsiasi futura elusione delle misure.

    (69)

    Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha inoltre affermato che i criteri proposti dalla Commissione per distinguere ACF e AHF non erano comunemente e ampiamente accettati dall'industria dell'alluminio. A suo avviso ciò avrebbe aperto le porte all'elusione dei dazi antidumping estesi e avrebbe portato a un notevole calo del prezzo medio degli ACF, il che poteva comportare un'altra denuncia antidumping.

    (70)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni supplementari, un importatore ha ribadito che era in effetti era possibile e sufficiente una distinzione basata su una valutazione cumulativa supplementare delle tre caratteristiche costituite da leghe, bagnabilità e fori.

    (71)

    In risposta a queste argomentazioni la Commissione ha ricordato in primo luogo che le misure antielusione non possono, dal punto di vista giuridico, essere istituite in base a un semplice rischio di elusione, bensì solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento di base. La richiesta del richiedente di sottoporre i produttori esportatori beneficiari di un'esenzione al controllo dell'uso finale è stata pertanto respinta.

    (72)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni iniziali e supplementari, la Commissione ha valutato ulteriormente il suo approccio iniziale, descritto nei considerando (62) e (66), e le argomentazioni presentate dall'importatore riportate nel considerando (70). La Commissione ha ribadito la conclusione che, a causa delle caratteristiche simili, non può essere escluso che gli ACF che soddisfano i requisiti tecnici indicati nei considerando (61) e (67) possano essere in realtà utilizzati per usi domestici. Essa ha perciò concluso che, date le circostanze specifiche del caso, il modo più appropriato per distinguere tra i due prodotti, ai fini dell'estensione della misura iniziale, è in base al loro uso finale. Gli importatori che non utilizzano fogli di alluminio importati per usi domestici avranno di conseguenza la possibilità di presentare una dichiarazione nel quadro del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

    4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

    4.1.   Richiesta di esenzione dei gruppi di produttori esportatori

    (73)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, cinque gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato hanno chiesto di essere esentati dalle misure eventualmente estese e hanno presentato una richiesta di esenzione.

    (74)

    Dall'inchiesta è emerso che quattro gruppi di produttori esportatori cinesi esportavano nell'Unione solo ACF e non i fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. Questi gruppi di produttori esportatori cinesi non risultano quindi aver eluso i dazi in vigore. La Commissione ha pertanto ritenuto che a queste società potesse essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (75)

    L'inchiesta ha anche rivelato che un produttore che ha collaborato, Dingsheng Aluminium Group, era coinvolto in tutti i tipi di pratiche di elusione fuorché uno, cioè non ha esportato nell'Unione fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.

    (76)

    La conclusione che questa società sia coinvolta in tre pratiche di elusione è stata raggiunta in base a diversi fattori. In primo luogo, la Commissione ha individuato i prodotti leggermente modificati che la società ha esportato nell'Unione in base alle informazioni che questa ha fornito riguardo alle vendite di AHF e ACF ai suoi acquirenti. In secondo luogo, è stato verificato un campione delle fatture inviate agli acquirenti di AHF e ACF. Quest'operazione ha confermato che i prodotti venduti descritti come AHF erano costituiti in realtà dal prodotto in esame o da AHF leggermente modificati. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che per questa società gli AHF leggermente modificati oggetto di elusione rappresentavano il 20 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre il resto era costituito da veri ACF. In terzo luogo, è stata constatata una chiara modificazione della configurazione degli scambi per questa società, dato che le esportazioni del prodotto in esame erano state sostituite con esportazioni del prodotto leggermente modificato. In quarto luogo, per questa modificazione non è stata trovata alcuna giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure. In quinto luogo, riguardo ai prodotti leggermente modificati esportati da tale produttore esportatore è stata constatata sia l'esistenza di pratiche di dumping sia l'indebolimento dell'effetto riparatore dei dazi.

    (77)

    Alla luce di quanto precede, a Dingsheng Aluminium Group non ha potuto essere concessa un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (78)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato che ai produttori esportatori cinesi non doveva essere concessa alcuna esenzione dal campo di applicazione delle misure estese.

    (79)

    A suo avviso la Commissione non poteva aver verificato se i produttori esportatori cinesi beneficiari di un'esenzione avessero effettivamente esportato ACF, dato che ciò non veniva menzionato nei questionari. Il richiedente ha inoltre affermato che la pratica di elusione avveniva nell'Unione. In tali circostanze non poteva, dal punto di vista giuridico, essere concessa un'esenzione agli esportatori.

    (80)

    La Commissione ha effettuato visite in loco presso i produttori esportatori e ha verificato, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e l'uso finale del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto nell'Unione. Di conseguenza essa ha concluso, in base alle visite di verifica, che il prodotto esportato dai quattro produttori esportatori era effettivamente costituito da ACF, cioè da un prodotto non compreso nella presente inchiesta. La Commissione ha anche constatato che la leggera modifica del prodotto è stata apportata in Cina, cioè negli stabilimenti di uno dei produttori che hanno collaborato e, secondo i dati disponibili, negli stabilimenti di produttori che non hanno collaborato. Di conseguenza era possibile ed effettivamente necessario concedere un'esenzione alle società che non sono state coinvolte in alcuna pratica di elusione in Cina e che soddisfano le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.2.   Richiesta di esenzione degli importatori indipendenti

    (81)

    Se le pratiche di elusione hanno luogo all'interno dell'Unione, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base permette agli importatori di essere esentati dai dazi estesi, se sono in grado di dimostrare di non essere collegati ai produttori oggetto delle misure.

    (82)

    Per questo motivo sono state ricevute ed esaminate cinque richieste di esenzione presentate da importatori indipendenti. Una società, Wrap Films Systems Ltd, ha successivamente cessato di collaborare.

    (83)

    La Commissione ha constatato che anche se in alcuni casi il completamento finale (il taglio dei fogli in rotoli più piccoli) è effettuato nell'Unione, la leggera modifica del prodotto in esame viene apportata al di fuori dell'Unione, cioè nella RPC. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che non potevano essere concesse esenzioni agli importatori indipendenti.

    (84)

    Tre delle quattro società che hanno collaborato sono risultate essere semplici importatori che rivendono il prodotto in esame senza lavorarlo. A queste società non può quindi essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Una sola società, Von Aschenbach &Voss GmbH, importa dalla RPC il prodotto oggetto dell'inchiesta sotto forma di fogli di alluminio per uso domestico in rotoli superiori a 650 mm e li lavora ulteriormente. I fogli vengono tagliati prima di essere venduti ai clienti della società (imprese di avvolgimento).

    (85)

    Prima dell'istituzione delle misure in vigore, la società Von Aschenbach & Voss importava nell'Unione il prodotto in esame ed è stata riscontrata una chiara modificazione della configurazione. I risultati raggiunti dalla Commissione non confermano l'argomentazione della società secondo cui esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione dei dazi. Pertanto, anche se la Commissione riconoscesse che la pratica di elusione è stata completata all'interno dell'Unione, a tale società non potrebbe essere concessa un'esenzione.

    (86)

    Di conseguenza si è concluso che nessuno degli importatori indipendenti può ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    4.3.   Conclusioni

    (87)

    In base ai risultati menzionati sopra è stato concluso che quattro dei cinque gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato potevano essere esentati dai dazi estesi. È stato anche stabilito che uno dei produttori esportatori cinesi, Dingsheng Aluminium Group, non può ottenere un'esenzione.

    (88)

    Si è concluso inoltre che nessuno degli importatori indipendenti ha diritto a un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    5.   CONCLUSIONE

    (89)

    Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.

    (90)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l'applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell'Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni nell'Unione di:

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

    originari della RPC.

    (91)

    Il prodotto descritto al considerando 90 dovrebbe essere esentato dal dazio antidumping esteso se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Tale esenzione dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

    6.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (92)

    Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni sopraindicate e sono state invitate a presentare osservazioni. Tali osservazioni sono state esaminate nel presente regolamento.

    (93)

    Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), oppure

    fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), oppure

    fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).

    2.   Tale estensione non si applica alle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotte dalle seguenti società:

    Nome della società

    Codice addizionale TARIC

    Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

    C198

    Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

    C199

    Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

    C200

    Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

    C201

    3.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati fogli di alluminio venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

    5.   Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni prodotte dalle società elencate al paragrafo 2 del presente articolo e ad esenzione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 4.

    6.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il soggetto giuridico che chiede l'esenzione. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    Belgio

    2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni provenienti da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 35).

    (5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (6)  Considerando 89 del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

    (7)  GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13.

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 281 del 27.10.2015, pag. 16).

    (9)  Al fine di stabilire il volume del prodotto in esame leggermente modificato rispetto al prodotto oggetto dell'inchiesta per il periodo di riferimento, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente. In primo luogo, la Commissione ha stabilito il volume totale delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Cina in base ai dati di Eurostat. In secondo luogo, basandosi sulle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, la Commissione ha stabilito il volume delle esportazioni di ACF delle cinque società che hanno collaborato. In terzo luogo, la Commissione ha detratto il volume delle esportazioni di ACF effettuate dalle società che hanno collaborato dal totale delle esportazioni provenienti dalla Cina. Visto il bassissimo livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto di avere una base sufficiente per supporre che le società che non hanno collaborato esportassero il prodotto leggermente modificato. La Commissione ha quindi concluso che l'80 % del totale delle esportazioni dalla Cina è costituito da esportazioni di prodotti leggermente modificati e il 20 % da esportazioni di ACF. La Commissione ha applicato tale tasso per stabilire la modifica della configurazione degli scambi.


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