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Document 32016D0407

    Decisione (UE) 2016/407 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)

    GU L 74 del 19.3.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/407/oj

    19.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 74/34


    DECISIONE (UE) 2016/407 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 9 marzo 2016

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

    visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)

    Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

    (3)

    Il 19 agosto 2015 il Belgio ha presentato la domanda per mobilitare il FEG in relazione agli esuberi e alle cessazioni di attività nel settore economico classificato alla divisione 23 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) nelle regioni di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e Namur (BE35) in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

    (4)

    In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 100 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

    (5)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.

    (6)

    È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 095 544 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

    (7)

    Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 095 544 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2016.

    Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

    (2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


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