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Document 32016D0407
Decision (EU) 2016/407 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass)
Decisione (UE) 2016/407 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)
Decisione (UE) 2016/407 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)
GU L 74 del 19.3.2016, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/34 |
DECISIONE (UE) 2016/407 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2016
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 19 agosto 2015 il Belgio ha presentato la domanda per mobilitare il FEG in relazione agli esuberi e alle cessazioni di attività nel settore economico classificato alla divisione 23 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) nelle regioni di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e Namur (BE35) in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 100 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET). |
(5) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale. |
(6) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 095 544 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio. |
(7) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 095 544 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2016.
Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).