This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0293
Commission Regulation (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, dal 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, dal 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1173
GU L 55 del 2.3.2016, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021
2.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE
dal 1o marzo 2016
recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerato quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione»), approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), e nel protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti («il protocollo»), approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio (3). |
(2) |
L'allegato A della convenzione (eliminazione) contiene le sostanze chimiche delle quali dovrebbero essere vietati la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione e per le quali dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di emendare l'allegato A della convenzione al fine di includervi l'esabromociclododecano («HBCDD»). Tale emendamento contiene una deroga specifica relativa alla produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia. |
(4) |
Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione, gli emendamenti degli allegati A, B e C entrano in vigore un anno dopo la data della comunicazione da parte del depositario dell'emendamento, che, per quanto concerne la sostanza in questione, era il 26 novembre 2014. |
(5) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, l'HBCDD dovrebbe figurare nell'allegato I di detto regolamento al fine di attuare nell'Unione il divieto di produrre, utilizzare, importare ed esportare tale sostanza. |
(6) |
Attualmente l'HBCDD è iscritto nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per cui l'HBCDD può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un'apposita autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento succitato o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente. |
(7) |
In ottemperanza alle disposizioni del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili all'HBCDD dal 21 agosto 2015, il 25 novembre 2014 la Commissione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, ha comunicato al depositario della Convenzione che l'Unione poteva accettare l'emendamento dell'allegato A solo dopo il 21 agosto 2015. Poiché tale termine è ora trascorso, l'HBCDD dovrà essere iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. |
(8) |
Le eventuali autorizzazioni rilasciate per l'uso o l'immissione in commercio dell'HBCDD dovrebbero essere limitate all'ambito d'applicazione della deroga specifica inclusa nell'emendamento dell'allegato A della convenzione, che consente solo l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine. Poiché non sono pervenute domande di autorizzazione per l'uso di HBCDD nella produzione di polistirene estruso nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale uso non dovrebbe essere più consentito. |
(9) |
L'emendamento dell'allegato A della convenzione, nella fattispecie la nuova parte VII inserita nell'allegato, stabilisce altresì che il polistirene espanso ed estruso contenente HBCDD può essere agevolmente identificato durante l'intero ciclo di vita mediante etichettatura o altri mezzi. Tale prescrizione dovrebbe essere attuata nell'Unione. |
(10) |
Ai fini di una maggiore efficacia nell'applicazione pratica ed attuazione coerente all'interno dell'Unione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, è opportuno fissare una soglia limite per l'HBCDD presente sotto forma di contaminante in tracce presenti non intenzionalmente in sostanze, preparazioni e articoli. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, la soglia limite deve essere riesaminata dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in vista di un abbassamento della stessa. |
(11) |
Si dovrebbe modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per specificare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione, che la deroga specifica relativa all'HBCDD scade il 26 novembre 2019, ossia cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, per quanto attiene all'HBCDD, a meno che l'Unione non notifichi una data antecedente al segretariato, che la iscrive nel registro delle deroghe specifiche. |
(12) |
Al fine di istituire un periodo di transizione che consenta di apportare i necessari adeguamenti alle norme del presente regolamento, le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non dovrebbero applicarsi prima di un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD prodotti prima o alla data di entrata in vigore dello stesso. |
(13) |
È necessario chiarire che né il divieto di produzione, immissione in commercio e uso di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, né il requisito di identificazione di cui al considerando 9 sono applicabili ad articoli contenenti HBCDD già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(14) |
Nei casi in cui l'uso di HBCDD in articoli di polistirene espanso è autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, anche l'importazione e l'uso di articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD dovrebbero essere consentiti per il periodo di validità di tale autorizzazione. |
(15) |
Il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5) non ha espresso alcun parere in merito alle misure di cui al presente regolamento, pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Poiché il Parlamento europeo non si è opposto alla proposta entro quattro mesi dalla data della prima trasmissione al Parlamento, la Commissione dovrebbe ora adottare la proposta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(2) Decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(3) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(6) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è aggiunta la voce seguente:
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
||||||||||||
«Esabromociclododecano Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
247-148-4, 221-695-9 |
|
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»