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Документ 32015R1757
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1757 of 28 September 2015 approving folpet as an active substance for use in biocidal products for product-type 6 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 257 del 2.10.2015г., стр. 12—14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
В сила
2.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1757 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2015
che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 luglio 2009 l'Italia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 quale definito all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(2) |
Nel giugno del 2011 l'Italia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. |
(3) |
Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione. |
(4) |
Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti folpet possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune condizioni d'uso. |
(5) |
È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato. |
(6) |
Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||
Folpet |
Denominazione IUPAC: N-(triclorometiltio) ftalimmide N. CE: 205-088-6 N. CAS: 133-07-3 |
940 g/kg |
1o gennaio 2016 |
31 dicembre 2025 |
6 |
La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti agli eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo. Le autorizzazioni relative ai biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 11 della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.