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Документ 32015R1757

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 257 del 2.10.2015г., стр. 12—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1757/oj

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1757 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 luglio 2009 l'Italia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 quale definito all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Nel giugno del 2011 l'Italia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(4)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti folpet possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune condizioni d'uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato.

(6)

Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Folpet

Denominazione IUPAC:

N-(triclorometiltio) ftalimmide

N. CE: 205-088-6

N. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

6

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti agli eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Le autorizzazioni relative ai biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

considerati i rischi per il comparto suolo, le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo durante l'applicazione all'esterno delle miscele preservate, per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

3)

considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all'esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 11 della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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