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Document 32015R0231

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/231 della Commissione, dell' 11 febbraio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1 °luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate e che stabilisce i quantitativi supplementari da assegnare

GU L 39 del 14.2.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/231/oj

14.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/231 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate e che stabilisce i quantitativi supplementari da assegnare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 della Commissione (2) ha stabilito un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi dei diritti di importazione richiesti per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (3) per le carni bovine congelate.

(2)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014, il Regno Unito ha informato la Commissione di un errore amministrativo che ha portato alla notifica di una quantitativo superiore al quantitativo effettivamente richiesto. Il fatto di tenere conto del quantitativo effettivamente richiesto comporta l'aumento del coefficiente di attribuzione e dei diritti d'importazione da assegnare a tutti gli operatori interessati.

(3)

Si dovrebbe quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014.

(4)

È opportuno stabilire norme in merito all'attribuzione dei diritti di importazione supplementari che risultano per gli operatori.

(5)

Data la necessità di assegnare i diritti di importazione supplementari non appena possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014, la percentuale «27,09851 %» è sostituita dalla percentuale «28,237983 %».

Articolo 2

Entro e non oltre il 9 marzo 2015, gli Stati membri assegnano i diritti di importazione supplementari risultanti dalla modifica introdotta dall'articolo 1 («diritti di importazione supplementari») agli operatori che abbiano richiesto e cui siano stati assegnati diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo contingentale dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

I diritti di importazione supplementari da assegnare a tali operatori ammontano all'1,139473 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 65).

(3)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).


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